Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario riguardante il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario riguardante il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.