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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Domenico Dario PA
Borgese ed Angela Calabrò, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 350, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel
[...] presente giudizio, dall'avv. Lorenzo Selvetti, con domicilio digitale all'indirizzo pec del suddetto difensore ( ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate, che qui si intendono integralmente ritrascritte.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 11.04.2024, ha proposto opposizione avverso il PA
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 30/2024, datato 23.02.2024, emesso dal Tribunale di
Piacenza, sez. lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Camilla Milani, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 42.276,27, di cui € 38.361,12 per omesso pagamento di somme “a vario titolo, fra cui in particolare per contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni ed altri oneri” per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021, nonché € 1.411,00 per interessi ed € 1.370,00 per compensi avvocato, oltre a competenze su precetto, Iva e Cpa. Eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto la
[...]
aveva già azionato il suo credito a mezzo ruolo ordinario affidato all' CP_1 Controparte_2
. A riguardo, rappresentava che, con pignoramento presso terzi n.
[...]
08584202300000267/001, comunicato in data 10.07.2023, Controparte_2 pignorava, presso la complessiva somma di € 7.934,11 sottesa alla cartella di Controparte_3
pagamento n. 08520200001149905000, asseritamente notificata in data 28.09.2021, contenuta, altresì, nell'intimazione di pagamento n. 08520229002938083000, asseritamente notificata in data 18.10.2022, avente ad on oggetto “omesso pagamento contributi minimi integrativo e soggettivo CP_1 anno 2016 e 2017”. Deduceva che, avverso tale pignoramento, era pendente giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Piacenza. Eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata indicazione del fatto costitutivo della domanda creditoria. Eccepiva, quindi, la carenza dei presupposti per la sua iscrizione alla e, in ogni caso, la carenza dei presupposti per la debenza dei CP_1
contributi soggettivi ed integrativi minimi. Sosteneva che la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto non era né certa, né liquida, né esigibile e, in ogni caso, che la stessa era prescritta.
1.1) Si costituiva in giudizio Controparte_4
deducendo l'infondatezza del ricorso proposto nei suoi confronti, di
[...]
cui chiedeva il rigetto.
1.2) Con ordinanza del 14.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.06.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 27.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione (con il quale il ricorrente ha fatto valere la circostanza che aveva già posto in essere una procedura esecutiva a mezzo ruolo CP_1 affidato all' , ossia l'atto di pignoramento presso terzi, ai sensi Controparte_2
2/8 dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1963, n. 08584202300000267/001, notificatogli da
[...]
in data 10.07.2023, per la somma di € 7.934,11, a titolo di omesso pagamento dei Controparte_5
contributi minimi alla per gli anni 2016 e 2017, avente, quali atti presupposti, la CP_1
cartella n. 08520200001149905000, asseritamente notificata in data 28.09.2021, e la successiva intimazione di pagamento n. 08520229002938083000, asseritamente notificata in data 18.10.2022), vi
è da rilevare quanto segue.
Com'è noto, con ordinanza n. 21768/2019, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo”.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità, per il creditore già titolato, di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già in un divieto - inesistente nell'ordinamento - di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., n. 20106/2009) e del processo (ex multis, Cass. S.U., n. 9935/2015).
Esaminando, allora, i fatti di causa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva questo giudicante che, come emerge dai documenti agli atti, la aveva iscritto a CP_1
ruolo i contributi degli anni 2016 e 2017, intimandone il pagamento a con la PA
cartella n. 08520200001149905000. Risulta, altresì, che, a tale cartella di pagamento, è seguita l'intimazione di pagamento n. 08520229002938083000 e che, in data 10.07.2023, è stato notificato un atto di pignoramento al terzo per il recupero dei detti contributi. Controparte_3
Ebbene, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la mancata opposizione del ruolo, una volta notificata la cartella esattoriale che lo riporta, determina l'irretrattabilità del credito ivi iscritto (Cass., S.U. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, ha allegato di aver opposto, proponendo apposito ricorso innanzi PA al Tribunale di Piacenza, l'atto di pignoramento dell'Agente della Riscossione, teso al recupero dei
3/8 contributi de quibus, in specie facendo valere la mancata rituale notifica degli atti presupposti. E', quindi, evidente che la non disponeva, al momento della proposizione del ricorso CP_1
monitorio, di un titolo irretrattabile tra le parti nell'an e nel quantum.
Ne consegue che parte resistente aveva un concreto interesse nel disporre dell'ulteriore titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo, sì da essere legittimata a instaurare, a carico del debitore, il giudizio ex art. 633 ss. c.p.c..
2.1) Ciò premesso, è noto che la Suprema Corte, con le decisioni del 31.08.2021, nn. 23627, 23628,
23629, 23630, 23631, 23633, ha confermato definitivamente l'orientamento espresso da Cass.,
19.02.2021, n. 4568, secondo cui: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , CP_1
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
La Suprema Corte, invero, andando di diverso avviso rispetto all'impostazione seguita dal proprio precedente (Cass., 22.02.2019, n. 5375), ha rigettato il motivo principale - sostenuto dai Geometri per contrastare le pretese della fondato sulla asserita contrarietà dello Statuto della alla legge CP_1 CP_1
primaria istitutiva del sistema previdenziale - ritenendo che tale prospettazione “non considera che
l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in CP_1
quanto l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che CP_1
esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi, anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività”. Tale affermazione viene così motivata dalla Suprema Corte: “Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri", istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, CP_1
l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle
4/8 prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla CP_1
revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art.
10). In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1
professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito CP_1
l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, CP_1
essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo CP_1
di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento CP_1
dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, è bene osservare che la previsione di cui all'art. 5 dello Statuto della stabilisce che “l'esercizio della libera professione si presume per tutti CP_1 gli iscritti all'Albo, salva la prova contraria”.
Tale previsione è coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'Albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero professionale (perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito Albo professionale). In sostanza,
l'iscrizione all'Albo va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale (quindi, è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione all'Albo professionale). CP_1
In ragione della richiamata previsione è, dunque, onere dell'iscritto fornire prova contraria.
A tale ultimo proposito la ha pure regolamentato, con la Delibera n. 123 del 2009, approvata con CP_1
dal D.M. del 14.07.2009, le modalità di assolvimento di questo onere (tramite autocertificazione) e, al contempo, ha introdotto alcune ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza CP_1
di iscrizione all'Albo professionale.
5/8 In particolare, sotto il primo profilo, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita
Iva; l'invio, ogni anno, di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
Per valutare se tale pretesa sia fondata, occorre esaminare la normativa in base alla quale non può essere cancellato, per quel che qui interessa, né il “geometra titolare o amministratore di agenzia immobiliare”, né i “geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società”, a meno che, in questo secondo caso, ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale attesti che nello svolgimento delle sue mansioni non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità.
Tale essendo la disciplina, deve ritenersi che, pacifica l'iscrizione del ricorrente all'Albo dei Geometri, incombeva allo stesso fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento, da parte sua, di attività libero-professionale.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che in costanza d'iscrizione all'Albo PA professionale dei Geometri, era socio/amministratore della società “ , che svolge Controparte_6
attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche tipiche della professione di geometra, sub specie di attività – anche di carattere tecnico – nel settore immobiliare e edilizio.
Vi è, invero, da ritenere che un geometra iscritto all'Albo, che amministra una società che ha per oggetto attività direttamente collegate con le funzioni e le competenze, per l'appunto, di geometra, utilizza, di norma, nel suo ruolo di gestione aziendale, conoscenze che gli derivano dall'appartenere all'ordine e pone in essere, di conseguenza, un esercizio della professione in senso sostanziale, laddove le funzioni di amministratore sono inscindibilmente collegate alla formazione propria della professione e costituiscono, pertanto, attività di natura professionale.
Ciò premesso, in conclusione, si deve, pertanto, ritenere che: tutti gli iscritti all'Albo professionale dei
Geometri sono obbligatoriamente iscritti alla (presumendosi che per via della CP_1
loro iscrizione all'Albo esercitino attività libero professionale); sono iscritti alla anche coloro che CP_1
svolgono questa attività in forme diverse da quelle tradizionali, ad esempio quali amministratori o soci di società, aziende o enti pubblici, che esercitino un'attività affine a quella libero- professionale del geometra;
può essere fornita prova contraria idonea a superare la presunzione discendente dall'iscrizione all'Albo (e quindi alla ma, salvo che il geometra non dimostri di non svolgere CP_1
6/8 alcuna attività libero - professionale, anche in assenza di reddito professionale, è comunque dovuta la contribuzione minima.
Del resto, come già evidenziato dalla Suprema Corte, “il principio fondamentale che determina
l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza di reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante”.
Nel caso di specie, come detto, non solo la società ha un oggetto assolutamente Controparte_6
tecnico e proprio delle competenze del Geometra, ma, dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta che nulla ha tempestivamente opposto riguardo alla sua iscrizione PA
alla Cassa Geometri. Invero, in un primo momento, la aveva concesso un termine di CP_1
giorni 30 per la presentazione di memorie, che il geometra non ha osservato;
quindi, in assenza di riscontri, è stato iscritto forzosamente;
neppure tale provvedimento è stato PA
impugnato, né il geometra ha mostrato opposizione in nessun modo, neppure dopo le comunicazioni sui primi adempimenti.
Parte resistente ha, quindi, dimostrato: la non impugnazione dell'iscrizione contributiva, l'assenza di domande di esclusione e persino la presenza di un ruolo ontologicamente connesso con l'attività di geometra, in un contesto in cui non risulta provata nessuna ulteriore contribuzione.
Sussistono tutti i requisiti per sostenere l'obbligo di contribuzione del ricorrente: 1) l'iscrizione all'albo
(requisito autonomo e sufficiente); 2) l'omessa presentazione di domande di esclusione dalla contribuzione;
3) l'assunzione di incarichi in società di ambito edile.
Risulta, peraltro, che il debito contributivo è stato regolarmente portato all'attenzione di PA
(che, invero, era tenuto al versamento della contribuzione a prescindere da comunicazioni di
[...]
sorta, per effetto della soggezione contributiva quale iscritto, consultabile sulla posizione personale dello stesso attiva presso il sito dell'istituto previdenziale) mediante plurime comunicazioni (pec del
12.09.2019, del 09.11.2021, del 13.04.2022 e raccomandata ricevuta in data 11.07.2023).
Invero, per quanto riguarda la doglianza svolta da parte ricorrente, ossia che l'indirizzo pec gli è stato assegnato in modo automatico, senza autorizzazione da parte Email_2
sua e senza alcuna comunicazione, ragione per la quale ne era ignaro, non coglie nel segno dal momento che costituisce un dato pacifico che questi, in data 05.12.2022, ne ha chiesto la chiusura al
Collegio dei Geometri (quindi, non poteva non essere a conoscenza della sua esistenza ed operatività).
2.3) Quanto all'eccezione di prescrizione, invero, vi è da osservare che sono agli atti i diversi atti di interruzione della prescrizione inviati da a A riguardo, ogni CP_1 PA
7/8 censura riguardo la regolarità della notifica della diffida di pagamento avvenuta in data 11.07.2023 appare assertiva e generica, oltre che tardiva.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
3) Le peculiarità del caso in esame e la presenza un contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: PA
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 30/2024, datato 23.02.2024, emesso dal
Tribunale di Piacenza, sez. lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Camilla Milani, nel procedimento R.G.
n. 84/2024;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, lì 28.02.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Domenico Dario PA
Borgese ed Angela Calabrò, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 350, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel
[...] presente giudizio, dall'avv. Lorenzo Selvetti, con domicilio digitale all'indirizzo pec del suddetto difensore ( ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate, che qui si intendono integralmente ritrascritte.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 11.04.2024, ha proposto opposizione avverso il PA
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 30/2024, datato 23.02.2024, emesso dal Tribunale di
Piacenza, sez. lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Camilla Milani, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 42.276,27, di cui € 38.361,12 per omesso pagamento di somme “a vario titolo, fra cui in particolare per contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni ed altri oneri” per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021, nonché € 1.411,00 per interessi ed € 1.370,00 per compensi avvocato, oltre a competenze su precetto, Iva e Cpa. Eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto la
[...]
aveva già azionato il suo credito a mezzo ruolo ordinario affidato all' CP_1 Controparte_2
. A riguardo, rappresentava che, con pignoramento presso terzi n.
[...]
08584202300000267/001, comunicato in data 10.07.2023, Controparte_2 pignorava, presso la complessiva somma di € 7.934,11 sottesa alla cartella di Controparte_3
pagamento n. 08520200001149905000, asseritamente notificata in data 28.09.2021, contenuta, altresì, nell'intimazione di pagamento n. 08520229002938083000, asseritamente notificata in data 18.10.2022, avente ad on oggetto “omesso pagamento contributi minimi integrativo e soggettivo CP_1 anno 2016 e 2017”. Deduceva che, avverso tale pignoramento, era pendente giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Piacenza. Eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata indicazione del fatto costitutivo della domanda creditoria. Eccepiva, quindi, la carenza dei presupposti per la sua iscrizione alla e, in ogni caso, la carenza dei presupposti per la debenza dei CP_1
contributi soggettivi ed integrativi minimi. Sosteneva che la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto non era né certa, né liquida, né esigibile e, in ogni caso, che la stessa era prescritta.
1.1) Si costituiva in giudizio Controparte_4
deducendo l'infondatezza del ricorso proposto nei suoi confronti, di
[...]
cui chiedeva il rigetto.
1.2) Con ordinanza del 14.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.06.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 27.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione (con il quale il ricorrente ha fatto valere la circostanza che aveva già posto in essere una procedura esecutiva a mezzo ruolo CP_1 affidato all' , ossia l'atto di pignoramento presso terzi, ai sensi Controparte_2
2/8 dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1963, n. 08584202300000267/001, notificatogli da
[...]
in data 10.07.2023, per la somma di € 7.934,11, a titolo di omesso pagamento dei Controparte_5
contributi minimi alla per gli anni 2016 e 2017, avente, quali atti presupposti, la CP_1
cartella n. 08520200001149905000, asseritamente notificata in data 28.09.2021, e la successiva intimazione di pagamento n. 08520229002938083000, asseritamente notificata in data 18.10.2022), vi
è da rilevare quanto segue.
Com'è noto, con ordinanza n. 21768/2019, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo”.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità, per il creditore già titolato, di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già in un divieto - inesistente nell'ordinamento - di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., n. 20106/2009) e del processo (ex multis, Cass. S.U., n. 9935/2015).
Esaminando, allora, i fatti di causa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva questo giudicante che, come emerge dai documenti agli atti, la aveva iscritto a CP_1
ruolo i contributi degli anni 2016 e 2017, intimandone il pagamento a con la PA
cartella n. 08520200001149905000. Risulta, altresì, che, a tale cartella di pagamento, è seguita l'intimazione di pagamento n. 08520229002938083000 e che, in data 10.07.2023, è stato notificato un atto di pignoramento al terzo per il recupero dei detti contributi. Controparte_3
Ebbene, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la mancata opposizione del ruolo, una volta notificata la cartella esattoriale che lo riporta, determina l'irretrattabilità del credito ivi iscritto (Cass., S.U. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, ha allegato di aver opposto, proponendo apposito ricorso innanzi PA al Tribunale di Piacenza, l'atto di pignoramento dell'Agente della Riscossione, teso al recupero dei
3/8 contributi de quibus, in specie facendo valere la mancata rituale notifica degli atti presupposti. E', quindi, evidente che la non disponeva, al momento della proposizione del ricorso CP_1
monitorio, di un titolo irretrattabile tra le parti nell'an e nel quantum.
Ne consegue che parte resistente aveva un concreto interesse nel disporre dell'ulteriore titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo, sì da essere legittimata a instaurare, a carico del debitore, il giudizio ex art. 633 ss. c.p.c..
2.1) Ciò premesso, è noto che la Suprema Corte, con le decisioni del 31.08.2021, nn. 23627, 23628,
23629, 23630, 23631, 23633, ha confermato definitivamente l'orientamento espresso da Cass.,
19.02.2021, n. 4568, secondo cui: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , CP_1
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
La Suprema Corte, invero, andando di diverso avviso rispetto all'impostazione seguita dal proprio precedente (Cass., 22.02.2019, n. 5375), ha rigettato il motivo principale - sostenuto dai Geometri per contrastare le pretese della fondato sulla asserita contrarietà dello Statuto della alla legge CP_1 CP_1
primaria istitutiva del sistema previdenziale - ritenendo che tale prospettazione “non considera che
l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in CP_1
quanto l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che CP_1
esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi, anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività”. Tale affermazione viene così motivata dalla Suprema Corte: “Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri", istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, CP_1
l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle
4/8 prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla CP_1
revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art.
10). In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1
professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito CP_1
l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, CP_1
essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo CP_1
di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento CP_1
dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, è bene osservare che la previsione di cui all'art. 5 dello Statuto della stabilisce che “l'esercizio della libera professione si presume per tutti CP_1 gli iscritti all'Albo, salva la prova contraria”.
Tale previsione è coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'Albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero professionale (perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito Albo professionale). In sostanza,
l'iscrizione all'Albo va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale (quindi, è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione all'Albo professionale). CP_1
In ragione della richiamata previsione è, dunque, onere dell'iscritto fornire prova contraria.
A tale ultimo proposito la ha pure regolamentato, con la Delibera n. 123 del 2009, approvata con CP_1
dal D.M. del 14.07.2009, le modalità di assolvimento di questo onere (tramite autocertificazione) e, al contempo, ha introdotto alcune ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza CP_1
di iscrizione all'Albo professionale.
5/8 In particolare, sotto il primo profilo, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita
Iva; l'invio, ogni anno, di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
Per valutare se tale pretesa sia fondata, occorre esaminare la normativa in base alla quale non può essere cancellato, per quel che qui interessa, né il “geometra titolare o amministratore di agenzia immobiliare”, né i “geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società”, a meno che, in questo secondo caso, ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale attesti che nello svolgimento delle sue mansioni non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità.
Tale essendo la disciplina, deve ritenersi che, pacifica l'iscrizione del ricorrente all'Albo dei Geometri, incombeva allo stesso fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento, da parte sua, di attività libero-professionale.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che in costanza d'iscrizione all'Albo PA professionale dei Geometri, era socio/amministratore della società “ , che svolge Controparte_6
attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche tipiche della professione di geometra, sub specie di attività – anche di carattere tecnico – nel settore immobiliare e edilizio.
Vi è, invero, da ritenere che un geometra iscritto all'Albo, che amministra una società che ha per oggetto attività direttamente collegate con le funzioni e le competenze, per l'appunto, di geometra, utilizza, di norma, nel suo ruolo di gestione aziendale, conoscenze che gli derivano dall'appartenere all'ordine e pone in essere, di conseguenza, un esercizio della professione in senso sostanziale, laddove le funzioni di amministratore sono inscindibilmente collegate alla formazione propria della professione e costituiscono, pertanto, attività di natura professionale.
