Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa riunita iscritta al n. 867/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
CONTRO
l'Assessorato della Regione Sicilia al territorio e all'ambiente - Comando del Corpo foreste, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
l'Assessorato della
[...]
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato come procura in atti;
, in persona dell'dirigente Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- RESISTENTI-
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/02/2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente a tempo determinato delle amministrazioni convenute e di prestare attività
1
Regione Sicilia.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato di non avere percepito gli scatti biennali di anzianità così come previsto dall'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 e dal CCNL allegato pur non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare la negazione alla erogazione degli scatti biennali di anzianità così come accordato ai colleghi a tempo indeterminato, c.d.
OTI.
Analogamente, l'attore ha sostenuto che neppure erano ravvisabili ragioni oggettive atte a giustificare la negazione degli scatti biennali di anzianità come invece riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato secondo le previsioni di cui agli artt. 39 e 41 del CCNL di categoria e dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 in quanto che le prestazioni del ricorrente non erano qualitativamente diverse da quelle esigibili dal personale a tempo indeterminato;
ha precisato, inoltre, che in assenza di stabilità del rapporto di lavoro non poteva ritenersi applicabile il regime di prescrizione ordinariamente operante nell'ambito del pubblico impiego.
A sostegno delle argomentazioni dedotte, il ricorrente ha sottolineato che era stata aperta una procedura di infrazione comunitaria con cui era stato termine allo Stato e alla Regione di procedere alla eliminazione dell'abuso.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del
27/04/2001 per gli anni pregressi per un importo pari ad euro 3.885,16; condannare, quindi,
l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore delle differenze maturate a tale titolo per euro 3.885,16, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al
2 riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così come previsto dall'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale;
accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire; accertare e riconoscere il suo diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente, in relazione alla anzianità di servizio maturata, anche in relazione alle risultanze contabili della
CUT richiesta;
riconoscere e quindi dichiarare in suo favore la progressione stipendiale in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
dichiarare il suo diritto alla liquidazione degli importi afferenti gli scatti biennali di anzianità anche in relazione alle risultanze della CTU contabile richiesta;
dichiarare che i periodi a termine siano in connessione tra loro e sommare l'anzianità così maturata nei rapporti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi collegati all'anzianità; riconoscere e dichiarare, a titolo risarcitorio, il suo diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072; dichiarare, quindi, il suo diritto a percepire un risarcimento del danno commisurato agli anni di servizio svolti oltre i 36 mesi come documentato dai certificati allegati e quindi dichiarare il diritto al pagamento in favore dei ricorrenti di una indennità pari a 10/12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 31, comma 5, L. 183/2010 goduta allo scadere dell'incarico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite le amministrazioni convenute eccependo, in via preliminare, la decadenza per decorso del termine di impugnazione dei contratti e, nel merito, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
In particolare, hanno dedotto che il rapporto di lavoro del ricorrente andava in quadrato nel settore agricolo e che la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di contingenti distrettuali erano effettuati dalle competenti Commissioni Provinciali per la manodopera
3 agricola - art. 60 L.R. 16/96, l'inquadramento essendo quello del settore agricolo;
hanno precisato, inoltre, che il ricorrente aveva svolto le mansioni tipiche della tipologia di lavoro stagionale e che, pertanto, la stagionalità delle mansioni svolte escludeva la possibilità di ritenere applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs.
368/2001; hanno, poi, escluso che i contratti stipulati potessero essere ascritti nel novero dei contratti a tempo determinato in senso proprio e, conseguentemente, hanno sostenuto l'applicabilità di quanto disposto dalla Direttiva 1999/70/CE in materia di successione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
hanno contestato, comunque, il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità richiesti con il ricorso eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e assegnato termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita ed esaminata la nota di trattazione scritta della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Si deve dare continuità al riguardo all'indirizzo già espresso dall'Ufficio in controversie analoghe (ex multis v. sentenza n. 3732/2022 emessa in data 03.11.2022 nel proc. iscritto al n. r.g. 337/21, est. P. Mirenda;
sentenza del 03.04.2023 emessa nel proc. iscritto al n. r.g.
4965/22, est. V. Scardillo;
sentenza del 25.05.2023 emessa nel proc. n. 1609/21, est. F.
Amoroso), condividendone il Decidente le motivazioni che in questa sede si richiamano quasi testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Il ricorso può essere parzialmente accolto con riferimento alla domanda avente ad oggetto la l'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, mentre nel resto va rigettato.
Quanto alla fondatezza della richiesta di riconoscimento degli scatti di anzianità, basti richiamare quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale
4 siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla
Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass.
n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure
5 prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter,
l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di
6 appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_1
(già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_3
personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n.
73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di
7 permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Con riguardo alla eccezione di prescrizione dei crediti può essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232 del 2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue - avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto".
Ne discende che va dichiarata l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa retributiva relativa a rapporti intercorsi nel quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, considerato il pacifico principio a mente del quale nel caso di rapporto di lavoro a termine la prescrizione decorre dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Essendo la notifica del ricorso nel caso di specie intervenuta in data 11 marzo 2021, devono ritenersi prescritti i crediti relativi a rapporti intercorsi prima dell'11 aprile 2016 essendo pacifico che il termine di prescrizione nell'ipotesi di contratti a termine inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, che non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile di euro 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni
Va, invece, rigettata la domanda volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai. Non si ravvisa pertanto alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
8 ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartengono i ricorrenti, e gli impiegati.
Giova in proposito richiamare quanto osservato dalla Corte di Appello di Catania che sull'argomento ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “come si evince dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori precari e lavoratori a tempo indeterminato (in riferimento al quale vigono i richiamati principi di fonte comunitaria), ma un differente trattamento economico (in riferimento alla previsione degli scatti di anzianità) tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti ossia tra operai e impiegati. Né può seriamente sostenersi che la previsione di incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio sia un requisito indefettibile al fine di attuare il precetto costituzionale della giusta retribuzione;
numerosi contratti collettivi, specie nel pubblico impiego contrattualizzato, escludono del tutto siffatti incrementi, privilegiando progressioni economiche legate al merito e a valutazioni periodiche delle prestazioni e dei risultati conseguiti. Non esiste alcun vincolo, di fonte interna né di derivazione euro unitaria, che imponga alla contrattazione collettiva di imprimere la stessa struttura della retribuzione degli addetti ad uno stesso settore indipendentemente dalla qualifica rivestita. È evidente, del resto, che accogliendo la domanda in esame si creerebbe una singolare discriminazione ai danni degli operai a tempo indeterminato, che non godono di alcun miglioramento retributivo connesso all'anzianità di servizio.” (Corte d'Appello
Catania. Sez. Lavoro. Sent. 16 febbraio 2021, n. 134).
Come già argomentato nel precedente di questo Ufficio sopra richiamato, inoltre, si reputa infondata anche la domanda di condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNOCE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Sul punto vanno integralmente condivise anche in questa sede le argomentazioni già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 679/2022 emessa in data 22 febbraio 2022 nella causa iscritta al n. r.g.
5750/20 (est. L. Renda).
Nella citata sentenza, in particolare, si è osservato “… ritiene l'Ufficio che la controversia a mano meriti un inquadramento di ordine generale tale da ricondurre la fattispecie in esame nella sua corretta cornice normativa. Non è pertanto superfluo rammentare che il settore forestale in Sicilia è disciplinato in primo luogo dalla legge reg. sic. 6 aprile 1996, n. 16
(Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sì come modificata dalla legge reg. sic. 13/99 e dalla legge reg. sic. 14/2006, la cui finalità è quella
9 di avere a disposizione contingenti di lavoratori per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché di tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla suddetta legge e dalle norme speciali vigenti. In precedenza, già con le leggi reg. sic. 66/81 e quindi con la legge reg. sic.
11/1989 era previsto l'avviamento di lavoratori forestali stagionali indirizzati direttamente dalle liste di collocamento in forza di graduatorie per l'iscrizione nelle quali lo svolgimento di pregresso servizio nelle stesse mansioni risultava essere titolo preferenziale. Con la legge regionale n. 16/1996, è stato quindi previsto che l'Amministrazione, proprio con la CP_1
finalità di soddisfare esigenze di forza lavoro a carattere stagionale, specie correlate alle necessità conseguenti all'esperimento delle attività antincendio, si sarebbe potuta avvalere di operai forestali, attingendo dalle apposite graduatorie annuali formate e gestite dai Centri per l'impiego territorialmente competenti. L'art. 46 della suddetta legge ha regolato pertanto i criteri per la formazione dei contingenti prevedendo che “1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno
1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali” La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia avrebbe avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali. In buona sostanza, l'Amministrazione forestale, in vista delle campagne antincendio annuali, avrebbe dunque inoltrato – ora ai Centri per l'impiego - richieste numeriche di addetti alle squadre di pronto intervento, il Centro occupandosi di individuare gli operai utilmente collocati in graduatoria, con rilascio di relativo nulla-osta all'avviamento e dunque alla assunzione da parte della Regione. I rapporti di lavoro così instaurati, è pacifico che siano poi regolati, quanto al trattamento economico dai CCNL anche integrativi per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
10 L'iscrizione nei suddetti elenchi degli operai forestali fin dalla sua istituzione dunque era ed
è funzionale – prima su base distrettuale e quindi, per effetto dei successivi interventi normativi (l. reg. sic. 14/2006) su base provinciale - all'espletamento di attività in ambito agricolo ed a carattere stagionale, nel rispetto di regole del tutto peculiari, secondo un procedimento volto all'avviamento, mediante il progressivo passaggio da un contingente ad altro verso una sempre maggiore garanzia occupazionale, non potendo mancare di osservarsi che gli intervalli non lavorati al ricorrere dei presupposti di legge vengono peraltro presi in considerazione al fine della corresponsione della indennità di disoccupazione agricola.
Ciò posto, è del tutto fuorviante l'intera impostazione dell'atto introduttivo del giudizio, laddove sulla base di premesse corrette: “i rapporti in oggetto sono rapporti a tempo determinato – i rapporti in oggetto sono rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una P.A.”; giunge a conclusioni del tutto avulse dalla fattispecie a mano: “i rapporti in oggetto sono soggetti al limite di durata massima di 36 mesi, ergo il superamento di tale limite temporale dà luogo al risarcimento del danno di matrice comunitaria per abuso nell'utilizzazione del contratto a termine, danno che va liquidato in via equitativa senza necessità di prova specifica”; ciò secondo un ragionamento sillogistico che da presupposti corretti conduce ad una sintesi derivata non corretta.
Non convince la tesi che la mancanza di forma scritta dia luogo a nullità dei contratti, in ragione della anche nel caso di dipendenti pubblici, riguardi anche rapporti come quelli in oggetto caratterizzati da una peculiare ed assolutamente speciale disciplina, che conduce a chiedersi se vi sia compatibilità tra stagionalità ed esigenze transitorie del rapporto nell'ambito agricolo in esame e il preteso risarcimento;
ragione per la quale non si attagliano peculiarità dei rapporti in discussione e delle modalità di conclusione degli stessi sì come disciplinata dalle disposizioni richiamate. Non convince la tesi per la quale la reiterazione dei suddetti rapporti oltre il limite dei 36 mesi, derivato dalla intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. con la conseguente conformazione degli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità alla fattispecie in esame le pronunce di legittimità che scaturiscono da altra regolazione normativa, anche regionale, con applicazione dei principi generali in tema di reiterazione di contratti a termine. Non convince perché è nella natura del rapporto stagionale la sua reiterazione, e dunque la deroga anche in ambito strettamente privatistico alla disciplina limitativa del contratto a tempo determinato, atteso che la ratio del risarcimento previsto sia in ambito privatistico che in ambito pubblicistico (c. 36 c. 5 d.-
11 lgs. 165/2001) è quella di sanzionare la condotta datoriale che piuttosto che strutturarsi in modo da programmare e pianificare i propri bisogni organizzativi e di organico, laddove permanenti e costanti, faccia ricorso, si a questo punto abusivo, a tipologia negoziale a termine in assenza di ragioni obiettive. Ma laddove come nel caso a mano è la legge che
“norma” l'esigenza di assumere in considerazione di esigenze stagionali, correlate alle attività da effettuare "in campo" (lavoro agricoli, campagne annuale antincendio), il fatto di garantire la "chiamata" dalle apposite graduatorie prevedendo anche l'acquisizione di una posizione di priorità di avviamento in ragione della graduatoria di appartenenza (zero, cinquantunisti – ora settantotisti – centunisti, 3 Cass., 380/2019; id. 9786/2020 relativa alla
Regione Valle D'Aosta in cui : “a) i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione della L.R. n. 68 del 1989 e della L.R. n. 22 del 2010, art. 42 che, con norme di identico contenuto, stabiliscono che il ricorso ai contratti a termine da parte della Regione deve essere giustificato da esigenze straordinarie e temporanee, prevedendo il limite temporale di nove mesi Nel senso che l'assunzione di un lavoratore al fine di soddisfare esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro può, in via di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi della direttiva e che in mancanza di una definizione del concetto di
“ragioni oggettive”, occorre ricercare il significato di queste nelle finalità della direttiva, cfr.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha chiarito che la nozione di “ragione obiettiva” va riferita “a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione”, le ragioni obiettive potendo evincersi “dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C.
Giust., 23 aprile 2009, punto 96; C. Giust., 26 gennaio 2012, punto 27). Per_1 Per_2
centocinquantunisti) oltre che il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, non può infine determinare una "responsabilità" datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso a mano invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito. Una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale risultato secondo il quale dovrebbe l'Amministrazione astenersi dal “chiamare” lo stesso lavoratore al maturare del complessivo limite dei 36 mesi, laddove invece il sistema delle graduatorie con garanzia occupazionale è strutturato proprio per assicurare la crescente prospettiva lavorativa dell'operaio forestale adibito a lavori agricoli
12 stagionali. Non può peraltro non rilevarsi, in un'ottica sistematica, che ancora dopo la reintroduzione delle causali per i contratti a termine, da parte del Decreto Dignità, legge n.
96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (art. 19), le parti sociali sono intervenute per trovare spazi entro cui potere individuare le “attività stagionali”, per le quali si possono costituire rapporti a termine senza l'apposizione di alcuna condizione, al fine di limitare le criticità delle causali apponibili al “normale” contratto a tempo determinato. Ciò
a riprova del fatto che vanno assoggettate ad una disciplina loro propria gli ambiti in cui vanno ricondotte le attività a carattere stagionale (la cui individuazione è stata rimessa dal d. lgs. n. 81/2015 ai contratti collettivi anche aziendali 6, oltre che all'emanazione di un DM); laddove già con il D.P.R. n. 1525/1963 si prevedevano le attività non caratterizzate da esigenze permanenti ed ordinarie del datore di lavoro, seppure ripetute e ricorrenti. Va peraltro anche condivisa la posizione della difesa erariale che, a confutazione della prospettazione attorea - che invoca a sostegno della propria tesi la recente sentenza della
Suprema Corte n. 3805 del 8.2.2019, per la quale l'esclusione dell'applicabilità della disciplina propria del settore agricolo alla fattispecie in oggetto si fonda sulla considerazione che una Amministrazione regionale non può essere ritenuta “imprenditore agricolo”, come tale destinatario della normativa derogatoria - evidenzia che le esclusioni nelle discipline nazionali susseguitesi nel tempo in materia di contratti a termine, non richiamano la figura dell'imprenditore agricolo, ma quella evidentemente più generica ed ampia del “datore di lavoro dell'agricoltura”, ovvero del “settore agricolo”, indipendentemente dalla sua forma soggettiva e dalle finalità dell'attività praticata (anche non economiche, come nel caso delle
P.A.). “La costante interpretazione giurisprudenziale della disciplina delle attività stagionali, di cui alla citata legge n. 230 del 1962, ritiene l'inclusione delle lavorazioni stagionali nell'apposito elenco approvato con il citato D.P.R. n. 1525-63 necessaria affinché un'attività possa considerarsi 6 Art. 51 d. lgs. n. 81/2015 stagionale e tale indicazione è, si sottolinea, tassativa (Cass. 5175-85); nondimeno tale attività deve essere caratterizzata da un aspetto di specialità dei lavori, in quanto eseguibili soltanto in un determinato periodo dell'anno, come nel caso di specie: in altri termini, il carattere stagionale deve evidenziare una "speciale natura" delle attività in questione (Cass. S.U. 5741-83; Cass. 3293-83). Al riguardo, come statuito dalla giurisprudenza, “per verificare la sussistenza, o meno, del carattere della stagionalità ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della l. 18 aprile 1962 n. 230 (e nel periodo di vigenza di essa), è necessario porre riferimento non solo all'attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione
13 lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l'esigenza di una sua limitazione temporale” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2012, n.21147). Nella specie, “scontato il carattere anfibologico del termine attività, che può stare ad indicare tanto il settore merceologico in cui opera una data impresa quanto la singola mansione cui è adibito il lavoratore assunto a tempo determinato, scorrendo l'elenco di cui all'allegato al cit. D.P.R. n. 1525 del 1963 è agevole constatare che quelle in esso enumerate corrispondono, più che a settori merceologici d'attività imprenditoriale, a vere e proprie specifiche mansioni legate al ciclo delle stagioni o comunque a determinate scansioni temporali”. In secondo luogo, l'interpretazione della Cassazione comunque deve fermarsi innanzi alla specialità della disciplina regionale ed all'interpretazione delle sue norme e dei suoi rinvii. Ed in tale ambito può notarsi che non v'è richiamo al D.lgs. 368/2001, alla legge 230/62 ed al Jobs act”. Il ricorso proposto è pertanto infondato, dovendo ritenersi assorbita ogni ulteriore eccezione ivi compresa quella relativa alla rilevata decadenza, per violazione dei termini di impugnazione stragiudiziale sì come dall'onere di impugnazione giudiziale;
peraltro in astratto invero nella fattispecie non rilevante”.
Per tutto quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire nei limiti della prescrizione quinquennale l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
Avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 867/2021 R.G.L., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: accerta e dichiara il diritto di , nei limiti della prescrizione quinquennale e Parte_1
secondo i criteri di calcolo come precisato in parte motiva, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo
11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, e, per l'effetto, condanna le amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data del sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
14 rigetta nel resto il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Catania, 1° Gennaio 2024
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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