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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1233/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1233/2025 R.G. da
. , nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
con l'Avv. MAYR CHRISTINE, giusta delega in atti,
e
nato il [...] a [...], VALONA (ALBANIA), Parte_3
con l'Avv. BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. I due figli minori , nato il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2
rimangono in affidamento condiviso dei loro genitori e sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la quale hanno anche la Parte_4
residenza anagrafica.
2. Assegnare l'abitazione familiare, sito a Bolzano, via Milano 60, p.m. 12 della p.ed. 1693 in CC Gries, in uso esclusivo alla madre, affinché vi abiti con i due figli fino al raggiungimento all'indipendenza economica degli stessi.
3. Disporre, per quanto riguarda il diritto- dovere di visita del padre in favore dei figli, che il padre trascorra con questi ultimi:
- i figli trascorreranno con il padre i fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola/asilo alla domenica sera ed una visita serale il martedì sera dalle ore 18.00 alle 20.00; sarà salvi diversi accordi il padre a prelevarli;
non appena il padre avrà a disposizione un'abitazione idonea propria i figli trascorreranno presso il padre anche la notte e il padre porterà i figli a scuola/asilo il mercoledì mattina;
- nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il regime appena stabilito si applicherà anche altresì il giovedì sera (e in caso di abitazione propria, fino a venerdì mattina);
- i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di
Capodanno (dal 24. Dicembre ore 09.00 al 30 dicembre ore 21.000 e dal 30
pagina 3 di 5 dicembre al 6 gennaio ore 21.00), mentre le altre vacanze (Ognissanti,
Carnevale, Pasqua) verranno alternate tra i genitori;
in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con il padre la seconda settimana di Natale e le vacanze di Pasqua 2024, con la madre , la prima settimana Parte_5
delle vacanze di Natale 2023 e Carnevale 2024, con alternanza di tale regolamentazione per ciascun anno successivo;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli ( tenuto conto della tenera età di due Per_3
settimane non consecutive nelle estati 2023, 2024 e 2025, e quindi a seguire, dall'anno 2026, due settimane consecutive;
i detti periodi delle vacanze estive sono da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, il padre trascorrerà con i figli la prima settimana di luglio e la seconda settimana di agosto, e le due settimane centrali di agosto negli anni dal 2026 in poi.
4. Imporre al padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi, l'importo di € 285,00 mensile (valuta maggio 2023) ora rivalutato € 287,50 per ciascun figlio, tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di
Bolzano, con prossima rivalutazione a giugno 2025, e dev'essere versato dal padre in via anticipato entro il 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
5. I genitori sono inoltre tenuti a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e quelle occorrenti per la scuola materna e pagina 4 di 5 scolastiche dei figli, nonché il 50% delle ulteriori spese straordinarie, in particolare anche quelle per attività ricreative, qualora preventivamente concordate;
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico familiare) spettanti per i figli potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Il sig. paga alla sig.ra l'importo complessivo di € 932,00 a titolo Pt_1 Pt_4
di partecipazione delle spese legali della sig.ra Pt_4
8. Con spese compensate, i sottoscritti legali rinunciano alla solidarietà professionale, di cui all'art. 13 della legge professionale.
Bolzano, 16/04/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1233/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1233/2025 R.G. da
. , nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
con l'Avv. MAYR CHRISTINE, giusta delega in atti,
e
nato il [...] a [...], VALONA (ALBANIA), Parte_3
con l'Avv. BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. I due figli minori , nato il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2
rimangono in affidamento condiviso dei loro genitori e sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la quale hanno anche la Parte_4
residenza anagrafica.
2. Assegnare l'abitazione familiare, sito a Bolzano, via Milano 60, p.m. 12 della p.ed. 1693 in CC Gries, in uso esclusivo alla madre, affinché vi abiti con i due figli fino al raggiungimento all'indipendenza economica degli stessi.
3. Disporre, per quanto riguarda il diritto- dovere di visita del padre in favore dei figli, che il padre trascorra con questi ultimi:
- i figli trascorreranno con il padre i fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola/asilo alla domenica sera ed una visita serale il martedì sera dalle ore 18.00 alle 20.00; sarà salvi diversi accordi il padre a prelevarli;
non appena il padre avrà a disposizione un'abitazione idonea propria i figli trascorreranno presso il padre anche la notte e il padre porterà i figli a scuola/asilo il mercoledì mattina;
- nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il regime appena stabilito si applicherà anche altresì il giovedì sera (e in caso di abitazione propria, fino a venerdì mattina);
- i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di
Capodanno (dal 24. Dicembre ore 09.00 al 30 dicembre ore 21.000 e dal 30
pagina 3 di 5 dicembre al 6 gennaio ore 21.00), mentre le altre vacanze (Ognissanti,
Carnevale, Pasqua) verranno alternate tra i genitori;
in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con il padre la seconda settimana di Natale e le vacanze di Pasqua 2024, con la madre , la prima settimana Parte_5
delle vacanze di Natale 2023 e Carnevale 2024, con alternanza di tale regolamentazione per ciascun anno successivo;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli ( tenuto conto della tenera età di due Per_3
settimane non consecutive nelle estati 2023, 2024 e 2025, e quindi a seguire, dall'anno 2026, due settimane consecutive;
i detti periodi delle vacanze estive sono da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, il padre trascorrerà con i figli la prima settimana di luglio e la seconda settimana di agosto, e le due settimane centrali di agosto negli anni dal 2026 in poi.
4. Imporre al padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi, l'importo di € 285,00 mensile (valuta maggio 2023) ora rivalutato € 287,50 per ciascun figlio, tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di
Bolzano, con prossima rivalutazione a giugno 2025, e dev'essere versato dal padre in via anticipato entro il 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
5. I genitori sono inoltre tenuti a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e quelle occorrenti per la scuola materna e pagina 4 di 5 scolastiche dei figli, nonché il 50% delle ulteriori spese straordinarie, in particolare anche quelle per attività ricreative, qualora preventivamente concordate;
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico familiare) spettanti per i figli potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Il sig. paga alla sig.ra l'importo complessivo di € 932,00 a titolo Pt_1 Pt_4
di partecipazione delle spese legali della sig.ra Pt_4
8. Con spese compensate, i sottoscritti legali rinunciano alla solidarietà professionale, di cui all'art. 13 della legge professionale.
Bolzano, 16/04/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5