Art. 23.
I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913 , anche al di fuori del contingente massimo stabilito all' articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 .
I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.
I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913 , anche al di fuori del contingente massimo stabilito all' articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 .
I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.