Sentenza 5 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2003, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' AND REPUBBLICA ITALIANA P OLO ITALI0 6 18/03 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 23299/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.14989 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. - Consigliere Ud. 19/02/03 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CO GI, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE N. 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO IZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIANO FERRANTE, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 presso rappresenta e difende ope legis;
1098 -1
- controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 4487/00 del Tribunale di - R.G.N. 428737/96; NAPOLI, depositata il 21/09/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto riguarda il MINISTERO inammissibilità per quanto attiene DELL'INTERNO; l'INPS. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice di secondo grado, riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti alla controparte privata dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto а prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto dalla parte privata avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, rispetto ai quali considerava maturata siffatta prescrizione. La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per con unico motivo.cassazione, notificato anche all'INPS, Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Va premesso che il ricorso, originariamente notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale e all'INPS, stato successivamente notificato anche allo stesso Ministero presso l'Avvocatura generale. Nei confronti dell'INPS, non avendo quest'ultimo partecipato al giudizio di appello, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, senza provvedimenti in ordine alle relative spese in difetto di attività difensive da parte dell'Istituto. dell'Interno, il ricorso invece Quanto al Ministero ammissibile, posto che una volta che erano tempestivamente avvenuti - la notifica (ancorchè eseguita, invalidamente, presso l'Avvocatura distrettuale) e il deposito dello stesso la successiva notifica all'Avvocatura generale è valsa a sanare la nullità della prima notifica, con iniziativa di parte che ha prevenuto la rinnovazione jussu judicis (resa comunque necessaria, a seguito della sentenza costituzionale n. 97 del 1967 chedella Corte ha dichiarato 3 s e l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 11, terzo comma, del r.d. n. 161 del 1933). Con l'unico motivo di ricorso, la parte ricorrente, denunciando la violazione degli art. 2946 e 2948 cod. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale. Il motivo è fondato. - come questa Corte ha più volte affermato (v., Va premesso che fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) il credito per rivalutazione ed interessi, - dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione er per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali (nella specie, anteriori al 31 dicembre 1991 e quindi sottratti alla non cumulabilità ex art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n.156 del 1991 e n. 196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogni qual volta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella - anche in ordine alla speciale accezione di mancato completamento del procedimento amministrativo di sola parte residua del credito - liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 e Corte cost. n.283 del 1989). Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. なes Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia con renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal caducatoria giudice a quo (cfr. ex multis Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una sempreché sia risolta in senso positivo la volta verificato - questione (decisa dalle Sezioni Unite della S. C. con sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero - se rispetto ai ratei suddetti si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS, nulla per le spese;
accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente lundu. Villa Marcare I A D 0 3 S 1 , S 3 . O 5 A L T T L R Lune . , O A A ' N B S L E I L 3 P D E IL CANCELLIERI 7 S - D I A 8 I T N - S S 1 G N 1 O Depositato in Cancellería O E P S A E M I I D G A E A G joggi 5 MAG/2003 CANCELLIEREFelle , E D O O L T R E T T T I S A N R I I L E G S L D E E E R O D 5