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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2651/2021
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 15.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies a definizione della causa iscritta al numero n. 2651 del R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il giorno 10.07.1986 rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Luca Errico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Agropoli, Via
De Gasperi, 65;
- Attore -
E
nato a [...] in data [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marta Paolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cerrato ) in Salerno, Via Domenico Vietri, 5; C.F._3
- Convenuto-
NONCHE'
in persona del suo Amministratore Unico ing. Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso giusta procura in atti, dagli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico
[...]
Massara presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Crispi, 62;
- convenuto-
NONCHE' pagina 1 di 15 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in
Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n. 58 (C.F. – P.IVA_1
- Convenuto-
NONCHE'
, C.F. e P.I. in persona del suo legale rappresentante p.t., dott. Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'avv. Fortuna Sessa presso il cui studio CP_6 elettivamente domicilia in Fisciano (SA), via Gen. C. Nastri, n. 17
OGGETTO: risarcimento danni.
- Convenuta chiamata in causa-
NONCHE'
in persona del Ministro pro tempore, C.F. rappresentato e difeso ex Controparte_7 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui domicili al C.so Vittorio Emanuele, 58;
- - convenuto-
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di socia e professionista Parte_1 della società W.I.P. Quattro D S.r.l., conveniva in giudizio la società Controparte_2
l'Arch. e il , chiedendone la
[...] Controparte_1 Controparte_4 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un grave infortunio occorsole in data 20 gennaio 2020, durante un sopralluogo tecnico presso l'ex stabilimento CP_
, sito nel Comune di Capaccio – Paestum.
Esponeva parte attrice che il suddetto sopralluogo era stato disposto dalla su incarico CP_2 dell'Arch. capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) CP_1 aggiudicatario della gara bandita dal , ente proprietario dell'immobile. Durante l'attività Controparte_4 di rilievo, l'attrice, percorrendo un solaio interno al fabbricato, subiva una rovinosa caduta da un'altezza di circa 6,70 metri, a causa del cedimento improvviso della struttura, riportando lesioni gravi e permanenti (tra cui fratture vertebrali, ematomi e sindrome da stress post-traumatico), con necessità di interventi chirurgici, prolungata ospedalizzazione e successiva riabilitazione.
Parte attrice imputava la responsabilità: alla e all'Arch. ex art. 2043 c.c., per CP_2 CP_1 avere negligentemente consentito l'accesso a un immobile in condizioni strutturali altamente compromesse, note agli stessi, senza adottare misure alternative o cautele adeguate (quali rilievi da remoto o mediante droni), né avvertire del concreto pericolo di crollo;
al ex art. 2051 c.c., Controparte_4
pagina 2 di 15 quale ente proprietario e custode dell'immobile, per non aver impedito l'accesso al sito pericolante né provveduto ad apporre segnaletica di pericolo o a vigilare sullo stato dei luoghi.
Concludeva pertanto, previo accertamento della responsabilità del Controparte_9
ex art. 2051 c.c., nonché quella ex art. 2043 c.c. dell'Arch. nella indicata
[...] Controparte_1 qualità, e della in ordine al sinistro, per la condanna dei convenuti responsabili in solido, ex art. CP_2
2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni alla persona patiti dall'attrice, quantificabili in complessivi €
419.584,40.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, deduceva, in fatto che, all'esito di una procedura di gara indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con contratto di appalto del 20 dicembre 2019, il affidava all'arch. Controparte_4 CP_1 quale capo raggruppamento e mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di tipo misto, la “progettazione definitiva ed esecutiva, delle opere di restauro e riallestimento del museo del CP_ santuario di s. Venera e dell'ex stabilimento , della nuova porta d'accesso al e al CP_4 [...]
”. Controparte_10
L'appalto sottoscritto era un appalto di servizi che, in quanto tale, non prevedeva la consegna di cantiere da parte dell'appaltatore consistendo l'incarico nella redazione di un progetto predispsoto dai tecnici incaricati i quali non avevano alcun tipo di rapporto con il bene su cui doveva essere realizzata la progettazione. Richiamava a titolo esemplificativo l'art. 7 del Contratto secondo cui “l'Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici sia assicurando la presenza fisica e/o attraverso colloqui via
Skype e/o di “call conference”, anche a cadenza settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all'uopo indicati, nel corso dei quali l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione progettuale in progress sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al rispetto dei termini di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5”.
Precisava poi che nel contratto (cfr. art. 7) era previsto che la Stazione Appaltante aveva avviato una ulteriore procedura per l'affidamento di una campagna per il rilievo strutturale, e relativa restituzione grafica, indagini, saggi, sondaggi e prove di laboratorio necessari per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di vista geologico e strutturale, e che tali risultati della campagna di rilievo strutturale sarebbero stati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante al soggetto risultato aggiudicatario dei servizi all'atto della stipula del contratto. E laddove l'aggiudicatario avesse ritenuto insufficienti i dati tecnici raccolti, lo stesso, previa comunicazione alla Stazione Appaltante per l'ottenimento delle giuste autorizzazioni, avrebbe potuto effettuare eventuali altre indagini aggiuntive, facendosene totalmente carico sia per l'aspetto economico che tecnico-gestionale”. Deduceva poi che il , Controparte_4 pagina 3 di 15 commissionava alla una serie di indagini preliminari alla progettazione, tra cui i rilievi delle Parte_2 strutture e le analisi geologiche e geofisiche. I risultati di tali indagini avrebbero dovuto essere consegnate al raggruppamento temporaneo prima dell'inizio del servizio ma dopo la firma del contratto, CP_1 veniva comunicato dal R.U.P., Arch. , che non era stato possibile eseguire i rilievi Persona_1 architettonici e alcune prove geognostiche e geofisiche. Per tale motivo, il raggruppamento richiedeva dei Con preventivi per lo svolgimento delle suddette indagini e, tra le varie società, veniva interpellata anche la già a conoscenza dell'edificio in oggetto. In data 20.01.2020 si teneva un incontro tra i rappresentanti della e il rappresentante dello studio esclusivamente diretto a discutere il contenuto dei CP_2 Controparte_11 preventivi inviati per le ulteriori indagini a completamento di quelle già espletate.
Il 20 gennaio 2020, l'arch. e l'arch. quali rappresentanti del Persona_2 Persona_3
Raggruppamento temporaneo, si incontravano con il geom. rappresentante del Parco, Testimone_1
CP_ che li accompagnava alla sede della ex , aprendo loro l'accesso per farli entrare e scattare alcune foto per verificare soprattutto lo stato della vegetazione spontanea nella corte interna, che avrebbe potuto impedire il futuro rilievo dei prospetti.
La consegna del servizio di progettazione avveniva solo in data 30 gennaio 2020 e l'accesso veniva consentito solo previo appuntamento con un rappresentante del Parco che aveva le chiavi dei luoghi ed avrebbe consentito l'accesso; l'architetto non era presente sul luogo al momento dell'accaduto. CP_1
Deduceva poi che in occasione dell'accesso del 20 gennaio 2020, l'ing. della Persona_4
Con
insieme ad altre persone sconosciute ai rappresentanti di (tra cui l'arch. ), CP_1 Parte_1
CP_ entravano nell'area del tutto autonomamente. La Società aveva l'intera area ex in consegna per CP_2 un precedente servizio di diagnostica e rilievo strutturale. I rappresentanti di non avevano CP_1 richiesto la presenza di tali soggetti, né ne erano a conoscenza. Apprendevano dell'incidente solo dopo aver visto persone correre verso un punto dell'area.
In dirittto eccepiva la mancanza di responsabilità dell'arch. rilvando la carenza di CP_1 legittimazione passiva dell'arch. in quanto non era presente al sopralluogo. CP_1
Precisava che lo studio non aveva alcun possesso o disponibilità Controparte_12 dell'area in cui avveniva il sinistro. Non vi era alcun nesso eziologico tra la condotta dell'arch. CP_1
e il danno, né un dovere di controllo sui luoghi o sull'operato dell'arch. . L'arch. non Parte_1 CP_1
Con aveva conoscenza della pericolosità dei luoghi, avendo anzi fatto affidamento sulla proprio per la sua preesistente conoscenza dello stato dei luoghi e l'arch. non aveva alcun rapporto con l'arch. Parte_1
o il raggruppamento;
non era stata incaricata, né convocata, né era un soggetto conosciuto. CP_1
Invocava poi il concorso di colpa del creditore (ex art. 1227 c.c.) deducendo che il risarcimento del danno è da escludere o ridurre a causa della gravissima imprudenza dell'arch. che entrava Parte_1 autonomamente in un'area dismessa, avventurandosi sulla copertura di un immobile senza alcuna forma di pagina 4 di 15 protezione ed in quanto tecnico, l'arch. avrebbe dovuto avere conoscenza della pericolosità del Parte_1 luogo e sapere che non ogni copertura è calpestabile.
Sulla quantificazione del danno, contestava integralmente la natura, l'esistenza e l'entità dei danni richiesti, pur ribadendo la totale mancanza di responsabilità dell'arch. CP_1
Concludeva per l'accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'arch.
[...]
Nel merito respingere la domanda proposta dall'arch. , in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, escludere o ridurre l'entità del danno richiesto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva mancanza di incarico o contratto deducendo CP_2 di non aver mai confeirto incarico alla WIP Quattro D S.r.l. (società per cui agiva l'arch. ) per Parte_1
CP_ sopralluoghi all'ex stabilimento , non essendo aggiudicataria di alcuna gara d'appalto indetta dal
[...]
CP_
per attività di progettazione all'ex stabilimento . Il contratto Parte_3
d'appalto per la progettazione era stato stipulato tra il e l'arch. Controparte_4 Controparte_13
(come capo raggruppamento temporaneo di professionisti), e la non rientrava in tale CP_2 raggruppamento, essendo "totalmente estranea a questo rapporto contrattuale". Precisava che la CP_2 non era una società di progettazione, ma un laboratorio per prove e indagini su materiali da costruzione e strutture, e le era pertanto preclusa qualsiasi attività di progettazione dal suo Statuto sociale.
All'epoca dei fatti, aveva ricevuto solo una richiesta di preventivo per alcune attività da CP_2 espletare congiuntamente con la WIP Quattro D S.r.l., ma nessun incarico formale era stato conferito.
Per quanto attiene al sopralluogo del 20 Gennaio 2020, lo stesso si svolgeva con la WIP Quattro D
S.r.l. al solo fine di verificare l'oggetto dei preventivi e del lavoro da svolgersi, in caso di futuro conferimento dell'incarico. Nessun rilievo o misurazione doveva essere eseguito in tale circostanza. L'arch.
era presente come tecnico della WIP Quattro D S.r.l., e durante il sopralluogo sulla Parte_1 copertura del fabbricato C, si allontanava avventurandosi su una porzione di copertura che si presentava in
"stato di assoluto degrado e fatiscenza", omettendo di considerare le condizioni disastrose della struttura.
Tale iniziativa dell'arch. ", la quale, come architetto, avrebbe dovuto possedere specifiche Parte_1 conoscenze sulla statica dei solai dei fabbricati, era stata la causa diretta dell'incidente.
Sottolineava poi che il sito era noto per il suo stato di degrado e abbandono, anche segnalato da cartelli di pericolo e l'attrice, pur essendo ben consapevole dello stato fatiscente dell'opificio e avendo
"specifiche competenze e conoscenze tecniche", aveva deliberatamente posto in essere una condotta esponendo la sua persona al rischio di caduta.
Riteneva pertanto la condotta irresponsabile dell'arch. l'unica causa del sinistro. Parte_1
pagina 5 di 15 Eccepiva l'assenza di Responsabilità di ai sensi dell'Art. 2043 c.c. posto che la responsabilità CP_2 extracontrattuale (aquiliana) richiede una condotta dolosa o colposa e un nesso di causalità con l'evento, e non vi è traccia di qualsivoglia condotta dolosa o colposa e neanche omissiva ascrivibile alla CP_2
Precisava La di non essere proprietaria o custode dell'area, né di avere l'obbligo di fornire CP_2 indicazioni sul sito posto che le parti erano in una fase di mera predisposizione e valutazione dei preventivi, in posizioni paritetiche.
Sosteneva poi che l'arch. aveva agito in aperta violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., Parte_1 che impone al creditore una condotta attiva per limitare i danni, purché non gravosa.
L'arch. , con le sue competenze, avrebbe dovuto sconsigliarsi una tale iniziativa, a Parte_1 differenza degli altri presenti che si sono fermati sul perimetro del solaio senza attraversarlo.
Escludeva poi la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.) essendo totalmente estranea alla riguardando piuttosto il quale proprietario-possessore CP_2 Controparte_9 della porzione di immobile crollata.
Contestava la quantificazione dei danni cosi come calcolati dall'attrice e disconsoceva i documenti prodotti dall'attrice sia nel contenuto che nella conformità delle copie agli originali.
Concludeva, previo differimento dell'udienza per autorizzare la chiamata in causa e in garanzia della propria compagnia assicurativa, per la manleva da ogni addebito e condanna, per Controparte_5 la declaratoria di inammissibilità e infondatezza di tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della e quindi per il rigetto;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande CP_2 avverse, dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità della in via subordinata, in caso di CP_2 corresponsabilità della procedere alla ripartizione delle responsabilità tra i convenuti (inclusa CP_2
l'attrice) secondo il grado delle rispettive colpe, anche ai fini del regresso;
sempre in via subordinata, in caso di condanna della dichiarare la tenuta a manlevarla da ogni condanna. CP_2 Controparte_5
Si costituiva in giudizio il il quale in via preliminare eccepiva Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva del muovendo dall'assunto che lo stesso era un ufficio periferico CP_4 del e pur essendo dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, Controparte_7 organizzativa e contabile) ai sensi del D.P.C.M. n. 169/2019, che lo classifica come ufficio di livello dirigenziale non generale, tale autonomia non gli conferiva autonoma legittimazione processuale;
pertanto la rappresentanza legale dell'amministrazione in giudizio spettava al di riferimento in persona del CP_7
pro tempore. Chiedeva pertanto la sua estromissione dal giudizio in quanto mero ufficio CP_14 periferico del , che l'attrice non aveva evocato in causa. Controparte_7
Eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea rilevando il difetto della qualifica di custode, il difetto del nesso eziologico in uno alla sussistenza del caso fortuito. Contestava poi la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, deducendo che il contratto tra il e era stato concluso il 21/01/2019 e le CP_4 CP_2 pagina 6 di 15 attività sul campo erano state ultimate il 25/06/2019, con certificazione di ultimazione rilasciata il
17/01/2020, pertanto nessun contatto ulteriore era intercorso tra il e e nessun rappresentante CP_4 CP_2
CP_ di era autorizzato ad accedere all'area dell'ex stabilimento il 20 gennaio 2020. Infatti, al fine di CP_2 impedire gli accessi, era apposta una recinzione metallica e cartelli informativi del suo evidente stato di fatiscenza e vetustà. Sulla mancanza del nesso di causalità deduceva che l'unica causa della caduta sarebbe stata la scelta dell'architetto di spingersi nell'esplorazione del manufatto, ispezionandone il solaio e pertanto la responsabilità del custode poteva essere interrotta dalla condotta dell'Architetto che era un Parte_1 professionista iscritto all'albo, specializzato in "Restauro dei beni architettonici e del paesaggio" e socio di una società (W.I.P.) specializzata in sicurezza sul lavoro e rilievi, ed in quanto tale avrebbe dovuto applicare la diligenza qualificata e professionale. In ogni caso il non era custode, in quanto la res era CP_4 interamente affidata all'appaltatore ( per le operazioni tecniche. CP_2
Contestava poi la quantificazione dei danni riportati da parte attrice. Spiegava poi domanda riconvenzionale di manleva e rivalsa nei confornti di in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle CP_2 pretese dell'attrice nei confronti del , in forza dell'art.
9.3 e 9.4 del contratto d'appalto con che CP_4 CP_2 obbligava l'appaltatore a manlevare la stazione appaltante (il ) da tutti i danni diretti e indiretti CP_4 derivanti dalle attività svolte e da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi (inclusi dipendenti di subappaltatori) connessa all'esecuzione del contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del , rigetto della CP_4 domanda, riduzione della quantificazione del danno ex art. 1227 c.c.; in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice nei confronti del , condannare a manlevare e rivalere il CP_4 CP_2
. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da e regolarmente notificato l'atto di citazione,
CP_2 si cositutiva in giudizio l , la quale deduceva che , invocando la Controparte_5 Parte_1 responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.) di confermava l'inesistenza di qualsiasi incarico
CP_2 professionale o rapporto contrattuale tra e W.I.P. Quattro D s.r.l. o l'arch. stessa. In ogni
CP_2 Parte_1 caso, eccepiva l'assenza di condotta dolosa, colposa o omissiva ascrivibile a che non ha mai
CP_2 conferito incarichi per il sopralluogo. La stessa non era proprietaria o custode dell'area e non aveva
CP_2 obbligo di fornire indicazioni sul sito, il cui stato di degrado era noto. Gli incaricati di e W.I.P.
CP_2
Quattro D s.r.l. erano su posizioni paritetiche, in fase di valutazione dei preventivi, senza alcun incarico o mandato. Affermava che l'unica condotta colposa era quella dell'arch. , che, pur essendo Parte_1 consapevole dello stato fatiscente e pericoloso dell'edificio e avendo specifiche competenze tecniche, si allontanava dal gruppo e si avventurava su un solaio che presentava evidenti segni di degrado. La sua esposizione volontaria al rischio (accettando il rischio di eventi dannosi) era idonea a realizzare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ad elidere il nesso causale tra il presunto comportamento colposo pagina 7 di 15 del convenuto e l'evento dannoso o quanto meno a ridurre l'entità del risarcimento per l'incontestabile concorso di colpa. Contestava poi l'entità e il nesso causale del danno lamentato, in particolare per quanto riguarda i danni patrimoniali e non patrimoniali. Deduceva poi che l'attrice non avesse provato il fatto, il danno ingiusto ed il nesso causale. Quanto alla domanda di garanzia, evidenziava l'autonomia del rapporto assicurativo. Per cui il rigetto della domanda principale verso comportava il rigetto della domanda CP_2 accessoria.
Eccepiva che la polizza escludeva espressamente la responsabilità civile professionale e la terzietà di subappaltatori, loro dipendenti o coloro che subiscono danni per partecipazione manuale alle attività assicurate (art.
2.2 lett. c) evidenziando che l'assicurato aveva l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda accessoria, e l'eccezione di non operatività della garanzia era una difesa che rilevava la non riconducibilità dei fatti all'oggetto della garanzia. Concludeva per l'inammissibilità della domanda principale verso con le conseguenze per la domanda accessoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda CP_2 principale perché infondata.
In via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento, ridurre il risarcimento nei limiti del provato e/o del grado di colpa concorrente dell'attrice. In caso di accoglimento della domanda di manleva, dichiarare la Società assicurativa tenuta nei limiti della garanzia contrattualmente pattuita e detratti franchigie e scoperti.
Ottenuta l'autorizzazione, l'attrice provvedeva alla notifica dell'atto di citazione nei confronti del il quale, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'infondatezza della Controparte_7 domanda contestando la propria qualità di custode. Evidenziava che, in ogni caso, l'accesso al manufatto ex CP_ Con
, che non era stato consentito a nessun rappresentante dell' e dalla WIP, era interdetto da rete metallica e cartelloni informativi circa la inaccessibilità allo stesso.
Deduceva nel merito l'interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. per negligenza dell'architetto la quale, non era una quisque de populo bensì un architetto specializzata in Parte_1 restauro di beni architettonici. Sottolineava inoltre che la società WIP, per la quale la effettuava il Parte_1
Con sopralluogo, era stata incaricata dalla di effettuare rilievi proprio perché lo stabile fatiscente necessitava di interventi di recupero. In via subordinata chiedeva la riduzione del risarcimento in applicazione dell'articolo 1227 c.c. contestando poi la quantificazione del danno così come dedotta dall'istante.
Concludeva pertanto in via preliminare affinché il Tribunale prendesse atto che alcuna domanda era stata proposta nei confronti del che risultava pertanto convenuto alla stregua di una denunciatio litis;
CP_7 in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e nel Controparte_4 merito rigettare la domanda perché infondata ed in via gradata ridurre la quantificazione ai sensi dell'articolo 1227 c.c. Vittoria di spese di lite pagina 8 di 15 Acquisita la documentazione depositata dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., la causa veniva istruita con prove testimoniali e con C.M.U., indi veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies all'udienza del 15.10.2025, celebrata con note scritte, con concessione del termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del in quanto esso non costituisce soggetto giuridico Controparte_4 autonomo distinto dallo Stato, bensì è una articolazione periferica del , priva di Controparte_7 personalità giuridica. Il è stato istituito ai sensi del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in attuazione del CP_4
D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, che ha riorganizzato gli uffici dirigenziali di livello generale del CP_7 per i beni e le attività culturali. Tali disposizioni riconoscono ai parchi archeologici autonomia scientifica, organizzativa e contabile, ma non attribuiscono loro la personalità giuridica, né la capacità di stare autonomamente in giudizio. Secondo orientamento costante della giurisprudenza, “gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 42/2004 non sono enti dotati di personalità giuridica distinta da quella del cui appartengono, e pertanto non possono essere convenuti autonomamente in giudizio” (cfr. CP_7
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 11350/2021; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5912/2022).
Ne consegue che la legittimazione passiva spetta esclusivamente al , in Controparte_7 persona del Ministro pro tempore, quale titolare dei rapporti giuridici facenti capo alle sue strutture periferiche. La difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, spetta in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato. Pertanto, il ricorso (o la domanda) proposto nei confronti del
[...] risulta inammissibile per difetto di legittimazione passiva, dovendosi Controparte_4 individuare quale legittimo contraddittore il che, anche se non gestisce direttamente CP_7 CP_7 il sito, ne è comunque il titolare istituzionale e risponde dell'attività dell'ente autonomo che ne cura la gestione. Va pertanto e di conseguenza rigettata la domanda di manelva spiegata dal nei confronti CP_4 della società CP_2
Passando all'esame della domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_7 in qualità di proprietario e custode del in cui si è verificato il sinistro, la stessa va inquadrata CP_4 nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
È principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 luglio
2006, n. 15384; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212) che tale norma configuri una forma di responsabilità oggettiva, per la quale al danneggiato è richiesto esclusivamente di provare l'esistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. È invece onere del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad escludere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
pagina 9 di 15 Ora, dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso in modo inequivocabile che il 20 gennaio 2020, durante un sopralluogo tecnico presso l'ex stabilimento Cirio, sito nel Comune di Capaccio – Paestum,
, a causa del cedimento di un solaio su cui era salita, rovinava violentemente al suolo da Parte_1 un'altezza di circa 6.70 mt, riportando serie ed estese lesioni personali.
Non è configurabile, tuttavia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del;
a parere Controparte_7 di questo Giudicante, infatti, il risarcimento va escluso trovando applicazione il secondo comma dell'art. 1227 c.c. posto che i convenuti lo hanno espressamente eccepito e risulta fornita la prova concreta che il danno era evitabile per un soggetto diligente. A tale convincimento si perviene sia perché vi erano segnali che segnalavano il pericolo, sia per la qualità soggettiva dell'istante, un architetto e non quisque de populo, che poteva rendersi conto in loco dello stato di fatiscenza dell'area, considerato che la sua presenza nel parco era conseguenza di una richiesta di preventivo per ulteriori indagini proprio sullo stato di degrado dell'area che avrebbe dovuto essere svolta congiuntamente dalla e WIP di cui era socia;
per cui il CP_2 comportamento della , imprevedibile e non accompagnato dalla dovuta diligenza, è idoneo ad Parte_1 interrompere il nesso causale ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Più in particolare, è emerso dall'istruttoria che all'ingresso del parco erano presenti cartelli che segnalavano il pericolo;
udienza 7 marzo 2024 teste : i cartelli che indicavano lo stato di pericolo si Persona_4 trovavano all'esterno anche in due delle foto che ho già riconosciuto ci sono cartelle di pericolo generico posti all'esterno della struttura. Dalle foto si nota che sono posti ad alcuni metri di distanza dall'ingresso principale. Uno sulla destra e uno sulla sinistra. C'è anche un terzo posto proprio all'ingresso la cui visibilità è parzialmente coperta dal cancello. Anche il teste dichiarava “Erano presenti numerosi cartelli che avvertivano lo stato di pericolo dei luoghi sia all'esterno in Persona_3 prossimità del cancello sia all'interno ma sempre nel piazzale”
Inoltre, alla WIP QUATTRO S.r.l., veniva richiesta la predisposizione di un preveventivo per attività di “Accesso ai luoghi, comprensivo di tutte le necessarie autorizzazioni e di mezzi raggiungimento del cantiere;
Apprestamenti provvisori per l'esecuzione del rilievo;
per l'eventuale sgombro da materiali che potrebbero ostacolare il rilievo del manufatto;
ripristino dello stato dei luoghi in caso di eventuali modifiche resesi necessarie in funzione dell'esecuzione del rilievo”,( allegato n. 3 della produzione di parte attrice) nell'ambito di un'attività che sarebbe stata di li a poco commissionata alla Va precisato, come dedotto dalle parti, che tali ulteriori indagini CP_2 richieste alla erano state avanzate dalla stazione appaltante proprio per il particolare stato di CP_2 degrado e fatiscenza dell'area interessata;
la WIP Quattro S.r.l., pertanto, veniva contattata unicamente per redigere un preventivo per la realizzazione di un rilievo topografico, laser scanner e per l'accertamento CP_ dello stato di degrado dell'ex stabilimento da svolgersi successivamente e solo dopo la formalizzazione dell'incarico. Al fine di verificare l'oggetto dei preventivi e la relativa congruità, veniva effettuato il sopralluogo del 20/01/2020 anche con la WIP Quattro D S.r.l.
pagina 10 di 15 In altre parole, è chiaro che sia la WIP Quattro D S.r.l. che l'arch. erano Parte_1 perfettamente a conoscenza che il sito in cui si sarebbero dovuti eseguire i rilievi, era in uno stato di totale degrado ed abbandono. Ad avviso di questo Giudice, tale circostanza rende il perciolo percepibile e riconoscibile.
E' inoltre emerso che “quella era per l'architetto la prima volta che visitava l'area, (testimonanza Parte_1 el 7 marzo 2024); a maggior ragione, essendo la prima volta e non conoscendo l'area, con la dovuta Tes_2 diligenza professionale, la avrebbe dovuto evitare di salire, senza l'indicazione di nessuno, su Parte_1 capannoni presenti in un'area in stato di degrado ed a lei sconosciuta.
Merita di essere segnalata l'Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021 con cui la Suprema Corte ha statuito che l'art. 1227, comma 2, c.c., impone al creditore che avrebbe potuto evitare il danno con l'uso della normale diligenza, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, comprendendo nell'ambito dell'ordinaria diligenza solo quelle attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.
Ciò significa che l'Architetto , ben consapevole delle condizioni fatiscenti del sito e dello Parte_1 stato di degrado in cui versava, in uno alla conoscenza delle ragioni per cui la WIP Quattro D S.r.l. era stata chiamata ad effettuare il sopralluogo, avrebbe potuto evitare il danno con l'uso della normale diligenza e con una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, evitando di salire sul solaio di un sito che versava in condizioni di evidente degrado.
Non è emerso inoltre che la stessa abbia ricevuto ordini o direttive specifiche di salire sul solaio;
viceversa, all'udienza del 7 marzo 2024 veniva escusso il test la quale dichiarava che la società Persona_5
Con
eseguiva su incarico del una campagna per il rilievo strutturale e relativa relazione Controparte_4 grafica, indagini, saggi, sondaggi e prove di laboratorio necessari per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di CP_ vista geologico e strutturale dell'intera area ex stabilimento Dichiarava che nel corso dell'anno 2019 diversi incaricati Con della società accedevano più volte all'area per compiere attività di rilevamento ed ella stessa partecipava al sopralluogo del Con 20 gennaio 2020 ma in precedenza la società aveva svolto già le indagini per il parco. Dichiarava che tale attività erano naturalmente propedeutiche alla progettazione di primo livello affidato allo studio Riferiva che anche ella lavorava CP_1 per la WIP 4 srl di cui era socia e confermava che alla stessa società veniva chiesto un preventivo per implementare i rilievi già Con svolti dalla tale richiesta proveniva proprio dalla . Dichiarava inoltre che come società la WIP veniva invitata CP_2 all'incontro dalla stessa L'architetto partecipava a quell'incontro come incaricata e rappresentante della CP_2 Parte_1 insieme ad altri incaricati. Al momento dell'arrivo presso l'ex stabilimento Cirio il cancello era aperto. CP_15
Confermava che tutti i partecipanti al sopralluogo compreso la ispezionavano tutta l'area e che quella era per Parte_1
l'architetto la prima volta che visitava l'area. Parte_1
Alla medesima udienza veniva escusso il test citato dalla società convenuta Persona_4 il quale dichiarava che “il 20 gennaio 2020 si teneva un sopralluogo presso i luoghi interessati dal sinistro al fine CP_16 di considerare un preventivo da esporre nell'ambito della progettazione da eseguirsi per il restauro del di Controparte_4 pagina 11 di 15 Capaccio Paestum. Dichiarava inoltre che: i cartelli che indicavano lo stato di pericolo si trovavano all'esterno anche in due delle foto che ho già riconosciuto ci sono cartelle di pericolo generico posti all'esterno della struttura. Dalle foto si nota che sono posti ad alcuni metri di distanza dall'ingresso principale. Uno sulla destra e uno sulla sinistra. C'è anche un terzo posto proprio all'ingresso la cui visibilità è parzialmente coperta dal cancello. Dichiarava poi: non appena saliti stavo ragionando insieme ai tecnici della WIP sul da farsi quando la macellaro per conto suo si allontanava di circa 20 metri e poi è caduta. Il crollo del solaio si è verificato a circa 20 metri di distanza dalla mia posizione. Il solaio sarà lungo 25-30 ma prima di salire suo abbiamo fatto una ricognizione dal basso dello stato di alcuni corpi di fabbrica tra cui anche quello ove è avvenuto il crollo.
Il capannone era in condizioni fatiscenti. si vedeva a macchie nell'immobile per questo motivo una volta saliti sul solaio tramite la scala ci siamo fermati proprio all'ingresso dove apparentemente non vi era la situazione di pericolo. Non ho sconsigliato loro di accedere ai corpi di fabbrica soprattutto a quello adiacente di cui i tecnici della WIP dovevano verificare lo stato della copertura anche perché era ricurvo ed era impossibile salire. Sono certo che non vi è stata la redazione di un verbale di consegna dell'immobile ove si è verificato il crollo in custodia la Rribadisco che i segnali di pericolo generico dell'aria erano CP_2 presenti solo all'esterno ma non all'interno.
Alla medesima udienza veniva escusso il test citato dalla convenuta il Persona_3 CP_1 quale dichiarava che il giorno dell'incidente il RUP non c'era ma era in compagnia del geometra e Tes_1 con il suo socio architetto Confermava di essere stato accompagnato all'interno del parco dal Per_2 geometra del parco di che apriva il cancello d'ingresso del parco. Riferiva poi Testimone_1 CP_4 che “siamo entrati nel piazzale al centro del complesso. Lì io lo PR siamo rimasti per fare delle fotografie dall'esterno delle edificio senza entrare perché era pericoloso. Stavamo scattando foto in particolare ai colpi di fabbrica. Dichiarava che “non so con certezza se la avesse valutato con esami strutturali la pericolosità dei corpi di fabbrica ma era evidente e vista lo CP_2 stato viticolante degli stessi. Erano presenti numerosi cartelli che avvertivano lo stato di pericolo dei luoghi sia all'esterno in prossimità del cancello sia all'interno ma sempre nel piazzale invece all'interno dei singoli corpi di fabbrica non sono mai entrato se non è l'occasione in cui è caduta la ragazza e sinceramente in quel momento preoccupato per le sue condizioni non ho fatto minimamente caso la presenza dei cartelli”.
Non è emersa pertanto la responsabilità primaria del custode, , poiché aveva Controparte_7 adeguatamente informato l'utenza dello stato di pericolo del sito;
come detto e come risulta dall'esame delle prove testimoniali, erano presenti i cartelli che segnalavano lo stato di perciolo del sito ed in ogni caso la era ben a conoscenza dello stato di degrado del . Invero, la Corte Cassazione civile, con Parte_1 CP_4 sentenza n. 5735/2023 (e n. 4980/2023) ha confermato che la colpa della vittima è rilevabile solo se la sua condotta è anomala, imprevedibile o esorbitante rispetto alla normale attività lavorativa e alle direttive ricevute. Nel caso di specie, la condotta della è risultata anomala, in quanto la professionista, Parte_1 discostandosi dal gruppo, ha utilizzato la scala per salire sul solaio, rendendo tale comportamento imprevedibile ed esorbitante rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il suo intervento, ovvero sopralluogo per preventivare il costo di “attività di rilievo geometrico, topografico e dello stato del degrado finalizzata pagina 12 di 15 all'esecuzione dell'intervento al santuario di Santa venera e l'ex stabilimento Cirio” (All.to 3 produzione di parte attrice); il tutto in mancanza di direttive o ordini da parte dei presenti.
Nel caso di specie, quindi, pur configurandosi astrattamente i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., il comportamento tenuto dal danneggiato, connotato da assoluta anomalia e imprevedibilità, ha interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La condotta del danneggiato, infatti, non era né prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, costituendo causa autonoma e sopravvenuta dell'evento lesivo, tale da escludere ogni responsabilità in capo al custode
La domanda nei confronti del è infondata e va pertnato rigettata. Controparte_7
Per quanto attiene la domanda dell'istante nei confronti di e Controparte_1 [...]
la stessa va ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. Controparte_2 secondo cui: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno. Ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato alleghi e provi una condotta commissiva o omissiva dell'agente, connotata da dolo o colpa;
l'ingiustizia del danno patito e un nesso di causalità materiale tra il comportamento dell'agente e l'evento lesivo. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che e Controparte_1 [...] abbiano posto in essere comportamenti attivi o omissivi suscettibili di Controparte_2 integrare una condotta illecita, né che abbiano violato obblighi giuridici di protezione nei confronti dell'architetto . L'attività materiale che ha condotto all'evento dannoso è stata interamente svolta Parte_1 dalla società WIP e dal proprio personale, nell'ambito di un possibile e futuro rapporto di incarico specialistico. Né dagli atti né dalle deposizioni testimoniali emergono elementi da cui desumere che la
[...]
e la abbiano imposto condizioni operative rischiose o irragionevoli, che Controparte_1 CP_2 abbiano omesso di comunicare informazioni rilevanti sulle condizioni dei luoghi, o che abbiano esercitato un potere di ingerenza o di direzione sulle modalità esecutive del sopralluogo. Deve escludersi, pertanto, la configurabilità di una responsabilità, non essendo emersa alcuna carenza professionale della società
[...]
così come di una responsabilità da Controparte_17 Controparte_2 culpa in vigilando, non risultando che gli stessi fossero tenuti a vigilare su attività tecniche delegate a soggetto autonomo e competente.
Anche a voler ritenere sussistente un incarico formale affidato dalla alla W.I.P. e quindi CP_2 alla , la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il semplice rapporto di Parte_1 committenza non comporta alcuna responsabilità automatica del committente per i fatti occorsi durante l'esecuzione dell'incarico, che nel caso di specie non si era ancora formalizzato, salvo che non vi sia prova di un intervento diretto e colposo nella gestione dell'attività delegata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio
2017, n. 2747; Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2011, n. 12488).
pagina 13 di 15 Nel caso in esame, la società si è limitata a richiedere alla W.I.P. un preventivo per CP_18
l'attività di rilievo geometrico, topografico e dello stato del degrado finalizzata all'esecuzione dell'intervento al santuario di Santa venera e l'ex stabilimento Cirio” (All.to 3 produzione di aprte attrice), senza interferire nell'organizzazione o nella direzione delle attività sul campo, sicché non può esserle ascritta alcuna condotta illecita né alcuna violazione di doveri giuridicamente rilevanti nei confronti dell'attore.
In relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., si rileva che la condotta posta in essere dal danneggiato, del tutto imprevedibile e abnorme, ha interrotto il nesso di causalità tra l'asserito fatto illecito e il danno lamentato. Tale comportamento, autonomo e idoneo da solo a determinare l'evento, esclude la configurabilità di un fatto illecito imputabile al convenuto, difettando l'elemento oggettivo della responsabilità aquiliana. Ne consegue che deve escludersi la responsabilità civile della società
[...] ai sensi dell'art. 2043 c.c., per difetto tanto Controparte_19 del fatto illecito quanto del nesso causale con l'evento dannoso.
La domanda proposta dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
è infondata e va pertanto rigettata. Controparte_2
In considerazione del rigetto della domanda principale proposta da nei confronti Parte_1 dei covnenuti, deve ritenersi assorbita e improcedibile la domanda di garanzia proposta da nei CP_2 confronti della HDI Ass.ni S.p.A., venendo meno l'interesse ad una pronuncia sul punto.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art 92 co 2 cpc, come innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
A tal proposito, si evidenzia che l'istante ha realmente patito il danno, la cui responsabilità appariva astrattamente riconducibile ai convenuti in forza del disposto dell'art 2051 c.c. e 2043 c.c.; inoltre il concetto di “ordinaria diligenza” quale causa che esclude il riasrcimento che è stato negli anni oggetto di diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali, non è facilmente rilevabile secondo criteri di giudizio oggettivi, ma va verificato caso per caso secondo i principi stabiliti dalla pronuncia della Cassazione sopra richiamata.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice secondo causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_4
2) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_7 [...]
e Controparte_1 CP_2 pagina 14 di 15 3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
15.10.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 15.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies a definizione della causa iscritta al numero n. 2651 del R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il giorno 10.07.1986 rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Luca Errico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Agropoli, Via
De Gasperi, 65;
- Attore -
E
nato a [...] in data [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marta Paolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cerrato ) in Salerno, Via Domenico Vietri, 5; C.F._3
- Convenuto-
NONCHE'
in persona del suo Amministratore Unico ing. Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso giusta procura in atti, dagli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico
[...]
Massara presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Crispi, 62;
- convenuto-
NONCHE' pagina 1 di 15 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in
Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n. 58 (C.F. – P.IVA_1
- Convenuto-
NONCHE'
, C.F. e P.I. in persona del suo legale rappresentante p.t., dott. Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'avv. Fortuna Sessa presso il cui studio CP_6 elettivamente domicilia in Fisciano (SA), via Gen. C. Nastri, n. 17
OGGETTO: risarcimento danni.
- Convenuta chiamata in causa-
NONCHE'
in persona del Ministro pro tempore, C.F. rappresentato e difeso ex Controparte_7 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui domicili al C.so Vittorio Emanuele, 58;
- - convenuto-
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di socia e professionista Parte_1 della società W.I.P. Quattro D S.r.l., conveniva in giudizio la società Controparte_2
l'Arch. e il , chiedendone la
[...] Controparte_1 Controparte_4 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un grave infortunio occorsole in data 20 gennaio 2020, durante un sopralluogo tecnico presso l'ex stabilimento CP_
, sito nel Comune di Capaccio – Paestum.
Esponeva parte attrice che il suddetto sopralluogo era stato disposto dalla su incarico CP_2 dell'Arch. capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) CP_1 aggiudicatario della gara bandita dal , ente proprietario dell'immobile. Durante l'attività Controparte_4 di rilievo, l'attrice, percorrendo un solaio interno al fabbricato, subiva una rovinosa caduta da un'altezza di circa 6,70 metri, a causa del cedimento improvviso della struttura, riportando lesioni gravi e permanenti (tra cui fratture vertebrali, ematomi e sindrome da stress post-traumatico), con necessità di interventi chirurgici, prolungata ospedalizzazione e successiva riabilitazione.
Parte attrice imputava la responsabilità: alla e all'Arch. ex art. 2043 c.c., per CP_2 CP_1 avere negligentemente consentito l'accesso a un immobile in condizioni strutturali altamente compromesse, note agli stessi, senza adottare misure alternative o cautele adeguate (quali rilievi da remoto o mediante droni), né avvertire del concreto pericolo di crollo;
al ex art. 2051 c.c., Controparte_4
pagina 2 di 15 quale ente proprietario e custode dell'immobile, per non aver impedito l'accesso al sito pericolante né provveduto ad apporre segnaletica di pericolo o a vigilare sullo stato dei luoghi.
Concludeva pertanto, previo accertamento della responsabilità del Controparte_9
ex art. 2051 c.c., nonché quella ex art. 2043 c.c. dell'Arch. nella indicata
[...] Controparte_1 qualità, e della in ordine al sinistro, per la condanna dei convenuti responsabili in solido, ex art. CP_2
2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni alla persona patiti dall'attrice, quantificabili in complessivi €
419.584,40.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, deduceva, in fatto che, all'esito di una procedura di gara indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con contratto di appalto del 20 dicembre 2019, il affidava all'arch. Controparte_4 CP_1 quale capo raggruppamento e mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di tipo misto, la “progettazione definitiva ed esecutiva, delle opere di restauro e riallestimento del museo del CP_ santuario di s. Venera e dell'ex stabilimento , della nuova porta d'accesso al e al CP_4 [...]
”. Controparte_10
L'appalto sottoscritto era un appalto di servizi che, in quanto tale, non prevedeva la consegna di cantiere da parte dell'appaltatore consistendo l'incarico nella redazione di un progetto predispsoto dai tecnici incaricati i quali non avevano alcun tipo di rapporto con il bene su cui doveva essere realizzata la progettazione. Richiamava a titolo esemplificativo l'art. 7 del Contratto secondo cui “l'Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici sia assicurando la presenza fisica e/o attraverso colloqui via
Skype e/o di “call conference”, anche a cadenza settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all'uopo indicati, nel corso dei quali l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione progettuale in progress sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al rispetto dei termini di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5”.
Precisava poi che nel contratto (cfr. art. 7) era previsto che la Stazione Appaltante aveva avviato una ulteriore procedura per l'affidamento di una campagna per il rilievo strutturale, e relativa restituzione grafica, indagini, saggi, sondaggi e prove di laboratorio necessari per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di vista geologico e strutturale, e che tali risultati della campagna di rilievo strutturale sarebbero stati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante al soggetto risultato aggiudicatario dei servizi all'atto della stipula del contratto. E laddove l'aggiudicatario avesse ritenuto insufficienti i dati tecnici raccolti, lo stesso, previa comunicazione alla Stazione Appaltante per l'ottenimento delle giuste autorizzazioni, avrebbe potuto effettuare eventuali altre indagini aggiuntive, facendosene totalmente carico sia per l'aspetto economico che tecnico-gestionale”. Deduceva poi che il , Controparte_4 pagina 3 di 15 commissionava alla una serie di indagini preliminari alla progettazione, tra cui i rilievi delle Parte_2 strutture e le analisi geologiche e geofisiche. I risultati di tali indagini avrebbero dovuto essere consegnate al raggruppamento temporaneo prima dell'inizio del servizio ma dopo la firma del contratto, CP_1 veniva comunicato dal R.U.P., Arch. , che non era stato possibile eseguire i rilievi Persona_1 architettonici e alcune prove geognostiche e geofisiche. Per tale motivo, il raggruppamento richiedeva dei Con preventivi per lo svolgimento delle suddette indagini e, tra le varie società, veniva interpellata anche la già a conoscenza dell'edificio in oggetto. In data 20.01.2020 si teneva un incontro tra i rappresentanti della e il rappresentante dello studio esclusivamente diretto a discutere il contenuto dei CP_2 Controparte_11 preventivi inviati per le ulteriori indagini a completamento di quelle già espletate.
Il 20 gennaio 2020, l'arch. e l'arch. quali rappresentanti del Persona_2 Persona_3
Raggruppamento temporaneo, si incontravano con il geom. rappresentante del Parco, Testimone_1
CP_ che li accompagnava alla sede della ex , aprendo loro l'accesso per farli entrare e scattare alcune foto per verificare soprattutto lo stato della vegetazione spontanea nella corte interna, che avrebbe potuto impedire il futuro rilievo dei prospetti.
La consegna del servizio di progettazione avveniva solo in data 30 gennaio 2020 e l'accesso veniva consentito solo previo appuntamento con un rappresentante del Parco che aveva le chiavi dei luoghi ed avrebbe consentito l'accesso; l'architetto non era presente sul luogo al momento dell'accaduto. CP_1
Deduceva poi che in occasione dell'accesso del 20 gennaio 2020, l'ing. della Persona_4
Con
insieme ad altre persone sconosciute ai rappresentanti di (tra cui l'arch. ), CP_1 Parte_1
CP_ entravano nell'area del tutto autonomamente. La Società aveva l'intera area ex in consegna per CP_2 un precedente servizio di diagnostica e rilievo strutturale. I rappresentanti di non avevano CP_1 richiesto la presenza di tali soggetti, né ne erano a conoscenza. Apprendevano dell'incidente solo dopo aver visto persone correre verso un punto dell'area.
In dirittto eccepiva la mancanza di responsabilità dell'arch. rilvando la carenza di CP_1 legittimazione passiva dell'arch. in quanto non era presente al sopralluogo. CP_1
Precisava che lo studio non aveva alcun possesso o disponibilità Controparte_12 dell'area in cui avveniva il sinistro. Non vi era alcun nesso eziologico tra la condotta dell'arch. CP_1
e il danno, né un dovere di controllo sui luoghi o sull'operato dell'arch. . L'arch. non Parte_1 CP_1
Con aveva conoscenza della pericolosità dei luoghi, avendo anzi fatto affidamento sulla proprio per la sua preesistente conoscenza dello stato dei luoghi e l'arch. non aveva alcun rapporto con l'arch. Parte_1
o il raggruppamento;
non era stata incaricata, né convocata, né era un soggetto conosciuto. CP_1
Invocava poi il concorso di colpa del creditore (ex art. 1227 c.c.) deducendo che il risarcimento del danno è da escludere o ridurre a causa della gravissima imprudenza dell'arch. che entrava Parte_1 autonomamente in un'area dismessa, avventurandosi sulla copertura di un immobile senza alcuna forma di pagina 4 di 15 protezione ed in quanto tecnico, l'arch. avrebbe dovuto avere conoscenza della pericolosità del Parte_1 luogo e sapere che non ogni copertura è calpestabile.
Sulla quantificazione del danno, contestava integralmente la natura, l'esistenza e l'entità dei danni richiesti, pur ribadendo la totale mancanza di responsabilità dell'arch. CP_1
Concludeva per l'accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'arch.
[...]
Nel merito respingere la domanda proposta dall'arch. , in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, escludere o ridurre l'entità del danno richiesto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva mancanza di incarico o contratto deducendo CP_2 di non aver mai confeirto incarico alla WIP Quattro D S.r.l. (società per cui agiva l'arch. ) per Parte_1
CP_ sopralluoghi all'ex stabilimento , non essendo aggiudicataria di alcuna gara d'appalto indetta dal
[...]
CP_
per attività di progettazione all'ex stabilimento . Il contratto Parte_3
d'appalto per la progettazione era stato stipulato tra il e l'arch. Controparte_4 Controparte_13
(come capo raggruppamento temporaneo di professionisti), e la non rientrava in tale CP_2 raggruppamento, essendo "totalmente estranea a questo rapporto contrattuale". Precisava che la CP_2 non era una società di progettazione, ma un laboratorio per prove e indagini su materiali da costruzione e strutture, e le era pertanto preclusa qualsiasi attività di progettazione dal suo Statuto sociale.
All'epoca dei fatti, aveva ricevuto solo una richiesta di preventivo per alcune attività da CP_2 espletare congiuntamente con la WIP Quattro D S.r.l., ma nessun incarico formale era stato conferito.
Per quanto attiene al sopralluogo del 20 Gennaio 2020, lo stesso si svolgeva con la WIP Quattro D
S.r.l. al solo fine di verificare l'oggetto dei preventivi e del lavoro da svolgersi, in caso di futuro conferimento dell'incarico. Nessun rilievo o misurazione doveva essere eseguito in tale circostanza. L'arch.
era presente come tecnico della WIP Quattro D S.r.l., e durante il sopralluogo sulla Parte_1 copertura del fabbricato C, si allontanava avventurandosi su una porzione di copertura che si presentava in
"stato di assoluto degrado e fatiscenza", omettendo di considerare le condizioni disastrose della struttura.
Tale iniziativa dell'arch. ", la quale, come architetto, avrebbe dovuto possedere specifiche Parte_1 conoscenze sulla statica dei solai dei fabbricati, era stata la causa diretta dell'incidente.
Sottolineava poi che il sito era noto per il suo stato di degrado e abbandono, anche segnalato da cartelli di pericolo e l'attrice, pur essendo ben consapevole dello stato fatiscente dell'opificio e avendo
"specifiche competenze e conoscenze tecniche", aveva deliberatamente posto in essere una condotta esponendo la sua persona al rischio di caduta.
Riteneva pertanto la condotta irresponsabile dell'arch. l'unica causa del sinistro. Parte_1
pagina 5 di 15 Eccepiva l'assenza di Responsabilità di ai sensi dell'Art. 2043 c.c. posto che la responsabilità CP_2 extracontrattuale (aquiliana) richiede una condotta dolosa o colposa e un nesso di causalità con l'evento, e non vi è traccia di qualsivoglia condotta dolosa o colposa e neanche omissiva ascrivibile alla CP_2
Precisava La di non essere proprietaria o custode dell'area, né di avere l'obbligo di fornire CP_2 indicazioni sul sito posto che le parti erano in una fase di mera predisposizione e valutazione dei preventivi, in posizioni paritetiche.
Sosteneva poi che l'arch. aveva agito in aperta violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., Parte_1 che impone al creditore una condotta attiva per limitare i danni, purché non gravosa.
L'arch. , con le sue competenze, avrebbe dovuto sconsigliarsi una tale iniziativa, a Parte_1 differenza degli altri presenti che si sono fermati sul perimetro del solaio senza attraversarlo.
Escludeva poi la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.) essendo totalmente estranea alla riguardando piuttosto il quale proprietario-possessore CP_2 Controparte_9 della porzione di immobile crollata.
Contestava la quantificazione dei danni cosi come calcolati dall'attrice e disconsoceva i documenti prodotti dall'attrice sia nel contenuto che nella conformità delle copie agli originali.
Concludeva, previo differimento dell'udienza per autorizzare la chiamata in causa e in garanzia della propria compagnia assicurativa, per la manleva da ogni addebito e condanna, per Controparte_5 la declaratoria di inammissibilità e infondatezza di tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della e quindi per il rigetto;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande CP_2 avverse, dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità della in via subordinata, in caso di CP_2 corresponsabilità della procedere alla ripartizione delle responsabilità tra i convenuti (inclusa CP_2
l'attrice) secondo il grado delle rispettive colpe, anche ai fini del regresso;
sempre in via subordinata, in caso di condanna della dichiarare la tenuta a manlevarla da ogni condanna. CP_2 Controparte_5
Si costituiva in giudizio il il quale in via preliminare eccepiva Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva del muovendo dall'assunto che lo stesso era un ufficio periferico CP_4 del e pur essendo dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, Controparte_7 organizzativa e contabile) ai sensi del D.P.C.M. n. 169/2019, che lo classifica come ufficio di livello dirigenziale non generale, tale autonomia non gli conferiva autonoma legittimazione processuale;
pertanto la rappresentanza legale dell'amministrazione in giudizio spettava al di riferimento in persona del CP_7
pro tempore. Chiedeva pertanto la sua estromissione dal giudizio in quanto mero ufficio CP_14 periferico del , che l'attrice non aveva evocato in causa. Controparte_7
Eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea rilevando il difetto della qualifica di custode, il difetto del nesso eziologico in uno alla sussistenza del caso fortuito. Contestava poi la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, deducendo che il contratto tra il e era stato concluso il 21/01/2019 e le CP_4 CP_2 pagina 6 di 15 attività sul campo erano state ultimate il 25/06/2019, con certificazione di ultimazione rilasciata il
17/01/2020, pertanto nessun contatto ulteriore era intercorso tra il e e nessun rappresentante CP_4 CP_2
CP_ di era autorizzato ad accedere all'area dell'ex stabilimento il 20 gennaio 2020. Infatti, al fine di CP_2 impedire gli accessi, era apposta una recinzione metallica e cartelli informativi del suo evidente stato di fatiscenza e vetustà. Sulla mancanza del nesso di causalità deduceva che l'unica causa della caduta sarebbe stata la scelta dell'architetto di spingersi nell'esplorazione del manufatto, ispezionandone il solaio e pertanto la responsabilità del custode poteva essere interrotta dalla condotta dell'Architetto che era un Parte_1 professionista iscritto all'albo, specializzato in "Restauro dei beni architettonici e del paesaggio" e socio di una società (W.I.P.) specializzata in sicurezza sul lavoro e rilievi, ed in quanto tale avrebbe dovuto applicare la diligenza qualificata e professionale. In ogni caso il non era custode, in quanto la res era CP_4 interamente affidata all'appaltatore ( per le operazioni tecniche. CP_2
Contestava poi la quantificazione dei danni riportati da parte attrice. Spiegava poi domanda riconvenzionale di manleva e rivalsa nei confornti di in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle CP_2 pretese dell'attrice nei confronti del , in forza dell'art.
9.3 e 9.4 del contratto d'appalto con che CP_4 CP_2 obbligava l'appaltatore a manlevare la stazione appaltante (il ) da tutti i danni diretti e indiretti CP_4 derivanti dalle attività svolte e da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi (inclusi dipendenti di subappaltatori) connessa all'esecuzione del contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del , rigetto della CP_4 domanda, riduzione della quantificazione del danno ex art. 1227 c.c.; in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice nei confronti del , condannare a manlevare e rivalere il CP_4 CP_2
. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da e regolarmente notificato l'atto di citazione,
CP_2 si cositutiva in giudizio l , la quale deduceva che , invocando la Controparte_5 Parte_1 responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.) di confermava l'inesistenza di qualsiasi incarico
CP_2 professionale o rapporto contrattuale tra e W.I.P. Quattro D s.r.l. o l'arch. stessa. In ogni
CP_2 Parte_1 caso, eccepiva l'assenza di condotta dolosa, colposa o omissiva ascrivibile a che non ha mai
CP_2 conferito incarichi per il sopralluogo. La stessa non era proprietaria o custode dell'area e non aveva
CP_2 obbligo di fornire indicazioni sul sito, il cui stato di degrado era noto. Gli incaricati di e W.I.P.
CP_2
Quattro D s.r.l. erano su posizioni paritetiche, in fase di valutazione dei preventivi, senza alcun incarico o mandato. Affermava che l'unica condotta colposa era quella dell'arch. , che, pur essendo Parte_1 consapevole dello stato fatiscente e pericoloso dell'edificio e avendo specifiche competenze tecniche, si allontanava dal gruppo e si avventurava su un solaio che presentava evidenti segni di degrado. La sua esposizione volontaria al rischio (accettando il rischio di eventi dannosi) era idonea a realizzare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ad elidere il nesso causale tra il presunto comportamento colposo pagina 7 di 15 del convenuto e l'evento dannoso o quanto meno a ridurre l'entità del risarcimento per l'incontestabile concorso di colpa. Contestava poi l'entità e il nesso causale del danno lamentato, in particolare per quanto riguarda i danni patrimoniali e non patrimoniali. Deduceva poi che l'attrice non avesse provato il fatto, il danno ingiusto ed il nesso causale. Quanto alla domanda di garanzia, evidenziava l'autonomia del rapporto assicurativo. Per cui il rigetto della domanda principale verso comportava il rigetto della domanda CP_2 accessoria.
Eccepiva che la polizza escludeva espressamente la responsabilità civile professionale e la terzietà di subappaltatori, loro dipendenti o coloro che subiscono danni per partecipazione manuale alle attività assicurate (art.
2.2 lett. c) evidenziando che l'assicurato aveva l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda accessoria, e l'eccezione di non operatività della garanzia era una difesa che rilevava la non riconducibilità dei fatti all'oggetto della garanzia. Concludeva per l'inammissibilità della domanda principale verso con le conseguenze per la domanda accessoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda CP_2 principale perché infondata.
In via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento, ridurre il risarcimento nei limiti del provato e/o del grado di colpa concorrente dell'attrice. In caso di accoglimento della domanda di manleva, dichiarare la Società assicurativa tenuta nei limiti della garanzia contrattualmente pattuita e detratti franchigie e scoperti.
Ottenuta l'autorizzazione, l'attrice provvedeva alla notifica dell'atto di citazione nei confronti del il quale, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'infondatezza della Controparte_7 domanda contestando la propria qualità di custode. Evidenziava che, in ogni caso, l'accesso al manufatto ex CP_ Con
, che non era stato consentito a nessun rappresentante dell' e dalla WIP, era interdetto da rete metallica e cartelloni informativi circa la inaccessibilità allo stesso.
Deduceva nel merito l'interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. per negligenza dell'architetto la quale, non era una quisque de populo bensì un architetto specializzata in Parte_1 restauro di beni architettonici. Sottolineava inoltre che la società WIP, per la quale la effettuava il Parte_1
Con sopralluogo, era stata incaricata dalla di effettuare rilievi proprio perché lo stabile fatiscente necessitava di interventi di recupero. In via subordinata chiedeva la riduzione del risarcimento in applicazione dell'articolo 1227 c.c. contestando poi la quantificazione del danno così come dedotta dall'istante.
Concludeva pertanto in via preliminare affinché il Tribunale prendesse atto che alcuna domanda era stata proposta nei confronti del che risultava pertanto convenuto alla stregua di una denunciatio litis;
CP_7 in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e nel Controparte_4 merito rigettare la domanda perché infondata ed in via gradata ridurre la quantificazione ai sensi dell'articolo 1227 c.c. Vittoria di spese di lite pagina 8 di 15 Acquisita la documentazione depositata dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., la causa veniva istruita con prove testimoniali e con C.M.U., indi veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies all'udienza del 15.10.2025, celebrata con note scritte, con concessione del termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del in quanto esso non costituisce soggetto giuridico Controparte_4 autonomo distinto dallo Stato, bensì è una articolazione periferica del , priva di Controparte_7 personalità giuridica. Il è stato istituito ai sensi del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in attuazione del CP_4
D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, che ha riorganizzato gli uffici dirigenziali di livello generale del CP_7 per i beni e le attività culturali. Tali disposizioni riconoscono ai parchi archeologici autonomia scientifica, organizzativa e contabile, ma non attribuiscono loro la personalità giuridica, né la capacità di stare autonomamente in giudizio. Secondo orientamento costante della giurisprudenza, “gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 42/2004 non sono enti dotati di personalità giuridica distinta da quella del cui appartengono, e pertanto non possono essere convenuti autonomamente in giudizio” (cfr. CP_7
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 11350/2021; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5912/2022).
Ne consegue che la legittimazione passiva spetta esclusivamente al , in Controparte_7 persona del Ministro pro tempore, quale titolare dei rapporti giuridici facenti capo alle sue strutture periferiche. La difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, spetta in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato. Pertanto, il ricorso (o la domanda) proposto nei confronti del
[...] risulta inammissibile per difetto di legittimazione passiva, dovendosi Controparte_4 individuare quale legittimo contraddittore il che, anche se non gestisce direttamente CP_7 CP_7 il sito, ne è comunque il titolare istituzionale e risponde dell'attività dell'ente autonomo che ne cura la gestione. Va pertanto e di conseguenza rigettata la domanda di manelva spiegata dal nei confronti CP_4 della società CP_2
Passando all'esame della domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_7 in qualità di proprietario e custode del in cui si è verificato il sinistro, la stessa va inquadrata CP_4 nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
È principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 luglio
2006, n. 15384; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212) che tale norma configuri una forma di responsabilità oggettiva, per la quale al danneggiato è richiesto esclusivamente di provare l'esistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. È invece onere del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad escludere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
pagina 9 di 15 Ora, dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso in modo inequivocabile che il 20 gennaio 2020, durante un sopralluogo tecnico presso l'ex stabilimento Cirio, sito nel Comune di Capaccio – Paestum,
, a causa del cedimento di un solaio su cui era salita, rovinava violentemente al suolo da Parte_1 un'altezza di circa 6.70 mt, riportando serie ed estese lesioni personali.
Non è configurabile, tuttavia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del;
a parere Controparte_7 di questo Giudicante, infatti, il risarcimento va escluso trovando applicazione il secondo comma dell'art. 1227 c.c. posto che i convenuti lo hanno espressamente eccepito e risulta fornita la prova concreta che il danno era evitabile per un soggetto diligente. A tale convincimento si perviene sia perché vi erano segnali che segnalavano il pericolo, sia per la qualità soggettiva dell'istante, un architetto e non quisque de populo, che poteva rendersi conto in loco dello stato di fatiscenza dell'area, considerato che la sua presenza nel parco era conseguenza di una richiesta di preventivo per ulteriori indagini proprio sullo stato di degrado dell'area che avrebbe dovuto essere svolta congiuntamente dalla e WIP di cui era socia;
per cui il CP_2 comportamento della , imprevedibile e non accompagnato dalla dovuta diligenza, è idoneo ad Parte_1 interrompere il nesso causale ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Più in particolare, è emerso dall'istruttoria che all'ingresso del parco erano presenti cartelli che segnalavano il pericolo;
udienza 7 marzo 2024 teste : i cartelli che indicavano lo stato di pericolo si Persona_4 trovavano all'esterno anche in due delle foto che ho già riconosciuto ci sono cartelle di pericolo generico posti all'esterno della struttura. Dalle foto si nota che sono posti ad alcuni metri di distanza dall'ingresso principale. Uno sulla destra e uno sulla sinistra. C'è anche un terzo posto proprio all'ingresso la cui visibilità è parzialmente coperta dal cancello. Anche il teste dichiarava “Erano presenti numerosi cartelli che avvertivano lo stato di pericolo dei luoghi sia all'esterno in Persona_3 prossimità del cancello sia all'interno ma sempre nel piazzale”
Inoltre, alla WIP QUATTRO S.r.l., veniva richiesta la predisposizione di un preveventivo per attività di “Accesso ai luoghi, comprensivo di tutte le necessarie autorizzazioni e di mezzi raggiungimento del cantiere;
Apprestamenti provvisori per l'esecuzione del rilievo;
per l'eventuale sgombro da materiali che potrebbero ostacolare il rilievo del manufatto;
ripristino dello stato dei luoghi in caso di eventuali modifiche resesi necessarie in funzione dell'esecuzione del rilievo”,( allegato n. 3 della produzione di parte attrice) nell'ambito di un'attività che sarebbe stata di li a poco commissionata alla Va precisato, come dedotto dalle parti, che tali ulteriori indagini CP_2 richieste alla erano state avanzate dalla stazione appaltante proprio per il particolare stato di CP_2 degrado e fatiscenza dell'area interessata;
la WIP Quattro S.r.l., pertanto, veniva contattata unicamente per redigere un preventivo per la realizzazione di un rilievo topografico, laser scanner e per l'accertamento CP_ dello stato di degrado dell'ex stabilimento da svolgersi successivamente e solo dopo la formalizzazione dell'incarico. Al fine di verificare l'oggetto dei preventivi e la relativa congruità, veniva effettuato il sopralluogo del 20/01/2020 anche con la WIP Quattro D S.r.l.
pagina 10 di 15 In altre parole, è chiaro che sia la WIP Quattro D S.r.l. che l'arch. erano Parte_1 perfettamente a conoscenza che il sito in cui si sarebbero dovuti eseguire i rilievi, era in uno stato di totale degrado ed abbandono. Ad avviso di questo Giudice, tale circostanza rende il perciolo percepibile e riconoscibile.
E' inoltre emerso che “quella era per l'architetto la prima volta che visitava l'area, (testimonanza Parte_1 el 7 marzo 2024); a maggior ragione, essendo la prima volta e non conoscendo l'area, con la dovuta Tes_2 diligenza professionale, la avrebbe dovuto evitare di salire, senza l'indicazione di nessuno, su Parte_1 capannoni presenti in un'area in stato di degrado ed a lei sconosciuta.
Merita di essere segnalata l'Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021 con cui la Suprema Corte ha statuito che l'art. 1227, comma 2, c.c., impone al creditore che avrebbe potuto evitare il danno con l'uso della normale diligenza, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, comprendendo nell'ambito dell'ordinaria diligenza solo quelle attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.
Ciò significa che l'Architetto , ben consapevole delle condizioni fatiscenti del sito e dello Parte_1 stato di degrado in cui versava, in uno alla conoscenza delle ragioni per cui la WIP Quattro D S.r.l. era stata chiamata ad effettuare il sopralluogo, avrebbe potuto evitare il danno con l'uso della normale diligenza e con una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, evitando di salire sul solaio di un sito che versava in condizioni di evidente degrado.
