Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 14238/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14238/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PARATORE Parte_1 C.F._1
ERMENEGILDO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SENO CP_1 C.F._2
PAOLO nonché contro
(C.F. , contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo riferito a (…), con il Persona_1
quale è stato istituito erede universale ). CP_2
In via subordinata pronunciare l'annullamento del testamento olografo riferito a Persona_1
pagina 1 di 7
testatore ovvero per errore sull'oggetto della scheda testamentaria e/o per violenza e/o dolo per captazione della volontà da parte del Sig. , in considerazione delle circostanze in CP_2
cui è stato redatto.
Ordinare al conservatore dei RRII di Venezia la cancellazione del trasferimento per causa di morte in favore del Sig. trascritto in data 28/10/2021 con nota n. 28035 di Persona_2
registro particolare e n. 38954 di registro generale.
Accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima di ), Persona_1
riconoscendo la qualità di erede legittimo dell'attore Sig. (…) Parte_1
Condannare il convenuto alla restituzione di tutti i beni relitti e di tutti i valori intestati alla de cuius nella misura che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per parte convenuta CP_1
“Accogliere le conclusioni già formulate con il ripetuto atto di citazione introduttivo (…), ulteriormente specificando la richiesta di accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima di (…), riconoscendo la qualità di erede legittimo del convenuto per Persona_1
integrazione del contraddittorio Sig. (…), condannando il Sig. CP_1 CP_2
alla restituzione di tutti i beni relitti e di tutti i valori intestati alla de cuius nella misura che sarà accertata in corso di causa”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato per compiuta giacenza il 06/10/2023 in vista dell'udienza dd. 07/02/2024, rinviata ex art. art. 168-bis c.p.c. al 08/02/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio , per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. CP_2
In particolare, l'attore ha chiesto accertarsi la nullità ovvero, in subordine, pronunciare l'annullamento del testamento olografo redatto da con cui era stato istituito Persona_1
erede universale l'odierno convenuto , con conseguente apertura della successione CP_2
ex lege in favore dell'attore e condanna del medesimo convenuto alla restituzione dei beni pagina 2 di 7 ereditari.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_2
Il Giudice, in esito alla prima udienza di comparizione e trattazione, ha disposto l'integrazione del litisconsorzio nei confronti di . CP_1
L'attore ha, infatti, esposto che il 06/12/2020 morì a Dolo (VE) la cugina (C.F. Persona_1
), nata il [...] a [...], già residente in [...]
Destro Canale Taglio n. 127.
La de cuius era la superstite dei tre figli di e I genitori erano Persona_3 CP_3
premorti. I due fratelli della de cuius erano anch'essi premorti, senza lasciare coniugi ovvero discendenza.
Quanto ai cugini da parte di padre, è emerso che l'unico sopravvissuto alla de cuius è l'attore
. Parte_1
Quanto ai cugini da parte di madre, l'unica cugina sopravvissuta alla de cuius era , Persona_4
deceduta il 28/04/2023. Pertanto, il contraddittorio è stato integrato nei confronti del Sig.
, succeduto alla madre. Quest'ultima, infatti, deve ritenersi successore in pari CP_1
grado dell'odierno attore, in quanto l'uno è cugino da parte di padre, l'altra cugina da parte di madre. Di conseguenza, il riscontro in ordine alla invalidità del testamento impugnato avrebbe comportato l'apertura della successione ex lege sia in favore di e, quale erede Persona_4
della stessa, di;
sia di (cfr. Cass. Civ. n. 8575/2019 “Nelle cause CP_1 Parte_1
aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (…) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal de cuius, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri”).
Ebbene, con riguardo alla domanda svolta in via principale, l'istruttoria condotta consente di escludere la nullità dell'olografo.
In particolare, il Giudice ha disposto CTU grafologica, la quale ha rilevato che “la firma sul testamento olografo del 27/10/2020 è autografa della Sig.ra con grado di Persona_1
pagina 3 di 7 valutazione + 4 della Scala di espressione verbale dei giudizi del Protocollo AGI per l'analisi e la comparazione della manoscrittura (…), ovvero le risultanze forniscono un supporto estremamente forte all'ipotesi di autografia;
l'eventualità che gli stessi risultati possano essere riscontrati se è vera l'ipotesi di eterografia, in pratica, può essere esclusa. Per quanto riguarda il testo del testamento non è possibile esprimere un giudizio sulla sua autografia per la scarsità in quantità e qualità delle scritture autografe disponibili. Non sono emersi, però, elementi di incompatibilità con le autografe, né altri aspetti sospetti che supportino una ipotesi di falsificazione. In particolare, non appaiono incongruità significative tra il testo e la firma del testamento”.
La CTU ha formato il proprio convincimento a séguito dell'acquisizione di scritture di comparazione presso uffici pubblici ed ha dato conto della metodologia scientifica utilizzata.
La consulenza è congruamente motivata quanto alle premesse teoriche e metodologiche, alle operazioni peritali condotte, nonché con riguardo ai singoli elementi delle scritture oggetto di analisi che sono stati valorizzati ai fini delle conclusioni.
Di conseguenza, non emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione compiuta dal consulente, sulla base delle quali viene rigettata la domanda di accertamento di nullità dell'olografo.
