Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2454 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARANNANTE BARBARA presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIGNATIELLO NICOLA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
BACOLI il 22/04/2002 (atto n. 16, P. II, S. A, anno 2002).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 29/11/2009 e il 19/08/2011, Per_1 Per_2
minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in Bacoli (NA) alla via Boccaccio n. 6, in proprietà alla IG.ra
, sarà abitata dal IG. fino alla data del 01 ottobre 2025 allorquando Pt_1 Controparte_1
verrà dallo stesso messa a disposizione della IG.ra che vi si trasferirà unitamente ai Pt_1
figli. Da quella data il IG. sposterà la propria residenza in altra dimora comunicando alla CP_1
IG.ra la variazione di domicilio;
Pt_1
La IG.ra dimorerà fino alla data del 01 ottobre 2025 unitamente ai figli minori Pt_1 presso l'appartamento di sua madre sito in Bacoli alla via Agrippina n. 1 allorquando la casa familiare di via Boccaccio n.6 in Bacoli, assegnatale affinchè la abiti unitamente ai figli minori, ritornerà nella sua piena disponibilità;
Tutti gli arredi contenuti nella casa familiare rimarranno nella stessa, mentre ulteriori beni mobili in comune sono stati già oggetto di divisione bonaria tra i due coniugi;
I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i Per_1 Per_2
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente e dimoreranno con la madre presso l'abitazione della nonna sita in Bacoli (NA) fino al 30 settembre 2025 e dal 01 ottobre 2025 con la madre presso la casa coniugale sita in Bacoli (Na) alla via Boccaccio n.
6. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il IG. , facendosi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di Controparte_1
riaccompagnarli al termine della visita, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con i relativi impegni, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di disaccordo secondo il seguente calendario minimo di frequentazioni: due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo
2 pernottamento dei bambini presso di lui. I figli trascorreranno con il papà i giorni della vigilia di
Natale e di S. Stefano 2025 con relativo pernottamento nonchè il giorno 01 gennaio 2026, mentre trascorreranno con la madre i giorni di Natale e di Capodanno 2025 con relativo pernottamento nonchè il giorno dell' Epifania 2026; la scelta così operata cadrà ad anni alterni. Il giorno di
Pasqua 2025 i figli resteranno con la madre, mentre trascorreranno con il padre il giorno di
Pasquetta 2025; la scelta così operata cadrà ad anni alterni. Per la festa del papà, per il compleanno e per l'onomastico del sig. , i minori saranno con il padre. Per la Controparte_1 festa della mamma, per il compleanno e per l'onomastico della sig.ra , i minori Parte_1
saranno con la mamma. Le festività inerenti al compleanno ed all'onomastico dei bambini saranno trascorse insieme ad entrambi i genitori. In caso di disaccordo alternativamente a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro genitore. Il sig. potrà, dandone preavviso alla sig.ra Controparte_1
entro la fine del mese di aprile di ogni anno, tenere e trattenere con sè per le Parte_1
vacanze estive i figli minori per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio o nel mese di Agosto, salvo diverso accordo tra i ricorrenti in relazione ai rispettivi impegni;
Il IG. si obbliga a corrispondere anticipatamente in favore della sig.ra Controparte_1
a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di Parte_1 febbraio 2025, la somma complessiva di € 700,00 di cui € 300,00 quale proprio contributo al mantenimento di ciascun figlio ed € 100,00 quale proprio contributo al mantenimento della moglie.
L'importo sarà versato con bonifico bancario sulla carta PostePay Evolution intestata alla IG.ra
, IBAN: [...]. Tale importo è stato stabilito e Parte_1
concordato sulla base delle ulteriori integrazioni al contributo al mantenimento del sig. di cui CP_1
ai punti h) ed i) e sarà adeguato annualmente e automaticamente in base agli indici Istat pubblicati su Gazzetta Ufficiale a partire dal secondo anno;
Il IG. si impegna e si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato il 07.03.2018;
Il IG. si impegna e si obbliga a continuare a pagare le rate del mutuo Controparte_1 contratto presso la banca per l'acquisto dell'immobile di via Boccaccio n. 6;
I IGg.ri e convengono espressamente, altresì, che l'Assegno Controparte_1 Parte_1
Unico istituito dal D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021, verrà percepito dalla sola IG.ra e destinato Pt_1
come per legge ai bisogni dei figli, per volontaria cessione del 50% da parte del IG.
[...]
. Le detrazioni IRPEF sulle spese per i figli per la salute -istruzione-attività sportive CP_1
saranno suddivise al 50% da entrambi i genitori
I coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto anche al fine
3 dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo o della carta d'identità valida per l'espatrio per soli scopi turistici e/o di istruzione per i figli minori e . Per_1 Per_2
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 16, P. II, S. A, anno 2002);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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