Non è emerso inoltre che la stessa abbia ricevuto ordini o direttive specifiche di salire sul solaio;
viceversa, all'udienza del 7 marzo 2024 veniva escusso il test la quale dichiarava che la società Persona_5
Con
eseguiva su incarico del una campagna per il rilievo strutturale e relativa relazione Controparte_4 grafica, indagini, saggi, sondaggi e prove di laboratorio necessari per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di CP_ vista geologico e strutturale dell'intera area ex stabilimento Dichiarava che nel corso dell'anno 2019 diversi incaricati Con della società accedevano più volte all'area per compiere attività di rilevamento ed ella stessa partecipava al sopralluogo del Con 20 gennaio 2020 ma in precedenza la società aveva svolto già le indagini per il parco. Dichiarava che tale attività erano naturalmente propedeutiche alla progettazione di primo livello affidato allo studio Riferiva che anche ella lavorava CP_1 per la WIP 4 srl di cui era socia e confermava che alla stessa società veniva chiesto un preventivo per implementare i rilievi già Con svolti dalla tale richiesta proveniva proprio dalla . Dichiarava inoltre che come società la WIP veniva invitata CP_2 all'incontro dalla stessa L'architetto partecipava a quell'incontro come incaricata e rappresentante della CP_2 Parte_1 insieme ad altri incaricati. Al momento dell'arrivo presso l'ex stabilimento Cirio il cancello era aperto. CP_15
Confermava che tutti i partecipanti al sopralluogo compreso la ispezionavano tutta l'area e che quella era per Parte_1
l'architetto la prima volta che visitava l'area. Parte_1
Alla medesima udienza veniva escusso il test citato dalla società convenuta Persona_4 il quale dichiarava che “il 20 gennaio 2020 si teneva un sopralluogo presso i luoghi interessati dal sinistro al fine CP_16 di considerare un preventivo da esporre nell'ambito della progettazione da eseguirsi per il restauro del di Controparte_4 pagina 11 di 15 Capaccio Paestum. Dichiarava inoltre che: i cartelli che indicavano lo stato di pericolo si trovavano all'esterno anche in due delle foto che ho già riconosciuto ci sono cartelle di pericolo generico posti all'esterno della struttura. Dalle foto si nota che sono posti ad alcuni metri di distanza dall'ingresso principale. Uno sulla destra e uno sulla sinistra. C'è anche un terzo posto proprio all'ingresso la cui visibilità è parzialmente coperta dal cancello. Dichiarava poi: non appena saliti stavo ragionando insieme ai tecnici della WIP sul da farsi quando la macellaro per conto suo si allontanava di circa 20 metri e poi è caduta. Il crollo del solaio si è verificato a circa 20 metri di distanza dalla mia posizione. Il solaio sarà lungo 25-30 ma prima di salire suo abbiamo fatto una ricognizione dal basso dello stato di alcuni corpi di fabbrica tra cui anche quello ove è avvenuto il crollo.
Il capannone era in condizioni fatiscenti. si vedeva a macchie nell'immobile per questo motivo una volta saliti sul solaio tramite la scala ci siamo fermati proprio all'ingresso dove apparentemente non vi era la situazione di pericolo. Non ho sconsigliato loro di accedere ai corpi di fabbrica soprattutto a quello adiacente di cui i tecnici della WIP dovevano verificare lo stato della copertura anche perché era ricurvo ed era impossibile salire. Sono certo che non vi è stata la redazione di un verbale di consegna dell'immobile ove si è verificato il crollo in custodia la Rribadisco che i segnali di pericolo generico dell'aria erano CP_2 presenti solo all'esterno ma non all'interno.
Alla medesima udienza veniva escusso il test citato dalla convenuta il Persona_3 CP_1 quale dichiarava che il giorno dell'incidente il RUP non c'era ma era in compagnia del geometra e Tes_1 con il suo socio architetto Confermava di essere stato accompagnato all'interno del parco dal Per_2 geometra del parco di che apriva il cancello d'ingresso del parco. Riferiva poi Testimone_1 CP_4 che “siamo entrati nel piazzale al centro del complesso. Lì io lo PR siamo rimasti per fare delle fotografie dall'esterno delle edificio senza entrare perché era pericoloso. Stavamo scattando foto in particolare ai colpi di fabbrica. Dichiarava che “non so con certezza se la avesse valutato con esami strutturali la pericolosità dei corpi di fabbrica ma era evidente e vista lo CP_2 stato viticolante degli stessi. Erano presenti numerosi cartelli che avvertivano lo stato di pericolo dei luoghi sia all'esterno in prossimità del cancello sia all'interno ma sempre nel piazzale invece all'interno dei singoli corpi di fabbrica non sono mai entrato se non è l'occasione in cui è caduta la ragazza e sinceramente in quel momento preoccupato per le sue condizioni non ho fatto minimamente caso la presenza dei cartelli”.
Non è emersa pertanto la responsabilità primaria del custode, , poiché aveva Controparte_7 adeguatamente informato l'utenza dello stato di pericolo del sito;
come detto e come risulta dall'esame delle prove testimoniali, erano presenti i cartelli che segnalavano lo stato di perciolo del sito ed in ogni caso la era ben a conoscenza dello stato di degrado del . Invero, la Corte Cassazione civile, con Parte_1 CP_4 sentenza n. 5735/2023 (e n. 4980/2023) ha confermato che la colpa della vittima è rilevabile solo se la sua condotta è anomala, imprevedibile o esorbitante rispetto alla normale attività lavorativa e alle direttive ricevute. Nel caso di specie, la condotta della è risultata anomala, in quanto la professionista, Parte_1 discostandosi dal gruppo, ha utilizzato la scala per salire sul solaio, rendendo tale comportamento imprevedibile ed esorbitante rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il suo intervento, ovvero sopralluogo per preventivare il costo di “attività di rilievo geometrico, topografico e dello stato del degrado finalizzata pagina 12 di 15 all'esecuzione dell'intervento al santuario di Santa venera e l'ex stabilimento Cirio” (All.to 3 produzione di parte attrice); il tutto in mancanza di direttive o ordini da parte dei presenti.
Nel caso di specie, quindi, pur configurandosi astrattamente i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., il comportamento tenuto dal danneggiato, connotato da assoluta anomalia e imprevedibilità, ha interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La condotta del danneggiato, infatti, non era né prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, costituendo causa autonoma e sopravvenuta dell'evento lesivo, tale da escludere ogni responsabilità in capo al custode
La domanda nei confronti del è infondata e va pertnato rigettata. Controparte_7
Per quanto attiene la domanda dell'istante nei confronti di e Controparte_1 [...]
la stessa va ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. Controparte_2 secondo cui: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno. Ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato alleghi e provi una condotta commissiva o omissiva dell'agente, connotata da dolo o colpa;
l'ingiustizia del danno patito e un nesso di causalità materiale tra il comportamento dell'agente e l'evento lesivo. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che e Controparte_1 [...] abbiano posto in essere comportamenti attivi o omissivi suscettibili di Controparte_2 integrare una condotta illecita, né che abbiano violato obblighi giuridici di protezione nei confronti dell'architetto . L'attività materiale che ha condotto all'evento dannoso è stata interamente svolta Parte_1 dalla società WIP e dal proprio personale, nell'ambito di un possibile e futuro rapporto di incarico specialistico. Né dagli atti né dalle deposizioni testimoniali emergono elementi da cui desumere che la
[...]
e la abbiano imposto condizioni operative rischiose o irragionevoli, che Controparte_1 CP_2 abbiano omesso di comunicare informazioni rilevanti sulle condizioni dei luoghi, o che abbiano esercitato un potere di ingerenza o di direzione sulle modalità esecutive del sopralluogo. Deve escludersi, pertanto, la configurabilità di una responsabilità, non essendo emersa alcuna carenza professionale della società
[...]
così come di una responsabilità da Controparte_17 Controparte_2 culpa in vigilando, non risultando che gli stessi fossero tenuti a vigilare su attività tecniche delegate a soggetto autonomo e competente.
Anche a voler ritenere sussistente un incarico formale affidato dalla alla W.I.P. e quindi CP_2 alla , la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il semplice rapporto di Parte_1 committenza non comporta alcuna responsabilità automatica del committente per i fatti occorsi durante l'esecuzione dell'incarico, che nel caso di specie non si era ancora formalizzato, salvo che non vi sia prova di un intervento diretto e colposo nella gestione dell'attività delegata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio
2017, n. 2747; Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2011, n. 12488).
pagina 13 di 15 Nel caso in esame, la società si è limitata a richiedere alla W.I.P. un preventivo per CP_18
l'attività di rilievo geometrico, topografico e dello stato del degrado finalizzata all'esecuzione dell'intervento al santuario di Santa venera e l'ex stabilimento Cirio” (All.to 3 produzione di aprte attrice), senza interferire nell'organizzazione o nella direzione delle attività sul campo, sicché non può esserle ascritta alcuna condotta illecita né alcuna violazione di doveri giuridicamente rilevanti nei confronti dell'attore.
In relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., si rileva che la condotta posta in essere dal danneggiato, del tutto imprevedibile e abnorme, ha interrotto il nesso di causalità tra l'asserito fatto illecito e il danno lamentato. Tale comportamento, autonomo e idoneo da solo a determinare l'evento, esclude la configurabilità di un fatto illecito imputabile al convenuto, difettando l'elemento oggettivo della responsabilità aquiliana. Ne consegue che deve escludersi la responsabilità civile della società
[...] ai sensi dell'art. 2043 c.c., per difetto tanto Controparte_19 del fatto illecito quanto del nesso causale con l'evento dannoso.
La domanda proposta dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
è infondata e va pertanto rigettata. Controparte_2
In considerazione del rigetto della domanda principale proposta da nei confronti Parte_1 dei covnenuti, deve ritenersi assorbita e improcedibile la domanda di garanzia proposta da nei CP_2 confronti della HDI Ass.ni S.p.A., venendo meno l'interesse ad una pronuncia sul punto.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art 92 co 2 cpc, come innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
A tal proposito, si evidenzia che l'istante ha realmente patito il danno, la cui responsabilità appariva astrattamente riconducibile ai convenuti in forza del disposto dell'art 2051 c.c. e 2043 c.c.; inoltre il concetto di “ordinaria diligenza” quale causa che esclude il riasrcimento che è stato negli anni oggetto di diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali, non è facilmente rilevabile secondo criteri di giudizio oggettivi, ma va verificato caso per caso secondo i principi stabiliti dalla pronuncia della Cassazione sopra richiamata.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice secondo causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_4
2) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_7 [...]
e Controparte_1 CP_2 pagina 14 di 15 3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
15.10.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 15 di 15