Sentenza breve 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 20/11/2023, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 00353/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2023, proposto da OR EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 68938/2023, datata 06.10.2023 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata;
- ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020;
- ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l'Università ha adottato la “Disciplina trasferimenti e passaggi” pubblicata sul sito web dell'Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020 nonché – ove occorra e nei limiti di interesse – del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021 nonché – ove occorra e nei limiti di interesse – del Manifesto degli Studi per gli a.a. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con relativi allegati;
- ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL;
- dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>;
- del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito web istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>;
- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo
E PER L'ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI
volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti
NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-CA previa valutazione del curriculum studiorum.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra OR EN si laureava nel 2019 in “scienze biologiche” con voto di 95/110, poi nel 2022 in “biologia sperimentale e applicata” con voto di 109/110.
Il successivo 10 settembre 2023 l’interessata presentava istanza all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e CA per l’immatricolazione al corso di laurea in Medicina, in anno successivo al primo, previa valutazione dei crediti formativi maturati.
Il suddetto Ateneo, con determina n.68938 del 6 ottobre 2023, respingeva la predetta domanda, in assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione e, quindi, senza la pubblicazione di avvisi o bandi.
L’istante impugnava l’atto di diniego, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del Regolamento di Ateneo, degli artt.8, 9 del Regolamento Didattico del corso di studio in medicina LM-41, degli artt.3, 33, 34, 36, 97 Cost., degli artt.3, 4 della Legge n.264 del 1999, degli artt.3, 10 bis della Legge n.241 del 1990, dell’art.3, commi 8, 9 del D.M. 16 marzo 2007, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili e in particolare per contrasto con l’orientamento giurisprudenziale della Sezione.
La ricorrente in particolare, premesso che sul riconoscimento dei crediti formativi doveva pronunciarsi il Consiglio di Corso, ha fatto presente che era possibile l’iscrizione al corso di laurea anche in soprannumero, una volta riconosciuti gli esami sostenuti, ai fini dell’ammissione ad anno successivo al primo; che i test di ammissione erano destinati solo agli studenti che concludevano il ciclo di studi della scuola secondaria superiore, per l’accesso al primo anno del corso di laurea; che erano utilizzabili i posti medio tempore resisi disponibili, ivi inclusi quelli destinati agli studenti extracomunitari e dagli stessi lasciati liberi; che l’offerta formativa doveva comunque essere valutata in rapporto al fabbisogno di medici; che non era stato pubblicato bando per il trasferimento in anni successivi al primo del corso di laurea; che era poi mancato il preavviso di diniego.
Veniva quindi richiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione alla valutazione dei crediti formativi maturati, ai fini della conseguente iscrizione e, in subordine, la condanna dell’Amministrazione medesima al risarcimento del danno.
L’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e CA si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto.
Nella camera di consiglio del 10 novembre 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, nei termini e per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Il Collegio al riguardo non può che rimandare a quanto già statuito in via di principio con la precedente pronuncia TAR Abruzzo-CA, n.92 del 2023, passata in giudicato, secondo cui: dall’attività espletata in corso di giudizio dall’Amministrazione è risultato sussistente per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia il presupposto della sussistenza di posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi al primo, propedeutico alla emanazione del bando o avviso pubblico di cui al D.R. 1046/2022; non osta alla pubblicazione del bando il disposto di cui al comma 12 dell’Allegato 2 al D.M.583 del 24.06.2022 - peraltro in tutto non dissimile da quanto previsto per l’anno precedente dal DM 730/2021 -, dal momento che l’iscrizione ivi prevista dei candidati utilmente collocati nella graduatoria unica nazionale presuppone anch’essa la individuazione di posti resisi disponibili nell’ambito delle programmazioni annuali che, ai sensi del comma 3 dell’art.13 del citato allegato 2, deve avvenire comunque attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici; in tal senso depone peraltro anche per l’anno accademico 2022/2023 il D.R. 1046/2022 del 6 luglio 2022 di data successiva al citato D.M.583; pertanto il ricorso merita accoglimento ed in esecuzione della presente decisione l’Amministrazione è onerata di procedere senza ritardo alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti ad anni successivi al primo per l’anno accademico in corso.
Quanto al tema della disponibilità di posti da riferirsi all’anno accademico 2023/2024, appare sufficiente il rimando alle recentissime pronunce del Tribunale (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo-CA, ord. n.291 del 2023, ord. n.334 del 2023).
Ne consegue che l’Amministrazione deve procedere senza indugio alla pubblicazione del bando de qua.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso n.251/2023 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto di diniego impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO