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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.- est.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale
TRA
(c.f. ), , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di soci della e C.F._2 Controparte_1 Parte_3
, (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Annunziata (c.f.
[...] C.F._3
), con studio in Salerno, alla Via Francesco Manzo, n. 38; C.F._4
ATTORI
E
(c.f. ), con sede legale in Roma, via Piemonte, n. 38, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la
(c.f. ), con sede legale in Via Aldo Moro, n. 13/15, in persona CP_3 P.IVA_2 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Giuseppe Stanzione (c.f. ), con studio in Salerno, alla via Renato C.F._5
De Martino, n. 33/C;
1 CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. , con sede legale in Firenze, Viale Controparte_4 P.IVA_3
Giuseppe Mazzini, n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ossia:
parte attrice: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale della garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 del contratto di mutuo stipulato in data 17.12.2004 rilasciata dalla signora e dai signori e in favore di Parte_3 Parte_1 Pt_2 [...]
(ora a garanzia delle obbligazioni della ER & C. Controparte_5 Controparte_4
S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera derivanti dal detto contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1957 c.c. (ora e, Controparte_5 Controparte_4 quindi, decadute dal diritto di agire nei confronti degli istanti (in qualità di Controparte_2 fideiussori della fallita ER & C. S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera) per non avere il creditore proposto entro sei mesi le sue istanze contro la debitrice principale, con conseguente liberazione da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione da essi prestata;
- in ogni caso, riservata ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno, ordinare alle convenute
[...]
(già e la CP_6 Controparte_7 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuna per quanto di sua spettanza, la
[...] cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.) dalla Centrale Rischi Interbancaria della Banca
d'LI e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) del nominativo dei fideiussori signori e quali garanti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
ER & C. S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera per le obbligazioni da quest'ultima assunte in virtù del contratto di mutuo del 17.12.2004; - condannare la convenute, in persona del CP_8 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale rigettare integralmente le domande proposte, perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.01.2022, i sigg. , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_3 Controparte_4
e la (nella qualità di cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_2 Controparte_4
, chiedendo che venisse accertata la nullità parziale (con conseguente declaratoria di
[...] decadenza della Banca dall'azione per il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c.) della garanzia fideiussoria, di cui all'art. 7 del contratto di mutuo stipulato in data 17.12.2004, garanzia prestata in
2 favore di (ora per l'adempimento Controparte_5 Controparte_4 delle obbligazioni della ER & C. S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera, derivanti dal succitato contratto di mutuo. Hanno chiesto, altresì, che venisse ordinata alle convenute, a ciascuna per quanto di sua spettanza, la cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.) dei nominativi dei garanti dalla Centrale Rischi Interbancaria della Banca d'LI e dalla Centrale Rischi di
Intermediazione Finanziaria (CRIF).
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno rilevato la riproduzione nel testo contrattuale de quo (art. 7 lett. b del contratto di mutuo allegato) di previsioni sostanzialmente conformi alle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d.
“sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, quale estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”. In particolare, gli istanti hanno sul punto sostenuto l'irrilevanza del fatto che, nella specie, la garanzia prestata integrasse un'ipotesi di fideiussione specifica e che il testo della garanzia fideiussoria riproducesse solo in parte le clausole di cui al modello dell'intesa a monte dichiarata nulla.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta e per essa, nella sua qualità Controparte_2 di procuratrice, la eccependo che la garanzia di cui è causa dovesse essere qualificata CP_3 quale contratto autonomo di garanzia e come tale escluso dal perimetro della decisone della in Pt_4 precedenza richiamata. Inoltre, anche qualora la garanzia prestata fosse stata riconosciuta come una fideiussione comunque la difformità della stessa dal modello sanzionato era tale da consentire il rigetto di per sé delle domande chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
3. Nessuno si è invece costituito per la Controparte_4
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. dopo alcuni rinvii disposti essendo stata rappresentata la pendenza di trattative per un bonario componimento, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni rassegnate in epigrafe indicate è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza a far data dal 23.01.2025.
5. Preliminarmente, stante la regolarità della notifica effettuata a Controparte_4
, ne va dichiarata la contumacia non essendosi la stessa costituita in giudizio.
[...]
6. Ciò posto le domande proposte sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Essendo contestata la natura della garanzia prestata dagli odierni attori in favore di
[...] per l'impresa S.p.A. contenuta nel contratto di mutuo del 17.12.2004 (n. rep. 44381 / n. racc. CP_5
14975) occorre in primis verificare se al di là del nomen iuris utilizzato dai contraenti la garanzia prestata sia da ricondurre o meno al negozio fideiussorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che alla luce delle clausole predisposte la garanzia prestata è certamente inquadrabile nel genus del contratto autonomo di garanzia.
In primo luogo, le parti hanno previsto la rinuncia ad ogni eccezione e la deroga ai benefici di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c., espressamente pattuendo la clausola “a prima richiesta” e “con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva”.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo precisato (cfr. sentenza n.
3947/2010) che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo
3 di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale» (ma cfr. altresì Cass. 14/06/2016, n. 12152; 13/06/2019, n.
15868 e 31/05/2021 n. 15091). Dunque, la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo.
Nel caso di specie la garanzia prestata dagli attori prevede l'impegno “a pagare alla Banca, in contanti, a prima richiesta dalla medesima fatta anche mediante semplice lettera raccomandata
e con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per capitale, interessi di mora ed accessori…” (cfr. doc in allegato 1 alla citazione).
La natura autonoma appare poi confermata da altre previsioni contrattuali.
Risulta sintomatico il tenore letterale della clausola contrattuale, in base alla quale la fideiussione avrà piena efficacia non solo nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art
1939 c.c.), ma anche di impossibilità della surrogazione dei fideiussori nei diritti della Banca per fatto del creditore, in deroga alla previsione di cui all'art. 1955 c.c.. il che determina il venir meno del rapporto di accessorietà tra garanzia e debito garantito, tipico della fideiussione.
Invero, l'art. 1955 c.c., che prevede l'estinzione della fideiussione per la condotta scorretta del creditore che ostacoli la piena surrogazione, è una norma che presuppone l'accessorietà e che, secondo l'orientamento prevalente, non trova applicazione nella garanzia autonoma.
Ciò posto, come è noto «l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore» (cfr. Cass. Civ. 30509/19). La giurisprudenza richiamata ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass. Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947, secondo cui il contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322
c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Corte appello sez. III - Napoli,
14/07/2020, n. 2596).
Nel caso di specie, in ragione delle clausole sopra citate, la garanzia prestata dagli attori deve quindi essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, non risultando dal contesto contrattuale una diversa volontà delle parti.
Di conseguenza, la domanda attorea, volta a far accertare e dichiarare la nullità parziale della garanzia de qua per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, va rigettata, non essendo il contratto
4 autonomo di garanzia sussumibile nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005.
7. Del resto, anche laddove si prescindesse dalla natura giuridica di contratto autonomo di garanzia e si considerasse la garanzia di cui è causa una fideiussione specifica, conformemente al nomen iuris attribuitole dalle parti, la domanda andrebbe rigettata, in quanto, ad avviso di questo
Tribunale, non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI (cfr. C. Cass. n. 21841/2024, n. 657/2025 e cfr.
Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della Banca d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
Gli attori, nel caso di specie, non possono giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Conseguentemente, per i fatti di causa, essi non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI; in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n.
287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
Ebbene, tale onere di allegazione e prova non risulta assolto dagli attori neanche mediante l'allegazione dei modelli di fideiussione, che non consentono di provare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale relativo al settore delle fideiussioni specifiche. Sul punto, giova precisare che, secondo l'orientamento dell'intestato Tribunale, non è comunque sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito, al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito. Pertanto, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità, parziale della garanzia in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
8. Il rigetto della domanda di nullità della garanzia comporta, altresì, il rigetto delle domande consequenziali (di liberazione degli attori dal vincolo de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. e di cancellazione del nominativo dei garanti dalla CRI e dal sistema d'informazione creditizia privato CRIF).
9. Le spese di lite tra gli attori e la convenuta costituita vanno poste a carico dei primi secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
5 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
Considerata la contumacia di nulla va disposto in ordine alle Controparte_4 spese di lite nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
2. rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
3. condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore della (e, per essa, della CP_3 rappresentata , che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre Controparte_2 spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.- est.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale
TRA
(c.f. ), , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di soci della e C.F._2 Controparte_1 Parte_3
, (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Annunziata (c.f.
[...] C.F._3
), con studio in Salerno, alla Via Francesco Manzo, n. 38; C.F._4
ATTORI
E
(c.f. ), con sede legale in Roma, via Piemonte, n. 38, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la
(c.f. ), con sede legale in Via Aldo Moro, n. 13/15, in persona CP_3 P.IVA_2 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Giuseppe Stanzione (c.f. ), con studio in Salerno, alla via Renato C.F._5
De Martino, n. 33/C;
1 CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. , con sede legale in Firenze, Viale Controparte_4 P.IVA_3
Giuseppe Mazzini, n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ossia:
parte attrice: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale della garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 del contratto di mutuo stipulato in data 17.12.2004 rilasciata dalla signora e dai signori e in favore di Parte_3 Parte_1 Pt_2 [...]
(ora a garanzia delle obbligazioni della ER & C. Controparte_5 Controparte_4
S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera derivanti dal detto contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1957 c.c. (ora e, Controparte_5 Controparte_4 quindi, decadute dal diritto di agire nei confronti degli istanti (in qualità di Controparte_2 fideiussori della fallita ER & C. S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera) per non avere il creditore proposto entro sei mesi le sue istanze contro la debitrice principale, con conseguente liberazione da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione da essi prestata;
- in ogni caso, riservata ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno, ordinare alle convenute
[...]
(già e la CP_6 Controparte_7 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuna per quanto di sua spettanza, la
[...] cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.) dalla Centrale Rischi Interbancaria della Banca
d'LI e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) del nominativo dei fideiussori signori e quali garanti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
ER & C. S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera per le obbligazioni da quest'ultima assunte in virtù del contratto di mutuo del 17.12.2004; - condannare la convenute, in persona del CP_8 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale rigettare integralmente le domande proposte, perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.01.2022, i sigg. , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_3 Controparte_4
e la (nella qualità di cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_2 Controparte_4
, chiedendo che venisse accertata la nullità parziale (con conseguente declaratoria di
[...] decadenza della Banca dall'azione per il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c.) della garanzia fideiussoria, di cui all'art. 7 del contratto di mutuo stipulato in data 17.12.2004, garanzia prestata in
2 favore di (ora per l'adempimento Controparte_5 Controparte_4 delle obbligazioni della ER & C. S.r.l. – Gestione Turistica Alberghiera, derivanti dal succitato contratto di mutuo. Hanno chiesto, altresì, che venisse ordinata alle convenute, a ciascuna per quanto di sua spettanza, la cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.) dei nominativi dei garanti dalla Centrale Rischi Interbancaria della Banca d'LI e dalla Centrale Rischi di
Intermediazione Finanziaria (CRIF).
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno rilevato la riproduzione nel testo contrattuale de quo (art. 7 lett. b del contratto di mutuo allegato) di previsioni sostanzialmente conformi alle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d.
“sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, quale estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”. In particolare, gli istanti hanno sul punto sostenuto l'irrilevanza del fatto che, nella specie, la garanzia prestata integrasse un'ipotesi di fideiussione specifica e che il testo della garanzia fideiussoria riproducesse solo in parte le clausole di cui al modello dell'intesa a monte dichiarata nulla.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta e per essa, nella sua qualità Controparte_2 di procuratrice, la eccependo che la garanzia di cui è causa dovesse essere qualificata CP_3 quale contratto autonomo di garanzia e come tale escluso dal perimetro della decisone della in Pt_4 precedenza richiamata. Inoltre, anche qualora la garanzia prestata fosse stata riconosciuta come una fideiussione comunque la difformità della stessa dal modello sanzionato era tale da consentire il rigetto di per sé delle domande chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
3. Nessuno si è invece costituito per la Controparte_4
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. dopo alcuni rinvii disposti essendo stata rappresentata la pendenza di trattative per un bonario componimento, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni rassegnate in epigrafe indicate è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza a far data dal 23.01.2025.
5. Preliminarmente, stante la regolarità della notifica effettuata a Controparte_4
, ne va dichiarata la contumacia non essendosi la stessa costituita in giudizio.
[...]
6. Ciò posto le domande proposte sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Essendo contestata la natura della garanzia prestata dagli odierni attori in favore di
[...] per l'impresa S.p.A. contenuta nel contratto di mutuo del 17.12.2004 (n. rep. 44381 / n. racc. CP_5
14975) occorre in primis verificare se al di là del nomen iuris utilizzato dai contraenti la garanzia prestata sia da ricondurre o meno al negozio fideiussorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che alla luce delle clausole predisposte la garanzia prestata è certamente inquadrabile nel genus del contratto autonomo di garanzia.
In primo luogo, le parti hanno previsto la rinuncia ad ogni eccezione e la deroga ai benefici di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c., espressamente pattuendo la clausola “a prima richiesta” e “con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva”.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo precisato (cfr. sentenza n.
3947/2010) che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo
3 di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale» (ma cfr. altresì Cass. 14/06/2016, n. 12152; 13/06/2019, n.
15868 e 31/05/2021 n. 15091). Dunque, la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo.
Nel caso di specie la garanzia prestata dagli attori prevede l'impegno “a pagare alla Banca, in contanti, a prima richiesta dalla medesima fatta anche mediante semplice lettera raccomandata
e con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per capitale, interessi di mora ed accessori…” (cfr. doc in allegato 1 alla citazione).
La natura autonoma appare poi confermata da altre previsioni contrattuali.
Risulta sintomatico il tenore letterale della clausola contrattuale, in base alla quale la fideiussione avrà piena efficacia non solo nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art
1939 c.c.), ma anche di impossibilità della surrogazione dei fideiussori nei diritti della Banca per fatto del creditore, in deroga alla previsione di cui all'art. 1955 c.c.. il che determina il venir meno del rapporto di accessorietà tra garanzia e debito garantito, tipico della fideiussione.
Invero, l'art. 1955 c.c., che prevede l'estinzione della fideiussione per la condotta scorretta del creditore che ostacoli la piena surrogazione, è una norma che presuppone l'accessorietà e che, secondo l'orientamento prevalente, non trova applicazione nella garanzia autonoma.
Ciò posto, come è noto «l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore» (cfr. Cass. Civ. 30509/19). La giurisprudenza richiamata ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass. Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947, secondo cui il contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322
c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Corte appello sez. III - Napoli,
14/07/2020, n. 2596).
Nel caso di specie, in ragione delle clausole sopra citate, la garanzia prestata dagli attori deve quindi essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, non risultando dal contesto contrattuale una diversa volontà delle parti.
Di conseguenza, la domanda attorea, volta a far accertare e dichiarare la nullità parziale della garanzia de qua per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, va rigettata, non essendo il contratto
4 autonomo di garanzia sussumibile nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005.
7. Del resto, anche laddove si prescindesse dalla natura giuridica di contratto autonomo di garanzia e si considerasse la garanzia di cui è causa una fideiussione specifica, conformemente al nomen iuris attribuitole dalle parti, la domanda andrebbe rigettata, in quanto, ad avviso di questo
Tribunale, non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI (cfr. C. Cass. n. 21841/2024, n. 657/2025 e cfr.
Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della Banca d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
Gli attori, nel caso di specie, non possono giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Conseguentemente, per i fatti di causa, essi non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI; in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n.
287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
Ebbene, tale onere di allegazione e prova non risulta assolto dagli attori neanche mediante l'allegazione dei modelli di fideiussione, che non consentono di provare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale relativo al settore delle fideiussioni specifiche. Sul punto, giova precisare che, secondo l'orientamento dell'intestato Tribunale, non è comunque sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito, al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito. Pertanto, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità, parziale della garanzia in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
8. Il rigetto della domanda di nullità della garanzia comporta, altresì, il rigetto delle domande consequenziali (di liberazione degli attori dal vincolo de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. e di cancellazione del nominativo dei garanti dalla CRI e dal sistema d'informazione creditizia privato CRIF).
9. Le spese di lite tra gli attori e la convenuta costituita vanno poste a carico dei primi secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
5 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
Considerata la contumacia di nulla va disposto in ordine alle Controparte_4 spese di lite nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
2. rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
3. condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore della (e, per essa, della CP_3 rappresentata , che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre Controparte_2 spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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