Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott. Alessia Annunziata Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio del 10/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 624/2024 del Ruolo
Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto), vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.
, presso cui studio elettivamente domicilia e Controparte_1
(C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso giusta procura in atti dall'Avv. VERDEROSA FRANCESCO, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26/11/2024,
(cod. fisc. ); che con sentenza n. 475/2017, CodiceFiscale_3 del 21.12.2017, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
che gli accordi di divorzio, sottoscritti dalle parti e ratificati dal
Tribunale di Vallo della Lucania con la sentenza di cui sopra, prevedono l'affido condiviso della minore ad entrambi i R_ genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della stessa mediante corresponsione all'altro genitore della somma di € 480,00, entro il
5 di ogni mese, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, oltre alla regolamentazione degli incontri tra la minore ed il padre;
che l'equilibrio raggiunto dalle parti nell'accordo di divorzio risultava all'attualità alterato, in quanto la figlia, con il consenso della madre, si era trasferita definitivamente presso l'abitazione del padre (in Agropoli via
Madonna del Carmine n. 175), con cui viveva stabilmente;
che le parti, in considerazione di questa nuova circostanza, raggiungevano un accordo con cui intend evano modificare le condizioni recepite, illo tempore, con la sentenza di divorzio n.
475/2017.
Tanto premesso, il Giudice relatore designato , alla prima udienza dell'11.2.2025, sentite le parti, che confermavano di voler procedere alla modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto evidenziato in ricorso, riservava di riferire al Collegio per pag. 2 di 6 la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, promuovendo nuove condizioni di cui al ricorso che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
I) La figlia minore , nata il [...], resterà affidata ad R_ entrambi i genitori, ma vivrà stabilmente con il padre presso l'abitazione dello stesso, ubicata in Agropoli ln via Madonna del
Carmine n. 175 (nuova casa familiare);
2) La casa familiare resterà assegnata al Sig. e alla figlia Pt_2 con quanto in essa contenuto;
3)La madre potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo telefonico con il padre. In ogni caso, potrà tenere con sé a R_ partire dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, riaccompagnandola dal padre, alternando i fine settimana.
Eventuali recuperi andranno effettuati nello stesso mese o, al massimo, in quello successivo, regolamentati in modo tale che non vadano solo a scapito del genitore non convivente con la bambina.
Durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con la figlia 15 giorni nel mese di luglio e/o 15 nel mese di agosto. I genitori si accorderanno in modo da trascorrere le vacanze natalizie e quelle pasquali con la figlia in modo paritetico. La presenza e i rapporti della minore con parenti, nonni o zie, sarà assicurata dal genitore che ha con sé la figlia in quel momento.
I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni riguardanti l'educazione, la scuola, le cure mediche, le vacanze, lo sport, ecc. della figlia;
verranno sempre comunicati all'altro genitore tutti i principali fatti relativi alla figlia di cui si sia venuti a conoscenza;
Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito del minore e pag. 3 di 6 del numero telefonico;
Il Sig. si impegna a non coinvolgere la minore nelle Pt_2 questioni familiari affinchè venga rispettato il ruolo materno, e che la minore abbia un rapporto sereno e costruttivo con la madre evitando il Sig. di screditarla. Pt_2
Il signor provvederà direttamente ed integralmente al Pt_2 mantenimento della figlia , facendo fronte ad una R_ molteplicità di esigenze della stessa, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia stessa.
La madre è disoccupata. Gli assegni familiari saranno interamente percepiti dal genitore collocatario, su autorizzazione concessa dall'altro genitore successivamente alla comparizione delle parti;
Le spese straordinarie, ovvero le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche, preventivamente concordate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, successivamente alla comparizione delle parti;
per spese straordinarie sono da intendersi quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia, oppure quelle che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per intervent i chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e, infine, quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplif icativo, le pag. 4 di 6 spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanit arie non rimborsate dal a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi CP_2 cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie, e quindi non dovute dalla Sig.ra tutte le spese che ricorrono frequentemente Pt_1 nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scola stico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/ metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico -farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/20 19, n. 15955, in De Jure).
I signori e dichiarano di non Parte_2 Parte_1 avere pretese economiche per il loro mantenimento;
nessuno di loro, pertanto, potrà pretendere alcunché dall'altro a titolo di assegno divorzile”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la predetta pattuizione sia conforme agli interessi della figlia minore, non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e possa, dunque, essere recepita.
Nulla per le spese attesa la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pag. 5 di 6 pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- recepisce le modifiche delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matr imonio, n.
475/2017, emessa dall'intestato Tribunale, in data 21.12.2017, e riportate nella parte motiva della presente pronuncia, da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
10/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
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