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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 890/2024, avente ad oggetto: “somministrazione”
Tra (P.I. ), con sede a Niscemi, in via R. Gaetano, n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Rizzo.
- Appellante -
Contro
(IÀ , con sede Controparte_1 Controparte_2
legale a Milano, in via Lorenzini, n.4 (codice fiscale e partita IVA ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Massimo Punzi.
- Appellata-
In esito all'udienza di discussione orale del 14 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 351/2024 del 14 maggio 2024 (resa nel procedimento n. 457/2013
R.G.), il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda proposta dalla Parte_1
(con cui quest'ultima aveva chiesto la condanna della convenuta Controparte_2
al pagamento della somma di euro 12.400,00 a titolo di risarcimento di danni
[...]
derivati dalla temporanea interruzione -verificatasi il 23 settembre 2012-
dell'erogazione dell'energia elettrica presso l'immobile sito a Niscemi, in contrada Pilacane, destinato ad esercizio di attività di autofficina), e condannava la stessa società attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
2.999,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la menzionata sentenza,
formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26 luglio 2024, si costituiva in giudizio la
(IÀ , che deduceva Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
In esito all'udienza di discussione orale del 14 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., e l'erronea e/o mancata valutazione delle risultanze probatorie a sostegno della domanda di risarcimento danni derivante dall'improvviso distacco di corrente elettrica, operato, senza preavviso, dalla società
convenuta.
In particolare, l'appellante rileva l'erroneità del percorso logico - giuridico seguito dal giudice di prime cure, per avere lo stesso ritenuto che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che durante il periodo di distacco dell'energia elettrica la società
attrice non abbia potuto svolgere la sua attività di “autocarrozzeria” e abbia subito danni, essendo insufficienti, allo scopo, secondo il primo decidente, i documenti prodotti a corredo della domanda.
L'appellante deduce di avere invece fornito piena prova -con la produzione, nel giudizio di primo grado, del preventivo dei danni subiti e delle sue dichiarazioni dei redditi del 2011 e, infine, con le richieste istruttorie articolate (interrogatorio formale,
prova per testi e CTU)- del chiesto risarcimento di danni per il colpevole inadempimento della società convenuta.
Rileva, pertanto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata la responsabilità della per i danni subiti dalla stessa appellante, in Controparte_1
relazione sia all'interruzione di energia elettrica, sia al ritardato ripristino della linea.
Il motivo in esame è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Invero, esso è inammissibile per mancanza di specificità, essendosi l'appellante limitata a dedurre genericamente l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, non confrontandosi adeguatamente con la ratio decidendi seguita sul punto dallo stesso giudice e imperniata sulla carenza di idonea allegazione delle singole voci di danno e, soprattutto, sulla carenza di prova dell'effettiva esistenza di tali voci di danno. Ai fini dell'ammissibilità dell'appello non è sufficiente che l'atto di impugnazione consenta di individuare le statuizioni in concreto censurate, ma è necessario (pur quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata nella sua interezza) che le ragioni a sostegno del gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, invece, le censure dedotte con il primo motivo di gravame non contengono alcuna specifica critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
A fronte della detta ratio decidendi, le deduzioni al riguardo formulate nell'atto di appello, in quanto essenzialmente limitate a un generico richiamo delle istanze istruttorie proposte in primo grado e disattese dal giudice, non appaiono idonee a soddisfare il necessario requisito prescritto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. e costituito dalla (specifica) indicazione delle circostanze da cui deriverebbe l'eventuale violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Anche a prescindere dal superiore, preliminare profilo di inammissibilità del motivo di gravame, lo stesso è, comunque, infondato nel merito, poiché -secondo il principio
generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.- grava sulla parte interessata (e, cioè, sull'appellante) dimostrare il fatto costitutivo del dedotto credito risarcitorio, “con la conseguenza che spetta al danneggiato dare in giudizio la prova
di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi non solo del danno di cui si invoca il ristoro, ma anche dell'antigiuridicità del fatto (sia esso concretizzato
in un atto o in un comportamento) che si assume lo abbia causato, con la conseguenza
che, laddove la domanda di risarcimento danni manchi della prova di uno degli
elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria la stessa deve essere respinta.”(Cass.
civile, sez. II^, 04/01/2022, n. 127; Cass., II^ sezione civile, ord. 4/1/2022 n. 128;
Cassazione civile, sez. II^, 16 maggio 2019, n. 13240).
Ciò posto, alla stregua degli atti di causa non può ritenersi essere stato assolto l'onere,
gravante sulla danneggiata (odierna appellante), dell'allegazione e della prova dell'esistenza e dell'entità dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento, non essendo al riguardo idonei né la deduzione dei mezzi istruttori IÀ formulati in primo grado e non reiterati con uno specifico motivo di appello, né la documentazione prodotta in prime cure.
