Articolo 38 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 37Articolo 39
Versione
10 giugno 1975
Art. 38.
L'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola e' corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attivita' medesima e fino al compimento del 65° anno di eta', nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilita' a richiesta di parte:
900 unita' di conto per gli imprenditori coniugati;
600 unita' di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975