CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2718/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
NO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5518/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Albano Laziale - Albano Laziale 00041 Albano Laziale RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1915/2026 depositato il 20/02/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra Ricorrente_1 ha agito contro il
Comune di Albano Laziale avverso l'avviso di accertamento n. 18, notificato in data 27 dicembre 2024 e relativo a pretese TARI, anno 2021, per euro 207,00.
La ricorrente deduce di aver già ricevuto e impugnato altri analoghi atti di addebito, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del ne bis in idem. Inoltre l'immobile in questione non sarebbe soggetto a TARI in virtù di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del regolamento Comunale approvato con delibera n. 33 del 2014.
Viene inoltre sollevata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 15 co.1 del D.lgs. 546/92, relativamente al pagamento delle spese di giudizio per la parte privata laddove l'Ufficio si sia avvalso di propri funzionari.
Si è costituito il Comune di Albano Laziale, il quale, con atto di controdeduzioni, ha preliminarmente eccepito la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento spontaneo da parte della contribuente dell'importo di € 207,00 in data 29/10/2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
L'Ente ha altresì dedotto l'infondatezza nel merito delle doglianze, evidenziando che:
- non ricorre alcuna violazione del principio del ne bis in idem, non essendo intervenuto alcun duplicato accertamento per la medesima annualità;
- l'immobile oggetto di accertamento rientra nella categoria “box, cantina, locale deposito e simili” ed è astrattamente idoneo a produrre rifiuti, gravando sul contribuente l'onere di provare eventuali condizioni di esenzione o riduzione;
- l'art. 8, comma 2, del regolamento comunale non sarebbe applicabile al caso di specie, riferendosi a fattispecie diverse.
L'Ente resistente ha anche evidenziato che sulla vicenda si è già ripetutamente espresso il
Giudice tributario sempre a favore dell'Amministrazione.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il pagamento effettuato dalla ricorrente in data 29/10/2025 integra un adempimento spontaneo della pretesa tributaria, sicché non risulta accompagnato da un formale provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato né da un riconoscimento espresso dell'infondatezza della pretesa.
In tali ipotesi, il pagamento spontaneo del tributo in pendenza di giudizio determina il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla decisione, configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario, con conseguente improcedibilità del ricorso e non già estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto dello spontaneo adempimento della ricorrente alla pretesa tributaria intervenuto successivamente all'instaurazione del presente contenzioso.
Resta pertanto assorbito l'esame delle censure, ivi comprese quelle relative al dedotto ne bis in idem, alla asserita esenzione ex art. 8 del regolamento comunale e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992.
In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Roma, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
NO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5518/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Albano Laziale - Albano Laziale 00041 Albano Laziale RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1915/2026 depositato il 20/02/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra Ricorrente_1 ha agito contro il
Comune di Albano Laziale avverso l'avviso di accertamento n. 18, notificato in data 27 dicembre 2024 e relativo a pretese TARI, anno 2021, per euro 207,00.
La ricorrente deduce di aver già ricevuto e impugnato altri analoghi atti di addebito, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del ne bis in idem. Inoltre l'immobile in questione non sarebbe soggetto a TARI in virtù di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del regolamento Comunale approvato con delibera n. 33 del 2014.
Viene inoltre sollevata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 15 co.1 del D.lgs. 546/92, relativamente al pagamento delle spese di giudizio per la parte privata laddove l'Ufficio si sia avvalso di propri funzionari.
Si è costituito il Comune di Albano Laziale, il quale, con atto di controdeduzioni, ha preliminarmente eccepito la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento spontaneo da parte della contribuente dell'importo di € 207,00 in data 29/10/2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
L'Ente ha altresì dedotto l'infondatezza nel merito delle doglianze, evidenziando che:
- non ricorre alcuna violazione del principio del ne bis in idem, non essendo intervenuto alcun duplicato accertamento per la medesima annualità;
- l'immobile oggetto di accertamento rientra nella categoria “box, cantina, locale deposito e simili” ed è astrattamente idoneo a produrre rifiuti, gravando sul contribuente l'onere di provare eventuali condizioni di esenzione o riduzione;
- l'art. 8, comma 2, del regolamento comunale non sarebbe applicabile al caso di specie, riferendosi a fattispecie diverse.
L'Ente resistente ha anche evidenziato che sulla vicenda si è già ripetutamente espresso il
Giudice tributario sempre a favore dell'Amministrazione.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il pagamento effettuato dalla ricorrente in data 29/10/2025 integra un adempimento spontaneo della pretesa tributaria, sicché non risulta accompagnato da un formale provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato né da un riconoscimento espresso dell'infondatezza della pretesa.
In tali ipotesi, il pagamento spontaneo del tributo in pendenza di giudizio determina il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla decisione, configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario, con conseguente improcedibilità del ricorso e non già estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto dello spontaneo adempimento della ricorrente alla pretesa tributaria intervenuto successivamente all'instaurazione del presente contenzioso.
Resta pertanto assorbito l'esame delle censure, ivi comprese quelle relative al dedotto ne bis in idem, alla asserita esenzione ex art. 8 del regolamento comunale e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992.
In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Roma, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno