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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il giudice designato Dott. Tommaso Sdogati, letti atti e documenti delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile cautelare iscritta al N.R.G. 1526 – 1 / 2025 promossa da:
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 artucci e te domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1; OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
Mordigli rdiglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Genova, Via XX Settembre n. 14/17; OPPOSTA
IN FATTO
Con atto di citazione avanzato ai sensi degli artt. 615 co. 1 c.p.c.,
[...] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 in data 07.02.2025 e fondato sul decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 327/2025, R.G. n. 11376/2025, rep. n. 270/25, emesso dal Tribunale di Genova in data 06.02.2025 e notificato contestualmente al primo in data 07.02.2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 31.985,28. Deduceva che in data 21.12.2018 la Società e LL (oggi Controparte_2
stipulavano un contratto d uso Controparte_1
l 01.03.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in Genova, via XII Ottobre n. 28 rosso;
che la durata del contratto veniva pattuita in anni sei rinnovabili per ulteriori sei salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno dodici mesi;
che il sub - conduttore aveva la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi al sublocatore con un preavviso di almeno dodici mesi, provvedendo al versamento di un deposito cauzionale pari a euro 26.400 ed il rilascio di una garanzia assicurativa;
che in data 21.02.2019 veniva al sub conduttore consegnato l'immobile in perfette condizioni
1 come da inventario sottoscritto tra le parti;
che in data 01.03.2021, a seguito del Covid-19, e (già LL Royce Italia S.r.l.) Parte_1 Controparte_1 stipulavan tr i locazione prevedendo, tra le altre, espressamente che “il sub - conduttore per la durata residua del contratto rinuncia al recesso anche in deroga alle previsione del contratto e, in caso di anticipata cessazione del contratto rispetto alla prima scadenza del 28/02/2024, per qualsiasi motivo, anche per causa di forza maggiore, si impegna a versare oltre all'ammontare dei canoni dovuti alla scadenza prevista dal contratto ed oltre ai danni eventuali, l'intero importo della riduzione del canone originariamente pattuito, ossia euro 38.400,00: : il versamento dovrà avvenire a semplice richiesta del Sublocatore a titolo di indennità”; che veniva altresì dichiarato che tale scrittura non aveva alcun effetto novativo dell'originario contratto. Deduceva quindi che, in forza di tale ulteriore scrittura privata, controparte non avrebbe potuto inviare la disdetta prima del febbraio 2025 per poi rilasciare l'immobile nel febbraio 2026; che tuttavia nel gennaio 2024, Controparte_1 chiedeva di poter liberare, in via anticipata, l'immobile og locazione;
che quindi in data 24.02.2024 le parti addivenivano ad un accordo per la risoluzione del suddetto contratto e per la liberazione anticipata dell'immobile che ne costituiva l'oggetto; che in particolare, concordavano “con la liberazione e la restituzione dei locali entro il 31 maggio e la sottoscrizione dell'inventario di restituzione dell'immobile, le parti si daranno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo in merito al contratto di locazione e all'accordo di rinegoziazione: Con il verbale di rilascio le parti si rilasceranno reciproca dichiarazione di quietanza per qualsiasi somma derivante dal rapporto di locazione per cui il sublocatore dovrà essere in regola con i pagamenti e avere saldato tutte le fatture emesse dal sublocatore a carico del subconduttore. Resteranno escluse le sole spese condominiali relative all'esercizio di gestione del condominio dovute sino alla data di rilascio effettivo”; che quindi la data di rilascio veniva fissata in data 31.05.2024 con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo;
che con verbale di riconsegna del 03.06.2024, le parti dichiaravano di “quietanzare ogni dare e avere in relazione al contratto e all'accordo di rinegoziazione relativi al rapporto di locazione. Resteranno escluse solo le spese condominiali (…)”; che quindi tutto quanto non espressamente escluso, come le spese condominiali, dovrebbe intendersi come rinunciato da entrambe le parti: all'indennità di occupazione;
Parte_1 Controparte_1 ualsiasi titolo versate, ivi inclu
[...]
Affermava che nell'ottobre 2024 quest'ultima, invece, chiedeva la restituzione del suddetto deposito;
che parte odierna opponente contestava tale richiesta avanzando comunque volontà transattiva in ragione dell'esiguità della relativa somma;
che quindi le trattative non andavano a buon fine così come l'attivazione della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo del 20.01.2025; che solamente in data 07.02.2025 veniva notificato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo unitamente ad atto di precetto. Proseguiva affermando, pertanto, che controparte, consapevole dell'infondatezza e della pretestuosità della propria pretesa creditoria, forniva al giudice del procedimento monitorio una rappresentazione dei fatti distorta, disancorata dal vero e, in particolare, che “il comportamento della debitrice e degli atti da essa sottoscritti valgano come tacito riconoscimento del debito”; che in realtà non esisterebbe alcun riconoscimento del debito, essendosi contestato il credito di parte opposta sia in 2 sede di trattative stragiudiziali sia in sede di mediazione;
che non sussisterebbe neppure alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, possedendo parte opponente tutte le garanzie di solvibilità; che con l'accordo di rinegoziazione del 24.02.2024 e con il verbale di riconsegna del 03.06.2024 nessuna delle parti potrebbe avere più nulla a che pretendere dalla controparte e che in tale formula, utilizzata in entrambi i suddetti negozi giuridici, rientrerebbe anche il deposito cauzionale la cui restituzione, quindi, non sarebbe più dovuta per effetto delle pattuizioni di cui sopra, ove alla seconda verrebbe attribuito effetto novativo;
che quindi la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la somma di denaro consistente proprio nel deposito cauzionale versato da parte opposta all'atto di stipula del contratto di locazione, risulterebbe fondata su una ragione di credito del tutto inesistente. In punto di periculum, deduce invece la sussistenza del rischio di impossibilità di ripetizione delle somme proprio dal comportamento processuale ed extra processuale tenuto da controparte, che si muniva di un titolo esecutivo in base ad una non veritiera ricostruzione dei fatti di cui era consapevole, dimostrando in tal modo una totale inaffidabilità anche dal punto di vista della possibile solvibilità. Per tali motivi, concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 327/2025 emesso dal Tribunale di Genova. Con decreto del 20.02.2025 il Tribunale fissava udienza camerale di discussione sull'istanza di sospensiva al giorno 18.03.2025 rigettando la richiesta di sospensione avanzata inaudita altera parte deducendo l'inammissibilità di quest'ultima, rientrante come tale nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Si costituiva in data 18.03.2025 limitandosi, nella Controparte_1 presente sede cautelare, a prendere posizione sulla richiesta di sospensiva, condividendo le considerazioni già svolte dal Tribunale in relazione al rigetto della richiesta inaudita altera parte. All'udienza del 18.03.2025, esaurita la discussione tra le parti, il Tribunale riservava la decisione.
IN DIRITTO
Compatibilmente con la presente sede sommaria, l'invocata sospensione ex artt. 615 co. 1 e 624 c.p.c. non appare ammissibile in quanto i motivi con essa dedotti risultano scrutinabili solamente nella competente sede imposta dagli artt. 645 e 649 c.p.c., ossia in capo al Giudice funzionalmente competente per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare i principi di diritto elaborati nell'ambito dei rapporti tra le opposizioni/impugnative al titolo esecutivo di formazione giudiziale e le opposizioni al precetto che su di esso si fonda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Nell'ambito dei rapporti tra le due diverse sfere di cognizione sopra richiamate, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in presenza di disposizioni legislative che, espressamente e specificatamente, attribuiscono alle parti processuali il potere di contestare il titolo esecutivo di formazione giudiziale – es, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza di primo grado, ecc - appare
3 fondata sui limiti intrinseci nell'ambito del sindacato del giudice dell'opposizione a precetto che, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, è molto limitato: infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione, nel caso di specie in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, discendendo da ciò che il potere di procedere a scrutinare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo risulta attribuita funzionalmente dall'art. 649 c.p.c. al suddetto giudice. Infatti per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (Cass. Civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007; Cass. Civ. n. 8928/2006): da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può delibare i motivi del merito del titolo giudiziale. Infatti, nel giudizio di opposizione a precetto promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata non può essere fondata su vizi e ragioni di ingiustizia della decisione, i quali possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o deve avere pieno sviluppo (Cass. Civ. 3277/2015; Cass. Civ. 3667/2013). Peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva c.d. preventiva, nella specie nelle forme dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. trovando il loro alveo naturale nel giudizio di opposizione/impugnazione riguardante il merito (Cass. Civ. n. 26089/2005). Va quindi affermato il principio che il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo ma che detto potere può essere esercitato solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto: ciò anche al fine di evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale, previste per l'impugnazione e la revocazione della sentenza (artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.), per l'opposizione di terzo ordinaria (art. 407 c.p.c.), per l'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 e 649 c.p.c.) e per l'opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità (art. 668 c.p.c.), dovendosi quindi ritenere che è inibito al giudice dell'opposizione al precetto di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito e che solo successivamente, qualora ricorrano fatti non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al primo sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo stesso. Per concludere sulla questione, va quindi affermato che con l'opposizione avverso l'esecuzione preannunciata dal creditore con l'atto di precetto, come tale fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o 4 impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato a contrastare la formazione del titolo medesimo in ragione della competenza funzionale derivante dagli artt. 645 e 649 c.p.c. Sarà quindi tale ultimo giudice competente a sindacare la legittimità del titolo esecutivo impugnato e, correlativamente, a decidere circa la sospensione o meno della provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione al D.I. Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un titolo esecutivo avente efficacia provvisoriamente esecutiva, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che può e deve far valere nel giudizio di impugnazione così potendo far valere esclusivamente, nella presente sede, fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo medesimo che però, allo stato, non appaiono sussistere. Premesso ciò ed in riferimento alle deduzioni di parte opponente rese all'udienza del 18.03.2025 circa la dedotta mancanza di tutela del debitore, raggiunto da atto di precetto e quindi da un atto prodromico all'esecuzione forzata, qualora il giudice dell'opposizione a precetto confermi l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva avanzata ex art. 624 c.p.c. già rilevata inaudita altera parte, va osservato che in realtà la relativa tutela risulta accordata e confermata dall'art. 649 c.p.c. Tale disposizione legislativa prevede infatti l'ipotesi in cui la provvisoria esecuzione viene concessa all'atto della pronuncia del decreto ingiuntivo: in questo caso l'opponente ha la facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto se sussistono gravi motivi ed il giudice competente è il giudice istruttore che decide con ordinanza non impugnabile. La norma non individua in modo rigido i presupposti della sospensione ma parla genericamente della necessità che vi siano “gravi motivi”. Tale clausola, ad avviso della giurisprudenza di merito, deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; quindi la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Trib. Modena 22 gennaio 2014). Nella nozione di “grave motivo” che può essere posto a fondamento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. rientra quindi anche quello che attiene all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 642 co. 2 c.p.c. ai fini della concessione, eccezionalmente, dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo che, a ben vedere, consiste nel nucleo di contestazione avanzata da parte opponente. Invero, quest'ultima si duole proprio del fatto che la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. si sarebbe fondata su un'artata e voluta ricostruzione errata della vicenda fattuale dedotta nel monitorio e, inoltre, su un “riconoscimento implicito” che parte ricorrente – in questa sede opposta – avrebbe dedotto nell'ambito monitorio circa l'accordo a saldo e stralcio stipulato tra le parti, nel quale non ricadrebbe la restituzione del deposito cauzionale versato all'atto di sottoscrizione del contratto successivamente sciolto e che, come tale, avrebbe indotto il giudice a concedere la provvisoria esecuzione.
5 Tale contestazione risulta configurare, a ben vedere, proprio quel “grave motivo” sindacabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto, l'asserito debitore in questa sede opponente non risulta sprovvisto affatto di tutela, anche considerando che l'ordinanza che sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. costituisce provvedimento non impugnabile né tantomeno modificabile o revocabile, poiché gli effetti dello stesso sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno del titolo esecutivo. Ne consegue che qualora l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. risulti fondata, il debitore ben può giovarsi di tale non impugnabilità e, quindi, beneficiare della sospensione della provvisoria esecuzione sino alla pronuncia della sentenza definitiva che decide nel merito l'opposizione. Né appare che debba necessariamente attendersi l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in quanto i presupposti affinché venga emessa l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto sono solamente i seguenti: l'opposizione sia già stata notificata al ricorrente opposto, vi sia un'istanza dell'opponente e sussistano dei gravi motivi che vanno ricercati nel pericolo di un grave pregiudizio che l'esecuzione forzata possa arrecare all'ingiunto senza garanzie di risarcimento nel caso in cui l'opposizione risulti fondata. Inoltre, dato che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere all'esame della fondatezza dell'istanza di sospensione nei medesimi termini di cui all'art. 648 c.p.c., va osservato che ai sensi del co. 3 della disposizione legislativa in esame “se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile” conseguendone che anche la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione, in presenza di documentate “ragioni di urgenza”, ben può essere vagliata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche in via antecedente all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. Inoltre, neppure può aversi nocumento dall'inizio di un'esecuzione forzata in quanto “nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623 co. 2 c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Cass. Civ. n. 20925/2008)” e, addirittura, se l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata notificata al creditore e il G.I. non è ancora stato designato, l'istanza appare proponibile al Presidente del Tribunale. In definitiva, pertanto, l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. va dichiarata inammissibile nella presente sede per questioni di cognizione c.d. funzionale stabilita da due espresse disposizioni legislative quali sono gli artt. 645 e 649 c.p.c. che radicano in capo al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche le censure avanzabili in via d'urgenza avverso il titolo esecutivo di formazione 6 giudiziale, sottraendola al potere di inibitoria previsto in capo al giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in quanto, al contrario, si realizzerebbe un'intollerabile duplicazione di una medesima cognizione in capo a giudici diversi, con evidenti e possibili lesioni dei principi fondamentali espressi dall'art 2909 c.c. La competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, d'altronde, è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“Funzionalmente competente a emanare il provvedimento di sospensione (e non di revoca) dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, disposta ai sensi dell'articolo 642 c.p.c. è unicamente il giudice istruttore della causa di opposizione all'ingiunzione e non anche il giudice dell'opposizione all'esecuzione introdotta in virtù del titolo ex articolo 474 del c.p.c., costituito dall'ingiunzione provvisoriamente esecutiva (Cass. Civ. n. 8217/2004; Cass. Civ. n. 6546/2002)” senza che ciò crei alcun vulnus al debitore né, quantomeno, al sistema processuale nel quale, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, sono già previsti tutti gli strumenti legislativi da azionare a tutela delle proprie ragioni. La domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore di parte opposta, pertanto, non può trovare accoglimento nella presente sede, fondandosi su censure rivolte unicamente contro il titolo giudiziale che trovano la loro sede naturale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Circa la doglianza afferente la mancata elezione di domicilio nell'atto di precetto, si richiama integralmente quanto già dedotto in sede di pronuncia inaudita altera parte non essendo stati apportati nuovi elementi atti a modificare la predetta statuizione. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 147/2022 ma, essendosi in presenza di sub procedimento incidentale sostanzialmente cautelare, le spese verranno liquidate con la sentenza finale di merito, così come anche statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo (Cass. Civ. n. 3436/2011)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nel sub procedimento cautelare di sospensione N.R.G. 1526 – 1/2025 instaurato da Parte_1 contro così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di parte opponente;
- spese al definitivo.
