Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 12052/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Serino Parte_1
e dall'Avv. Marco Lo Giudice elettivamente domicilia presso il loro domicilio digitale.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dalla dr.ssa Maria Letizia
Bonura dipendente del , ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l' Controparte_2
– sito in Via Della Ferrovia a San Lorenzo
[...]
nr. 54 (PA).
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22/11/2022, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio il e, avendo premesso: Controparte_1
-di aver lavorato, prima dell'assunzione in ruolo, in favore del
[...]
dal 1/7/2001 al 31/8/2018 con ripetuti contratti di collaborazione coordinata Controparte_1
e continuativa (co.co.co);
-che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza nr.562/2018, aveva accertato come il rapporto di lavoro instauratosi in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata
1
e per l'effetto aveva condannato il al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I. CP_3
nonché al riconoscimento delle progressioni stipendiali e delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se la ricorrente fosse stata correttamente inquadrata nel profilo di assistente amministrativo;
-di essere stata assunta dal con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato a tempo parziale al 50%, a decorrere dal 01/09/2018, presso il Liceo delle
Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di nel ruolo di assistente CP_2
amministrativo e dall'1.09.2020 a tempo pieno;
-di aver ricevuto il decreto ricostruzione carriera n. 628 del 27.02.2020 col quale le era stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015, per un totale di anni 17 e mesi 2;
-di essere stata inserita, a seguito di domanda, nella graduatoria interna dell'istituto
Danilo Dolci, valida ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario per l'a.s. 2022/2023, senza che venisse riconosciuto il servizio di pre-ruolo prestato come assistente amministrativo accertato con sentenza, pari a complessivi 206 mesi e quindi il giusto punteggio (ovvero 153,33 punti spettanti per il servizio pre ruolo secondo quanto disposto dall'Allegato E -TABELLA A punti B - B1 e nota 3- del CCNI di riferimento).
Chiese, pertanto: “Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal
[...]
per quanto sopra esposto e accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / Controparte_1 inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario relativamente all'A.S. 2022/2023 nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 128 punti in favore della ricorrente per l'anzianità di servizio e non il punteggio dovuto di 241,33 punti a titolo di anzianità di servizio. Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla ricorrente.”
Si costituì il convenuto eccependo la disintegrità del contraddittorio oltre CP_1 che l'inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse ad agire, e contestando nel merito la fondatezza dello stesso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
2 Sulla scorta delle considerazioni che seguono, il ricorso non può ritenersi sorretto da un adeguato interesse ad agire e pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In primo luogo, va rilevato che la graduatoria interna d'istituto- per la quale parte ricorrente ha chiesto la rettifica del punteggio- ha valenza annuale ed è volta all'individuazione del personale in esubero.
La suddetta graduatoria non solo non è più valida (in quanto riferita all'a.s.
2022/2023), ma la posizione dell'odierna ricorrente, in base al punteggio attribuitole dall'amministrazione scolastica (terza su sei posizioni), non la individua tra i dipendenti soprannumerari, sì da doversi escludere qualsiasi pregiudizio (anche solo potenziale) per la stessa.
Inoltre, anche se l'amministrazione scolastica rettificasse il punteggio, sulla scorta dei criteri spiegati in ricorso, tale rivalutazione varrebbe per tutti i dipendenti presenti in graduatoria, alcuni dei quali nella medesima situazione della ricorrente, con il risultato che le posizioni in essa rimarrebbero immutate.
Ciò posto, non si ravvisa alcun interesse concreto e attuale nelle domande spiegate da parte ricorrente, dovendosi peraltro condividere quanto pacificamente sostenuto dalla
Suprema Corte, secondo cui: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e
richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano
ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del
risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Cass. Sez. 2,
24/01/2019, n. 2057, ma anche Sez. 2 , Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024).
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi connessi alla natura processuale della pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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