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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 537/24 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
a Santo Stefano di Camastra (ME) in Piazza Giovanni Falcone Pal. C, Cod. Fisc.
( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII C.F._1
Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.02.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 31.01.2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento;
che visitata in data 12.04.2022 era stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%; che pertanto aveva depositato in data 21.09.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n
RG 3368/2022, acquisito alla presente controversia) che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. , non riconosceva il requisito sanitario per la Per_1 concessione dell'indennità di accompagnamento.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 27.05.2024 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 445, comma 4,
c.p.c. e nel merito l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite rinnovo di CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
In via preliminare, va vagliata l'eccezione preliminare di verifica del rispetto dei termini di deposito del dissenso e del ricorso di post ATP avanzata da parte resistente. Infatti, da un controllo effettuato dalla Cancelleria, all'uopo delegata, sui registri telematici, ed in particolare sul SICID, risulta che la perizia redatta dal
2 Consulente nominato da Codesto Tribunale veniva registrata e comunicata alle parti in data 10.01.2024 e parte ricorrente depositava le contestazioni alla relazione peritale in data 08.02.2024 ed inviava telematicamente il ricorso del merito ATP in data 26.02.2024.
In ragione di ciò, il presente ricorso e l'atto di dissenso risultano presentati tempestivamente nei termini di legge, per cui va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini di legge avanzata da parte resistente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% con necessità di assistenza continua in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana con decorrenza da
Settembre 2023. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura del Parte_1
100% con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da Settembre
2023.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso
3 al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa ed a quella del deposito del ricorso per ATP, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio di
ATPO;
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Vanno ancora compensate per metà le spese della presente fase del giudizio vista l'inammissibilità della domanda di condanna.
La restante parte, liquidata come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della causa ex art. 13 c.p.c. parametri minimi, va posta a carico dell' CP_1
in favore di parte ricorrente con distrazione al procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 26.02.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalida nella misura del 100% con Parte_1
necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di
4 svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da
Settembre 2023;
- Dichiara inammissibile la domanda di condanna;
- Compensa le spese di lite relative alla fase di ATP;
- Compensa metà delle spese di lite della presente fase;
- Condanna l' al pagamento della restante metà delle spese in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1348,50 oltre spese generali cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistario;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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