Genova, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
7
SEZIONE VII CIVILE
Il giudice designato Dott. Tommaso Sdogati, letti atti e documenti delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile cautelare iscritta al N.R.G. 1526 – 1 / 2025 promossa da:
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 artucci e te domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1; OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
Mordigli rdiglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Genova, Via XX Settembre n. 14/17; OPPOSTA
IN FATTO
Con atto di citazione avanzato ai sensi degli artt. 615 co. 1 c.p.c.,
[...] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 in data 07.02.2025 e fondato sul decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 327/2025, R.G. n. 11376/2025, rep. n. 270/25, emesso dal Tribunale di Genova in data 06.02.2025 e notificato contestualmente al primo in data 07.02.2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 31.985,28. Deduceva che in data 21.12.2018 la Società e LL (oggi Controparte_2
stipulavano un contratto d uso Controparte_1
l 01.03.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in Genova, via XII Ottobre n. 28 rosso;
che la durata del contratto veniva pattuita in anni sei rinnovabili per ulteriori sei salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno dodici mesi;
che il sub - conduttore aveva la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi al sublocatore con un preavviso di almeno dodici mesi, provvedendo al versamento di un deposito cauzionale pari a euro 26.400 ed il rilascio di una garanzia assicurativa;
che in data 21.02.2019 veniva al sub conduttore consegnato l'immobile in perfette condizioni
1 come da inventario sottoscritto tra le parti;
che in data 01.03.2021, a seguito del Covid-19, e (già LL Royce Italia S.r.l.) Parte_1 Controparte_1 stipulavan tr i locazione prevedendo, tra le altre, espressamente che “il sub - conduttore per la durata residua del contratto rinuncia al recesso anche in deroga alle previsione del contratto e, in caso di anticipata cessazione del contratto rispetto alla prima scadenza del 28/02/2024, per qualsiasi motivo, anche per causa di forza maggiore, si impegna a versare oltre all'ammontare dei canoni dovuti alla scadenza prevista dal contratto ed oltre ai danni eventuali, l'intero importo della riduzione del canone originariamente pattuito, ossia euro 38.400,00: : il versamento dovrà avvenire a semplice richiesta del Sublocatore a titolo di indennità”; che veniva altresì dichiarato che tale scrittura non aveva alcun effetto novativo dell'originario contratto. Deduceva quindi che, in forza di tale ulteriore scrittura privata, controparte non avrebbe potuto inviare la disdetta prima del febbraio 2025 per poi rilasciare l'immobile nel febbraio 2026; che tuttavia nel gennaio 2024, Controparte_1 chiedeva di poter liberare, in via anticipata, l'immobile og locazione;
che quindi in data 24.02.2024 le parti addivenivano ad un accordo per la risoluzione del suddetto contratto e per la liberazione anticipata dell'immobile che ne costituiva l'oggetto; che in particolare, concordavano “con la liberazione e la restituzione dei locali entro il 31 maggio e la sottoscrizione dell'inventario di restituzione dell'immobile, le parti si daranno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo in merito al contratto di locazione e all'accordo di rinegoziazione: Con il verbale di rilascio le parti si rilasceranno reciproca dichiarazione di quietanza per qualsiasi somma derivante dal rapporto di locazione per cui il sublocatore dovrà essere in regola con i pagamenti e avere saldato tutte le fatture emesse dal sublocatore a carico del subconduttore. Resteranno escluse le sole spese condominiali relative all'esercizio di gestione del condominio dovute sino alla data di rilascio effettivo”; che quindi la data di rilascio veniva fissata in data 31.05.2024 con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo;
che con verbale di riconsegna del 03.06.2024, le parti dichiaravano di “quietanzare ogni dare e avere in relazione al contratto e all'accordo di rinegoziazione relativi al rapporto di locazione. Resteranno escluse solo le spese condominiali (…)”; che quindi tutto quanto non espressamente escluso, come le spese condominiali, dovrebbe intendersi come rinunciato da entrambe le parti: all'indennità di occupazione;
Parte_1 Controparte_1 ualsiasi titolo versate, ivi inclu
[...]
Affermava che nell'ottobre 2024 quest'ultima, invece, chiedeva la restituzione del suddetto deposito;
che parte odierna opponente contestava tale richiesta avanzando comunque volontà transattiva in ragione dell'esiguità della relativa somma;
che quindi le trattative non andavano a buon fine così come l'attivazione della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo del 20.01.2025; che solamente in data 07.02.2025 veniva notificato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo unitamente ad atto di precetto. Proseguiva affermando, pertanto, che controparte, consapevole dell'infondatezza e della pretestuosità della propria pretesa creditoria, forniva al giudice del procedimento monitorio una rappresentazione dei fatti distorta, disancorata dal vero e, in particolare, che “il comportamento della debitrice e degli atti da essa sottoscritti valgano come tacito riconoscimento del debito”; che in realtà non esisterebbe alcun riconoscimento del debito, essendosi contestato il credito di parte opposta sia in 2 sede di trattative stragiudiziali sia in sede di mediazione;
che non sussisterebbe neppure alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, possedendo parte opponente tutte le garanzie di solvibilità; che con l'accordo di rinegoziazione del 24.02.2024 e con il verbale di riconsegna del 03.06.2024 nessuna delle parti potrebbe avere più nulla a che pretendere dalla controparte e che in tale formula, utilizzata in entrambi i suddetti negozi giuridici, rientrerebbe anche il deposito cauzionale la cui restituzione, quindi, non sarebbe più dovuta per effetto delle pattuizioni di cui sopra, ove alla seconda verrebbe attribuito effetto novativo;
che quindi la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la somma di denaro consistente proprio nel deposito cauzionale versato da parte opposta all'atto di stipula del contratto di locazione, risulterebbe fondata su una ragione di credito del tutto inesistente. In punto di periculum, deduce invece la sussistenza del rischio di impossibilità di ripetizione delle somme proprio dal comportamento processuale ed extra processuale tenuto da controparte, che si muniva di un titolo esecutivo in base ad una non veritiera ricostruzione dei fatti di cui era consapevole, dimostrando in tal modo una totale inaffidabilità anche dal punto di vista della possibile solvibilità. Per tali motivi, concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 327/2025 emesso dal Tribunale di Genova. Con decreto del 20.02.2025 il Tribunale fissava udienza camerale di discussione sull'istanza di sospensiva al giorno 18.03.2025 rigettando la richiesta di sospensione avanzata inaudita altera parte deducendo l'inammissibilità di quest'ultima, rientrante come tale nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Si costituiva in data 18.03.2025 limitandosi, nella Controparte_1 presente sede cautelare, a prendere posizione sulla richiesta di sospensiva, condividendo le considerazioni già svolte dal Tribunale in relazione al rigetto della richiesta inaudita altera parte. All'udienza del 18.03.2025, esaurita la discussione tra le parti, il Tribunale riservava la decisione.
IN DIRITTO
Compatibilmente con la presente sede sommaria, l'invocata sospensione ex artt. 615 co. 1 e 624 c.p.c. non appare ammissibile in quanto i motivi con essa dedotti risultano scrutinabili solamente nella competente sede imposta dagli artt. 645 e 649 c.p.c., ossia in capo al Giudice funzionalmente competente per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare i principi di diritto elaborati nell'ambito dei rapporti tra le opposizioni/impugnative al titolo esecutivo di formazione giudiziale e le opposizioni al precetto che su di esso si fonda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Nell'ambito dei rapporti tra le due diverse sfere di cognizione sopra richiamate, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in presenza di disposizioni legislative che, espressamente e specificatamente, attribuiscono alle parti processuali il potere di contestare il titolo esecutivo di formazione giudiziale – es, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza di primo grado, ecc - appare
3 fondata sui limiti intrinseci nell'ambito del sindacato del giudice dell'opposizione a precetto che, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, è molto limitato: infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione, nel caso di specie in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, discendendo da ciò che il potere di procedere a scrutinare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo risulta attribuita funzionalmente dall'art. 649 c.p.c. al suddetto giudice. Infatti per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (Cass. Civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007; Cass. Civ. n. 8928/2006): da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può delibare i motivi del merito del titolo giudiziale. Infatti, nel giudizio di opposizione a precetto promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata non può essere fondata su vizi e ragioni di ingiustizia della decisione, i quali possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o deve avere pieno sviluppo (Cass. Civ. 3277/2015; Cass. Civ. 3667/2013). Peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva c.d. preventiva, nella specie nelle forme dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. trovando il loro alveo naturale nel giudizio di opposizione/impugnazione riguardante il merito (Cass. Civ. n. 26089/2005). Va quindi affermato il principio che il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo ma che detto potere può essere esercitato solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto: ciò anche al fine di evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale, previste per l'impugnazione e la revocazione della sentenza (artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.), per l'opposizione di terzo ordinaria (art. 407 c.p.c.), per l'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 e 649 c.p.c.) e per l'opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità (art. 668 c.p.c.), dovendosi quindi ritenere che è inibito al giudice dell'opposizione al precetto di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito e che solo successivamente, qualora ricorrano fatti non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al primo sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo stesso. Per concludere sulla questione, va quindi affermato che con l'opposizione avverso l'esecuzione preannunciata dal creditore con l'atto di precetto, come tale fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o 4 impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato a contrastare la formazione del titolo medesimo in ragione della competenza funzionale derivante dagli artt. 645 e 649 c.p.c. Sarà quindi tale ultimo giudice competente a sindacare la legittimità del titolo esecutivo impugnato e, correlativamente, a decidere circa la sospensione o meno della provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione al D.I. Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un titolo esecutivo avente efficacia provvisoriamente esecutiva, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che può e deve far valere nel giudizio di impugnazione così potendo far valere esclusivamente, nella presente sede, fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo medesimo che però, allo stato, non appaiono sussistere. Premesso ciò ed in riferimento alle deduzioni di parte opponente rese all'udienza del 18.03.2025 circa la dedotta mancanza di tutela del debitore, raggiunto da atto di precetto e quindi da un atto prodromico all'esecuzione forzata, qualora il giudice dell'opposizione a precetto confermi l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva avanzata ex art. 624 c.p.c. già rilevata inaudita altera parte, va osservato che in realtà la relativa tutela risulta accordata e confermata dall'art. 649 c.p.c. Tale disposizione legislativa prevede infatti l'ipotesi in cui la provvisoria esecuzione viene concessa all'atto della pronuncia del decreto ingiuntivo: in questo caso l'opponente ha la facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto se sussistono gravi motivi ed il giudice competente è il giudice istruttore che decide con ordinanza non impugnabile. La norma non individua in modo rigido i presupposti della sospensione ma parla genericamente della necessità che vi siano “gravi motivi”. Tale clausola, ad avviso della giurisprudenza di merito, deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; quindi la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Trib. Modena 22 gennaio 2014). Nella nozione di “grave motivo” che può essere posto a fondamento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. rientra quindi anche quello che attiene all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 642 co. 2 c.p.c. ai fini della concessione, eccezionalmente, dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo che, a ben vedere, consiste nel nucleo di contestazione avanzata da parte opponente. Invero, quest'ultima si duole proprio del fatto che la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. si sarebbe fondata su un'artata e voluta ricostruzione errata della vicenda fattuale dedotta nel monitorio e, inoltre, su un “riconoscimento implicito” che parte ricorrente – in questa sede opposta – avrebbe dedotto nell'ambito monitorio circa l'accordo a saldo e stralcio stipulato tra le parti, nel quale non ricadrebbe la restituzione del deposito cauzionale versato all'atto di sottoscrizione del contratto successivamente sciolto e che, come tale, avrebbe indotto il giudice a concedere la provvisoria esecuzione.
5 Tale contestazione risulta configurare, a ben vedere, proprio quel “grave motivo” sindacabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto, l'asserito debitore in questa sede opponente non risulta sprovvisto affatto di tutela, anche considerando che l'ordinanza che sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. costituisce provvedimento non impugnabile né tantomeno modificabile o revocabile, poiché gli effetti dello stesso sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno del titolo esecutivo. Ne consegue che qualora l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. risulti fondata, il debitore ben può giovarsi di tale non impugnabilità e, quindi, beneficiare della sospensione della provvisoria esecuzione sino alla pronuncia della sentenza definitiva che decide nel merito l'opposizione. Né appare che debba necessariamente attendersi l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in quanto i presupposti affinché venga emessa l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto sono solamente i seguenti: l'opposizione sia già stata notificata al ricorrente opposto, vi sia un'istanza dell'opponente e sussistano dei gravi motivi che vanno ricercati nel pericolo di un grave pregiudizio che l'esecuzione forzata possa arrecare all'ingiunto senza garanzie di risarcimento nel caso in cui l'opposizione risulti fondata. Inoltre, dato che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere all'esame della fondatezza dell'istanza di sospensione nei medesimi termini di cui all'art. 648 c.p.c., va osservato che ai sensi del co. 3 della disposizione legislativa in esame “se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile” conseguendone che anche la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione, in presenza di documentate “ragioni di urgenza”, ben può essere vagliata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche in via antecedente all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. Inoltre, neppure può aversi nocumento dall'inizio di un'esecuzione forzata in quanto “nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623 co. 2 c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Cass. Civ. n. 20925/2008)” e, addirittura, se l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata notificata al creditore e il G.I. non è ancora stato designato, l'istanza appare proponibile al Presidente del Tribunale. In definitiva, pertanto, l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. va dichiarata inammissibile nella presente sede per questioni di cognizione c.d. funzionale stabilita da due espresse disposizioni legislative quali sono gli artt. 645 e 649 c.p.c. che radicano in capo al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche le censure avanzabili in via d'urgenza avverso il titolo esecutivo di formazione 6 giudiziale, sottraendola al potere di inibitoria previsto in capo al giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in quanto, al contrario, si realizzerebbe un'intollerabile duplicazione di una medesima cognizione in capo a giudici diversi, con evidenti e possibili lesioni dei principi fondamentali espressi dall'art 2909 c.c. La competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, d'altronde, è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“Funzionalmente competente a emanare il provvedimento di sospensione (e non di revoca) dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, disposta ai sensi dell'articolo 642 c.p.c. è unicamente il giudice istruttore della causa di opposizione all'ingiunzione e non anche il giudice dell'opposizione all'esecuzione introdotta in virtù del titolo ex articolo 474 del c.p.c., costituito dall'ingiunzione provvisoriamente esecutiva (Cass. Civ. n. 8217/2004; Cass. Civ. n. 6546/2002)” senza che ciò crei alcun vulnus al debitore né, quantomeno, al sistema processuale nel quale, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, sono già previsti tutti gli strumenti legislativi da azionare a tutela delle proprie ragioni. La domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore di parte opposta, pertanto, non può trovare accoglimento nella presente sede, fondandosi su censure rivolte unicamente contro il titolo giudiziale che trovano la loro sede naturale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Circa la doglianza afferente la mancata elezione di domicilio nell'atto di precetto, si richiama integralmente quanto già dedotto in sede di pronuncia inaudita altera parte non essendo stati apportati nuovi elementi atti a modificare la predetta statuizione. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 147/2022 ma, essendosi in presenza di sub procedimento incidentale sostanzialmente cautelare, le spese verranno liquidate con la sentenza finale di merito, così come anche statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo (Cass. Civ. n. 3436/2011)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nel sub procedimento cautelare di sospensione N.R.G. 1526 – 1/2025 instaurato da Parte_1 contro così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di parte opponente;
- spese al definitivo.
Genova, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
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