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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 171/2019, posta in deliberazione il giorno 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
AVV. Parte_1
(Avv. Carlo Lombardino)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Simone Cruciani e Alberto Marsaglia) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24075/2018 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24075/18 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ha revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 84418/15 ottenuto dall'Avv. per la somma di € 11.270,68 a titolo Parte_1
di compensi professionali e ha rigettato la domanda formulata dall'opposto, dando atto che gli acconti già ricevuti le somme corrisposte dall'opponente in corso di causa erano integralmente satisfattivi delle prestazioni professionali rese dal Difensore;
ha disposto la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1
rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in riforma della gravata sentenza, previa dichiarazione di ammissibilità del presente appello, ex art. 342 c.p.c., ed in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, condannare il sig. CP_1
a corrispondere all'Avv. il residuo importo di € 10.100,68, quale Parte_1
derivante dalla differenza tra la somma ingiunta (€ 11.270,68, al netto degli interessi legali e delle spese del procedimento monitorio) e quella ex adverso offerta banco judicis, ma accettata quale acconto sul maggiore avere (€ 1.160,00), oltre maturati interessi legali;
In ogni caso, con completa vittoria degli onorari e spese, oltre accessori di legge nella fase monitoria e di entrambi i gradi del presente giudizio”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile perché i motivi di impugnazione come formulati dall'appellante non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione dei motivi di gravame ex art. 324 c.p.c. in via principale rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, sia riparametrata la parcella con l'applicazione del corretto scaglione di appartenenza, con l'applicazione dei valori minimi, e venga depurata dell'attività pre e post processuale e così verificare se residuano ancora ulteriori somme dovute all'appellante. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
84418/15 proposta da , che ha contestato la pretesa monitoria Controparte_1
avanzata dall'Avv. per la prestazione professionale resa nel procedimento n. Pt_1
17760/09, a conclusione del quale il Tribunale di Roma - con la sentenza n. 4249/15 - ha condannato , e in solido Parte_2 Parte_3 Controparte_2
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.062,00, a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale, e alla rifusione delle spese di lite nella misura di complessiva di € 6.950,00, di cui € 450,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha ritenuto che il parere di congruità ottenuto dall'Avv. per Pt_1
l'importo complessivo di € 11.034,00 non era corretto, in quanto non aveva tenuto conto delle somme già versate dalla che garantiva Controparte_3
personalmente l'opponente per i costi derivanti dalla cd. “tutela legale”, e comprendeva voci non dovute in relazione alle attività svolte prima e dopo l'instaurazione del giudizio;
per l'effetto, ha calcolato il minor importo ancora dovuto da CP_1
nell'ammontare di € 1.153,20; ha dato atto dell'intervenuto versamento della
[...] somma citata in corso di causa;
ha revocato il decreto ingiuntivo e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata, atteso che le censure svolte dall'Avv. appaiono Pt_1
rispettose dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
La prima doglianza, con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente rilevato la mancata detrazione degli acconti già ricevuti, non è rilevante ai fini della decisione.
Benché effettivamente la parcella redatta dall'Avv. e presentata ai fini del Pt_1
rilascio del parere di congruità (per la somma complessiva di € 11.499,53, poi ridotta dal Consiglio a € 11.034,00) abbia tenuto conto delle somme già versate dall' , CP_3
ossia dall'Assicurazione di , con la detrazione di quanto ricevuto Controparte_1
nella misura di € 6.302,40, riveste carattere dirimente il consolidato principio secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico” (Cass. 14556/04;
3463/10).
A fronte della contestazione espressa dal , occorre, quindi, CP_1
valutare se le somme versate dall'Assicurazione dell'odierno appellato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi €
6.302,40, e l'importo di € 1.153,20 - corrisposto dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado - siano esaustivi della pretesa vantata dall'Avv. per l'attività Pt_1
professionale svolta nei confronti del cliente nel procedimento n. 17760/09.
In applicazione delle Tariffe forensi vigenti ratione temporis, la somma complessivamente ricevuta dall'appellante a titolo di compensi appare interamente satisfattiva, avuto riguardo all'ammontare della somma liquidata a titolo risarcitorio nei confronti dell'assistito, pari a € 31.062,00, e alla non particolare complessità della controversia, che non ha dato luogo alla risoluzione di questioni di rilievo e che giustifica l'applicazione dei compensi in misura compresa tra i minimi e i medi tabellari.
L'importo riconosciuto in questa sede in favore dell'Avv. corrisponde, Pt_1
peraltro, a quello liquidato dal Tribunale con la sentenza n. 4249/15 a carico dei convenuti soccombenti.
Del resto, lo stesso Difensore aveva riconosciuto che la somma che gli spettava a titolo di compensi era inferiore a quella pretesa in questa sede, tanto che con mail in data 20 marzo 2015 aveva manifestato al cliente la propria “disponibilità, detratti gli acconti medio tempore percepiti e visti i nostri rapporti, di limitare le mie richieste a saldo incassando le minori spese di soccombenza disposte in mio favore dal Giudice”, salvo poi presentare una parcella di maggior importo a causa del “comportamento di chiusura e, più in generale, dell'atteggiamento strumentalmente ostruzionistico mostrato ex adverso”. Ai fini che rilevano in questa sede, in cui si discute dei compensi spettanti all'Avv. per l'attività difensiva svolta in favore di nel Pt_1 Controparte_1
procedimento n. 17760/09, la circostanza che la abbia corrisposto al Controparte_2
danneggiato le somme liquidate dal Tribunale con la sentenza n. 4249/15 è del tutto ininfluente ed estranea alla presente vicenda, afferendo piuttosto al rapporto tra la predetta assicurazione e quella personale del danneggiato;
tra l'altro, nel citato procedimento l'Avv. non è stato antistatario del proprio cliente, cosicché in Pt_1
nessun caso può vantare il diritto a percepire direttamente i compensi liquidati dal
Tribunale in favore dell'attore.
Vanno, per l'effetto, respinte la seconda e la terza censura relative - rispettivamente - al mancato riconoscimento degli onorari relativi all'attività stragiudiziale posta in essere prima e dopo la pubblicazione della sentenza n. 4249/15.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale con la pronuncia gravata in questa sede, non vi è alcuna evidenza di attività ulteriori che debbano essere oggetto di ristoro al di fuori della liquidazione già effettuata.
In particolare, secondo quanto indicato dall'Avv. l'attività stragiudiziale Pt_1
svolta precedentemente all'instaurazione del procedimento è consistita in adempimenti
- quali il ritiro del verbale e i colloqui con i liquidatori del Fondo - che ben possono essere ricompresi nello studio della controversia e non giustificano di certo la corresponsione del compenso preteso nella misura di € 3.257,74; l'attività successiva si è sostanziata nella mera richiesta di adempimento spontaneo e di rettifica dell'errore materiale contenuto nel primo assegno inviato dalla ,, ossia in incombenti CP_2
che, del pari, non supportano l'invocata richiesta di ulteriori € 2.959,74.
L'appello deve essere, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza dell'appellante, si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare, secondo la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore dei Difensori che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore dei Difensori antistatari;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso all'udienza del 20 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 171/2019, posta in deliberazione il giorno 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
AVV. Parte_1
(Avv. Carlo Lombardino)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Simone Cruciani e Alberto Marsaglia) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24075/2018 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24075/18 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ha revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 84418/15 ottenuto dall'Avv. per la somma di € 11.270,68 a titolo Parte_1
di compensi professionali e ha rigettato la domanda formulata dall'opposto, dando atto che gli acconti già ricevuti le somme corrisposte dall'opponente in corso di causa erano integralmente satisfattivi delle prestazioni professionali rese dal Difensore;
ha disposto la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1
rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in riforma della gravata sentenza, previa dichiarazione di ammissibilità del presente appello, ex art. 342 c.p.c., ed in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, condannare il sig. CP_1
a corrispondere all'Avv. il residuo importo di € 10.100,68, quale Parte_1
derivante dalla differenza tra la somma ingiunta (€ 11.270,68, al netto degli interessi legali e delle spese del procedimento monitorio) e quella ex adverso offerta banco judicis, ma accettata quale acconto sul maggiore avere (€ 1.160,00), oltre maturati interessi legali;
In ogni caso, con completa vittoria degli onorari e spese, oltre accessori di legge nella fase monitoria e di entrambi i gradi del presente giudizio”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile perché i motivi di impugnazione come formulati dall'appellante non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione dei motivi di gravame ex art. 324 c.p.c. in via principale rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, sia riparametrata la parcella con l'applicazione del corretto scaglione di appartenenza, con l'applicazione dei valori minimi, e venga depurata dell'attività pre e post processuale e così verificare se residuano ancora ulteriori somme dovute all'appellante. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
84418/15 proposta da , che ha contestato la pretesa monitoria Controparte_1
avanzata dall'Avv. per la prestazione professionale resa nel procedimento n. Pt_1
17760/09, a conclusione del quale il Tribunale di Roma - con la sentenza n. 4249/15 - ha condannato , e in solido Parte_2 Parte_3 Controparte_2
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.062,00, a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale, e alla rifusione delle spese di lite nella misura di complessiva di € 6.950,00, di cui € 450,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha ritenuto che il parere di congruità ottenuto dall'Avv. per Pt_1
l'importo complessivo di € 11.034,00 non era corretto, in quanto non aveva tenuto conto delle somme già versate dalla che garantiva Controparte_3
personalmente l'opponente per i costi derivanti dalla cd. “tutela legale”, e comprendeva voci non dovute in relazione alle attività svolte prima e dopo l'instaurazione del giudizio;
per l'effetto, ha calcolato il minor importo ancora dovuto da CP_1
nell'ammontare di € 1.153,20; ha dato atto dell'intervenuto versamento della
[...] somma citata in corso di causa;
ha revocato il decreto ingiuntivo e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata, atteso che le censure svolte dall'Avv. appaiono Pt_1
rispettose dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
La prima doglianza, con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente rilevato la mancata detrazione degli acconti già ricevuti, non è rilevante ai fini della decisione.
