Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 543/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.02.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Figino Serenza, Italia con l'Avv. MARTINOLI CRISTINA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Figino Serenza, Italia con l'Avv. MARTINOLI CRISTINA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPIAGO INTIMIANO, in data 13/07/2002,
(anno 2002, atto n. 11, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 3.07.2024.
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1
- Di nata a [...], il [...]; Persona_1
- nata a [...], il [...]; Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato a [...], il [...]; Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.02.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capiago Intimiano.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Figino Serenza, in
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare la cessione della quota di proprietà del marito, pari al 50% della ex dimora coniugale,
alla moglie a fronte del corrispettivo pari al 40% del valore dello stesso, percentuale calcolata in base ai rispettivi quantum versati per il pagamento del mutuo e che ad oggi viene stimato in euro
124.000 circa, a mezzo di atto notarile formalizzato in data 27.09.24.
4. Confermare la suddivisione tra le parti delle spese di gestione della ex dimora coniugale che si riportano qui di seguito:
- Spese condominiali ordinarie: il marito verserà la somma pari al 40% delle stesse, mentre la moglie la somma pari al 60%;
- Spese condominiali straordinarie: secondo il medesimo criterio;
2 Alle suddette spese, si aggiungono:
- Bolli auto: secondo il criterio sopra indicato;
- Finanziamento auto: il marito proseguirà a versare le rate dello stesso per intero;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
5. Confermare l'affidamento delle figlie minori a entrambi i genitori, secondo le norme dell'affido condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Confermare la collocazione prevalente delle figlie minori presso la dimora materna.
7. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
7/a) dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00, secondo il criterio dell'alternanza e soprattutto tenuto conto della volontà delle figlie;
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali verranno di volta in volta concordate tenuto conto degli impegni scolastici delle figlie, nonché sempre della loro volontà;
7/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con le figlie minori seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive,
da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto della volontà delle figlie;
7/c) Il Figlio maggiorenne si accorderà autonomamente con il padre di volta in volta per trascorrere del tempo insieme;
3 8. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie minori pari nel complesso ad € 200,00 mensili e così € 100,00 per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, sino all'indipendenza economica delle stesse;
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- per quanto riguarda le spese mediche, (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
spese ritenute necessarie dal medico curante, cure dentistiche presso le strutture pubbliche, occhiali,
lenti a contatto prescritte dallo specialista e tickets sanitari, oltre le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica,
nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, tasse universitarie, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature,
centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto), oltre le relative spese di bollo e assicurazione, per maggiore completezza, si produce in atti la copia del Protocollo del
4 Tribunale di Como in merito all'indicazione delle spese straordinarie per i figli minori e maggiorenni non economicamente autonomi;
9/a) i coniugi si accordano, altresì, di farsi carico nella misura del 50% delle spese per le
Assicurazioni sugli infortuni dei figli, nonché per il fondo pensione della figlia più piccola;
10) Confermare che le automobili verranno così suddivise: la Ford NS al marito mentre la
Peugeot 208 alla moglie;
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
5 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data 13/07/2002, in CAPIAGO
[...] Parte_2
INTIMIANO (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAPIAGO
INTIMIANO (anno 2002, atto n. 11, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/04/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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