Ciò premesso, in conclusione, si deve, pertanto, ritenere che: tutti gli iscritti all'Albo professionale dei
Geometri sono obbligatoriamente iscritti alla (presumendosi che per via della CP_1
loro iscrizione all'Albo esercitino attività libero professionale); sono iscritti alla anche coloro che CP_1
svolgono questa attività in forme diverse da quelle tradizionali, ad esempio quali amministratori o soci di società, aziende o enti pubblici, che esercitino un'attività affine a quella libero- professionale del geometra;
può essere fornita prova contraria idonea a superare la presunzione discendente dall'iscrizione all'Albo (e quindi alla ma, salvo che il geometra non dimostri di non svolgere CP_1
6/8 alcuna attività libero - professionale, anche in assenza di reddito professionale, è comunque dovuta la contribuzione minima.
Del resto, come già evidenziato dalla Suprema Corte, “il principio fondamentale che determina
l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza di reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante”.
Nel caso di specie, come detto, non solo la società ha un oggetto assolutamente Controparte_6
tecnico e proprio delle competenze del Geometra, ma, dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta che nulla ha tempestivamente opposto riguardo alla sua iscrizione PA
alla Cassa Geometri. Invero, in un primo momento, la aveva concesso un termine di CP_1
giorni 30 per la presentazione di memorie, che il geometra non ha osservato;
quindi, in assenza di riscontri, è stato iscritto forzosamente;
neppure tale provvedimento è stato PA
impugnato, né il geometra ha mostrato opposizione in nessun modo, neppure dopo le comunicazioni sui primi adempimenti.
Parte resistente ha, quindi, dimostrato: la non impugnazione dell'iscrizione contributiva, l'assenza di domande di esclusione e persino la presenza di un ruolo ontologicamente connesso con l'attività di geometra, in un contesto in cui non risulta provata nessuna ulteriore contribuzione.
Sussistono tutti i requisiti per sostenere l'obbligo di contribuzione del ricorrente: 1) l'iscrizione all'albo
(requisito autonomo e sufficiente); 2) l'omessa presentazione di domande di esclusione dalla contribuzione;
3) l'assunzione di incarichi in società di ambito edile.
Risulta, peraltro, che il debito contributivo è stato regolarmente portato all'attenzione di PA
(che, invero, era tenuto al versamento della contribuzione a prescindere da comunicazioni di
[...]
sorta, per effetto della soggezione contributiva quale iscritto, consultabile sulla posizione personale dello stesso attiva presso il sito dell'istituto previdenziale) mediante plurime comunicazioni (pec del
12.09.2019, del 09.11.2021, del 13.04.2022 e raccomandata ricevuta in data 11.07.2023).
Invero, per quanto riguarda la doglianza svolta da parte ricorrente, ossia che l'indirizzo pec gli è stato assegnato in modo automatico, senza autorizzazione da parte Email_2
sua e senza alcuna comunicazione, ragione per la quale ne era ignaro, non coglie nel segno dal momento che costituisce un dato pacifico che questi, in data 05.12.2022, ne ha chiesto la chiusura al
Collegio dei Geometri (quindi, non poteva non essere a conoscenza della sua esistenza ed operatività).
2.3) Quanto all'eccezione di prescrizione, invero, vi è da osservare che sono agli atti i diversi atti di interruzione della prescrizione inviati da a A riguardo, ogni CP_1 PA
7/8 censura riguardo la regolarità della notifica della diffida di pagamento avvenuta in data 11.07.2023 appare assertiva e generica, oltre che tardiva.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
3) Le peculiarità del caso in esame e la presenza un contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: PA
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 30/2024, datato 23.02.2024, emesso dal
Tribunale di Piacenza, sez. lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Camilla Milani, nel procedimento R.G.
n. 84/2024;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, lì 28.02.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8