Benché effettivamente la parcella redatta dall'Avv. e presentata ai fini del Pt_1
rilascio del parere di congruità (per la somma complessiva di € 11.499,53, poi ridotta dal Consiglio a € 11.034,00) abbia tenuto conto delle somme già versate dall' , CP_3
ossia dall'Assicurazione di , con la detrazione di quanto ricevuto Controparte_1
nella misura di € 6.302,40, riveste carattere dirimente il consolidato principio secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico” (Cass. 14556/04;
3463/10).
A fronte della contestazione espressa dal , occorre, quindi, CP_1
valutare se le somme versate dall'Assicurazione dell'odierno appellato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi €
6.302,40, e l'importo di € 1.153,20 - corrisposto dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado - siano esaustivi della pretesa vantata dall'Avv. per l'attività Pt_1
professionale svolta nei confronti del cliente nel procedimento n. 17760/09.
In applicazione delle Tariffe forensi vigenti ratione temporis, la somma complessivamente ricevuta dall'appellante a titolo di compensi appare interamente satisfattiva, avuto riguardo all'ammontare della somma liquidata a titolo risarcitorio nei confronti dell'assistito, pari a € 31.062,00, e alla non particolare complessità della controversia, che non ha dato luogo alla risoluzione di questioni di rilievo e che giustifica l'applicazione dei compensi in misura compresa tra i minimi e i medi tabellari.
L'importo riconosciuto in questa sede in favore dell'Avv. corrisponde, Pt_1
peraltro, a quello liquidato dal Tribunale con la sentenza n. 4249/15 a carico dei convenuti soccombenti.
Del resto, lo stesso Difensore aveva riconosciuto che la somma che gli spettava a titolo di compensi era inferiore a quella pretesa in questa sede, tanto che con mail in data 20 marzo 2015 aveva manifestato al cliente la propria “disponibilità, detratti gli acconti medio tempore percepiti e visti i nostri rapporti, di limitare le mie richieste a saldo incassando le minori spese di soccombenza disposte in mio favore dal Giudice”, salvo poi presentare una parcella di maggior importo a causa del “comportamento di chiusura e, più in generale, dell'atteggiamento strumentalmente ostruzionistico mostrato ex adverso”. Ai fini che rilevano in questa sede, in cui si discute dei compensi spettanti all'Avv. per l'attività difensiva svolta in favore di nel Pt_1 Controparte_1
procedimento n. 17760/09, la circostanza che la abbia corrisposto al Controparte_2
danneggiato le somme liquidate dal Tribunale con la sentenza n. 4249/15 è del tutto ininfluente ed estranea alla presente vicenda, afferendo piuttosto al rapporto tra la predetta assicurazione e quella personale del danneggiato;
tra l'altro, nel citato procedimento l'Avv. non è stato antistatario del proprio cliente, cosicché in Pt_1
nessun caso può vantare il diritto a percepire direttamente i compensi liquidati dal
Tribunale in favore dell'attore.
Vanno, per l'effetto, respinte la seconda e la terza censura relative - rispettivamente - al mancato riconoscimento degli onorari relativi all'attività stragiudiziale posta in essere prima e dopo la pubblicazione della sentenza n. 4249/15.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale con la pronuncia gravata in questa sede, non vi è alcuna evidenza di attività ulteriori che debbano essere oggetto di ristoro al di fuori della liquidazione già effettuata.
In particolare, secondo quanto indicato dall'Avv. l'attività stragiudiziale Pt_1
svolta precedentemente all'instaurazione del procedimento è consistita in adempimenti
- quali il ritiro del verbale e i colloqui con i liquidatori del Fondo - che ben possono essere ricompresi nello studio della controversia e non giustificano di certo la corresponsione del compenso preteso nella misura di € 3.257,74; l'attività successiva si è sostanziata nella mera richiesta di adempimento spontaneo e di rettifica dell'errore materiale contenuto nel primo assegno inviato dalla ,, ossia in incombenti CP_2
che, del pari, non supportano l'invocata richiesta di ulteriori € 2.959,74.
L'appello deve essere, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza dell'appellante, si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare, secondo la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore dei Difensori che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore dei Difensori antistatari;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso all'udienza del 20 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino