Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 12/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 359/2025 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 69506/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 27 marzo 2024.
AD ISTANZA DI
1) L. G. (C.F.:OMISSIS), nata a [...],
2) F. V. (C.F.:OMISSIS), nato a [...],
nella qualità di eredi del sig. F. F., nato ad [...] e deceduto il OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Vitale (C.F.:
[...]; vitaleangelo@pec.it; fax: 091/7721380), con studio in Partinico nella via Castiglia n. 65, giusta procura in calce al ricorso.
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G.
RI (C.F. [...]- PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco Gramuglia (C.F. [...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco RD (C.F. [...]; PEC.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Visti gli atti e i documenti della causa.
Udito, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025, l’avv. Tiziana G.
RI per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, quali eredi legittimi del sig. F. F., agivano in giudizio per rivendicare il loro diritto ad avere liquidati i ratei della pensione di inabilità ex art. 2, co.
12 della L. n. 335/95, beneficio già riconosciuto per il periodo dal 01.05.2020 al 17.01.2001, data del decesso dell’ex dipendente dante causa.
I.a. I ricorrenti rappresentavano di essere eredi del sig. F. F., già impiegato presso l’Istituto scolastico “D.D. Statale PartannaMondello” con mansioni di collaboratore scolastico, il cui rapporto lavorativo veniva risolto a far data dal 1° maggio 2020 con decreto del Dirigente scolastico n. 494 del 19/05/2020 a causa della sopravvenuta inidoneità psico-fisica assoluta al lavoro accertata dalla CMV di Palermo con verbale modello BL/G n. 21786 del 30.04.2020 a seguito di domanda di inabilità ai sensi dell’art. 2, co. 12 della L. n 335/1995 presentata dal ricorrente all’Ente di appartenenza.
La Commissione Medica di Verifica di Palermo, all’esito degli accertamenti sanitari disposti nell’adunanza del 30/04/2020, con verbale modello BL/G n. 21786 all’unanimità accertava quanto segue:
“A) inidoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-ocites D.lgs 165/2001;
B) sussiste assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma XII, L. 335/95;
C) l’inidoneità di cui al punto A) allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
D) la menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla Tab. A I° Categoria del DPR 834/81 e successive integrazioni”.
A seguito della cessazione dal servizio il sig. F., in data 15 maggio del 2020, formalizzava tramite l’assistenza di Ente di Patronato apposita domanda all’INPS per la liquidazione della pensione di inabilità ex art. 2, co. 12 della L. 335/95, con decorrenza dal 01/05/2020.
La difesa di parte ricorrente lamentava che la suddetta istanza non era mai stata evasa dall’Istituto e che il sig. F. F. poco dopo decedeva senza avere mai percepito il beneficio chiesto.
La stessa difesa rappresentava che parte ricorrente con due mail PEC del 28/05/2021 e del 28/05/2023 aveva sollecitato la liquidazione del beneficio già riconosciuto in capo al de cuius e che, a fronte dell’inerzia dell’Istituto, formalizzava nel mese di febbraio del 2024 domanda amministrativa per la riscossione dei ratei maturati della pensione di inabilità mai liquidata in favore dell’avente diritto, senza ricevere alcun riscontro.
I.b. Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
- in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo nella seduta del 30/04/2020, ritenere e dichiarare che il sig. F. F. era affetto da gravi patologie che lo resero permanentemente ed in modo assoluto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- ritenere e dichiarare che il sig. F. F. aveva diritto a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995 nella misura prevista dalla Tabella A, I° Cat., del DPR 834/81, e ciò a far data dalla presentazione della relativa istanza all’Amministrazione di appartenenza;
- conseguentemente, condannare l’INPS al pagamento in favore degli eredi dei ratei maturati della pensione di inabilità, e ciò a far data dal 01/05/2020 (data di risoluzione del rapporto lavorativo) fino alla data del decesso;
- con vittoria delle spese e compensi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
I ricorrenti, ai sensi della normativa vigente, dichiaravano di essere titolari nell’anno precedente a quello dell’instaurazione del giudizio di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito dagli artt. 76 e 77 DPR n. 115/2002 e si impegnavano a comunicare eventuali variazioni di reddito intervenute.
II. Con decreto del 9 aprile 2024 veniva fissata l’udienza di discussione del 25 settembre 2024.
III. In data 17 settembre 2024 si costituiva in giudizio l’INPS rappresentando che agli atti della gestione privata vi era un provvedimento di reiezione trasmesso con nota del 27.04.2020 e che anche la pensione in cumulo era stata gestita dal settore privato.
L’Istituto evidenziava che il ricorso era stato notificato in data 31.05.2024, come da relata allegata e, quindi, considerata la sospensione feriale, all’Istituto non erano stati concessi i termini a difesa di legge (90 gg.) per cui chiedeva la rimessione in termini al fine di verificare la natura del trattamento pensionistico in godimento del de cuius -se pubblico o privato- e le motivazioni della reiezione presso la gestione privata, riservandosi di dedurre sulla legittimazione degli odierni ricorrenti.
L’INPS concludeva chiedendo di concedere un termine per integrare la difesa in fatto e diritto e, in subordine, ritenere il difetto di giurisdizione e rigettare il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
IV. All’udienza del 25 settembre 2024 con ordinanza a verbale il Giudice ordinava ai ricorrenti di fornire idonea prova del decesso del sig. F. F. e quella di essere coeredi di quest’ultimo (dichiarazione di successione e prova dell’accettazione dell’eredità) e all’INPS di trasmettere il fascicolo amministrativo completo, fissando l’udienza del 4 dicembre 2024.
V. In data 15 ottobre 2024 parte ricorrente depositava note di deposito in cui trasmetteva i seguenti documenti:
- certificato di morte del sig. F. F.
- certificato di stato di famiglia storico del sig. F. F.
- estratti conto corrente bancario intestato ai ricorrenti, con ivi accreditato il T.F.R. da parte dell’INPS in favore degli eredi-ricorrenti.
Veniva precisato che non era stata formalizzata alcuna denuncia di successione in merito al decesso del sig. F. F. poiché l’asse ereditario relitto non comprendeva alcun bene immobile ed il suo valore era inferiore al limite di legge.
VI. In data 29 novembre 2024 l’INPS depositava una memoria integrativa di costituzione in cui rappresentava quanto segue.
Con istanza domus 2120822400122 del 08.07.2019 il sig. F. (dante causa degli odierni ricorrenti) aveva inoltrato domanda di pensione di inabilità in cumulo, istanza correttamente rigettata dalla gestione privata con provvedimento del 27.04.2020, in quanto il sig. F. non aveva ancora richiesto alla propria Amministrazione di essere sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’inabilità art. 2 co.
12 L. 335/95.
In data 25.10.2019 tale richiesta veniva regolarmente presentata all’Istituzione scolastica in cui il medesimo prestava servizio e la CMV di Palermo, con P.V. n. 21786 del 30.04.2020, riconosceva il requisito sanitario di cui all’art. 2 co. 12 L. 335/95 al sig. F. il quale con istanza domus 2120853600117 del 15.05.2020 chiedeva la pensione di inabilità a carico della CTPS in quanto dipendente civile dello Stato.
L’Istituto rappresentava che, ai fini dell’attività istruttoria, conclusasi in data 27.08.2020 con l’integrazione della documentazione inviata per PEC dall’Amministrazione, non era stato possibile concludere il procedimento perché il sig. F. aveva periodi non ricongiunti prestati con iscrizione al FPLD e, avendo avuto riconosciuto il beneficio dell’art. 2 co. 12 L. 335/95, la pensione rientrava nel cumulo d’ufficio, così come previsto dalla L. 228/2012, da liquidare da parte della gestione privata. Si evidenziava, inoltre, che il de cuius non avrebbe avuto diritto al “bonus” previsto dall’art. 2 co. 12 L. 335/95, in quanto alla data di collocamento a riposo, aveva già compiuto il 60° anno di età.
Nel frattempo, il sig. F. era deceduto, per cui era stata erogata una pensione indiretta ordinaria in cumulo.
Sulla base di quanto esposto, l’INPS deduceva che occorreva quantificare il rateo di pensione di inabilità in cumulo spettante al de cuius (per il periodo dalla decorrenza della pensione fino alla data del decesso) da liquidare all’avente diritto L. G. la quale doveva inoltrare istanza di liquidazione rateo agli eredi e successivamente si poteva procedere a ricostituire la pensione indiretta in cumulo.
Si concludeva chiedendo di concedere a INPS un termine per definire il procedimento amministrativo con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
VII. All’udienza del 5 dicembre 2024 con ordinanza a verbale veniva fissata l’udienza del 25 giugno 2025 per permettere la definizione del procedimento amministrativo di liquidazione del trattamento oggetto di causa, assegnando termine di 15 giorni prima per il deposito di memorie e di documenti.
VIII. All’udienza del 25 giugno 2025 l’INPS rappresentava che il procedimento di riliquidazione era ancora in corso e chiedeva un breve rinvio.
Questo Giudice con ordinanza a verbale fissava la nuova udienza del 13 novembre 2025, assegnando all’INPS termine del 24 ottobre 2025 per fornire prova della riliquidazione e del pagamento e a parte ricorrente termine del 3 novembre 2025 per confermare l’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
IX. In data 27 ottobre 2025 l’INPS depositava note autorizzate in cui rappresentava che era stata calcolata la pensione spettante al dante causa dal 01/05/2020 al 31/01/2021 da prospetto allegato. L’Istituto deduceva di avere ritenuto possibile liquidare la prestazione d’ufficio
(valorizzando le finalità perseguite dal legislatore con l’art. 90 del R.D. 26 settembre 1924, n. 1422) ed aveva proceduto al pagamento del rateo aggiornato con la rata di luglio 2025 (recte giugno 2025).
L’Istituto concludeva chiedendo di accertarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, visto che il procedimento di liquidazione non era iniziato per mancanza della domanda amministrativa.
X. All’udienza del 13 novembre 2025 l’INPS si riportava agli atti insistendo sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio sul fatto che l’INPS ha liquidato i ratei della pensione IOCUM spettanti al de cuius F. F. dal 01.05.2020 al 31.01.2021, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sulla giustizia tributaria (art. 95 D.lgs. n. 175 del 2024) e del codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell’oggetto del contendere.
Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell’ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell’ambito dei giudizi civili.
La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinunzia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo che determina l’integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stato ritualmente acquisito al processo, ovvero risulti concordemente ammesso dalle parti (cfr., ex multis, Cass. civ.,
n. 7871/2019 e n. 22446/2016).
2. Nel caso di cui è giudizio, l’Istituto previdenziale con nota del 22.05.2025 indirizzata alla sig.ra L. G. (cfr. “l. ricevuta” delle note autorizzate INPS del 27.10.2025) ha comunicato la “Liquidazione ratei maturati e non riscossi all’erede L.G. cod. fisc. OMISSIS. Prestazione n. OMISSIS Cat. IOCUM, intestata a F. F. codice fiscale OMISSIS per un importo complessivo loro di euro 5.067,88 ed un importo totale netto di euro 3.903,80. Tale rateo è stato pagato con valuta del 20.06.2025 (cfr. “OMISSIS cedolino rateo” delle note autorizzate INPS del 27.10.2025).
Pertanto, è venuta meno ex se la ragione che rappresenta l’essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Ne consegue che dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. Considerato che la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi da parte del de cuius F. F. diversamente da come prospettato dall’INPS nelle note del 27.10.2025, è avvenuta a seguito della domanda numero 9120000991810 presentata il 01/02/2021 (cfr. “prospetto rateo l.” e
“[...]cedolino rateo” delle note autorizzate INPS del 27.10.2025), l’INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate nell’importo di euro 400,00 (quattrocento/00)
comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Gaspare PP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 11 dicembre 2025 Pubblicata il 12 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)