Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 414/2024 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 5.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bagheria (PA), via Consolare n. 17, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Aiello, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Bagheria, via Papa Giovanni XXIII n. 34, presso lo studio dell'Avv. Anna Laurà che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 e 51 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27.02.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, nonché la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai medesimi in Terrasini (PA) in data 18.09.2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto comune, atto n. 16 parte II serie A - anno 2018.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato.
All'udienza del 5.03.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, personalmente sottoscritte, dichiarando di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni ivi riportate.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente, per il termine di legge, a far data dalla udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato dell'intestato Tribunale, nel presente procedimento di separazione e divorzio, svoltasi in modalità cartolare in data 6.06.2024;
-la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale nell'ambito dell'odierno procedimento con sentenza n. 973/2024 del 17.06.2024, depositata il 21.06.2024, e munita di autorità di cosa giudicata a far data dal 22.01.2025, come da attestazione di cancelleria in atti;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 5.03.2025, hanno confermato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già enucleate nell'ambito del ricorso introduttivo e oggetto della sentenza di separazione consensuale citata, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge ed all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Terrasini (PA) in data 18.09.2018 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terrasini, atto n.16 parte II serie A - anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
18.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini