Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1584-1/2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice, Dott. Andrea D'Alessio, pronunciandosi sull'apertura del sub-procedimento 1584-1/2025, ha emesso il seguente
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
1. Con ricorso depositato il 28/3/2025 e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Parte_1
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, del 12/2/2025, notificato in data
26/2/2025, con cui è stata dichiarata inammissibile, ex art. 29, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 25/2008, la sua domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.
2. Dall'esame del ricorso e degli atti allo stesso allegati emergano elementi dai quali è possibile desumere la sospensione ex lege del provvedimento impugnato a causa della violazione dei termini della procedura accelerata previsti dall'art. 28-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 25/2008;
Sul tema si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione, esprimendo il seguente principio di diritto: «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale» (cfr. Cass., sez. un., 29/4/2024, n. 11399).
Sebbene il predetto principio si riferisca all'ipotesi di manifesta infondatezza per provenienza da
Paese di origine sicura, la motivazione della sentenza considera, in obiter dictum, anche gli altri casi di applicazione della procedura accelerata, con peculiare riferimento alla domanda dichiarata inammissibile, affermando: «al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione
Sulla scorta di tale prospettiva ermeneutica, a cui il Collegio ritiene di aderire, è necessario estendere il principio di diritto di cui sopra anche alle ipotesi di applicazione di procedura accelerata per domanda reiterata, di cui all'art. 28-bis, comma 1, lett. a).
L'adozione della predetta procedura è, infatti, giustificata in entrambi i casi dall'emersione di un elemento che determina la presunzione normativa di infondatezza della domanda di protezione internazionale, con conseguente imposizione di un onere della prova rafforzato in capo al richiedente.
In particolare, nel caso di provenienza da Paese sicuro, la tendenziale possibilità di reperire una forma di tutela presso lo Stato di origine giustifica la previsione del rigetto per manifesta infondatezza, salva la possibilità di invocare gravi motivi da cui trarne la pericolosità per la situazione personale del migrante;
mentre, in ipotesi di domanda reiterata, la proposizione di una precedente istanza di protezione, rende tendenzialmente ultronea la nuova domanda, salva l'allegazione e prova di nuovi elementi che rendano significativamente più probabile l'accoglimento della stessa.
Dunque, in ambo i casi la Commissione è in grado di valutare se sottoporre o meno a procedura accelerata la domanda presentata dal ricorrente già in sede di analisi preliminare della stessa, ossia prima ancora di procedere all'audizione del migrante. Inoltre, la tendenziale inversione dell'onere della prova in capo al richiedente spiega la previsione normativa di termini procedurali particolarmente ristretti per la decisione nel merito.
Conseguentemente, le ipotesi messe a confronto, condividendo la ratio ispiratrice, devono essere sottoposte al medesimo regime normativo che si compone di due effetti sostanziali: i) il dimezzamento dei termini, ex art. 35-bis, comma 2, quarto periodo;
ii) la non automatica sospensione del provvedimento in caso di impugnazione, di cui all'art. 35-bis, comma 3.
Al fine di applicare la suddetta disciplina si impone, tuttavia, il rispetto dei termini previsti per la procedura accelerata, posto che, in caso contrario, la circostanza che la Commissione abbia avuto necessità di più tempo per decidere, rispetto a quanto previsto dalle norme, non può che rivelare il carattere “non manifestamente infondato” della domanda e comportare il rafforzamento delle tutele impugnatorie in sede giudiziale, con conseguente disapplicazione del regime di cui sopra
(dimezzamento dei termini e sospensione non automatica).
Di contro, un'interpretazione che distinguesse gli effetti della violazione dei termini procedurali per la provenienza da Paese sicuro e l'inammissibilità per domanda reiterata, si mostrerebbe contraria all'art. 3, comma 2, Cost. e al principio di effettività della tutela di cui agli artt. 6 e 13 CEDU, 47
Carta dei Diritti fondamentali UE, inverato nell'ambito della protezione internazionale dall'art. 46,
§§ 5 e 6, dir. n. 2013/32/UE.
3. Calando il suesposto principio nel caso concreto, alla domanda proposta dal ricorrente, dichiarata manifestamente infondata, si sarebbe dovuta applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 25/2008, che dispone: «La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
[…]».
Tuttavia, la procedura amministrativa adottata nel caso di specie ha seguito la seguente scansione temporale: i) la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata e comunicata alla
Commissione a mezzo del sistema Vesta-net in data 13/1/2025; ii) il provvedimento di rigetto è stato adottato in data 12/2/2025.
Emerge, pertanto, che i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1, d.lgs. n.
25/2008, sono stati violati, in quanto la decisione è stata adottata a distanza di 31 giorni dalla comunicazione della domanda di protezione internazionale.
Di conseguenza, non può applicarsi al caso di specie la disciplina normativa correlata all'applicazione della procedura di cui sopra, con particolare riguardo: i) al dimezzamento dei termini, ex art. 35-bis, comma 2-bis; ii) alla sospensione non automatica del provvedimento in caso di impugnazione, di cui all'art. 35-bis, comma 3, lett. b).
Ciò posto, la violazione dei suddetti termini importa l'esclusione della disciplina normativa sia con riguardo al termine dimezzato di impugnazione, sia per quanto attiene alla deroga al principio generale di sospensione automatica, con conseguente declaratoria di tempestività del ricorso introduttivo (presentato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica, ma nel termine di 30 giorni da essa)
e sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del gravato provvedimento per effetto del proponimento del ricorso e per tutta la durata del processo, rendendo superflua la pronuncia giudiziale sul punto.
4. Infine, si precisa che il ricorrente ha diritto a soggiornare sul territorio dello stato sino alla definizione del presente giudizio come previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 142/2015, recante disposizioni in tema di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.
P.Q.M.
1. dà atto la tempestività del ricorso introduttivo;
2. dichiara di non doversi procedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e dispone l'archiviazione del sub-procedimento indicato in epigrafe;
3. dà atto che la sospensione automatica del provvedimento di rigetto comporta il diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale, in via provvisoria, per la durata del processo, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'attestazione dell'obbligo di rimpatrio.
4. manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo principale;
Trieste, 17/4/2025.
Il giudice
Dott. Andrea D'Alessio