Va, invece, accolta la domanda tesa all'annullamento del testamento, in quanto l'attore ha depositato documentazione da cui si desume che, al momento della redazione, la de cuius soffriva di demenza vascolare con delirium. Si vedano, in particolare:
- cartella sanitaria di ricovero presso Ulss n. 3 ER (cfr. doc. 12), da cui risulta che nel periodo dal 28/10/2020 (giorno successivo alla data dell'olografo) al 05/11/2020 la paziente manifestava un quadro di “Wandering in Alzheimer”, “Decadimento cognitivo severo con turbe comportamentali in vasculopatia cerebrale e sindrome ipocinetica”,
“Demenza multi-infartuale con atrofia cerebrale frontale”
- cartella sanitaria di ricovero presso Ulss n. 3 ER (cfr. doc. 14), relativa alla ospedalizzazione nel periodo dal 23/11/2020 al 06/12/2020, da cui risulta confermata la diagnosi di demenza pagina 4 di 7 - scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e NZ (cfr. doc.
13 attore) dd. 29/10/2020, ove si legge “Affetta da demenza di tipo vascolare come da visita presso il CDCD di Dolo effettuata il 29/08/2020 e come da documentazione
Svama inviata dal Reparto di Geriatria di Dolo. Viene segnalato che la signora viene riferita in generale tranquilla anche se, in data odierna, vengono segnalati episodi di wandering. Totalmente dipendente da terzi per tutte le IADL e ADL con necessità di aiuto diretto e supervisione continua”
Rispetto a tali riscontri istruttori va rammentato l'insegnamento della Cassazione, secondo cui
“In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione;
posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. Civ. n. 26873/2019).
L'erede designato non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha fornito la prova della capacità della de cuius nel momento in cui il testamento venne redatto.
L'olografo attribuito a deve, dunque, essere annullato, in quanto la de cuius non Persona_1
si trovava in condizioni di capacità di intendere e di volere al momento della redazione.
La caducazione del testamento comporta l'apertura della successione ex lege per pari quote in favore di e , in quanto l'asse si divide a metà tra i cugini della Parte_1 CP_1
linea paterna ed i cugini della linea materna.
La sussistenza di cugini di grado più prossimo esclude dalla successione il convenuto CP_2
, figlio di , cugino premorto alla de cuius, rispetto al quale non opera la
[...] Persona_5
rappresentazione, estensibile solo in linea retta ovvero collaterale ai discendenti dei fratelli e delle sorelle.
Di conseguenza il convenuto dovrà restituire all'attore ed al CP_2 Parte_1 convenuto i beni dell'asse ereditario, determinati anche con riguardo alla CP_1
pagina 5 di 7 dichiarazione di successione, cui gli attori, in forza della presente sentenza, potranno accedere mediante istanza di accesso ai documenti amministrativi.
Le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari cureranno le trascrizioni derivanti dalla presente sentenza, per come indicate in dispositivo, in particolare con riguardo ai beni immobili o mobili registrati già risultanti nella titolarità della de cuius.
Il convenuto va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, CP_2
che si liquidano – ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore indeterminabile di media complessità, valori minimi, tenuto conto che la contumacia del convenuto ha agevolato la definizione della lite, avvenuta ex art. 281-sexies c.p.c. senza deposito di scritti conclusionali, nonché al fine di adeguare il compenso all'effettiva difficoltà della controversia, e considerata la soccombenza con riguardo alla domanda svolta in principalità – in € 5.431 per compensi;
€
557,70 per esborsi (€ 518 contributo unificato;
€ 27 bollo;
€ 12,70 spese di notifica); 15% spese generali;
iva e cpa come per legge. Distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il convenuto va, altresì, condannato a rifondere le spese di costituzione e CP_2
patrocinio sostenute dal convenuto , liquidate – secondo i medesimi criteri e CP_1 limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto dell'adesione alle deduzioni e conclusioni dell'attore – in € 1.772 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU, dato il rigetto della domanda di nullità, rimangono in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- ANNULLA il testamento olografo riferito a (C.F. Persona_1
), nata il [...] a [...], deceduta a Dolo (VE) il C.F._4
06/12/2020, con il quale è stato istituito erede universale (C.F. CP_2
, nato il [...] in [...], pubblicato in Udine con C.F._3
rogito del Notaio in data 03/06/2021 rep. 10848 racc. 7534, per Persona_6
pagina 6 di 7 incapacità naturale del testatore
- DICHIARA l'apertura della successione legittima in morte di Persona_1
- ACCERTA la qualità di eredi in capo a (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], e di (C.F. , CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...], per pari quote di ½ ciascuno
- CONDANNA il convenuto a restituire i beni dell'asse ereditario, per pari CP_2
quote in favore dell'attore e del convenuto Parte_1 CP_1
- ORDINA alle competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari la cancellazione dei trasferimenti per causa di morte in favore di (C.F. , CP_2 C.F._3
nato il [...] in [...], eseguiti contro (C.F. Persona_1
), nata a [...] il [...], deceduta a Dolo (VE) il C.F._4
06/12/2020, in particolare con riguardo alla trascrizione eseguita presso l'Ufficio
Territoriale di Venezia, di cui alla nota n. 45 dd. 28/10/2021 registro particolare N.
28035 e registro generale n. 38954
- ORDINA altresì alle competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari di provvedere alle trascrizioni conseguenti alla pronuncia della presente sentenza, in favore degli eredi
- CONDANNA il convenuto a rifondere le spese di costituzione e patrocinio CP_2
sostenute dall'attore , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi Parte_1 antistatario, liquidate in € 5.431 per compensi;
€ 557,70 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- CONDANNA il convenuto a rifondere le spese di costituzione e patrocinio CP_2 sostenute dal convenuto , liquidate in € 1.772 per compensi;
15% spese CP_1
generali; iva e cpa come per legge
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice Parte_2
così deciso il 08/05/2025
[...]
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 7 di 7