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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 815 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. RAIMONDO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/04/2023 a formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 3 della legge 104/1992, contestando le contrarie conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o.
La ricorrente ha chiesto, quindi, 1) Accertare e dichiarare che la signora è portatrice Parte_1
di handicap in situazione di gravità tali da giustificare il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 05.02.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, sin dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 149 disposizioni di attuazione del c.p.c. 2) Conseguentemente, dichiarare il diritto della signora ai benefici (specificatamente elencati nella premessa del presente Parte_1
atto) previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 05.02.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa, come per legge. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver Persona_1
compiutamente accertamento il quadro patologico della ricorrente ha ritenuto che dal 01 APRILE
2023 (uno aprile 2023) - epoca in cui è stato accertato e documentato sia l'aggravamento delle menomazioni cardiovascolare (valvulopatia) ed osteoarticolare (spondiloartrosi), e sia con la manifestazione funzionale-sintomatologica in II^ classe funzionale della fibromialgia, la ricorrente possieda lo status di persona con HANDICAP da minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e/o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale (art. 3, comma 1, Legge 104/1992). NON SONO STATE INVECE RISCONTRATE
MENOMAZIONI TALI DA RENDERE LA RICORRENTE “persona con handicap con connotazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma
1 della legge 104/1992 con decorrenza dal 1° aprile 2023, con rigetto delle altre richieste.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che, in esito all'accertamento peritale, non sussiste lo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 ed inoltre il requisito sanitario sotteso all'art. 3 comma 1 legge 104/1992 è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente al momento della visita medica disposta
CP_ dall' sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
815/2023 , così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal 1° aprile 2023, sussistono, in capo a le condizioni Parte_1
sanitarie richieste dalla legge per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24/01/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 815 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. RAIMONDO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/04/2023 a formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 3 della legge 104/1992, contestando le contrarie conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o.
La ricorrente ha chiesto, quindi, 1) Accertare e dichiarare che la signora è portatrice Parte_1
di handicap in situazione di gravità tali da giustificare il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 05.02.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, sin dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 149 disposizioni di attuazione del c.p.c. 2) Conseguentemente, dichiarare il diritto della signora ai benefici (specificatamente elencati nella premessa del presente Parte_1
atto) previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 05.02.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa, come per legge. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver Persona_1
compiutamente accertamento il quadro patologico della ricorrente ha ritenuto che dal 01 APRILE
2023 (uno aprile 2023) - epoca in cui è stato accertato e documentato sia l'aggravamento delle menomazioni cardiovascolare (valvulopatia) ed osteoarticolare (spondiloartrosi), e sia con la manifestazione funzionale-sintomatologica in II^ classe funzionale della fibromialgia, la ricorrente possieda lo status di persona con HANDICAP da minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e/o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale (art. 3, comma 1, Legge 104/1992). NON SONO STATE INVECE RISCONTRATE
MENOMAZIONI TALI DA RENDERE LA RICORRENTE “persona con handicap con connotazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma
1 della legge 104/1992 con decorrenza dal 1° aprile 2023, con rigetto delle altre richieste.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che, in esito all'accertamento peritale, non sussiste lo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 ed inoltre il requisito sanitario sotteso all'art. 3 comma 1 legge 104/1992 è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente al momento della visita medica disposta
CP_ dall' sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
815/2023 , così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal 1° aprile 2023, sussistono, in capo a le condizioni Parte_1
sanitarie richieste dalla legge per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24/01/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano