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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dott.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 3.3.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, dall'avv. Alessandro Canal, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Manin 29
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Filippo Doni, giusta procura generale alle liti per notaio in Fiumicino, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Venezia Santa Croce 929 CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 479/2021 del
24.11.2021
IN PUNTO: opposizione a verbale di accertamento/ contribuzione su indennità sostitutiva apprendisti
Conclusioni: Per parte appellante: ”” nel merito - in via principale: - previe le declaratorie del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n.
479/2021 emessa in data 24.11.2021, resa nel procedimento di I grado promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 281/2017 R.G.L. dal Tribunale di Treviso – G.L. Filippo
Giordan, accogliere il presente appello e conseguentemente accogliere totalmente il ricorso
1 di primo grado e tutte le domande ivi contenute per tutti i motivi di cui al presente ricorso in appello;
- previe le declaratorie del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Treviso, Sezione Lavoro, n. 479/2021 emessa in data 24.11.2021, resa nel procedimento di
I grado promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c n. 281/2017 R.G.L. dal Tribunale di Treviso
– G.L. Filippo Giordan, accogliere totalmente le istanze istruttorie e le altre richieste sollevate sia da parte ricorrente che da parte resistente in primo grado;
in via subordinata: - previe le declaratorie del caso, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 479/2021 emessa in data 24.11.2021, resa nel procedimento di I grado promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c n. 281/2017 R.G.L. dal Tribunale di Treviso – G.L. Filippo Giordan,, rideterminare le somme dovute dalla ricorrente secondo i criteri di calcolo che dovranno essere indicati dall' ovvero che CP_1 saranno accertati a seguito dell'espletanda C.T.U. volta a verificare quanto precisato in narrativa del presente ricorso in appello,
Spese ed onorari di lite, imposte, I.V.A. e C.P.A., rimborso forfettario ed eventuali tasse di registrazione di sentenza integralmente rifuse.””
Per parte appellata: “”nel merito rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata accogliersi le conclusioni chieste da in primo grado: CP_1 voglia il Tribunale respingere il ricorso per tutti i motivi indicati;
spese e competenze rifuse. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta dalla con la quale la società aveva contestato la pretesa Parte_1 creditoria dell' derivante dal verbale di accertamento del 16.12.2016, compensando CP_1 le spese di lite.
2. La società opponente, avuto riguardo alla richiesta di versamento dei contributi sugli emolumenti corrisposti agli apprendisti a titolo di indennità sostitutiva della CIG (indennità anticipata dal datore di lavoro ma poi rimborsata dalla in base agli accordi Parte_2 nazionali tra ANCE e sindacati di categoria), riteneva incongruente l'assoggettamento a contribuzione di un emolumento avente la stessa funzione della CIG.
3. Il primo giudice, precisato che la è un ente istituito dalla contrattazione Parte_2 collettiva per gli addetti del settore edilizio il cui finanziamento è a carico degli iscritti, ha rilevato che la prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti è istituto di natura contrattuale, finanziata tramite il versamento alla di un contributo pari allo Parte_2
0,30% della retribuzione percepita dagli apprendisti in forza e la sua erogazione è subordinata alla regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni.
Tale prestazione, peraltro, non rientrava nelle ipotesi tassative di esclusione dal computo della retribuzione imponibile di cui all'art 6 d. lgs 314/1997 né tra quelle previste dall'art. 51 DPR 917/1986 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
4. Ha proposto appello la censurando la sentenza sotto diversi Parte_1 profili. L'Istituto appellato ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
2 5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 13 marzo 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ha censurato la sentenza rilevando come l'obbligo contributivo accertato Parte_1 dagli ispettori non risultava da alcuna normativa primaria trovando il suo assunto in una comunicazione della Cassa Paritetica per le Casse Edili del 23.2.2009, priva di efficacia vincolante ed in netto contrasto con la normativa di riferimento secondo la quale per gli operai che percepiscono la CIG (prestazione di natura previdenziale) non viene effettuato alcun assoggettamento contributivo previdenziale.
Ha precisato che la previsione degli emolumenti previdenziali di cui si discute in favore degli apprendisti era stata preceduta dalla rimessione alla Corte Costituzionale per la sospetta illegittimità dell'esclusione degli apprendisti dalla Cassa integrazione, poi scongiurata dalla previsione degli emolumenti sostitutivi della CIG, di evidente natura previdenziale e che non possono costituire base retributiva su cui conteggiare i contributi.
Ha insistito per la ammissione di CTU contabile.
6. L'Ente previdenziale appellato ha ribadito la natura retributiva della indennità oggetto di causa ed il suo assoggettamento a contribuzione precisando che le prestazioni erogate dalla fanno parte del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi e gli Parte_2 accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili si considerano parte della retribuzione data la funzione di concreto intervento cui le stesse adempiono in favore dei lavoratori, finanziato dai versamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. La natura retributiva di tale erogazione economica risultava confermata dall'art. 6 del d lgs 314/97, comma 6, che sottopone a contribuzione per il loro intero ammontare le somme versate dalle casse edili a titolo di ferie, gratifica natalizie e riposi annui e al comma 4 elenca ciò che è escluso dalla base imponibile (tra cui non viene annoverata la indennità in questione). La società appellante, che applica il contratto collettivo dell'edilizia ed è iscritta alla Cassa Edile Veneto, era tenuta al rispetto degli accordi contrattuali dalla stessa previsti tra cui quello del versamento della contribuzione sulla prestazione economica oggetto di causa.
7. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
8. Per le aziende del settore edile la l. 77/63 successivamente modificata ed ampliata dagli ulteriori interventi legislativi (l. 427/75 e l. 223/91) prevedeva uno specifico trattamento di integrazione salariale inserendo tra i beneficiari gli operai ed escludendo, però, gli apprendisti.
Per tale ultima categoria di lavoratori, esclusi dalla normativa in materia di CIG, in ragione delle previsioni di cui all'art. 92 del CCNL di riferimento (del 2010) la società appellante ha corrisposto (inserendola in busta paga) la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro perse in ragione di eventi metereologici avversi. Stabilisce la norma richiamata che “”Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazioni guadagni (C.i.g.o.). Tale prestazione sarà erogata dalla per un massimo di 150 ore/anno di interruzione Parte_2 dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.
3 Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
Parte_2
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa . Parte_2
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi CP_1 meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla entro il termine previsto per la presentazione Parte_2 della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato””.
8.1 La disciplina è poi variata a seguito del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali CP_ (D.Lgs. 148/2015) con cui è stata demandata all' la competenza anche degli interventi di CIG nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
9. La prestazione economica aggiuntiva riconosciuta dal CCNL del 2010 a favore degli apprendisti (pari all'80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia), di natura negoziale, riveste indubbiamente carattere retributivo essendo diretta ad integrare la retribuzione sostituendo il trattamento
CIG per eventi metereologici previsto per i soli operai. Come rilevato dal primo giudice la è un ente di natura contrattuale, emanazione Parte_2 cioè della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore edile, il cui compito è quello di fornire ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili industriali e artigianali una serie di prestazioni che garantiscano all'operaio edile un trattamento salarialeparificabile a quello goduto dagli occupati negli altri comparti industriali basati su impianti fissi.
La è finanziata con la contribuzione di imprenditori e di lavoratori, sulla base di una Pt_2 quota percentuale del monte salari, definita appunto in sede contrattuale, e dagli interessi maturati su tale contribuzione ed interviene a supportare ed integrare le prestazioni economiche in favore degli occupati delle imprese edili.
Dunque, gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse Edili si considerano parte della retribuzione data la funzione di concreto e non solo aleatorio intervento cui dette casse adempiono in favore dei lavoratori, finanziate, peraltro, dai versamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori. La natura retributiva di tale erogazione economica è confermata dall'art 6 del d.lgs 314/97, comma 6, che sottopone a contribuzione per il loro intero ammontare le somme versate alle casse edili a titolo di ferie gratifica natalizia e riposi annui e al comma 4 elenca ciò che è escluso dalla base imponibile.
10. In considerazione della peculiarità e della novità della vicenda, le spese di lite del presente grado vanno compensate tra le parti.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
4 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dott.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 3.3.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, dall'avv. Alessandro Canal, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Manin 29
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Filippo Doni, giusta procura generale alle liti per notaio in Fiumicino, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Venezia Santa Croce 929 CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 479/2021 del
24.11.2021
IN PUNTO: opposizione a verbale di accertamento/ contribuzione su indennità sostitutiva apprendisti
Conclusioni: Per parte appellante: ”” nel merito - in via principale: - previe le declaratorie del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n.
479/2021 emessa in data 24.11.2021, resa nel procedimento di I grado promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 281/2017 R.G.L. dal Tribunale di Treviso – G.L. Filippo
Giordan, accogliere il presente appello e conseguentemente accogliere totalmente il ricorso
1 di primo grado e tutte le domande ivi contenute per tutti i motivi di cui al presente ricorso in appello;
- previe le declaratorie del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Treviso, Sezione Lavoro, n. 479/2021 emessa in data 24.11.2021, resa nel procedimento di
I grado promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c n. 281/2017 R.G.L. dal Tribunale di Treviso
– G.L. Filippo Giordan, accogliere totalmente le istanze istruttorie e le altre richieste sollevate sia da parte ricorrente che da parte resistente in primo grado;
in via subordinata: - previe le declaratorie del caso, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 479/2021 emessa in data 24.11.2021, resa nel procedimento di I grado promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c n. 281/2017 R.G.L. dal Tribunale di Treviso – G.L. Filippo Giordan,, rideterminare le somme dovute dalla ricorrente secondo i criteri di calcolo che dovranno essere indicati dall' ovvero che CP_1 saranno accertati a seguito dell'espletanda C.T.U. volta a verificare quanto precisato in narrativa del presente ricorso in appello,
Spese ed onorari di lite, imposte, I.V.A. e C.P.A., rimborso forfettario ed eventuali tasse di registrazione di sentenza integralmente rifuse.””
Per parte appellata: “”nel merito rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata accogliersi le conclusioni chieste da in primo grado: CP_1 voglia il Tribunale respingere il ricorso per tutti i motivi indicati;
spese e competenze rifuse. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta dalla con la quale la società aveva contestato la pretesa Parte_1 creditoria dell' derivante dal verbale di accertamento del 16.12.2016, compensando CP_1 le spese di lite.
2. La società opponente, avuto riguardo alla richiesta di versamento dei contributi sugli emolumenti corrisposti agli apprendisti a titolo di indennità sostitutiva della CIG (indennità anticipata dal datore di lavoro ma poi rimborsata dalla in base agli accordi Parte_2 nazionali tra ANCE e sindacati di categoria), riteneva incongruente l'assoggettamento a contribuzione di un emolumento avente la stessa funzione della CIG.
3. Il primo giudice, precisato che la è un ente istituito dalla contrattazione Parte_2 collettiva per gli addetti del settore edilizio il cui finanziamento è a carico degli iscritti, ha rilevato che la prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti è istituto di natura contrattuale, finanziata tramite il versamento alla di un contributo pari allo Parte_2
0,30% della retribuzione percepita dagli apprendisti in forza e la sua erogazione è subordinata alla regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni.
Tale prestazione, peraltro, non rientrava nelle ipotesi tassative di esclusione dal computo della retribuzione imponibile di cui all'art 6 d. lgs 314/1997 né tra quelle previste dall'art. 51 DPR 917/1986 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
4. Ha proposto appello la censurando la sentenza sotto diversi Parte_1 profili. L'Istituto appellato ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
2 5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 13 marzo 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ha censurato la sentenza rilevando come l'obbligo contributivo accertato Parte_1 dagli ispettori non risultava da alcuna normativa primaria trovando il suo assunto in una comunicazione della Cassa Paritetica per le Casse Edili del 23.2.2009, priva di efficacia vincolante ed in netto contrasto con la normativa di riferimento secondo la quale per gli operai che percepiscono la CIG (prestazione di natura previdenziale) non viene effettuato alcun assoggettamento contributivo previdenziale.
Ha precisato che la previsione degli emolumenti previdenziali di cui si discute in favore degli apprendisti era stata preceduta dalla rimessione alla Corte Costituzionale per la sospetta illegittimità dell'esclusione degli apprendisti dalla Cassa integrazione, poi scongiurata dalla previsione degli emolumenti sostitutivi della CIG, di evidente natura previdenziale e che non possono costituire base retributiva su cui conteggiare i contributi.
Ha insistito per la ammissione di CTU contabile.
6. L'Ente previdenziale appellato ha ribadito la natura retributiva della indennità oggetto di causa ed il suo assoggettamento a contribuzione precisando che le prestazioni erogate dalla fanno parte del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi e gli Parte_2 accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili si considerano parte della retribuzione data la funzione di concreto intervento cui le stesse adempiono in favore dei lavoratori, finanziato dai versamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. La natura retributiva di tale erogazione economica risultava confermata dall'art. 6 del d lgs 314/97, comma 6, che sottopone a contribuzione per il loro intero ammontare le somme versate dalle casse edili a titolo di ferie, gratifica natalizie e riposi annui e al comma 4 elenca ciò che è escluso dalla base imponibile (tra cui non viene annoverata la indennità in questione). La società appellante, che applica il contratto collettivo dell'edilizia ed è iscritta alla Cassa Edile Veneto, era tenuta al rispetto degli accordi contrattuali dalla stessa previsti tra cui quello del versamento della contribuzione sulla prestazione economica oggetto di causa.
7. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
8. Per le aziende del settore edile la l. 77/63 successivamente modificata ed ampliata dagli ulteriori interventi legislativi (l. 427/75 e l. 223/91) prevedeva uno specifico trattamento di integrazione salariale inserendo tra i beneficiari gli operai ed escludendo, però, gli apprendisti.
Per tale ultima categoria di lavoratori, esclusi dalla normativa in materia di CIG, in ragione delle previsioni di cui all'art. 92 del CCNL di riferimento (del 2010) la società appellante ha corrisposto (inserendola in busta paga) la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro perse in ragione di eventi metereologici avversi. Stabilisce la norma richiamata che “”Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazioni guadagni (C.i.g.o.). Tale prestazione sarà erogata dalla per un massimo di 150 ore/anno di interruzione Parte_2 dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.
3 Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
Parte_2
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa . Parte_2
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi CP_1 meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla entro il termine previsto per la presentazione Parte_2 della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato””.
8.1 La disciplina è poi variata a seguito del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali CP_ (D.Lgs. 148/2015) con cui è stata demandata all' la competenza anche degli interventi di CIG nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
9. La prestazione economica aggiuntiva riconosciuta dal CCNL del 2010 a favore degli apprendisti (pari all'80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia), di natura negoziale, riveste indubbiamente carattere retributivo essendo diretta ad integrare la retribuzione sostituendo il trattamento
CIG per eventi metereologici previsto per i soli operai. Come rilevato dal primo giudice la è un ente di natura contrattuale, emanazione Parte_2 cioè della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore edile, il cui compito è quello di fornire ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili industriali e artigianali una serie di prestazioni che garantiscano all'operaio edile un trattamento salarialeparificabile a quello goduto dagli occupati negli altri comparti industriali basati su impianti fissi.
La è finanziata con la contribuzione di imprenditori e di lavoratori, sulla base di una Pt_2 quota percentuale del monte salari, definita appunto in sede contrattuale, e dagli interessi maturati su tale contribuzione ed interviene a supportare ed integrare le prestazioni economiche in favore degli occupati delle imprese edili.
Dunque, gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse Edili si considerano parte della retribuzione data la funzione di concreto e non solo aleatorio intervento cui dette casse adempiono in favore dei lavoratori, finanziate, peraltro, dai versamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori. La natura retributiva di tale erogazione economica è confermata dall'art 6 del d.lgs 314/97, comma 6, che sottopone a contribuzione per il loro intero ammontare le somme versate alle casse edili a titolo di ferie gratifica natalizia e riposi annui e al comma 4 elenca ciò che è escluso dalla base imponibile.
10. In considerazione della peculiarità e della novità della vicenda, le spese di lite del presente grado vanno compensate tra le parti.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
4 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
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