Articolo 40 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 39Articolo 41
Versione
23 maggio 1958
Art. 40.
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 39, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958