Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/01/2023, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00119/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del D.A.SPO. del Questore di Genova, datato-OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, recante il divieto di accedere per tre anni ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria (A - B - Lega Pro - Campionato Nazionale Dilettanti - Eccellenza - Promozione - 1°, 2° e 3° categoria), partite amichevoli, partite giocate dalla squadra nazionale dell’Italia, nonché partite di coppe Nazionali ed Europee e partite dei campionati nazionali Primavera, Berretti ed Allievi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2 marzo 2020 e depositato il 7 aprile 2020 -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in data -OMISSIS- con il quale il Questore di Genova ha emesso nei suoi confronti un D.A.Spo. (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive), ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria in relazione alla condotta specifica posta in essere dal ricorrente . L’atto avversato risulterebbe assunto all’esito di un’istruttoria lacunosa e privo di idonea motivazione, perché:
- l’esponente si sarebbe limitato ad osservare i soggetti travisati che il -OMISSIS-, durante la partita contro la DO, si apprestavano a realizzare la “coreografia” sugli spalti dello stadio;
- non vi sarebbe prova del nesso causale tra il ferimento occorso ad un tifoso in gradinata nord ed i fuochi artificiali;
- il derby della LA sarebbe stato caratterizzato dall’impiego di artifici pirotecnici e fumogeni a scopo scenografico, tanto che il giudice sportivo non avrebbe adottato alcun provvedimento a carico dei club calcistici.
II) Violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione all’istruttoria e al principio di gradualità della sanzione . La durata della sanzione irrogata, pari al triplo del minimo, si rivelerebbe immotivata e sproporzionata, sia perché il signor -OMISSIS- è incensurato e non è mai stato colpito da precedenti divieti, sia in quanto non gli viene imputato un ruolo di direzione in comportamenti violenti di gruppo, bensì di mera presenza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza cautelare n. 134 del 23 aprile 2020 il Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia del D.A.Spo.
Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2023 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del gravame, in ragione del fatto che la misura interdittiva ha esaurito i suoi effetti il 2 gennaio 2023. All’esito della discussione orale la causa è stata assunta in decisione.
In via preliminare può ritenersi superata la questione di improcedibilità dell’impugnativa, perché il ricorrente ha precisato di mantenere interesse alla decisione della causa, per evitare che, nell’ipotesi di irrogazione di un nuovo D.A.Spo., trovi applicazione la durata minima di cinque anni prevista dall’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 per il caso di recidiva.
Nel merito, il ricorso è infondato.
In punto di fatto occorre premettere che, durante il derby OA-DO disputato il -OMISSIS-, un gruppo di appartenenti alla tifoseria ultras -OMISSIS- ha allestito uno “spettacolo pirotecnico” nella gradinata nord dello stadio comunale; nella confusione generata dal fuoco e dal fumo uno spettatore è caduto su una torcia accesa, riportando un’ustione di secondo grado alla mano destra.
In particolare, dai fotogrammi del filmato in atti (docc. 1-14 resistente) si evince che:
- dodici soggetti, completamente travisati con tute bianche, ciascuno recante uno strumento pirotecnico, si posizionano nel corridoio di collegamento con il boccaporto di accesso alla gradinata nord, seguendo le indicazioni impartite dal signor -OMISSIS--OMISSIS-(v. fotogrammi nn. 1-2-3-4-5-6-8);
- l’odierno ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, unitamente ad altri due compagni “gregari” (-OMISSIS- e -OMISSIS-), partecipa alla fase preparatoria dell’illecito diretta dai “capi” -OMISSIS-e -OMISSIS-, assistendo con funzioni di palo alle operazioni di organizzazione (v. fotogrammi nn. 7-9-10-11-12-13-14-15) ed interloquendo con uno dei soggetti in tuta bianca, che gli mostra l’artifizio pirotecnico (v. fotogrammi nn. 16-17);
- quando si avvicina il momento di portare lo spettacolo in esecuzione, lo stesso -OMISSIS-, insieme al compagno -OMISSIS-, riceve istruzioni da -OMISSIS-(v. fotogrammi nn. 18-19-20);
- indi, unitamente ai sodali, -OMISSIS- si avvia sugli spalti (v. fotogrammi nn. 21-22-23-24);
- successivamente -OMISSIS- (che lavora nel settore dei fuochi d’artificio) dà ai soggetti in tuta bianca una serie di spiegazioni sui dispositivi (v. fotogrammi nn. 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33);
- infine, dopo alcuni minuti di attesa (v. fotogrammi nn. 34-35), i dodici uomini travestiti escono di corsa sulla gradinata (v. fotogrammi nn. 36-37-38) ed accendono i fuochi (v. fotogramma n. 39).
