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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1839/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. FABIO FALANGA e MARIA SOFIA AMALFITANO
Appellante
E
CP_1
Avv. PAOLO LEOPARDI
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
226/2022 pubblicata in data 12/01/2022.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… 2. In via preliminare, rilevare l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in favore dell'ordinaria sezione civile del medesimo Tribunale, e per l'effetto accertare l'invalidità del D.I. n.
3281/2021, quindi revocarlo;
3. Nel merito, accertare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata da parte opposta perché infondata per i motivi meglio argomentati nel corpo dell'atto di citazione in opposizione e nel presente ricorso in
Appello;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e Cpa, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
Per l'Ente appellato:
“NEL MERITO confermare la sentenza n. 226/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 12 gennaio 2022 e per l'effetto rigettare
l'appello proposto, per essere lo stesso destituito di fondamento in fatto
e in diritto, con conferma in toto della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.7.2021, la
[...]
, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3281/21, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, e regolarmente notificatole in data
11.6.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell' Controparte_2 della somma di € 7.079,57, di cui € 5.445,82 a titolo di contributo dello
2 0,5% sul fatturato relativo al 2018 al netto dell'IVA, ai sensi dell'art 1, comma 441, della legge n. 205 del 27.1217, ed € 1.633,75, a titolo di sanzioni.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito che:
- il contributo richiesto non ha natura previdenziale e che pertanto la controversia non rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro;
- il regolamento attuativo dell'art 1, comma 441, della legge 205/17, adottato dall' non è applicabile alle società titolari di farmacie, CP_1 in quanto soltanto le persone fisiche iscritte all'ordine dei farmacisti sono automaticamente iscritte anche all' CP_1
- non sussiste il requisito della maggioranza di soci non farmacisti, in quanto i due soci, e , esercitano l'attività Parte_1 Parte_2 di farmacista come titolari di quote sociali;
- l'attestazione del direttore generale dell'ente non è idonea a documentare il credito ingiunto;
- le intimazioni di pagamento non sono state notificate a mezzo pec, e in ogni caso sono da considerarsi invalide perché prive di sottoscrizione e di attestazione di conformità all'originale;
- non sussistono le condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 siccome infondata e la condanna della società opponente per lite temeraria.
Il Tribunale ha respinto la domanda sulla base dei seguenti rilievi:
- il contributo in commento ha natura previdenziale, sicché deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza funzionale;
- la pretesa creditoria dell'Ente trova il proprio fondamento nell'art. 1, comma 441, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, in quanto la società ingiunta titolare di farmacia e con una compagine sociale
3 costituita dai due soci, e , i quali non sono Parte_1 Parte_2 farmacisti, non risultando iscritti all' CP_1
- il contributo per l'anno 2018 è stato determinato sulla scorta del volume di affari al netto dell'IVA comunicato dalla stessa società opponente all'Agenzia delle Entrate, mentre la sanzione è stata applicata dall'Ente opposto in quanto la stessa società non ha provveduto a comunicare nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la presentazione dell'IVA il modello di autoliquidazione del contributo approvato dall'Ente nell'ambito della propria potestà regolamentare;
- le notifiche a mezzo pec risultano regolari e, in ogni caso, il contributo
è dovuto per legge.
Avverso la pronuncia ha interposto appello la società insistendo nell'accoglimento dell'originaria opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo.
Ha resistito al gravame l'Ente appellato chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) erronea attribuzione della natura previdenziale del contributo in questione, in violazione dell'art. 442 c.p.c. e dell'art. 1, comma 441, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, mentre il credito riguarda una richiesta di contributo annuale a carico di società titolari di farmacie, che non ha natura giuridica di contributo previdenziale o assistenziale, dal momento che questo è un versamento di denaro effettuato da un lavoratore (dipendente o libero professionista) affinché possa beneficiare di una pensione in caso di invalidità, non abilità, vecchiaia o morte. Nel caso di specie viene invece richiesto ad una società di capitali, cooperativa o di persone, di liquidare un emolumento sul
4 fatturato prodotto che non ha natura di contributo previdenziale o assistenziale.
2) Violazione e falsa applicazione del Regolamento attuativo CP_1 dell'art. 1 comma 441 Legge 205 del 27 dicembre 2017. Lamenta
l'appellante che il Primo Giudice ha omesso di rilevare che con decreto interministeriale 7 novembre di novembre 2000 l' si è CP_1 trasformato in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti. Rileva l'appellante che “Sono automaticamente iscritte all' tutte le persone fisiche che si iscrivono nell'Ordine CP_1 [...]
e la decorrenza dell'iscrizione e della cancellazione è Parte_3 riferibile alla data in cui il Consiglio direttivo dell' Parte_4 adotta la relativa deliberazione. I Regolamenti e le relative CP_1 previsioni previdenziali, sono quindi opponibili esclusivamente agli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti. In questa categoria rientrano esclusivamente, come meglio argomentato nel precedente paragrafo, i “direttori tecnici” delle la Controparte_3 cui titolarità sia in capo alle società di persone, alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata, ma non anche le stesse società, che restano invece soggetti giuridici non vincolati dai
Regolamenti . CP_1
3) Condannato la società al pagamento delle spese di lite sulla base degli orientamenti giurisprudenziali ancora non consolidati la compensazione delle spese di lite.
L'appello è infondato.
L'art. 1 comma 441 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 dispone che:
“Le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'
[...] un contributo pari allo Controparte_2
5 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all' annualmente entro il 30 settembre dell'anno CP_1 successivo alla chiusura dell'esercizio”.
Con apposito regolamento di attuazione l' ha previsto l'obbligo CP_1 delle società interessate di presentare un modello di autoliquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Osserva la Corte che la natura previdenziale del contributo deriva proprio dal principio solidaristico sotteso al versamento obbligatorio.
Invero, la ratio sottesa alla norma impositiva è quello di evitare il rischio di squilibrio finanziario dell'ente di previdenza, come emerge dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio ove, in commento al citato comma 441, viene esplicitata la finalità di “… rendere pressoché neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società”. La circostanza che il legislatore abbia adottato un “criterio prudenziale” a tutela della sostenibilità previdenziale dell'ente, intervenendo prima che il rischio di squilibrio possa concretizzarsi, conferma la finalità della norma, diretta non già a creare disparità di trattamento fra società esercenti la medesima attività economica, bensì a scongiurare i possibili rischi di squilibrio previdenziale che potrebbe derivare dalla progressiva acquisizione di farmacie private da parte di società di capitali.
Dalla ritenuta natura previdenziale del contributo deriva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale.
Né può sostenersi che le società con soci in maggioranza non farmacisti sarebbero discriminate e soggette ad un trattamento diverso dalle società composte in maggioranza da farmacisti, pur svolgendo la medesima attività imprenditoriale, dal momento che l'attività della farmacia non è un'attività puramente commerciale, coinvolgendo gli interessi della collettività e il diritto alla salute, anch'essi tutelati dalla
Costituzione. La disposizione in esame si rivela invero coerente con
6 l'art. 41 Cost., che, pur riconoscendo la libertà dell'iniziativa economica privata, impone che la stessa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
La circostanza che l'obbligo contributivo sia stato posto a carico delle sole società con soci in maggioranza non farmacisti appare logicamente correlata al fatto che i soci farmacisti sono già soggetti al pagamento della contribuzione individuale.
Dunque, la limitazione dell'obbligo contributivo alle sole società con soci in prevalenza non farmacisti è finalizzata a ridurre la duplicazione della contribuzione dovuta dalla società rispetto a quella individuale versata dai soci farmacisti.
In definitiva, l'imposizione del contributo dello 0,5% a carico delle società con soci in maggioranza non farmacisti risponde ad un tipo di previdenza solidaristica, caratterizzata dalla «riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all'interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione» (cfr.
Corte Cost. sent. n. 91/1976 e n. 133/1984, cit.) ed in cui i contributi vengono in considerazione quale strumento finanziario della previdenza.
L'esigenza di prevenire un possibile squilibrio del sistema è derivata proprio dalla apertura dell'attività a società con soci solo o in maggioranza non farmacisti.
Rientrava, inoltre, nella discrezionalità del legislatore la scelta di come preservare l'equilibrio di gestione dell'ente previdenziale e compensare la diminuzione delle entrate dell' derivante dalla riforma del CP_1 sistema della titolarità delle farmacie private, esigenza a fronte della quale l'introduzione del contributo dello 0,5% costituisce un intervento ragionevole e sostenibile.
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
7 Quanto la motivo d'appello riguardante la condanna alle spese di lite, si osserva che, a mente dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali possono essere compensate se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero (a seguito la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77) anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, desumibili dalla peculiarità del caso concreto. Non ricorrendo alcuna di tali ipotesi, correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza.
Lo stesso criterio dee essere adottato per le spese del grado, ponendo le spese a carico di parte appellante nella misura liquidano nella misura liquidata in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellane al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1839/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. FABIO FALANGA e MARIA SOFIA AMALFITANO
Appellante
E
CP_1
Avv. PAOLO LEOPARDI
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
226/2022 pubblicata in data 12/01/2022.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… 2. In via preliminare, rilevare l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in favore dell'ordinaria sezione civile del medesimo Tribunale, e per l'effetto accertare l'invalidità del D.I. n.
3281/2021, quindi revocarlo;
3. Nel merito, accertare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata da parte opposta perché infondata per i motivi meglio argomentati nel corpo dell'atto di citazione in opposizione e nel presente ricorso in
Appello;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e Cpa, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
Per l'Ente appellato:
“NEL MERITO confermare la sentenza n. 226/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 12 gennaio 2022 e per l'effetto rigettare
l'appello proposto, per essere lo stesso destituito di fondamento in fatto
e in diritto, con conferma in toto della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.7.2021, la
[...]
, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3281/21, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, e regolarmente notificatole in data
11.6.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell' Controparte_2 della somma di € 7.079,57, di cui € 5.445,82 a titolo di contributo dello
2 0,5% sul fatturato relativo al 2018 al netto dell'IVA, ai sensi dell'art 1, comma 441, della legge n. 205 del 27.1217, ed € 1.633,75, a titolo di sanzioni.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito che:
- il contributo richiesto non ha natura previdenziale e che pertanto la controversia non rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro;
- il regolamento attuativo dell'art 1, comma 441, della legge 205/17, adottato dall' non è applicabile alle società titolari di farmacie, CP_1 in quanto soltanto le persone fisiche iscritte all'ordine dei farmacisti sono automaticamente iscritte anche all' CP_1
- non sussiste il requisito della maggioranza di soci non farmacisti, in quanto i due soci, e , esercitano l'attività Parte_1 Parte_2 di farmacista come titolari di quote sociali;
- l'attestazione del direttore generale dell'ente non è idonea a documentare il credito ingiunto;
- le intimazioni di pagamento non sono state notificate a mezzo pec, e in ogni caso sono da considerarsi invalide perché prive di sottoscrizione e di attestazione di conformità all'originale;
- non sussistono le condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 siccome infondata e la condanna della società opponente per lite temeraria.
Il Tribunale ha respinto la domanda sulla base dei seguenti rilievi:
- il contributo in commento ha natura previdenziale, sicché deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza funzionale;
- la pretesa creditoria dell'Ente trova il proprio fondamento nell'art. 1, comma 441, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, in quanto la società ingiunta titolare di farmacia e con una compagine sociale
3 costituita dai due soci, e , i quali non sono Parte_1 Parte_2 farmacisti, non risultando iscritti all' CP_1
- il contributo per l'anno 2018 è stato determinato sulla scorta del volume di affari al netto dell'IVA comunicato dalla stessa società opponente all'Agenzia delle Entrate, mentre la sanzione è stata applicata dall'Ente opposto in quanto la stessa società non ha provveduto a comunicare nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la presentazione dell'IVA il modello di autoliquidazione del contributo approvato dall'Ente nell'ambito della propria potestà regolamentare;
- le notifiche a mezzo pec risultano regolari e, in ogni caso, il contributo
è dovuto per legge.
Avverso la pronuncia ha interposto appello la società insistendo nell'accoglimento dell'originaria opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo.
Ha resistito al gravame l'Ente appellato chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) erronea attribuzione della natura previdenziale del contributo in questione, in violazione dell'art. 442 c.p.c. e dell'art. 1, comma 441, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, mentre il credito riguarda una richiesta di contributo annuale a carico di società titolari di farmacie, che non ha natura giuridica di contributo previdenziale o assistenziale, dal momento che questo è un versamento di denaro effettuato da un lavoratore (dipendente o libero professionista) affinché possa beneficiare di una pensione in caso di invalidità, non abilità, vecchiaia o morte. Nel caso di specie viene invece richiesto ad una società di capitali, cooperativa o di persone, di liquidare un emolumento sul
4 fatturato prodotto che non ha natura di contributo previdenziale o assistenziale.
2) Violazione e falsa applicazione del Regolamento attuativo CP_1 dell'art. 1 comma 441 Legge 205 del 27 dicembre 2017. Lamenta
l'appellante che il Primo Giudice ha omesso di rilevare che con decreto interministeriale 7 novembre di novembre 2000 l' si è CP_1 trasformato in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti. Rileva l'appellante che “Sono automaticamente iscritte all' tutte le persone fisiche che si iscrivono nell'Ordine CP_1 [...]
e la decorrenza dell'iscrizione e della cancellazione è Parte_3 riferibile alla data in cui il Consiglio direttivo dell' Parte_4 adotta la relativa deliberazione. I Regolamenti e le relative CP_1 previsioni previdenziali, sono quindi opponibili esclusivamente agli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti. In questa categoria rientrano esclusivamente, come meglio argomentato nel precedente paragrafo, i “direttori tecnici” delle la Controparte_3 cui titolarità sia in capo alle società di persone, alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata, ma non anche le stesse società, che restano invece soggetti giuridici non vincolati dai
Regolamenti . CP_1
3) Condannato la società al pagamento delle spese di lite sulla base degli orientamenti giurisprudenziali ancora non consolidati la compensazione delle spese di lite.
L'appello è infondato.
L'art. 1 comma 441 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 dispone che:
“Le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'
[...] un contributo pari allo Controparte_2
5 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all' annualmente entro il 30 settembre dell'anno CP_1 successivo alla chiusura dell'esercizio”.
Con apposito regolamento di attuazione l' ha previsto l'obbligo CP_1 delle società interessate di presentare un modello di autoliquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Osserva la Corte che la natura previdenziale del contributo deriva proprio dal principio solidaristico sotteso al versamento obbligatorio.
Invero, la ratio sottesa alla norma impositiva è quello di evitare il rischio di squilibrio finanziario dell'ente di previdenza, come emerge dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio ove, in commento al citato comma 441, viene esplicitata la finalità di “… rendere pressoché neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società”. La circostanza che il legislatore abbia adottato un “criterio prudenziale” a tutela della sostenibilità previdenziale dell'ente, intervenendo prima che il rischio di squilibrio possa concretizzarsi, conferma la finalità della norma, diretta non già a creare disparità di trattamento fra società esercenti la medesima attività economica, bensì a scongiurare i possibili rischi di squilibrio previdenziale che potrebbe derivare dalla progressiva acquisizione di farmacie private da parte di società di capitali.
Dalla ritenuta natura previdenziale del contributo deriva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale.
Né può sostenersi che le società con soci in maggioranza non farmacisti sarebbero discriminate e soggette ad un trattamento diverso dalle società composte in maggioranza da farmacisti, pur svolgendo la medesima attività imprenditoriale, dal momento che l'attività della farmacia non è un'attività puramente commerciale, coinvolgendo gli interessi della collettività e il diritto alla salute, anch'essi tutelati dalla
Costituzione. La disposizione in esame si rivela invero coerente con
6 l'art. 41 Cost., che, pur riconoscendo la libertà dell'iniziativa economica privata, impone che la stessa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
La circostanza che l'obbligo contributivo sia stato posto a carico delle sole società con soci in maggioranza non farmacisti appare logicamente correlata al fatto che i soci farmacisti sono già soggetti al pagamento della contribuzione individuale.
Dunque, la limitazione dell'obbligo contributivo alle sole società con soci in prevalenza non farmacisti è finalizzata a ridurre la duplicazione della contribuzione dovuta dalla società rispetto a quella individuale versata dai soci farmacisti.
In definitiva, l'imposizione del contributo dello 0,5% a carico delle società con soci in maggioranza non farmacisti risponde ad un tipo di previdenza solidaristica, caratterizzata dalla «riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all'interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione» (cfr.
Corte Cost. sent. n. 91/1976 e n. 133/1984, cit.) ed in cui i contributi vengono in considerazione quale strumento finanziario della previdenza.
L'esigenza di prevenire un possibile squilibrio del sistema è derivata proprio dalla apertura dell'attività a società con soci solo o in maggioranza non farmacisti.
Rientrava, inoltre, nella discrezionalità del legislatore la scelta di come preservare l'equilibrio di gestione dell'ente previdenziale e compensare la diminuzione delle entrate dell' derivante dalla riforma del CP_1 sistema della titolarità delle farmacie private, esigenza a fronte della quale l'introduzione del contributo dello 0,5% costituisce un intervento ragionevole e sostenibile.
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
7 Quanto la motivo d'appello riguardante la condanna alle spese di lite, si osserva che, a mente dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali possono essere compensate se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero (a seguito la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77) anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, desumibili dalla peculiarità del caso concreto. Non ricorrendo alcuna di tali ipotesi, correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza.
Lo stesso criterio dee essere adottato per le spese del grado, ponendo le spese a carico di parte appellante nella misura liquidano nella misura liquidata in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellane al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
8