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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1894/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. e P.IVA con
[...] P.IVA_1 sede legale a Riccione (RN) in Via Dante n. 258 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Aldo Scuderi del Foro di Bologna presso il cui studio a Bologna in Via Marconi n. 71
è elettivamente domiciliata - p.e.c. Email_1
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dai funzionari incaricati Valentina Proto , Rossella Polino , Serafini Vittoria e Maria Lisa Orsini ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' a IN CP_2 C (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20 - posta certificata IN-
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- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da
[...]
avverso Parte_1 l'Ordinanza Ingiunzione n. 8929/02 emessa dal Dirigente dell'
[...]
di IN in data 6/12/2021 del valore di € 6.978,25 Controparte_1
1 all'esito della espletata istruttoria è risultata meritevole solo di parziale accoglimento .
I fatti presi a riferimento nell'Ordinanza Ingiunzione n. 8929/02 del 6/12/2021 sono quelli accertati a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data 16/12/2016 e contestati con verbale unico di accertamento e notificazione del 6/04/2017 a in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1 della Parte_1
e alla medesima società quale
[...] obbligato solidale e poi riferiti ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81 con rapporto del 31/08/2018 .
In particolare vengono contestate la violazione delle seguenti disposizioni in materia di lavoro : art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni nella legge 73/2002 e successive modifiche , per avere occupato senza la preventiva comunicazione di Parte_2 instaurazione del rapporto di lavoro per quaranta giornate nel periodo dall'1 giugno 2016 al 30 agosto 2016 ; art. 39 commi 1 e 2 D.L. 112/08 e succ. modif. per non avere registrato i dati relativi al rapporto di lavoro di per Parte_3 il periodo di lavoro dall'1 giugno 2016 al 31 agosto 2016.
La società opponente nel merito ha dedotto quanto alla sanzione irrogata di cui al punto n. 1 come non fosse stata fornita la prova della esistenza del contestato rapporto di lavoro con e quanto alla sanzione Parte_2 irrogata al punto 2 il fatto che , dopo essersi assentata per Parte_3 svariati giorni dal posto di lavoro , aveva rassegnato improvvisamente le sue dimissioni .
Su piano formale la società opponente ha eccepito poi la maturata prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 24.11.1981 n. 689 delle le sanzioni impugnate commesse nel periodo 1/06/2016 - 31/08/2016 e la illogica determinazione delle sanzioni in violazione dell'art. 11 della legge 689\1981 .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , in primo luogo va rilevata l'inconsistenza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente , dovendo osservarsi in estrema sintesi :
− quanto alla eccepita prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , come nel caso di specie rilevi come atto interruttivo la rituale notifica del verbale unico prot. n.
25136 perfezionatasi in data 11\04\2017 nei confronti del trasgressore e in data 22\04\2017 per l'obbligato in solido ( cfr. Cass. Sez. II n. 9841 del 24/04/2010
Rv. 612618 ; conformi n. 9520\2001 e n. 4201\1999 ), dovendo tenersi ulteriormente conto del periodo di sospensione dei termini dal 23 febbraio 2020
2 al 31 maggio 2020 previsto dall'art. 103 comma 6 bis del DL n. 18\2020 nonché di quello più ampio dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 stabilito dalla legislazione emergenziale da Covid-19 ; Con
− quanto alla dedotta illogica determinazione delle sanzioni , come l' abbia congruamente motivato l'ammontare delle somme dovute per le violazioni riscontrate con particolare riferimento “ alla gravità delle violazioni , alla personalità dell'autore delle stesse e degli altri elementi di valutazione di cui all'art. 11 L. 689\81 ” , trattandosi in ogni caso di una valutazione discrezionale della P.A. non soggetta come al sindacato della A.G. . A tale riguardo è sufficiente rilevare inoltre come il capoverso dell'art. 18 L. 689\81 si limiti a prevedere come “ …L'autorità competente …determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento …” senza imporre in capo alla P.A. alcun onere di specificazione e che in ogni caso l'Ordinanza Ingiunzione opposta contenga l'indicazione dettagliata sia delle norme violate che delle disposizioni sanzionatorie applicate .
Va allora chiarito che non sussista alcun diritto del trasgressore ad ottenere l'applicazione delle sanzioni in misura minima , essendo tale beneficio consentito dall'art. 13 D.Lgs 124/04 solo nella prima parte del procedimento ispettivo a seguito dì adempimento della diffida a regolarizzare le violazioni accertate, regolarizzazione che nel caso di pecie non si è verificata.
Nel merito va detto che all'esito della espletata istruttoria risultano sicuramente non dovute le sanzioni relative alla posizione della lavoratrice Parte_3 risultata irreperibile e , quindi , non comparsa a rendere la testimonianza richiesta e che non ha confermato le sue dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali è unicamente basato l'accertamento ispettivo : dichiarazioni queste ultime che risultano quindi prive di reale valenza probatoria .
Dovendo qui essere richiamata sul punto la costante giurisprudenza di legittimità
( vedi Cass. Sez. L. n. 9963 del 9\07\2002 rv. 555623 ; conformi stessa sezione n. 12357 del 22/08/2003 Rv. 566172, n. 13927 del 19/09/2003 Rv. 567026 e n.
19833 del 30/12/2003 Rv. 569220) che è ferma nel ritenere come i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti : ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale .
3 Diversa la posizione della lavoratrice in Parte_2 relazione alla quale è stato accertato lo svolgimento di un periodo di lavoro irregolare nel periodo 1 giugno 2016 al 30 agosto 2016 .
Facendo fede sul punto le circostanziate e convergenti dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dalla stessa lavoratrice sia nella di intervento presentata alla DTL di IN il 31 agosto 2016 ( “ …ho lavorato alle dipendenze di detta ditta, presso il luogo di lavoro sopra indicato, a decorrere dall'1 giugno del 2016 fino al 30 agosto 2016 compreso. Ho terminato il mio rapporto di lavoro in quanto non sono stata pagata per il lavoro effettivamente prestato. Non ho mai firmato alcun contratto di lavoro. Ho prestato la mia attività lavorativa sempre in nero. La mia qualifica lavorativa è stata quella di onicotecnico, in concreto mi occupavo della micropitturazione delle unghie con gli smalti. Ho svolto la mia attività lavorativa all'interno del centro estetico, presso varie strutture alberghiere di Riccione e anche in una spiaggia di Riccione. Sono stata assunta dalla sig.ra , con la quale mi sono accordata per lo Parte_1 svolgimento dei miei compiti lavorativi. Era lei che mi diceva che dovevo recarmi all'esterno del centro ed era sempre lei a gestire gli appuntamenti all'interno della struttura. I compensi che percepivo presso i vari hotel li consegnavo alla sig.ra Nel periodo sopra specificato, da giugno ad Parte_1 agosto, ho lavorato 3/4 giorni a settimana con orario variabile di 3 ore in media al giorno, dipendeva dagli appuntamenti e dagli impegni presi in precedenza. Per il lavoro prestato ho ricevuto complessivamente € 315. Mi riservo di allegare foto del lavoro svolto presso le varie strutture alberghiere…” ) che in data 10 marzo 2017 ( “…lavoravo come onicotecnico, in genere dalle 14 alle 17 su tre o quattro giorni variabili a settimana, prevalentemente fuori dal centro La suite, in particolare presso le strutture dove la sig.ra mi mandava di Pt_1 volta in volta…” integralmente confermate nella presente sede giudiziaria con la presente deposizione testimoniale : Con
, sentita sulle circostanze di cui alla memoria : Controparte_4
“ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 31\08\2016 nella mia richiesta di intervento e in quelle successive in data 10\03\2017 .
Riconosco la mia firma sui verbali . 1) Vero che ha lavorato in qualità di onicotecnica per quaranta giornate nel periodo dall'1 giugno 2016 al 31 agosto 2016 senza essere regolarmente assunta presso il centro La suite di Riccione per
NI snc : Confermo la circostanza . 2) Vero che la sua attività si svolgeva per conto di anche presso altri luoghi di lavoro, quali lidi e altri Parte_1 hotel, come l'hotel Poker : Confermo la circostanza . 3) Vero che ha prestato attività lavorativa come onicotecnica per quaranta giornate di lavoro : Confermo la circostanza . 4) Vero che vedeva lavorare come massaggiatrice Parte_3 presso il centro La suite di Riccione per da giugno ad agosto Parte_1
4 2016 almeno per sei ore giornaliere : Confermo la circostanza . ADR: Io ho lavorato in nero senza contratto . ADR: Io lavoravo quattro giorni alla settimana e l'orario variava a seconda delle gente che c'era . ADR: La mia foto era messa sulle pubblicità dell'albergo . Mi dicevano cosa fare …”.
Deposizione testimoniale quella di , confermata in Controparte_4 sede ispettiva dalle conformi dichiarazioni delle lavoratrici Parte_4
(“…ho conosciuto anche una ragazza tailandese che noi chiamavamo
[...]
”) e (“…i primi di giugno è venuta a lavorare al Per_1 Parte_3 centro estetico sopra menzionato la sig.ra di Parte_2 nazionalità thailandese. Il compito di all'interno del centro estetico Pt_2 era di micro pittura delle unghie con smalto…svolgendo la sua mansione al centro estetico, alla spiaggia Playa del sol n. 108/109 hotel Poker e altri alberghi. Ricordo che finito di lavorare portava l'incasso di quanto Pt_2 guadagnato alla titolare Ricordo bene questo episodio, Parte_1 perché la titolare mi chiedeva di controllare sul lavoro la Parte_1
su quanto incassasse durante il lavoro. si lamentava spesso Pt_2 Pt_2 con la scrivente di lavorare in nero e di essere sottopagata e a volte non retribuita. A fine agosto mi comunicava di essersi licenziata, di essere Pt_2 stanca di essere sfruttata dalla e di aver sporto denuncia alla Direzione Pt_1 Territoriale del Lavoro di IN…” ) che contrasta efficacemente le deposizioni chiaramente compiacenti rese dai testi indotti dalla difesa i quali hanno tra l'altro falsamente affermato che all'epoca dei fatti non Parte_2 conosceva la lingua italiana.
La circostanza della conoscenza della lingua italiana da parte di
è stata infatti oggetto della diretta percezione Parte_2 degli ispettori e ritualmente attestata dai pubblici ufficiali nel verbale ispettivo , che sul punto riveste quindi valore di piena prova fino a querela di falso ( Cass.
Sez. Unite n. 916 del 03/02/1996 Rv. 495695 - conforme Cass. Civ. n. 17555 del 2002 riv. n. 559112 ) per come chiarito in aula dall'ispettore Testimone_1 con la deposizione testimoniale di seguito riportata per stralcio - Con in servizio presso IN, sentito sulle Testimone_2 circostanze di cui alla memoria : “ ADR: Confermo il verbale da me redatto . ADR: Dalle indagini è risultato che…. ha lavorato in Controparte_4 tutto il periodo dall'1 giugno 2016 al 31 agosto 2016 come onicotecnica presso il centro La suite di Riccione per . ADR: Ho sentito sul punto le Parte_1 lavoratrici , e ADR: Parte_3 Controparte_4 Parte_4
Quando ho sentito e non è stato necessario Parte_3 Controparte_4 ricorrere all'ausilio di un interprete perché loro capivano e parlavano la lingua italiana…”
5 Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671 ( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv. 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso , le spese si compensano integralmente tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...]
Parte_1
con ricorso depositato in data 5\01\2021 ,
[...] disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' di IN : Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e , accertata la natura indebita della richiesta di pagamento delle sanzioni relative alla posizione della lavoratrice
, dichiara l'inefficacia della Ordinanza Ingiunzione opposta n. Parte_3 8929/02 emessa dal Dirigente dell' di IN CP_1 Controparte_1 in data 6/12/2021 limitatamente a questi importi;
2) Conferma per il resto l'efficacia della Ordinanza Ingiunzione opposta n. 8929/02 emessa dal Dirigente dell' di IN Controparte_1 in data 6/12/2021 .
6 3) Spese processuali interamente compensate fra le parti .
Così deciso in IN, all'udienza pubblica del giorno 13\02\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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