Alla luce degli elementi raccolti, il 31 dicembre 2019 la D.I.G.O.S. ha denunciato il signor -OMISSIS- alla Procura della Repubblica per concorso nel reato di cui all’art. 6- bis della legge n. 401/1989, che punisce “ chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere ”.
Il successivo -OMISSIS- il Questore ha comminato al ricorrente il D.A.Spo. in questa sede impugnato, evidenziando la necessità di prevenire analoghi comportamenti in occasione di futuri incontri di calcio ed altri eventi sportivi.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 401/1989, l’Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di disporre il D.A.Spo. in presenza di condanna o anche di sola denuncia per i reati ivi contemplati (v. T.A.R. UR, sez. I, ord. 14 febbraio 2018, n. 41), tra i quali quello di cui all’art. 6- bis della legge n. 401 cit.
In materia di divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, la giurisprudenza ha elaborato i seguenti principi:
- il D.A.Spo. è una misura di prevenzione atipica volta a impedire il verificarsi di episodi violenti o pericolosi nel contesto delle manifestazioni sportive, con la conseguenza che non deve essere preceduto dall’accertamento definitivo in sede penale della responsabilità dell’incolpato, ma è giustificato dal mero fumus di attribuibilità dei fatti all’interessato (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916; T.A.R. UR, sez. I, 28 dicembre 2020, n. 970; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 giugno 2020, n. 1086; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 giugno 2014, n. 1566; T.A.R. UR, sez. II, 30 aprile 2010, n. 2027);
- sul versante del diritto amministrativo della prevenzione, è sufficiente un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti da cui poter inferire in via probabilistica un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’aver partecipato, anche sotto un profilo di concorso morale, a condotte di gruppo rilevanti per l’adozione del provvedimento in parola (in tal senso, ex multis , Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 luglio 2022, n. 4880; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 maggio 2022, n. 351; T.A.R. Sardegna, sez. I, 25 gennaio 2022, n. 45; T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 aprile 2021, n. 427);
- segnatamente, le crescenti esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico hanno indotto il legislatore ad arretrare la soglia della prevenzione ai comportamenti individuali che si inseriscano in azioni di gruppo, purché emerga, anche in via presuntiva, uno specifico contributo attivo del singolo, il quale può consistere sia nella partecipazione materiale che nel rafforzamento morale, al fine di infondersi reciproco coraggio o di rendere più difficoltosa l’identificazione degli autori di tali episodi, accrescendo, in tal modo, le aspettative di impunità (Cons. St., sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10986; Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 settembre 2022, nn. 2084-2085).
In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che l’atto interdittivo gravato si fondi su un quadro probatorio univoco e concordante e sia sorretto da un adeguato apparato motivazionale.
Come rilevato nel provvedimento questorile, infatti, la presenza del prevenuto sul luogo di preparazione dello “spettacolo”, assistendo alle operazioni e ricevendo istruzioni da uno dei due organizzatori, ossia -OMISSIS-, integra la consapevole partecipazione del singolo alla condotta del gruppo. In particolare, il concorso del signor -OMISSIS- si è estrinsecato sia nella funzione agevolatrice di “palo”, assicurando il suo sostegno in caso di intoppi (cfr., ex multis , Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2021, n. 25900, secondo cui “ L’opera del cosiddetto palo non ha importanza minima nella esecuzione del reato poiché tale funzione facilita la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi, garantendo l’impunità di costoro ”); sia sotto forma di contributo psicologico, manifestando adesione al reato e rafforzando, così, il proposito criminoso degli autori materiali del fatto (v. Cons. St., sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10986, cit., che, in un caso simile, ha statuito come “ La presenza dell’appellante nel luogo dell’assalto al pullman, come registrata dai fotogrammi depositati in giudizio, nonché il precedente D.A.SPO. irrogato nei confronti dello stesso, depongono, con un alto grado di verosimiglianza, per la sua consapevole partecipazione, sia pure nella forma del mero rafforzamento dell’altrui proposito di porre in essere atti di violenza, ai comportamenti realizzati da altri partecipanti ”).
Per contro, non appare seriamente sostenibile che il deducente si sia trovato per caso nel posto e nel momento in cui -OMISSIS-e -OMISSIS- fornivano indicazioni ai portatori dei fuochi d’artificio e, avendo compreso ciò che stava per accadere, abbia abbandonato la scena prima dell’ingresso sugli spalti dei soggetti travisati.
Invero, dai frames emerge in modo inequivocabile che il “capo” -OMISSIS-impartisce ordini anche a -OMISSIS-, tanto è vero che intrattiene un breve conciliabolo proprio con lui (e con -OMISSIS-) e lo addita con l’indice della mano destra (v. fotogramma n. 20). Inoltre, l’esponente non abbandona il corridoio in solitaria, ma esce sulla gradinata insieme con gli altri due compagni “gregari” e con lo stesso -OMISSIS-(v. fotogrammi nn. 21-22-23-24; trascorsi alcuni secondi, peraltro, -OMISSIS-torna indietro per segnalare agli uomini in tuta bianca di aspettare e, immediatamente dopo, se ne va: v. fotogrammi nn. 27-28).
Sotto altro profilo, è manifestamente inaccettabile il tentativo ricorsuale di ridurre ad una semplice celebrazione scenografica l’accensione di ben dodici ordigni, sprigionanti fumo e fiamme, in mezzo agli spettatori assembrati sugli spalti, trattandosi di un’azione concretamente pericolosa e lesiva della pubblica incolumità (v. Cons. St., sez. III, 26 novembre 2020, n. 7420, che ha ritenuto come “ l’atto di attraversare la folla diretta allo stadio, agitando un fumogeno acceso e lasciandolo, sempre acceso, in prossimità di un cancello di ingresso gremito di pubblico, costituisca attività tutt’altro che «festosa» – come la difesa dell’appellante sostiene – bensì gravemente pericolosa per l’incolumità di coloro che si apprestavano, in fila, ad avvicinarsi al cancello ed a oltrepassarlo per assistere alla partita ”). E infatti, come si è detto, un tifoso è inciampato su uno dei dispositivi fiammeggianti e si è ustionato una mano.
Inoltre, ai fini dell’inflizione del D.A.Spo. da parte del Questore, è del tutto irrilevante la decisione del giudice sportivo di non sanzionare per l’accaduto le società calcistiche OA e DO.
Invero, a parte l’evidente diversità tra l’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza e quello dell’organo di giustizia sportiva, quest’ultimo ha in ogni caso riconosciuto la sussistenza del fatto materiale, mandando esenti da condanna i club in virtù delle circostanze esimenti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) del codice di giustizia sportiva, vale a dire per aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire comportamenti pericolosi dei tifosi, cooperato con le Forze dell’Ordine ed agito immediatamente per far cessare l’esplosione dei fuochi (v. doc. 3 ricorrente).
Da ultimo, si rammenta che la durata del divieto deve essere commisurata in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere ed alla pericolosità di quelli che si intendono prevenire (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1° marzo 2013, n. 563). Ne discende che non appare sproporzionata o incongrua la determinazione della durata del D.A.Spo. in tre anni, id est a metà della forbice edittale (che va da uno a cinque anni), tenuto conto dell’importanza del ruolo del palo (Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2021, n. 25900, cit.; Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2019, n. 21453), della numerosità degli artifizi (una batteria di dodici ordigni), della complessità degli atti preparatori (ben diciassette persone impegnate nell’operazione) e del ferimento di uno spettatore incolpevole.
In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 1.800,00 (milleottocento//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.