Decreto cautelare 29 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Sentenza breve 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 13/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di AN
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Bertorelle e Cinzia Marchioro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in AN, viale Druso, 58;
contro
Provincia Autonoma di AN, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Rainer Demetz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in AN, via Alto Adige, 40;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento del Conservatorio di data -OMISSIS- di pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi al percorso abilitante “-OMISSIS-”;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente, procedimentale o comunque connesso, ivi compresi quelli non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il consigliere Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di data 10 ottobre 2024, notificato in data 11 ottobre 2024, i ricorrenti impugnavano il provvedimento del Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di AN di data -OMISSIS-, avente ad oggetto la pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi al “ percorso abilitante -OMISSIS- per classi di concorso musicali nelle scuole -OMISSIS- e nelle scuole di-OMISSIS- ”, chiedendone la previa sospensione cautelare.
A sostegno del proprio ricorso deducevano quattro distinti motivi di ricorso, rispettivamente incentrati sulla mancata pubblicazione dei verbali di operazione della commissione esaminatrice, sulla mancata comunicazione dei nominativi dei membri di quest’ultima, sulla mancata considerazione del possesso del requisito della partecipazione a uno specifico corso di formazione nonché sulla violazione del principio dell’anonimato nell’elaborazione delle prove scritte.
2. In data 22 novembre 2024 si costituiva in giudizio il Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di AN (di seguito anche: “il Conservatorio”), contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità e comunque il rigetto.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, questo T.R.G.A. accoglieva l’istanza cautelare presentata in calce al ricorso introduttivo, ravvisando la sussistenza del requisito del cd. “ fumus boni juris ” e del cd. “ periculum in mora ” e ammettendo con riserva i ricorrenti a partecipare al percorso abilitante oggetto del giudizio.
4. In data 12 marzo 2025 il Conservatorio depositava il verbale di revoca dell’originaria esclusione e di definitiva ammissione dei ricorrenti all’anzidetto percorso abilitante, evidenziando quindi con successiva memoria depositata in data 18 marzo 2025 l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
5. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Ciò premesso, osserva il Collegio che, in pendenza del giudizio, il Conservatorio ha provveduto alla revoca dell’originaria esclusione dei ricorrenti dal percorso abilitante oggetto del giudizio, con conseguente definitiva ammissione dei medesimi.
A seguito del sopravvenuto provvedimento di revoca, pertanto, da un lato è venuta meno la lesione nella quale si era innestato l’interesse a ricorrere che condiziona il diritto di azione e, dall’altro lato, la pretesa sostanziale azionata in giudizio ha ottenuto piena soddisfazione.
Con ciò, in definitiva, si è concretizzata la fattispecie disciplinata dal comma 5 dell’art. 34 del cod. proc. amm., a tenore del quale: “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva che il provvedimento di revoca dell’esclusione emesso dal Conservatorio costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle deduzioni articolate dai ricorrenti con il proprio gravame e consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale di tale parte resistente.
Per quanto concerne la parte resistente Provincia autonoma di AN, per contro, sussistono i presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e della non riconducibilità alle stesse del provvedimento di esclusione successivamente revocato.
Analogamente, sussistono i presupposti per la compensazione anche in relazione al controinteressato -OMISSIS-, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di AN definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di AN al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Dichiara compensate le spese del procedimento in relazione alla posizione della parte resistente Provincia autonoma di AN e del controinteressato -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Sacchetti | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.