Invero, il preventivo di spesa del 12/10/2012 (a firma del legale rappresentante della società appellante) e le voci ivi indicate, nonchè la dichiarazione dei redditi anno 2011
nulla dimostrano in ordine all'esistenza e all'entità dei dedotti danni, in quanto non risultano specificamente allegati (né documentati): a) il danno (lucro cessante)
conseguente al mancato affidamento di nuovi veicoli (per le riparazioni) durante l'interruzione del servizio elettrico;
b) il numero e l'identità dei dipendenti messi a riposo e ugualmente retribuiti nonostante l'eventuale impossibilità temporanea (nel periodo di distacco dell'energia elettrica) di svolgimento della loro attività lavorativa (e l'entità delle retribuzioni agli stessi corrisposte in tale periodo); c) il costo di acquisizione della disponibilità di autovetture di cortesie per i clienti in attesa della riparazione dei loro automezzi in precedenza affidati all'autofficina e presenti nei locali aziendali nel periodo di interruzione dell'energia elettrica;
d) i costi dell'eventuale vigilanza dei locali aziendali a mezzo di guardia giurata ( in sostituzione degli impianti elettrici di allarme e antifurto).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., rilevando che il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, avrebbe dovuto compensare le spese legali, e non condannare essa appellante alle spese legali.
Il motivo di appello è infondato, poichè il primo giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento di danni, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando la “ al pagamento delle spese legali. Parte_1
E infatti, in virtù del detto principio di soccombenza, alla parte le cui richieste sono state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna quando questa è giustificata dalla regola generale esplicitata nell'art. 91 c.p.c., in quanto è sufficiente che le spese di giustizia non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Civ., sez. I^, n. 3641 del 13.02.2020). Non sussistono le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disporre la compensazione delle spese.
E invero, sebbene la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19.04.2018 n. 77, abbia ampliato il novero dei casi giustificativi della compensazione, totale o parziale, delle spese legali (così non più limitati alla soccombenza reciproca ovvero all'assoluta novità della questione o a un mutamento della giurisprudenza), consentendo la deroga alla regola della soccombenza anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalle peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI^, ordinanza n.
4360/2019), quest'ultima ipotesi non può essere ravvisata nel solo fatto del dedotto accertamento dell'effettiva sussistenza del disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica, e ciò per il carattere assorbente (e decisivo ai fini del giudizio) della carenza
-evidenziata dal primo giudice- di un presupposto (esistenza ed entità del danno risarcibile) costitutivo dell'allegato credito risarcitorio.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla società appellata, in quanto non sussistono concreti e univoci elementi idonei a denotare, nella condotta processuale della stessa appellante, la temerarietà della lite o l'abuso del processo.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione
è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 890/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 351/2024 del 14 Parte_1
maggio 2024 del Tribunale di Caltagirone (resa nel procedimento n. 457/2013 R.G.),
che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata Controparte_1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida
[...]
in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 21 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 890/2024, avente ad oggetto: “somministrazione”
Tra (P.I. ), con sede a Niscemi, in via R. Gaetano, n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Rizzo.
- Appellante -
Contro
(IÀ , con sede Controparte_1 Controparte_2
legale a Milano, in via Lorenzini, n.4 (codice fiscale e partita IVA ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Massimo Punzi.
- Appellata-
In esito all'udienza di discussione orale del 14 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 351/2024 del 14 maggio 2024 (resa nel procedimento n. 457/2013
R.G.), il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda proposta dalla Parte_1
(con cui quest'ultima aveva chiesto la condanna della convenuta Controparte_2
al pagamento della somma di euro 12.400,00 a titolo di risarcimento di danni
[...]
derivati dalla temporanea interruzione -verificatasi il 23 settembre 2012-
dell'erogazione dell'energia elettrica presso l'immobile sito a Niscemi, in contrada Pilacane, destinato ad esercizio di attività di autofficina), e condannava la stessa società attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
2.999,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la menzionata sentenza,
formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26 luglio 2024, si costituiva in giudizio la
(IÀ , che deduceva Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
In esito all'udienza di discussione orale del 14 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., e l'erronea e/o mancata valutazione delle risultanze probatorie a sostegno della domanda di risarcimento danni derivante dall'improvviso distacco di corrente elettrica, operato, senza preavviso, dalla società
convenuta.
In particolare, l'appellante rileva l'erroneità del percorso logico - giuridico seguito dal giudice di prime cure, per avere lo stesso ritenuto che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che durante il periodo di distacco dell'energia elettrica la società
attrice non abbia potuto svolgere la sua attività di “autocarrozzeria” e abbia subito danni, essendo insufficienti, allo scopo, secondo il primo decidente, i documenti prodotti a corredo della domanda.
L'appellante deduce di avere invece fornito piena prova -con la produzione, nel giudizio di primo grado, del preventivo dei danni subiti e delle sue dichiarazioni dei redditi del 2011 e, infine, con le richieste istruttorie articolate (interrogatorio formale,
prova per testi e CTU)- del chiesto risarcimento di danni per il colpevole inadempimento della società convenuta.
Rileva, pertanto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata la responsabilità della per i danni subiti dalla stessa appellante, in Controparte_1
relazione sia all'interruzione di energia elettrica, sia al ritardato ripristino della linea.
Il motivo in esame è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Invero, esso è inammissibile per mancanza di specificità, essendosi l'appellante limitata a dedurre genericamente l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, non confrontandosi adeguatamente con la ratio decidendi seguita sul punto dallo stesso giudice e imperniata sulla carenza di idonea allegazione delle singole voci di danno e, soprattutto, sulla carenza di prova dell'effettiva esistenza di tali voci di danno. Ai fini dell'ammissibilità dell'appello non è sufficiente che l'atto di impugnazione consenta di individuare le statuizioni in concreto censurate, ma è necessario (pur quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata nella sua interezza) che le ragioni a sostegno del gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, invece, le censure dedotte con il primo motivo di gravame non contengono alcuna specifica critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
A fronte della detta ratio decidendi, le deduzioni al riguardo formulate nell'atto di appello, in quanto essenzialmente limitate a un generico richiamo delle istanze istruttorie proposte in primo grado e disattese dal giudice, non appaiono idonee a soddisfare il necessario requisito prescritto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. e costituito dalla (specifica) indicazione delle circostanze da cui deriverebbe l'eventuale violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Anche a prescindere dal superiore, preliminare profilo di inammissibilità del motivo di gravame, lo stesso è, comunque, infondato nel merito, poiché -secondo il principio
generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.- grava sulla parte interessata (e, cioè, sull'appellante) dimostrare il fatto costitutivo del dedotto credito risarcitorio, “con la conseguenza che spetta al danneggiato dare in giudizio la prova
di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi non solo del danno di cui si invoca il ristoro, ma anche dell'antigiuridicità del fatto (sia esso concretizzato
in un atto o in un comportamento) che si assume lo abbia causato, con la conseguenza
che, laddove la domanda di risarcimento danni manchi della prova di uno degli
elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria la stessa deve essere respinta.”(Cass.
civile, sez. II^, 04/01/2022, n. 127; Cass., II^ sezione civile, ord. 4/1/2022 n. 128;
Cassazione civile, sez. II^, 16 maggio 2019, n. 13240).
Ciò posto, alla stregua degli atti di causa non può ritenersi essere stato assolto l'onere,
gravante sulla danneggiata (odierna appellante), dell'allegazione e della prova dell'esistenza e dell'entità dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento, non essendo al riguardo idonei né la deduzione dei mezzi istruttori IÀ formulati in primo grado e non reiterati con uno specifico motivo di appello, né la documentazione prodotta in prime cure.
Invero, il preventivo di spesa del 12/10/2012 (a firma del legale rappresentante della società appellante) e le voci ivi indicate, nonchè la dichiarazione dei redditi anno 2011
nulla dimostrano in ordine all'esistenza e all'entità dei dedotti danni, in quanto non risultano specificamente allegati (né documentati): a) il danno (lucro cessante)
conseguente al mancato affidamento di nuovi veicoli (per le riparazioni) durante l'interruzione del servizio elettrico;
b) il numero e l'identità dei dipendenti messi a riposo e ugualmente retribuiti nonostante l'eventuale impossibilità temporanea (nel periodo di distacco dell'energia elettrica) di svolgimento della loro attività lavorativa (e l'entità delle retribuzioni agli stessi corrisposte in tale periodo); c) il costo di acquisizione della disponibilità di autovetture di cortesie per i clienti in attesa della riparazione dei loro automezzi in precedenza affidati all'autofficina e presenti nei locali aziendali nel periodo di interruzione dell'energia elettrica;
d) i costi dell'eventuale vigilanza dei locali aziendali a mezzo di guardia giurata ( in sostituzione degli impianti elettrici di allarme e antifurto).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., rilevando che il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, avrebbe dovuto compensare le spese legali, e non condannare essa appellante alle spese legali.
Il motivo di appello è infondato, poichè il primo giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento di danni, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando la “ al pagamento delle spese legali. Parte_1
E infatti, in virtù del detto principio di soccombenza, alla parte le cui richieste sono state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna quando questa è giustificata dalla regola generale esplicitata nell'art. 91 c.p.c., in quanto è sufficiente che le spese di giustizia non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Civ., sez. I^, n. 3641 del 13.02.2020). Non sussistono le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disporre la compensazione delle spese.
E invero, sebbene la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19.04.2018 n. 77, abbia ampliato il novero dei casi giustificativi della compensazione, totale o parziale, delle spese legali (così non più limitati alla soccombenza reciproca ovvero all'assoluta novità della questione o a un mutamento della giurisprudenza), consentendo la deroga alla regola della soccombenza anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalle peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI^, ordinanza n.
4360/2019), quest'ultima ipotesi non può essere ravvisata nel solo fatto del dedotto accertamento dell'effettiva sussistenza del disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica, e ciò per il carattere assorbente (e decisivo ai fini del giudizio) della carenza
-evidenziata dal primo giudice- di un presupposto (esistenza ed entità del danno risarcibile) costitutivo dell'allegato credito risarcitorio.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla società appellata, in quanto non sussistono concreti e univoci elementi idonei a denotare, nella condotta processuale della stessa appellante, la temerarietà della lite o l'abuso del processo.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione
è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 890/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 351/2024 del 14 Parte_1
maggio 2024 del Tribunale di Caltagirone (resa nel procedimento n. 457/2013 R.G.),
che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata Controparte_1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida
[...]
in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 21 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro