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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 959 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M.
Cornicello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Galeno n. 27/d, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Massimo
Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rende, alla via J.F. Kennedy
n. 56/D, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2023 del 12.03.2023 (R.G. n. 539/2023), emesso in data 13.03.2023 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della somma di euro 6.539,39, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, in virtù dell'omessa corresponsione di n. 13 fatture (n. 83/2022; n.
713/2022; n. 714/2022; n. 1304/2022; n. 1305/2022; n. 2141/2022; n. 2142/2022; n. 2592/2022; n.
542/2022; n. 3010/2022; n. 3011/2022; n. 3384/2022; n. 3385/2022) emesse per la fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 137, c. VII, c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, prevista dalla delibera 209/2016/E/COM emessa dall' ; l'infondatezza della domanda e l'inesistenza e l'inesigibilità del credito. CP_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente mediante l'acquisizione dei fascicoli di parte e all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, il comma VII dell'art. 137 c.p.c. - che prevede, ai fini della validità della notifica, che l'avvocato deve dichiarare che la notifica con modalità telematiche non è possibile ovvero che non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario -invocato da parte opponente, riguarda i casi in cui la notifica venga richiesta all'Ufficiale Giudiziario, mentre nel caso di specie la notifica è stata effettuata dallo stesso procuratore dell'opposta, ai sensi dell'art. 137, c. VI, c.p.c., a pagina 2 di 8 mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 890/1982, come disposto dalla
Legge 53/1994.
Inoltre, in virtù dell'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la Corte di
Cassazione ha precisato che “Gli altri vizi della notifica [diversi dall'inesistenza] ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
24329/2024).
Pertanto, nel caso in esame, qualsiasi eventuale vizio nella notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi sanato con l'introduzione tempestiva del presente procedimento di opposizione.
5. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria in asserita violazione delle disposizioni contenute nel Testo Integrato di Conciliazione (TICO) adottato con la delibera 209/2016/e/com.
Invero, la procedura di mediazione - di cui all'art. 3 del Testo Integrato di Conciliazione
(TICO), adottato con la delibera 209/2016/e/com, all'art. 2, comma 24, lett. b) della L. 481/1995 e all'art. 141, comma 6, lett. c) del D.lgs. 206/2005 - è proponibile unicamente nell'ambito delle azioni intentate dal cliente finale nei confronti degli operatori e gestori, dopo aver presentato reclamo scritto e aver ricevuto risposta ritenuta insoddisfacente oppure ove siano decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo.
Invero, l'art. 6 del citato Testo Integrato di Conciliazione (TICO) prevede che “6.1 Il Cliente o
Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o
Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo”.
Ebbene, è del tutto evidente che tale tentativo di conciliazione è stato previsto ed è strutturato per le ipotesi in cui sia il cliente a voler intraprendere un'iniziativa giudiziale, prima della quale egli deve presentare un reclamo all'operatore per poi attivare la procedura di conciliazione.
Nulla, invece, è disposto per le ipotesi, come nel caso di specie, in cui sia l'operatore a voler intraprendere un'iniziativa nei confronti del cliente, dovendo, pertanto, ritenersi che in simili ipotesi non sia prevista alcuna condizione di procedibilità (cfr. Trib. Roma, Sez. X, ord. del pagina 3 di 8 25.05.2017, secondo cui “il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di
Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5.5.2016 dell'AEEG stessa, deve ritenersi applicabile esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori”; conf. Tribunale di Roma, sez. IX, 02.07.2021 n. 11453).
Nel caso in esame, la controversia deriva da un asserito inadempimento contrattuale compiuto dal cliente, il quale si difende dall'azione monitoria introducendo la presente opposizione nella quale, tuttavia, riveste la posizione di debitore e convenuto sostanziale. Pertanto, nessun onere ai sensi del TICO grava sull'odierna opposta, poiché l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla pretesa creditoria della società Controparte_1
6. Ciò premesso, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi pagina 4 di 8 dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
7. Applicati detti principi al caso in esame, si rileva che parte opposta ha prodotto il contratto di somministrazione e le relative bollette e ha provato l'erogazione dell'energia, in quanto circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.
Parte opponente, non contestando il calcolo di ricostruzione del quantum, ha dedotto l'intervenuta estinzione del credito, in parte per il versamento in un'unica soluzione in data
09.09.2022 della somma di € 4.000,00, in parte per intervenuta compensazione del credito, pari ad euro 2.928,00, versati da essa opponente a titolo di deposito cauzionale.
8. Ebbene, relativamente al versamento della somma di € 4.000,00, si rileva che lo stesso non è idoneo a diminuire la pretesa creditoria, in quanto detta somma risulta essere stata versata con bonifico bancario dalla cui causale “acconto fatture energia elettrica palazzo CLI13120” Pt_1 non è possibile evincere a quale fattura si riferisca;
il pagamento tra l'altro è stato effettuato dal pagina 5 di 8 conto corrente personale intestato all'amministratore e non da quello del Parte_1
. Inoltre, detto bonifico è stato effettuato a seguito dell'intervenuta transazione, avvenuta in
[...]
data 01.09.2022, tra l'opposta e (amministratore p.t. del condominio ingiunto), Parte_2 riguardante le posizioni debitorie di diversi condomini, tra i quali compare, altresì, l'odierno opponente. Ne consegue che la somma versata va imputata all'esecuzione dell'anzidetta scrittura privata e non all'estinzione del credito ingiunto.
9. Per quanto riguarda la compensazione delle somme versate per i depositi cauzionali, si rileva che l'odierna opposta, nel contrastare le avverse eccezioni, deduce che le dette somme - come quantificate dall'opposta, atteso che la quantificazione dell'opponente è sfornita di prova, non allegando le fatture da cui si evincerebbe la corresponsione della somma di € 2.928,00 - sono state utilizzate per estinguere, in compensazione, gli importi richiesti con altre fatture: in particolare, le somme richieste a titolo di deposito cauzionale con le fatture nn. 2592/2022 (€ 1.658,00) e n.
542/2022 (€ 1.124,00) sono state integralmente compensate con le fatture n. 155/2023 e n.
156/2023.
Tale circostanza risulta provata dalla bollette prodotte dell'opposta e non contestate dall'opponente.
Tuttavia, poiché la compensazione è stata effettuata prima del deposito del ricorso monitorio, in quanto le bollette n. 155/2023 e n. 156/2023 sono state emesse in data 18.01.2023, la relativa somma va scomputata dal credito ingiunto, atteso che la detta compensazione ha eliminato la dovutezza della somma in questione.
Pertanto, dall'importo ingiunto pari ad euro 6.539,39 deve esse sottratta la somma di €
2.782,00, con la conseguenza che l'originaria pretesa creditoria deve essere ridotta alla somma di €
3.757,39, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
10. Infine, deve essere rigettata l'eccezione dell'opponente in merito alla mancata ricezione della fattura dell'importo di € 759,00, poiché detta somma non risulta derivare dalle bollette poste alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, dalle missive di messa in mora, prodotte dall'odierna opposta, la cui ricezione non viene contestata, si evince che l'opponente era a conoscenza della fatture non pagate.
La contestazione della prova risulta del tutto generica, atteso che, come visto, la correttezza del calcolo del quantum debeatur risulta circostanza non contestata - ad eccezione dell'esaminato versamento della somma di € 4.000,00 e della compensazione delle cauzioni - ai sensi dell'art. 115
pagina 6 di 8 c.p.c., anche perché parte opponente si è limitato a eccepire la mancata prova della circostanze dedotte dall'opposta, senza negare e contestare la sussistenza delle stesse.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 17889/2020; conf. Tribunale Milano, sez. XI, sent. n. 1101/2023; Corte appello Napoli, sez. IV, sent. n. 4238/2022; Corte appello Roma, sez. lav., sent. n. 3029/2022).
11. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, limitatamente alle somme compensate, e il decreto opposto va revocato.
12. In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto.
Considerata la prevalente soccombenza della parte opponente (in considerazione del credito contestato e del credito riconosciuto e delle questioni poste e ritenute infondate) la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle residue spese di lite nella misura di tre quarti, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare i tre quarti) come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Dette spese saranno liquidate in base al principio del “decisum”.
Lo scaglione sarà, infatti, parametrato alla somma riconosciuta e non alla somma richiesta,
“poiché il criterio fondante, sotteso alla disciplina delle tariffa professionale, approvata con il decreto ministeriale n. 140 del 2012, è quello della proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'attività professionale svolta, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto dell'effettiva decisione (il decisum) del giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 9903/2019).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 181/2023 del 12.03.2023 (R.G. n. 539/2023), emesso in data 13.03.2023 dall'intestato Tribunale;
2) condanna il condominio al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € di € 3.757,39, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
3) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
4) condanna il condominio alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite per la residua misura di tre quarti, spese che si liquidano nella loro totalità
(su cui calcolare i tre quarti) in € 1.600,00 (di cui € 300,00 per la fase di studio, e 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase di decisione) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 959 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M.
Cornicello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Galeno n. 27/d, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Massimo
Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rende, alla via J.F. Kennedy
n. 56/D, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2023 del 12.03.2023 (R.G. n. 539/2023), emesso in data 13.03.2023 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della somma di euro 6.539,39, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, in virtù dell'omessa corresponsione di n. 13 fatture (n. 83/2022; n.
713/2022; n. 714/2022; n. 1304/2022; n. 1305/2022; n. 2141/2022; n. 2142/2022; n. 2592/2022; n.
542/2022; n. 3010/2022; n. 3011/2022; n. 3384/2022; n. 3385/2022) emesse per la fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 137, c. VII, c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, prevista dalla delibera 209/2016/E/COM emessa dall' ; l'infondatezza della domanda e l'inesistenza e l'inesigibilità del credito. CP_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente mediante l'acquisizione dei fascicoli di parte e all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, il comma VII dell'art. 137 c.p.c. - che prevede, ai fini della validità della notifica, che l'avvocato deve dichiarare che la notifica con modalità telematiche non è possibile ovvero che non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario -invocato da parte opponente, riguarda i casi in cui la notifica venga richiesta all'Ufficiale Giudiziario, mentre nel caso di specie la notifica è stata effettuata dallo stesso procuratore dell'opposta, ai sensi dell'art. 137, c. VI, c.p.c., a pagina 2 di 8 mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 890/1982, come disposto dalla
Legge 53/1994.
Inoltre, in virtù dell'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la Corte di
Cassazione ha precisato che “Gli altri vizi della notifica [diversi dall'inesistenza] ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
24329/2024).
Pertanto, nel caso in esame, qualsiasi eventuale vizio nella notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi sanato con l'introduzione tempestiva del presente procedimento di opposizione.
5. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria in asserita violazione delle disposizioni contenute nel Testo Integrato di Conciliazione (TICO) adottato con la delibera 209/2016/e/com.
Invero, la procedura di mediazione - di cui all'art. 3 del Testo Integrato di Conciliazione
(TICO), adottato con la delibera 209/2016/e/com, all'art. 2, comma 24, lett. b) della L. 481/1995 e all'art. 141, comma 6, lett. c) del D.lgs. 206/2005 - è proponibile unicamente nell'ambito delle azioni intentate dal cliente finale nei confronti degli operatori e gestori, dopo aver presentato reclamo scritto e aver ricevuto risposta ritenuta insoddisfacente oppure ove siano decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo.
Invero, l'art. 6 del citato Testo Integrato di Conciliazione (TICO) prevede che “6.1 Il Cliente o
Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o
Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo”.
Ebbene, è del tutto evidente che tale tentativo di conciliazione è stato previsto ed è strutturato per le ipotesi in cui sia il cliente a voler intraprendere un'iniziativa giudiziale, prima della quale egli deve presentare un reclamo all'operatore per poi attivare la procedura di conciliazione.
Nulla, invece, è disposto per le ipotesi, come nel caso di specie, in cui sia l'operatore a voler intraprendere un'iniziativa nei confronti del cliente, dovendo, pertanto, ritenersi che in simili ipotesi non sia prevista alcuna condizione di procedibilità (cfr. Trib. Roma, Sez. X, ord. del pagina 3 di 8 25.05.2017, secondo cui “il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di
Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5.5.2016 dell'AEEG stessa, deve ritenersi applicabile esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori”; conf. Tribunale di Roma, sez. IX, 02.07.2021 n. 11453).
Nel caso in esame, la controversia deriva da un asserito inadempimento contrattuale compiuto dal cliente, il quale si difende dall'azione monitoria introducendo la presente opposizione nella quale, tuttavia, riveste la posizione di debitore e convenuto sostanziale. Pertanto, nessun onere ai sensi del TICO grava sull'odierna opposta, poiché l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla pretesa creditoria della società Controparte_1
6. Ciò premesso, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi pagina 4 di 8 dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
7. Applicati detti principi al caso in esame, si rileva che parte opposta ha prodotto il contratto di somministrazione e le relative bollette e ha provato l'erogazione dell'energia, in quanto circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.
Parte opponente, non contestando il calcolo di ricostruzione del quantum, ha dedotto l'intervenuta estinzione del credito, in parte per il versamento in un'unica soluzione in data
09.09.2022 della somma di € 4.000,00, in parte per intervenuta compensazione del credito, pari ad euro 2.928,00, versati da essa opponente a titolo di deposito cauzionale.
8. Ebbene, relativamente al versamento della somma di € 4.000,00, si rileva che lo stesso non è idoneo a diminuire la pretesa creditoria, in quanto detta somma risulta essere stata versata con bonifico bancario dalla cui causale “acconto fatture energia elettrica palazzo CLI13120” Pt_1 non è possibile evincere a quale fattura si riferisca;
il pagamento tra l'altro è stato effettuato dal pagina 5 di 8 conto corrente personale intestato all'amministratore e non da quello del Parte_1
. Inoltre, detto bonifico è stato effettuato a seguito dell'intervenuta transazione, avvenuta in
[...]
data 01.09.2022, tra l'opposta e (amministratore p.t. del condominio ingiunto), Parte_2 riguardante le posizioni debitorie di diversi condomini, tra i quali compare, altresì, l'odierno opponente. Ne consegue che la somma versata va imputata all'esecuzione dell'anzidetta scrittura privata e non all'estinzione del credito ingiunto.
9. Per quanto riguarda la compensazione delle somme versate per i depositi cauzionali, si rileva che l'odierna opposta, nel contrastare le avverse eccezioni, deduce che le dette somme - come quantificate dall'opposta, atteso che la quantificazione dell'opponente è sfornita di prova, non allegando le fatture da cui si evincerebbe la corresponsione della somma di € 2.928,00 - sono state utilizzate per estinguere, in compensazione, gli importi richiesti con altre fatture: in particolare, le somme richieste a titolo di deposito cauzionale con le fatture nn. 2592/2022 (€ 1.658,00) e n.
542/2022 (€ 1.124,00) sono state integralmente compensate con le fatture n. 155/2023 e n.
156/2023.
Tale circostanza risulta provata dalla bollette prodotte dell'opposta e non contestate dall'opponente.
Tuttavia, poiché la compensazione è stata effettuata prima del deposito del ricorso monitorio, in quanto le bollette n. 155/2023 e n. 156/2023 sono state emesse in data 18.01.2023, la relativa somma va scomputata dal credito ingiunto, atteso che la detta compensazione ha eliminato la dovutezza della somma in questione.
Pertanto, dall'importo ingiunto pari ad euro 6.539,39 deve esse sottratta la somma di €
2.782,00, con la conseguenza che l'originaria pretesa creditoria deve essere ridotta alla somma di €
3.757,39, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
10. Infine, deve essere rigettata l'eccezione dell'opponente in merito alla mancata ricezione della fattura dell'importo di € 759,00, poiché detta somma non risulta derivare dalle bollette poste alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, dalle missive di messa in mora, prodotte dall'odierna opposta, la cui ricezione non viene contestata, si evince che l'opponente era a conoscenza della fatture non pagate.
La contestazione della prova risulta del tutto generica, atteso che, come visto, la correttezza del calcolo del quantum debeatur risulta circostanza non contestata - ad eccezione dell'esaminato versamento della somma di € 4.000,00 e della compensazione delle cauzioni - ai sensi dell'art. 115
pagina 6 di 8 c.p.c., anche perché parte opponente si è limitato a eccepire la mancata prova della circostanze dedotte dall'opposta, senza negare e contestare la sussistenza delle stesse.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 17889/2020; conf. Tribunale Milano, sez. XI, sent. n. 1101/2023; Corte appello Napoli, sez. IV, sent. n. 4238/2022; Corte appello Roma, sez. lav., sent. n. 3029/2022).
11. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, limitatamente alle somme compensate, e il decreto opposto va revocato.
12. In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto.
Considerata la prevalente soccombenza della parte opponente (in considerazione del credito contestato e del credito riconosciuto e delle questioni poste e ritenute infondate) la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle residue spese di lite nella misura di tre quarti, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare i tre quarti) come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Dette spese saranno liquidate in base al principio del “decisum”.
Lo scaglione sarà, infatti, parametrato alla somma riconosciuta e non alla somma richiesta,
“poiché il criterio fondante, sotteso alla disciplina delle tariffa professionale, approvata con il decreto ministeriale n. 140 del 2012, è quello della proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'attività professionale svolta, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto dell'effettiva decisione (il decisum) del giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 9903/2019).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 181/2023 del 12.03.2023 (R.G. n. 539/2023), emesso in data 13.03.2023 dall'intestato Tribunale;
2) condanna il condominio al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € di € 3.757,39, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
3) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
4) condanna il condominio alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite per la residua misura di tre quarti, spese che si liquidano nella loro totalità
(su cui calcolare i tre quarti) in € 1.600,00 (di cui € 300,00 per la fase di studio, e 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase di decisione) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
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