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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 295 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], e (C.F. Parte_2
, nato in [...] il [...] e residente a [...]in C.F._2
via Carmine Rabottini n. 2A, rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Di Tizio, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto e , entrambi cittadini romeni e Parte_1 Parte_2
residenti a [...], hanno adito questo Tribunale al fine di regolamentare consensualmente l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, , nata a Persona_1
Pescara il 12 ottobre 2013.
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la predetta minore, la quale è stata riconosciuta dal padre e convive stabilmente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima. I genitori, pur non risultando coniugati né conviventi more uxorio, manifestano l'intento di definire in maniera pacifica ed equilibrata le modalità di affidamento della figlia, l'esercizio della responsabilità genitoriale, la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore e la disciplina degli obblighi economici connessi al mantenimento.
Nel ricorso, entrambi i genitori chiedono l'affidamento condiviso della minore, la quale continuerà a vivere con la madre collocataria nella casa familiare. Il padre si impegna a corrispondere un assegno mensile di mantenimento pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
È inoltre stabilito che l'assegno unico per la figlia venga riscosso integralmente dalla madre.
In relazione al diritto di visita, considerata anche la breve distanza tra le abitazioni dei due genitori, viene riconosciuto al padre un ampio margine di frequentazione, da esercitarsi nel rispetto degli impegni personali e lavorativi della madre e con un preavviso minimo di 24 ore. In ogni caso, si conviene che la figlia trascorra con il padre tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio (all'uscita da scuola) alla domenica mattina, con pernotto, oltre ad almeno due visite pomeridiane durante la settimana.
Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i ricorrenti pattuiscono un'alternanza annuale: in un anno la minore trascorrerà il Natale con il padre e Santo Stefano con la madre, e la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
l'anno successivo le festività saranno invertite.
Con riferimento alle vacanze estive, la minore trascorrerà 21 giorni complessivi con ciascun genitore, suddivisi in tre periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. In allegato al ricorso sono stati prodotti: l'atto di nascita della minore, i certificati di residenza e stato di famiglia di ciascun genitore, il piano genitoriale sottoscritto da entrambi, le autocertificazioni patrimoniali dei genitori.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.; è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e, quindi, a fissare udienza per sentire le parti.
Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse della minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore Persona_1
, nata a [...] il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 295 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], e (C.F. Parte_2
, nato in [...] il [...] e residente a [...]in C.F._2
via Carmine Rabottini n. 2A, rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Di Tizio, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto e , entrambi cittadini romeni e Parte_1 Parte_2
residenti a [...], hanno adito questo Tribunale al fine di regolamentare consensualmente l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, , nata a Persona_1
Pescara il 12 ottobre 2013.
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la predetta minore, la quale è stata riconosciuta dal padre e convive stabilmente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima. I genitori, pur non risultando coniugati né conviventi more uxorio, manifestano l'intento di definire in maniera pacifica ed equilibrata le modalità di affidamento della figlia, l'esercizio della responsabilità genitoriale, la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore e la disciplina degli obblighi economici connessi al mantenimento.
Nel ricorso, entrambi i genitori chiedono l'affidamento condiviso della minore, la quale continuerà a vivere con la madre collocataria nella casa familiare. Il padre si impegna a corrispondere un assegno mensile di mantenimento pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
È inoltre stabilito che l'assegno unico per la figlia venga riscosso integralmente dalla madre.
In relazione al diritto di visita, considerata anche la breve distanza tra le abitazioni dei due genitori, viene riconosciuto al padre un ampio margine di frequentazione, da esercitarsi nel rispetto degli impegni personali e lavorativi della madre e con un preavviso minimo di 24 ore. In ogni caso, si conviene che la figlia trascorra con il padre tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio (all'uscita da scuola) alla domenica mattina, con pernotto, oltre ad almeno due visite pomeridiane durante la settimana.
Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i ricorrenti pattuiscono un'alternanza annuale: in un anno la minore trascorrerà il Natale con il padre e Santo Stefano con la madre, e la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
l'anno successivo le festività saranno invertite.
Con riferimento alle vacanze estive, la minore trascorrerà 21 giorni complessivi con ciascun genitore, suddivisi in tre periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. In allegato al ricorso sono stati prodotti: l'atto di nascita della minore, i certificati di residenza e stato di famiglia di ciascun genitore, il piano genitoriale sottoscritto da entrambi, le autocertificazioni patrimoniali dei genitori.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.; è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e, quindi, a fissare udienza per sentire le parti.
Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse della minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore Persona_1
, nata a [...] il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi