Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02505/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2024, proposto da IM DU BE LU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Russo e Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lusciano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al Decreto ingiuntivo n. 1072/2023 del 9/3/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore della IM individuale BENE LUIGI, notificato il 10.3.2023, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 29/04/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IA AR AV;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
-la ditta individuale BE LU ha proposto ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1072/2023 del 9/3/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord notificato all’Ente il 10.3.2023,
con la quale il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II sez. civile, ha condannato il comune di Lusciano (CE) a pagare in favore della IM DU BE LU, per le causali di cui in ricorso, la somma di euro 113397,30, oltre gli interessi come richiesti, nonché i compensi pari ad euro 2135,00 e gli esborsi pari ad euro 405,60, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA se documentate con fattura sull’importo dei compensi;
-avverso il decreto non è stata proposta opposizione e quindi lo stesso è stato dichiarato esecutivo (cfr. Decreto di esecutorietà n. cronol. 8044/2023) il 29/04/2023;
-esso veniva rinotificato al Comune per la decorrenza del termine di 120 gg. in data 2.5.2023;
- a seguito della notifica, tuttavia, il Comune di Lusciano ha pagato solo l’imponibile portato nelle due fatture sottese al titolo (id est: Fattura n. 2 del 17.2.2022 per un ammontare pari a 107.204,00 euro e Fattura n. 18 del 16.9.22 per € 6.193,30), senza corrispondere interessi moratori e spese legali, benché espressamente riconosciuti dal Tribunale di Napoli Nord nel predetto titolo esecutivo;
- pertanto la ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso davanti a questo Tribunale per ottenere una pronuncia nella quale:
i)venga ordinato al Comune di Lusciano di ottemperare al d.i. in epigrafe, per la somma non pagata (A. interessi legali e di mora maturati e maturandi sulle somme oggetto della condanna ingiuntiva; B. spese legali riconosciute dal Giudice civile);
ii)venga nominato un commissario ad acta, con il compito di procedere in caso di ulteriore inottemperanza;
Rilevato che il Comune di Lusciano non si è costituito in giudizio;
Dato atto che alla camera di consiglio del 15.10.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che il decreto in epigrafe, passato in giudicato in quanto non opposto, è stato notificato al Comune ed è rimasto inadempiuto;
Ritenuto altresì che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
Dato atto che risulta depositato il certificato di non prodotta impugnazione;
Rilevato che, ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, non essendo stato ancora effettuato (o dimostrato) l’integrale pagamento delle somme dovute come ivi liquidate (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Considerato che il titolo esecutivo, del quale si chiede l’integrale applicazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, che sono dunque tenute a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice della cognizione;
Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Precisato, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto di Caserta con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale – liquidate come in dispositivo -a carico dell’Amministrazione intimata, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n. 1348; T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi all’esecuzione della sentenza azionata siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Precisato che –stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva della sentenza emessa dal giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a)ordina al Comune di Lusciano (CE)) di procedere al pagamento, in favore di IM DU BE LU delle somme di cui in motivazione, nei modi e nei termini (60 giorni) ivi indicati;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Caserta con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum;
c) determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere;
d) condanna il Comune di Lusciano al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato;
e) dispone che parte ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o dia quietanza dell’avvenuto pagamento all’amministrazione intimata o al Commissario ad acta, ove intervenuto in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
IA AR AV, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR AV | NA LA |
IL SEGRETARIO