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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3000 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06.12.1991, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'avv.
Matteo M. Riso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi, n.
8/A ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'avv. Domenica
Dell'Arena, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Sbarre Inferiori INA/C
Mont., n. 47 ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 25.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria il 14.07.2018, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio
Calabria il 14.07.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.12.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 16.01.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 25.10.2024 da e Parte_1
così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto Parte_1 CP_1
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 260, u. 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria Via Sbarre Inf. INA/C Mont. n. 47, di proprietà della SI.ra , rimarrà alla moglie con tutti gli arredi, esclusi: Pt_1
asciugatrice, tablet, fornetto, 2 teste di moro, stirella con asse da stiro, lampadari della camera da letto e del salone, pozzetto congelatore, albero di Natale, i due televisori 48” e 43”. Il sig. provvederà a prelevare tutti i beni personali e i CP_1
regali ricevuti e/o acquistati personalmente prima del matrimonio e/o in costanza di matrimonio, dai di lui parenti;
3) La SI.ra verserà al SI. al momento della sottoscrizione del Pt_1 CP_1
presente accordo, l'importo di € 500,00 a saldo e tacitazione di ogni pretesa dovuta per la sua quota parte relativa all'addebito presente nella Carta di Credito Intesa
San Paolo intestata al SI. ed utilizzata anche per le spese familiari. Inoltre CP_1
resta a carico integrale della SI.ra il pagamento della somma di € 780,00 Pt_1
per il tributo TARI dovuto alla data del 19/09/2024 come da Attestazione della
Hermes srl che si allega (v. doc. n. 3) e della somma di € 297,77 per il pagamento del
Servizio Idrico Integrato dovuto alla data del 20/9/2024 come da Attestazione della
Hermes srl che si allega (v. doc. n. 4); 4) Il sig. lascerà la casa coniugale al momento della sottoscrizione del CP_1
presente accordo, consegnando contestualmente copia delle chiavi di casa in suo possesso;
5) La IG si obbliga e si impegna a non chiedere il rimborso della sua Pt_1
quota parte delle rate dell'auto acquistata in costanza di matrimonio e intestata al sig. marca Toyota Yaris targata GJ103HJ, lasciandone la piena proprietà e il CP_1
possesso allo stesso. Al momento della sottoscrizione del presente accordo consegnerà la copia delle chiavi dell'auto in suo possesso;
6) La IG si obbliga e si impegna a versare mensilmente sul conto Pt_1
corrente del marito, fino alla scadenza del 15.12.2025, la quota di euro 60,00 a titolo di pagamento per l'acquisto in costanza di matrimonio, dell'I-phone, la cui domiciliazione per il prelievo era stata concordata sul conto corrente intestato al sig.
Il versamento di tale quota dovrà avvenire entro e non oltre il 14 di ogni CP_1
mese;
7) La IG provvederà entro sette (7) giorni dalla sottoscrizione del Pt_1
presente accordo alla voltura delle utenze di casa intestate al sig. CP_1
8) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro, oltre a quanto già indicato;
9) I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.01.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3000 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06.12.1991, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'avv.
Matteo M. Riso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi, n.
8/A ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'avv. Domenica
Dell'Arena, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Sbarre Inferiori INA/C
Mont., n. 47 ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 25.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria il 14.07.2018, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio
Calabria il 14.07.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.12.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 16.01.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 25.10.2024 da e Parte_1
così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto Parte_1 CP_1
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 260, u. 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria Via Sbarre Inf. INA/C Mont. n. 47, di proprietà della SI.ra , rimarrà alla moglie con tutti gli arredi, esclusi: Pt_1
asciugatrice, tablet, fornetto, 2 teste di moro, stirella con asse da stiro, lampadari della camera da letto e del salone, pozzetto congelatore, albero di Natale, i due televisori 48” e 43”. Il sig. provvederà a prelevare tutti i beni personali e i CP_1
regali ricevuti e/o acquistati personalmente prima del matrimonio e/o in costanza di matrimonio, dai di lui parenti;
3) La SI.ra verserà al SI. al momento della sottoscrizione del Pt_1 CP_1
presente accordo, l'importo di € 500,00 a saldo e tacitazione di ogni pretesa dovuta per la sua quota parte relativa all'addebito presente nella Carta di Credito Intesa
San Paolo intestata al SI. ed utilizzata anche per le spese familiari. Inoltre CP_1
resta a carico integrale della SI.ra il pagamento della somma di € 780,00 Pt_1
per il tributo TARI dovuto alla data del 19/09/2024 come da Attestazione della
Hermes srl che si allega (v. doc. n. 3) e della somma di € 297,77 per il pagamento del
Servizio Idrico Integrato dovuto alla data del 20/9/2024 come da Attestazione della
Hermes srl che si allega (v. doc. n. 4); 4) Il sig. lascerà la casa coniugale al momento della sottoscrizione del CP_1
presente accordo, consegnando contestualmente copia delle chiavi di casa in suo possesso;
5) La IG si obbliga e si impegna a non chiedere il rimborso della sua Pt_1
quota parte delle rate dell'auto acquistata in costanza di matrimonio e intestata al sig. marca Toyota Yaris targata GJ103HJ, lasciandone la piena proprietà e il CP_1
possesso allo stesso. Al momento della sottoscrizione del presente accordo consegnerà la copia delle chiavi dell'auto in suo possesso;
6) La IG si obbliga e si impegna a versare mensilmente sul conto Pt_1
corrente del marito, fino alla scadenza del 15.12.2025, la quota di euro 60,00 a titolo di pagamento per l'acquisto in costanza di matrimonio, dell'I-phone, la cui domiciliazione per il prelievo era stata concordata sul conto corrente intestato al sig.
Il versamento di tale quota dovrà avvenire entro e non oltre il 14 di ogni CP_1
mese;
7) La IG provvederà entro sette (7) giorni dalla sottoscrizione del Pt_1
presente accordo alla voltura delle utenze di casa intestate al sig. CP_1
8) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro, oltre a quanto già indicato;
9) I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.01.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna