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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2135/2024 R.G. promossa da
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con sede in Bibbiano (RE), Via Vittorio Veneto n. 2-2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Grasso Peroni come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Viale Roma n. 20
- attrice opponente - contro
C.F. e P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Prato, Viale Montegrappa n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Bavazzano come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Montebello n. 23
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
1 di 13 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, revocare ed annullare il D.I. n. 661/24 (RG 1398/24), emesso in data 20 maggio 2024, pubblicato in data 22 maggio 2024
e notificato a mezzo PEC in data 3 giugno 2024, in quanto infondato in fatto e diritto ed in ogni caso dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto da a per i servizi Parte_1 CP_1 relativi al contratto di subappalto n. 20150010 del 27 luglio 2015.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre iva, cap ed oneri accessori.
Si chiede di essere ammessi alle seguenti prove per testi:
1) Vero che i servizi relativi alla commessa IREN CIG 4276472056, oggetto di contratto di subappalto 20150010 del 27 luglio 2015 si effettuavano esclusivamente nello stabilimento di Villa Seta, ubicato a
Ca del Bosco di Sopra (RE), Via Ponte Forca, Fraz. Villa Seta?
2) Vero che i servizi relativi al contratto 20160012 del 28 dicembre
2015 (art. 2.2) si effettuavano esclusivamente nello stabilimento di
Villa Seta, ubicato a Ca del Bosco di Sopra (RE), Via Ponte Forca,
Fraz. Villa Seta?
Sui capitoli 1) e 2) a testi: , residente in [...], Testimone_1
Via Alcide Cervi n. 3; residente in [...]
GI Beltrami 6/2 Reggio Emilia;
3) Vero che i sigg.ri Tes_3 Tes_4 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e comunque i soggetti
[...] Parte_7 Persona_1 indicati nel doc. 7a) che Le si mostra (cartellini) erano gli unici dipendenti di o sue società consorziate (Coop l'Orologio) CP_1 operanti nello stabilimento di Villa Seta dal luglio 2015 al marzo
2019?
4) Vero che a fine mese il responsabile di stabilimento effettuava il calcolo delle ore complessivamente lavorate (in totale) nel mese da
2 di 13 ciascuno dei sigg.ri indicati nel doc. 7a e lo inviava alla Contr amministrazione di nonché all'amministrazione della consorziata di (Cooperativa l'Orologio) come da documento che le si CP_1 mostra (doc. 7a)?
5) Vero che i cartellini contenuti nel doc 7a che le si mostra, indicano il monte ore totale lavorate nel mese indicato in ciascun cartellino, da tutti i dipendenti (consorziata l'Orologio) impiegati presso lo CP_1 stabilimento di Villa Seta?
Sui capitoli 3), 4) e 5) a testi: , residente in [...]
Emilia, Via Alcide Cervi n. 3; residente in [...]
DA e GI Beltrami 6/2 Reggio Emilia;
, residente Testimone_5 in Via Ilaria Alpi, 4, 42011, Bagnolo in Piano (RE).
Inoltre, al fine di confermare che le prestazioni relative al subappalto
20150010 del 27 luglio 2015 erano state ricomprese anche nel contratto 20160012 del 28 dicembre 2015, di talché, cessato il subappalto, sono cessate anche le fatture relative al contratto
20160012 del 28 dicembre 2015:
5) Vero che la fattura n. 119 del 31.3.2019 (doc. 6 pag. 62) è l'ultima fattura emessa da in relazione al contratto 20160012 del 28 CP_1 dicembre 2015?
A testi: residente in [...], 42027 Testimone_6
Montecchio Emilia (RE).
Si chiede ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di e/o sua consorziata Cooperativa l'Orologio, dei contratti di CP_1 lavoro dei sigg.ri Tes_3 Tes_4 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e comunque dei soggetti
[...] Parte_7 Persona_1 indicati nei cartellini prodotti sub doc. 7a.
Si chiede ammettersi CTU tecnica volta all'accertamento del monte ore mensile previsto dal CCNL di settore applicabile ai lavoratori di
(sua consorziata Coop L'Orologio) impiegati presso il sito di CP_1
Villa Seta, oggetto del sopra richiesto ordine di esibizione.
3 di 13 Per PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi esposti in narrativa:
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
661/2024 (RG. 1398/2024) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il
20.05.2024, fissando, se del caso udienza per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in data anteriore alla prima udienza di trattazione.
NEL MERITO
Rigettare e respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
661/2024 (RG. 1398/2024) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il
20.05.2024.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari e con ogni più ampia riserva istruttoria.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] proponeva tempestiva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 661/2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare al la somma di € 459.783,50, CP_1 Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività di manutenzione del parco contenitori IREN s.p.a. svolta in subappalto.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, deduceva di avere già Parte_1 integralmente pagato alla controparte il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.
2. si costituiva con comparsa Controparte_1 depositata in data 10 ottobre 2024, e chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
4 di 13 3. Con decreto ex art. 171 bis in data 11 ottobre 2024, poi modificato con successivo provvedimento in data 15 ottobre 2024, veniva differita la data della prima udienza.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 6 febbraio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata.
1.1. Preliminarmente, deve escludersi la fondatezza sia dell'eccezione dell'opposta di irritualità delle memorie integrative depositate dalla controparte, sia della richiesta, sempre dell'opposta, di conversione del rito in procedimento semplificato di cognizione con concessione di termini per memorie.
Entrambi profili, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'eccezione di irritualità del deposito delle memorie integrative avversarie muove da un assunto errato, e cioè che l'udienza del 6 febbraio 2025 sarebbe stata fissata per la sola trattazione della richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, laddove invece, col decreto in data 11 ottobre 2024, pronunciato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. e contenente l'espresso richiamo a tale disposizione normativa, previo rigetto dell'istanza di trattazione anticipata dell'istanza ex art. 648 c.p.c., era stata differita la data della prima udienza rispetto alla quale, ai sensi del comma 3 dell'art. 171 bis c.p.c., «decorrono i termini indicati dall'art. 171 ter», senza necessità né che tale effetto ex lege venga ribadito dal giudice né che tali termini vengano da quest'ultimo assegnati.
Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta dell'opposta, che ha omesso il deposito delle memorie integrative, di conversione dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione, ex artt. 183 bis e
5 di 13 281 decies c.p.c., atteso che tale decisione si tradurrebbe inevitabilmente in una sostanziale – ed inammissibile – rimessione in termini.
Sul punto, la Suprema Corte, in tema di conversione del rito da sommario di cognizione (applicabile ratione temporis) a ordinario di cognizione, ha affermato il principio, valevole mutatis mutandis anche nel caso di specie in cui si discute della conversione inversa, secondo il quale «La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art.
702-ter, comma 3, c.p.c. [nella specie, ex art. 183 bis c.p.c., n.d.e.], presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi [nella specie, nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., n.d.e.] tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art.
2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate “in limine litis”» (Cass. 24538/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente precisato che «La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del
2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale» (Cass. 7696/2021).
1.2. Svolte le superiori considerazioni in rito, si passa, quindi, all'esame del merito della controversia.
Con contratto di appalto C.I.G. , sottoscritto in data P.IVA_3
8 novembre 2012 ed avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione e movimentazione del parco contenitori rifiuti di Enia Reggio Emilia
S.r.l. – Gara n. 4591 – CIG n. 4276472056” (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio), la stazione appaltante affidava il Controparte_3
6 di 13 servizio di manutenzione del parco cassonetti di raccolta rifiuti e le correlate attività di movimentazione ad Parte_1
la quale, a sua volta, con contratto n. 20150010 del 27 luglio
[...]
2015, subappaltava detto servizio al (e Controparte_1 per esso alla sua consorziata , per un Controparte_4 corrispettivo complessivo di € 15.000,00 (oltre IVA) per il periodo compreso tra il 1° agosto 2015 ed il 31 settembre 2015, soggetto ad aumento o riduzione nella misura massima del 20% sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite (cfr. doc. 3 dell'opponente).
Tale contratto di subappalto veniva poi, pacificamente, risolto con comunicazione del 20 marzo 2019 da parte di Parte_1
e con decorrenza dal 31 marzo 2019 (cfr. doc. 4 del
[...] fascicolo monitorio).
chiedeva ed otteneva nei confronti di Controparte_1 decreto ingiuntivo per l'importo di Parte_1
€ 459.783,50 (€ 376.871,72 + IVA) a saldo della fattura n. 341 del
26 maggio 2020 emessa al termine del rapporto contrattuale per i servizi svolti in esecuzione di detto subappalto nel periodo da luglio
2015 a marzo 2019, al netto degli importi in precedenza fatturati e già pagati dall'appaltatrice. ha sostenuto di avere già Parte_1 integralmente pagato il per i servizi di Controparte_1 manutenzione dei cassonetti, e che è onere della controparte «fornire compiuta prova di eventuali (ma inesistenti) servizi effettivamente svolti, ulteriori rispetto a quelli già debitamente saldati».
In particolare, la società opponente ha dedotto:
− che l'attività di manutenzione del parco contenitori CP_3 era sempre stata svolta presso lo stabilimento di Villa Seta in
Cadelbosco di Sopra (RE);
− che il , come contrattualmente Controparte_1 previsto, aveva iniziato a fatturare le prestazioni eseguite presso tale sito, allegando i cartellini delle ore impiegate, preventivamente
7 di 13 verificate in contraddittorio con la subappaltatrice, e così aveva poi sempre continuato a fare durante tutto il rapporto contrattuale;
− che, alla fine del 2015, le parti, «rendendosi conto che le lavorazioni eseguite per la commessa , dal punto di vista CP_3 economico, non trovavano rispondenza nelle previsioni contrattuali, in quanto avevano costantemente ed ampiamente sforato l'importo previsto, con l'occasione di dover procedere alla manutenzione anche Contr di alcuni cassonetti di proprietà di , [...] anziché modificare
l'originario contratto», avevano preferito sottoscrivere un ulteriore contratto, il n. 20160012 del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto, sostanzialmente, la stessa attività di quello in precedenza sottoscritto, ossia «movimentazioni, lavaggi e verniciature» del parco contenitore per RSU, RD e RSA di proprietà di Parte_1 stoccato presso il deposito di Villa Seta (cfr. doc. 4
[...] dell'opponente);
− che inizialmente ha continuato a fatturare nella CP_1 modalità precedente (ossia emettendo un'unica fattura), poi – dal marzo 2016 – ha iniziato ad emettere fatture separate: in particolare riferendo al contratto del luglio 2015 il solo importo base ivi previsto
e fatturando tutto il surplus a parte. Da ultimo, dal maggio 2017, ha emesso nuovamente una fattura mensile unica ed CP_1 omnicomprensiva di tutti i propri interventi presso il sito di Villa Seta, oggetto dei due contratti sopra indicati», «inserendo la voce
“manutenzione cassonetti” o “manutenzione contenitori” per i propri servizi relativi al subappalto »; CP_3
− che «il monte ore complessivo copriva l'intero arco di servizi
(subappalto e non) che svolgeva mensilmente per ESA presso CP_1
Contr il sito di Villa Seta: ed era poco rilevante per se ad CP_1 esempio, su 100 (cento ore) lavorate, ne imputava 60 (sessanta) al servizio “manutenzione cassonetti” (i.e. subappalto) e 40 (quaranta) al servizio “allestimento, lavaggio, verniciatura cassonetti” o viceversa: l'importante era che in totale, fatturasse per il CP_1
8 di 13 monte ore/lavoro mensile complessivamente impiegato dai suoi dipendenti presso il sito di Villa Seta»;
− che dopo la risoluzione del contratto del luglio 2015 il non aveva, significativamente, più Controparte_1 emesso alcuna fattura per le prestazioni effettuate presso lo stabilimento di Villa Seta, né con riferimento al subappalto, né con riferimento al secondo contratto del dicembre 2015;
− di avere, quindi, pagato integramente il Controparte_1 per tutti i servizi (in subappalto e non) da quest'ultima
[...] svolti presso lo stabilimento di Villa Seta.
Di contro, il , in comparsa costitutiva, Controparte_1 ossia nell'unico atto depositato, ha contestato la ricostruzione operata dalla controparte, secondo cui la «remunerazione di lavoro dell'appalto pubblico sarebbe avvenuta all'interno di un CP_3 differente contratto di natura privatistica, col quale avrebbe (a suo dire) pagato per la maggior parte il subappalto e residualmente altre lavorazioni previste da questo nuovo contratto», evidenziando come, in realtà, i due contratti fossero diversi sia per natura che per oggetto, atteso che il primo era un appalto pubblico per la manutenzione dei cassonetti mentre il secondo era un CP_3 appalto privato di movimentazione, lavaggio e verniciatura di cassonetti di proprietà di Parte_1
Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, deve ritenersi che la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dal non possa essere accolta, Controparte_1 non avendo quest'ultima provato il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi l'entità e la consistenza delle opere.
A riguardo, deve osservarsi che:
(i) non è contestato che il abbia Controparte_1 svolto tutti i servizi relativi sia al contratto n. 20150010 del 27 luglio
2015, sia a quello n. 20160012 del 28 dicembre 2015, presso lo
9 di 13 stabilimento di Villa Seta a Cadelbosco di Sopra (RE) (art. 115 c.p.c.)
(cfr. anche fatture sub docc. 4 e 6 dell'opponente, nelle quali vi è espresso ed esclusivo riferimento all'attività prestata presso quel sito), con conseguente promiscuità del luogo di esecuzione delle prestazioni afferenti ai due contratti;
(ii) il contratto di subappalto prevedeva, all'art. 2.4, che «Il
avrà diritto al pagamento relativo ai lavori effettivamente CP_1 eseguiti. Ad ogni lavoro, dovrà essere obbligatoriamente rilasciato un
Verbale di Intervento che necessariamente dovrà essere controfirmato da un Referente di Ecologia. Ad ogni fattura emessa dal
dovranno essere allegati i verbali di intervento CP_1 controfirmati. La fattura ed i verbali allegati costituiscono presupposto per il pagamento della fattura da parte della Committente», ed analoga clausola era contenuta anche nell'altro contratto d'appalto, laddove, all'art. 2.2, era stato pattuito che «La contabilizzazione dei servizi avverrà mensilmente sulla base delle attività eseguite sui cassonetti gestiti nel mese di riferimento. Le parti procederanno a redigere in contraddittorio, il verbale con il numero dei cassonetti effettivamente gestiti dal , tale verbale costituirà il CP_1 presupposto affinchè il possa emettere regolare fatture»; CP_1
(iii) non risulta che la documentazione trasmessa dal
[...]
ad per la Controparte_1 Parte_1 fatturazione sia stata differenziata a seconda delle prestazioni oggetto dei due contratti, ma, anzi, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge proprio il contrario, ossia che l'odierna opposta ha trasmesso, per l'intera durata del rapporto contrattuale (rectius, dei rapporti contrattuali), i cartellini di tutti i lavoratori impiegati nello stabilimento di Villa Seta, senza alcuna distinzione (cfr. doc. 7a dell'opponente);
(iv) la fattura n. 341 del 26 maggio 2020, azionata in via monitoria, è stata emessa sulla base di conteggi effettuati unilateralmente, riportati nel prospetto di cui al doc. 6 dell'opposta,
10 di 13 tuttavia redatto in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto e dunque recante dati non verificabili in alcun modo;
(v) l'erroneità – e, di conseguenza, l'inaffidabilità – dei dati esposti in quel prospetto si evince anche dalle seguenti macroscopiche incongruenze:
− nella colonna “Fatturato CIG” della tabella di cui al doc. 6 dell'opposta non sono indicati gli importi relativi alle fatture già emesse dal nel medesimo periodo di Controparte_1 riferimento di cui al doc. 4 dell'opponente (nel luglio 2015 l'importo da fatturare è indicato in € 16.977,60, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 18.208,00 + IVA;
nell'agosto 2015
l'importo da fatturare è indicato in € 14.940,40, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 8.645,57 + IVA;
nel settembre 2016 l'importo da fatturare è indicato in € 16.898,20, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di €
18.022,80 + IVA;
nell'ottobre 2015 l'importo da fatturare è indicato in € 16.747,80, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 17.781,96 + IVA;
nel novembre 2015 l'importo da fatturare è indicato in € 20.762,80, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 24.946,05 + IVA;
nel dicembre 2015
l'importo da fatturare è indicato in € 17.784,40, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 19.876,85);
− oltre alla somma di € 52.500,00 che lì si riconosce come già ricevuta per le lavorazioni eseguite nel periodo da marzo 2016 ad aprile 2017, non è invece riportata quella ulteriore di € 131.127,11 che il non ha contestato di avere Controparte_1 incassato per i servizi di manutenzione dei cassonetti IREN prestati da luglio a dicembre 2015 (cfr. fatture sub doc. 4 dell'opponente);
− nella tabella di cui al doc. 6 dell'opposta non vi è traccia di numerose altre fatture già emesse dal nel Controparte_1 periodo di riferimento (e pagate da Parte_1
e recanti espressa menzione del contratto di subappalto per
[...]
11 di 13 cui è causa (fattura n. 5 del 30 gennaio 2016 di € 14.139,40 + IVA per “Attività di manutenzione Cestini e contenitori presso vs. stabilimento di Villa Seta - rif. IREN - Mese di gennaio”; fattura n. 27 del 29 febbraio 2016 di € 21.313,85 + IVA per “Attività di manutenzione Cestini e contenitori presso vs. stabilimento di Villa
Seta - rif. IREN - Mese di Febbraio”; fattura n. 82 del 30 aprile 2016 di € 6.007,40 + IVA per “Attività di allestimento cassonetti presso la
Vs sede di Villa Seta - rif. IREN - mese di aprile 2016”; fattura n. 146 del 30 giugno 2016 di € 5.194,10 per “Attività di allestimento cassonetti presso la Vs sede di Villa Seta - rif. IREN - mese di giugno
2016”; fattura n. 301 del 30 novembre 2016 di € 13.965,25 + IVA per “Mese di Novembre 2016 Prestazioni di movimentazione e manutenzione cassonetti presso Vs sede di Vitta Seta – rif. IREN”; fattura n. 329 del 31 dicembre 2016 di € 5.691,90 + IVA per “Mese di
Dicembre 2016 Prestazioni di movimentazione e manutenzione cassonetti presso Vs sede di Vitta Seta – rif. IREN”) (cfr. doc. 6 dell'opponente);
− il numero delle ore mensili e complessive riportato nella colonna “Ore personale” della tabella di cui al doc. 6 dell'opposta non
è sempre corrispondente ai cartellini verificati da Parte_1 di cui al doc. 7a dell'opponente;
[...]
(vi) il ha emesso tre fatture (la n. 35 Controparte_1 dell'11 febbraio 2019, la n. 118 del 31 marzo 2019 e la n. 119 del 31 marzo 2019) per attività di manutenzione di cassonetti effettuata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo in relazione al contratto n.
20160012, che, tuttavia, risultava essere già giunto a scadenza (cfr. art. 5 del contratto, secondo cui il periodo di validità è dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2018, senza rinnovo automatico di anno in anno).
Pertanto, la pretesa creditoria va respinta ed il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
12 di 13 2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
3.544,00) ed introduttiva (€ 2.338,00) nonché i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 5.206,00) e decisionale (€ 3.082,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della mancata redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 661/2024 emesso dal giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia;
2. condanna il a rifondere ad Controparte_1 le spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida in € 634,00 per esborsi ed € 14.170,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2135/2024 R.G. promossa da
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con sede in Bibbiano (RE), Via Vittorio Veneto n. 2-2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Grasso Peroni come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Viale Roma n. 20
- attrice opponente - contro
C.F. e P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Prato, Viale Montegrappa n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Bavazzano come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Montebello n. 23
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
1 di 13 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, revocare ed annullare il D.I. n. 661/24 (RG 1398/24), emesso in data 20 maggio 2024, pubblicato in data 22 maggio 2024
e notificato a mezzo PEC in data 3 giugno 2024, in quanto infondato in fatto e diritto ed in ogni caso dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto da a per i servizi Parte_1 CP_1 relativi al contratto di subappalto n. 20150010 del 27 luglio 2015.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre iva, cap ed oneri accessori.
Si chiede di essere ammessi alle seguenti prove per testi:
1) Vero che i servizi relativi alla commessa IREN CIG 4276472056, oggetto di contratto di subappalto 20150010 del 27 luglio 2015 si effettuavano esclusivamente nello stabilimento di Villa Seta, ubicato a
Ca del Bosco di Sopra (RE), Via Ponte Forca, Fraz. Villa Seta?
2) Vero che i servizi relativi al contratto 20160012 del 28 dicembre
2015 (art. 2.2) si effettuavano esclusivamente nello stabilimento di
Villa Seta, ubicato a Ca del Bosco di Sopra (RE), Via Ponte Forca,
Fraz. Villa Seta?
Sui capitoli 1) e 2) a testi: , residente in [...], Testimone_1
Via Alcide Cervi n. 3; residente in [...]
GI Beltrami 6/2 Reggio Emilia;
3) Vero che i sigg.ri Tes_3 Tes_4 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e comunque i soggetti
[...] Parte_7 Persona_1 indicati nel doc. 7a) che Le si mostra (cartellini) erano gli unici dipendenti di o sue società consorziate (Coop l'Orologio) CP_1 operanti nello stabilimento di Villa Seta dal luglio 2015 al marzo
2019?
4) Vero che a fine mese il responsabile di stabilimento effettuava il calcolo delle ore complessivamente lavorate (in totale) nel mese da
2 di 13 ciascuno dei sigg.ri indicati nel doc. 7a e lo inviava alla Contr amministrazione di nonché all'amministrazione della consorziata di (Cooperativa l'Orologio) come da documento che le si CP_1 mostra (doc. 7a)?
5) Vero che i cartellini contenuti nel doc 7a che le si mostra, indicano il monte ore totale lavorate nel mese indicato in ciascun cartellino, da tutti i dipendenti (consorziata l'Orologio) impiegati presso lo CP_1 stabilimento di Villa Seta?
Sui capitoli 3), 4) e 5) a testi: , residente in [...]
Emilia, Via Alcide Cervi n. 3; residente in [...]
DA e GI Beltrami 6/2 Reggio Emilia;
, residente Testimone_5 in Via Ilaria Alpi, 4, 42011, Bagnolo in Piano (RE).
Inoltre, al fine di confermare che le prestazioni relative al subappalto
20150010 del 27 luglio 2015 erano state ricomprese anche nel contratto 20160012 del 28 dicembre 2015, di talché, cessato il subappalto, sono cessate anche le fatture relative al contratto
20160012 del 28 dicembre 2015:
5) Vero che la fattura n. 119 del 31.3.2019 (doc. 6 pag. 62) è l'ultima fattura emessa da in relazione al contratto 20160012 del 28 CP_1 dicembre 2015?
A testi: residente in [...], 42027 Testimone_6
Montecchio Emilia (RE).
Si chiede ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di e/o sua consorziata Cooperativa l'Orologio, dei contratti di CP_1 lavoro dei sigg.ri Tes_3 Tes_4 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e comunque dei soggetti
[...] Parte_7 Persona_1 indicati nei cartellini prodotti sub doc. 7a.
Si chiede ammettersi CTU tecnica volta all'accertamento del monte ore mensile previsto dal CCNL di settore applicabile ai lavoratori di
(sua consorziata Coop L'Orologio) impiegati presso il sito di CP_1
Villa Seta, oggetto del sopra richiesto ordine di esibizione.
3 di 13 Per PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi esposti in narrativa:
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
661/2024 (RG. 1398/2024) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il
20.05.2024, fissando, se del caso udienza per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in data anteriore alla prima udienza di trattazione.
NEL MERITO
Rigettare e respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
661/2024 (RG. 1398/2024) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il
20.05.2024.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari e con ogni più ampia riserva istruttoria.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] proponeva tempestiva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 661/2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare al la somma di € 459.783,50, CP_1 Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività di manutenzione del parco contenitori IREN s.p.a. svolta in subappalto.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, deduceva di avere già Parte_1 integralmente pagato alla controparte il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.
2. si costituiva con comparsa Controparte_1 depositata in data 10 ottobre 2024, e chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
4 di 13 3. Con decreto ex art. 171 bis in data 11 ottobre 2024, poi modificato con successivo provvedimento in data 15 ottobre 2024, veniva differita la data della prima udienza.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 6 febbraio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata.
1.1. Preliminarmente, deve escludersi la fondatezza sia dell'eccezione dell'opposta di irritualità delle memorie integrative depositate dalla controparte, sia della richiesta, sempre dell'opposta, di conversione del rito in procedimento semplificato di cognizione con concessione di termini per memorie.
Entrambi profili, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'eccezione di irritualità del deposito delle memorie integrative avversarie muove da un assunto errato, e cioè che l'udienza del 6 febbraio 2025 sarebbe stata fissata per la sola trattazione della richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, laddove invece, col decreto in data 11 ottobre 2024, pronunciato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. e contenente l'espresso richiamo a tale disposizione normativa, previo rigetto dell'istanza di trattazione anticipata dell'istanza ex art. 648 c.p.c., era stata differita la data della prima udienza rispetto alla quale, ai sensi del comma 3 dell'art. 171 bis c.p.c., «decorrono i termini indicati dall'art. 171 ter», senza necessità né che tale effetto ex lege venga ribadito dal giudice né che tali termini vengano da quest'ultimo assegnati.
Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta dell'opposta, che ha omesso il deposito delle memorie integrative, di conversione dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione, ex artt. 183 bis e
5 di 13 281 decies c.p.c., atteso che tale decisione si tradurrebbe inevitabilmente in una sostanziale – ed inammissibile – rimessione in termini.
Sul punto, la Suprema Corte, in tema di conversione del rito da sommario di cognizione (applicabile ratione temporis) a ordinario di cognizione, ha affermato il principio, valevole mutatis mutandis anche nel caso di specie in cui si discute della conversione inversa, secondo il quale «La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art.
702-ter, comma 3, c.p.c. [nella specie, ex art. 183 bis c.p.c., n.d.e.], presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi [nella specie, nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., n.d.e.] tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art.
2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate “in limine litis”» (Cass. 24538/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente precisato che «La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del
2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale» (Cass. 7696/2021).
1.2. Svolte le superiori considerazioni in rito, si passa, quindi, all'esame del merito della controversia.
Con contratto di appalto C.I.G. , sottoscritto in data P.IVA_3
8 novembre 2012 ed avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione e movimentazione del parco contenitori rifiuti di Enia Reggio Emilia
S.r.l. – Gara n. 4591 – CIG n. 4276472056” (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio), la stazione appaltante affidava il Controparte_3
6 di 13 servizio di manutenzione del parco cassonetti di raccolta rifiuti e le correlate attività di movimentazione ad Parte_1
la quale, a sua volta, con contratto n. 20150010 del 27 luglio
[...]
2015, subappaltava detto servizio al (e Controparte_1 per esso alla sua consorziata , per un Controparte_4 corrispettivo complessivo di € 15.000,00 (oltre IVA) per il periodo compreso tra il 1° agosto 2015 ed il 31 settembre 2015, soggetto ad aumento o riduzione nella misura massima del 20% sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite (cfr. doc. 3 dell'opponente).
Tale contratto di subappalto veniva poi, pacificamente, risolto con comunicazione del 20 marzo 2019 da parte di Parte_1
e con decorrenza dal 31 marzo 2019 (cfr. doc. 4 del
[...] fascicolo monitorio).
chiedeva ed otteneva nei confronti di Controparte_1 decreto ingiuntivo per l'importo di Parte_1
€ 459.783,50 (€ 376.871,72 + IVA) a saldo della fattura n. 341 del
26 maggio 2020 emessa al termine del rapporto contrattuale per i servizi svolti in esecuzione di detto subappalto nel periodo da luglio
2015 a marzo 2019, al netto degli importi in precedenza fatturati e già pagati dall'appaltatrice. ha sostenuto di avere già Parte_1 integralmente pagato il per i servizi di Controparte_1 manutenzione dei cassonetti, e che è onere della controparte «fornire compiuta prova di eventuali (ma inesistenti) servizi effettivamente svolti, ulteriori rispetto a quelli già debitamente saldati».
In particolare, la società opponente ha dedotto:
− che l'attività di manutenzione del parco contenitori CP_3 era sempre stata svolta presso lo stabilimento di Villa Seta in
Cadelbosco di Sopra (RE);
− che il , come contrattualmente Controparte_1 previsto, aveva iniziato a fatturare le prestazioni eseguite presso tale sito, allegando i cartellini delle ore impiegate, preventivamente
7 di 13 verificate in contraddittorio con la subappaltatrice, e così aveva poi sempre continuato a fare durante tutto il rapporto contrattuale;
− che, alla fine del 2015, le parti, «rendendosi conto che le lavorazioni eseguite per la commessa , dal punto di vista CP_3 economico, non trovavano rispondenza nelle previsioni contrattuali, in quanto avevano costantemente ed ampiamente sforato l'importo previsto, con l'occasione di dover procedere alla manutenzione anche Contr di alcuni cassonetti di proprietà di , [...] anziché modificare
l'originario contratto», avevano preferito sottoscrivere un ulteriore contratto, il n. 20160012 del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto, sostanzialmente, la stessa attività di quello in precedenza sottoscritto, ossia «movimentazioni, lavaggi e verniciature» del parco contenitore per RSU, RD e RSA di proprietà di Parte_1 stoccato presso il deposito di Villa Seta (cfr. doc. 4
[...] dell'opponente);
− che inizialmente ha continuato a fatturare nella CP_1 modalità precedente (ossia emettendo un'unica fattura), poi – dal marzo 2016 – ha iniziato ad emettere fatture separate: in particolare riferendo al contratto del luglio 2015 il solo importo base ivi previsto
e fatturando tutto il surplus a parte. Da ultimo, dal maggio 2017, ha emesso nuovamente una fattura mensile unica ed CP_1 omnicomprensiva di tutti i propri interventi presso il sito di Villa Seta, oggetto dei due contratti sopra indicati», «inserendo la voce
“manutenzione cassonetti” o “manutenzione contenitori” per i propri servizi relativi al subappalto »; CP_3
− che «il monte ore complessivo copriva l'intero arco di servizi
(subappalto e non) che svolgeva mensilmente per ESA presso CP_1
Contr il sito di Villa Seta: ed era poco rilevante per se ad CP_1 esempio, su 100 (cento ore) lavorate, ne imputava 60 (sessanta) al servizio “manutenzione cassonetti” (i.e. subappalto) e 40 (quaranta) al servizio “allestimento, lavaggio, verniciatura cassonetti” o viceversa: l'importante era che in totale, fatturasse per il CP_1
8 di 13 monte ore/lavoro mensile complessivamente impiegato dai suoi dipendenti presso il sito di Villa Seta»;
− che dopo la risoluzione del contratto del luglio 2015 il non aveva, significativamente, più Controparte_1 emesso alcuna fattura per le prestazioni effettuate presso lo stabilimento di Villa Seta, né con riferimento al subappalto, né con riferimento al secondo contratto del dicembre 2015;
− di avere, quindi, pagato integramente il Controparte_1 per tutti i servizi (in subappalto e non) da quest'ultima
[...] svolti presso lo stabilimento di Villa Seta.
Di contro, il , in comparsa costitutiva, Controparte_1 ossia nell'unico atto depositato, ha contestato la ricostruzione operata dalla controparte, secondo cui la «remunerazione di lavoro dell'appalto pubblico sarebbe avvenuta all'interno di un CP_3 differente contratto di natura privatistica, col quale avrebbe (a suo dire) pagato per la maggior parte il subappalto e residualmente altre lavorazioni previste da questo nuovo contratto», evidenziando come, in realtà, i due contratti fossero diversi sia per natura che per oggetto, atteso che il primo era un appalto pubblico per la manutenzione dei cassonetti mentre il secondo era un CP_3 appalto privato di movimentazione, lavaggio e verniciatura di cassonetti di proprietà di Parte_1
Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, deve ritenersi che la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dal non possa essere accolta, Controparte_1 non avendo quest'ultima provato il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi l'entità e la consistenza delle opere.
A riguardo, deve osservarsi che:
(i) non è contestato che il abbia Controparte_1 svolto tutti i servizi relativi sia al contratto n. 20150010 del 27 luglio
2015, sia a quello n. 20160012 del 28 dicembre 2015, presso lo
9 di 13 stabilimento di Villa Seta a Cadelbosco di Sopra (RE) (art. 115 c.p.c.)
(cfr. anche fatture sub docc. 4 e 6 dell'opponente, nelle quali vi è espresso ed esclusivo riferimento all'attività prestata presso quel sito), con conseguente promiscuità del luogo di esecuzione delle prestazioni afferenti ai due contratti;
(ii) il contratto di subappalto prevedeva, all'art. 2.4, che «Il
avrà diritto al pagamento relativo ai lavori effettivamente CP_1 eseguiti. Ad ogni lavoro, dovrà essere obbligatoriamente rilasciato un
Verbale di Intervento che necessariamente dovrà essere controfirmato da un Referente di Ecologia. Ad ogni fattura emessa dal
dovranno essere allegati i verbali di intervento CP_1 controfirmati. La fattura ed i verbali allegati costituiscono presupposto per il pagamento della fattura da parte della Committente», ed analoga clausola era contenuta anche nell'altro contratto d'appalto, laddove, all'art. 2.2, era stato pattuito che «La contabilizzazione dei servizi avverrà mensilmente sulla base delle attività eseguite sui cassonetti gestiti nel mese di riferimento. Le parti procederanno a redigere in contraddittorio, il verbale con il numero dei cassonetti effettivamente gestiti dal , tale verbale costituirà il CP_1 presupposto affinchè il possa emettere regolare fatture»; CP_1
(iii) non risulta che la documentazione trasmessa dal
[...]
ad per la Controparte_1 Parte_1 fatturazione sia stata differenziata a seconda delle prestazioni oggetto dei due contratti, ma, anzi, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge proprio il contrario, ossia che l'odierna opposta ha trasmesso, per l'intera durata del rapporto contrattuale (rectius, dei rapporti contrattuali), i cartellini di tutti i lavoratori impiegati nello stabilimento di Villa Seta, senza alcuna distinzione (cfr. doc. 7a dell'opponente);
(iv) la fattura n. 341 del 26 maggio 2020, azionata in via monitoria, è stata emessa sulla base di conteggi effettuati unilateralmente, riportati nel prospetto di cui al doc. 6 dell'opposta,
10 di 13 tuttavia redatto in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto e dunque recante dati non verificabili in alcun modo;
(v) l'erroneità – e, di conseguenza, l'inaffidabilità – dei dati esposti in quel prospetto si evince anche dalle seguenti macroscopiche incongruenze:
− nella colonna “Fatturato CIG” della tabella di cui al doc. 6 dell'opposta non sono indicati gli importi relativi alle fatture già emesse dal nel medesimo periodo di Controparte_1 riferimento di cui al doc. 4 dell'opponente (nel luglio 2015 l'importo da fatturare è indicato in € 16.977,60, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 18.208,00 + IVA;
nell'agosto 2015
l'importo da fatturare è indicato in € 14.940,40, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 8.645,57 + IVA;
nel settembre 2016 l'importo da fatturare è indicato in € 16.898,20, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di €
18.022,80 + IVA;
nell'ottobre 2015 l'importo da fatturare è indicato in € 16.747,80, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 17.781,96 + IVA;
nel novembre 2015 l'importo da fatturare è indicato in € 20.762,80, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 24.946,05 + IVA;
nel dicembre 2015
l'importo da fatturare è indicato in € 17.784,40, mentre non è riportata la fattura emessa per quel mese di € 19.876,85);
− oltre alla somma di € 52.500,00 che lì si riconosce come già ricevuta per le lavorazioni eseguite nel periodo da marzo 2016 ad aprile 2017, non è invece riportata quella ulteriore di € 131.127,11 che il non ha contestato di avere Controparte_1 incassato per i servizi di manutenzione dei cassonetti IREN prestati da luglio a dicembre 2015 (cfr. fatture sub doc. 4 dell'opponente);
− nella tabella di cui al doc. 6 dell'opposta non vi è traccia di numerose altre fatture già emesse dal nel Controparte_1 periodo di riferimento (e pagate da Parte_1
e recanti espressa menzione del contratto di subappalto per
[...]
11 di 13 cui è causa (fattura n. 5 del 30 gennaio 2016 di € 14.139,40 + IVA per “Attività di manutenzione Cestini e contenitori presso vs. stabilimento di Villa Seta - rif. IREN - Mese di gennaio”; fattura n. 27 del 29 febbraio 2016 di € 21.313,85 + IVA per “Attività di manutenzione Cestini e contenitori presso vs. stabilimento di Villa
Seta - rif. IREN - Mese di Febbraio”; fattura n. 82 del 30 aprile 2016 di € 6.007,40 + IVA per “Attività di allestimento cassonetti presso la
Vs sede di Villa Seta - rif. IREN - mese di aprile 2016”; fattura n. 146 del 30 giugno 2016 di € 5.194,10 per “Attività di allestimento cassonetti presso la Vs sede di Villa Seta - rif. IREN - mese di giugno
2016”; fattura n. 301 del 30 novembre 2016 di € 13.965,25 + IVA per “Mese di Novembre 2016 Prestazioni di movimentazione e manutenzione cassonetti presso Vs sede di Vitta Seta – rif. IREN”; fattura n. 329 del 31 dicembre 2016 di € 5.691,90 + IVA per “Mese di
Dicembre 2016 Prestazioni di movimentazione e manutenzione cassonetti presso Vs sede di Vitta Seta – rif. IREN”) (cfr. doc. 6 dell'opponente);
− il numero delle ore mensili e complessive riportato nella colonna “Ore personale” della tabella di cui al doc. 6 dell'opposta non
è sempre corrispondente ai cartellini verificati da Parte_1 di cui al doc. 7a dell'opponente;
[...]
(vi) il ha emesso tre fatture (la n. 35 Controparte_1 dell'11 febbraio 2019, la n. 118 del 31 marzo 2019 e la n. 119 del 31 marzo 2019) per attività di manutenzione di cassonetti effettuata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo in relazione al contratto n.
20160012, che, tuttavia, risultava essere già giunto a scadenza (cfr. art. 5 del contratto, secondo cui il periodo di validità è dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2018, senza rinnovo automatico di anno in anno).
Pertanto, la pretesa creditoria va respinta ed il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
12 di 13 2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
3.544,00) ed introduttiva (€ 2.338,00) nonché i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 5.206,00) e decisionale (€ 3.082,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della mancata redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 661/2024 emesso dal giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia;
2. condanna il a rifondere ad Controparte_1 le spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida in € 634,00 per esborsi ed € 14.170,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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