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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 21 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con sede in Misterbianco, via Matteotti n. 328, c.f. e p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore p.t. sig. , nato a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Antonino Caruso n. 52, presso lo studio dell'avv. Cesare Salmè, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Acitillo n. 124, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Nasti, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
02.09.2024, la società ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 2023 90076252
61 000, notificata in data 24.07.2024, limitatamente al sottostante e seguente atto:
1) Avviso di addebito n. 593 2013 00060941 76 000, asseritamente notificato in data 06.02.2014, per contributi previdenziale da DM10 relativo all'anno 2012, per € 1.552,82.
La società ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notificazione dell'avviso di addebito ovvero quella successiva all'asserita notificazione non essendo stati notificati atti interruttivi fino alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede e la decadenza di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/1999.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stato regolarmente notificato, come da documentazione allegata, l'avviso di addebito, che era stato anche oggetto di parziale stralcio;
la propria carenza di legittimazione passiva, stante che l'opposizione aveva ad oggetto un'intimazione di pagamento;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, spettante soltanto all'ente impositore, rilevava come ai fini dell'interruzione della prescrizione era stata notificata via p.e.c. l'intimazione n. 293 2017 9041562 85 000, in data 08.12.2017 a mezzo p.e.c., che non era andato a buon fine e che l'atto era stato depositato presso la Camera di Commercio ed il destinatario informato con comunicazione del 06.12.2017 n. 614554128285; nonché, per la sospensione disposta a causa della pandemia. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 227.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si
2 facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Orbene, la società ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 25 del D. Lgs. e la mancata notificazione dell'avviso di addebito, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi ed inoltre, con riferimento alle pretese contributive portate dell'avviso di addebito sull'assunto della sua omessa notificazione, ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa contributiva portata da detto titolo, concernente contributi previdenziali da
DM/10 relativi all'anno 2012, siccome perfezionatasi nelle mani dell'ente impositore, così proponendo una opposizione avverso il ruolo ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 46/1999; ed eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche l'avviso di addebito si assumesse notificato nella data indicata nell'ntimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, l'opponente ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
24.07.2024, mentre l'opposizione è stata depositata in data 02.09.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Orbene, il merito della pretesa contributiva, inoltre, è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
In ogni caso, con riferimento all'eccepita mancata notificazione degli avvisi di addebito, che va esaminata al solo fine di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D Lgs. 46/1999 va rilevato come l ha provato la regolare notificazione dell'avviso di addebito n. 593 2013 00060941 76 000, mediante il CP_
4 servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65017762102-6, notificata all'indirizzo del destinatario in data 06.02.2014 (v. avviso di ricevimento in atti).
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della
5 giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
6 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito nella data indicata nell'avviso di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di
7 cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione del suindicato avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
In merito all'eccepita prescrizione giova, però, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta
8 valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito in data
06.02.2014, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione.
Con riguardo, inoltre, agli atti interruttivi della prescrizione va rilevato che l Controparte_2 ha depositato un referto di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 9041562 85 000 eseguita a mezzo p.e.c. in data 20.11.2017 all'indirizzo “ , con un report del seguente errore “5.1.1 – Email_1
Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
Orbene, alla luce della documentazione prodotta con riferimento alla suddetta notifica, non può che pervenirsi ad una declaratoria di nullità della notificazione della suindicata intimazione di pagamento, anche perché non
è stata fornita la prova che del successivo deposito presso la Camera di Commercio sia stata effettivamente spedita la raccomandata n. 61455412828-5, non risultando allegato nessun avviso di ricevimento di tale atto, bensì soltanto un report interno della società di spedizione Nexive.
Ebbene, tenuto conto della nullità della predetta notificazione, che non può ritenersi utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, il termine di prescrizione è maturato data 06.02.2019, senza che su di esso abbia spiegato efficacia la legislazione emergenziale emanata per la pandemia Covid-19.
9 3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo e liquidate a carico del soggetto responsabile della maturata prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.09.2024 da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 dell' , ( , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_1 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_2 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
2. Accoglie l'opposizione all'esecuzione e dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 593
2013 00060941 76 000 per intervenuta prescrizione, annullando l'intimazione per la parte de quo.
3. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Controparte_2 delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Cesare Salmè.
4. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti processuali.
Così deciso in Catania 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 21 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con sede in Misterbianco, via Matteotti n. 328, c.f. e p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore p.t. sig. , nato a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Antonino Caruso n. 52, presso lo studio dell'avv. Cesare Salmè, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Acitillo n. 124, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Nasti, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
02.09.2024, la società ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 2023 90076252
61 000, notificata in data 24.07.2024, limitatamente al sottostante e seguente atto:
1) Avviso di addebito n. 593 2013 00060941 76 000, asseritamente notificato in data 06.02.2014, per contributi previdenziale da DM10 relativo all'anno 2012, per € 1.552,82.
La società ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notificazione dell'avviso di addebito ovvero quella successiva all'asserita notificazione non essendo stati notificati atti interruttivi fino alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede e la decadenza di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/1999.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stato regolarmente notificato, come da documentazione allegata, l'avviso di addebito, che era stato anche oggetto di parziale stralcio;
la propria carenza di legittimazione passiva, stante che l'opposizione aveva ad oggetto un'intimazione di pagamento;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, spettante soltanto all'ente impositore, rilevava come ai fini dell'interruzione della prescrizione era stata notificata via p.e.c. l'intimazione n. 293 2017 9041562 85 000, in data 08.12.2017 a mezzo p.e.c., che non era andato a buon fine e che l'atto era stato depositato presso la Camera di Commercio ed il destinatario informato con comunicazione del 06.12.2017 n. 614554128285; nonché, per la sospensione disposta a causa della pandemia. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 227.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si
2 facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Orbene, la società ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 25 del D. Lgs. e la mancata notificazione dell'avviso di addebito, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi ed inoltre, con riferimento alle pretese contributive portate dell'avviso di addebito sull'assunto della sua omessa notificazione, ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa contributiva portata da detto titolo, concernente contributi previdenziali da
DM/10 relativi all'anno 2012, siccome perfezionatasi nelle mani dell'ente impositore, così proponendo una opposizione avverso il ruolo ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 46/1999; ed eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche l'avviso di addebito si assumesse notificato nella data indicata nell'ntimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, l'opponente ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
24.07.2024, mentre l'opposizione è stata depositata in data 02.09.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Orbene, il merito della pretesa contributiva, inoltre, è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
In ogni caso, con riferimento all'eccepita mancata notificazione degli avvisi di addebito, che va esaminata al solo fine di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D Lgs. 46/1999 va rilevato come l ha provato la regolare notificazione dell'avviso di addebito n. 593 2013 00060941 76 000, mediante il CP_
4 servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65017762102-6, notificata all'indirizzo del destinatario in data 06.02.2014 (v. avviso di ricevimento in atti).
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della
5 giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
6 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito nella data indicata nell'avviso di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di
7 cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione del suindicato avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
In merito all'eccepita prescrizione giova, però, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta
8 valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito in data
06.02.2014, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione.
Con riguardo, inoltre, agli atti interruttivi della prescrizione va rilevato che l Controparte_2 ha depositato un referto di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 9041562 85 000 eseguita a mezzo p.e.c. in data 20.11.2017 all'indirizzo “ , con un report del seguente errore “5.1.1 – Email_1
Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
Orbene, alla luce della documentazione prodotta con riferimento alla suddetta notifica, non può che pervenirsi ad una declaratoria di nullità della notificazione della suindicata intimazione di pagamento, anche perché non
è stata fornita la prova che del successivo deposito presso la Camera di Commercio sia stata effettivamente spedita la raccomandata n. 61455412828-5, non risultando allegato nessun avviso di ricevimento di tale atto, bensì soltanto un report interno della società di spedizione Nexive.
Ebbene, tenuto conto della nullità della predetta notificazione, che non può ritenersi utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, il termine di prescrizione è maturato data 06.02.2019, senza che su di esso abbia spiegato efficacia la legislazione emergenziale emanata per la pandemia Covid-19.
9 3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo e liquidate a carico del soggetto responsabile della maturata prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.09.2024 da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 dell' , ( , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_1 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_2 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
2. Accoglie l'opposizione all'esecuzione e dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 593
2013 00060941 76 000 per intervenuta prescrizione, annullando l'intimazione per la parte de quo.
3. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Controparte_2 delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Cesare Salmè.
4. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti processuali.
Così deciso in Catania 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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