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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4147 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Grassi Parte_1 P.IVA_1
e Guido Maria Tancredi, del Foro di Roma, indirizzi PEC: e Email_1
; Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia, del Foro di Controparte_1 P.IVA_2
Messina, indirizzo PEC: Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni:
[... parte attorea: “in via istruttoria: I) disporre escussione testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in 1° ottobre 2022 Controparte_ senza dare alcuna comunicazione al né al direttore lavori ha abbandonato il cantiere Parte_1 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 smontando gli apprestamenti esistenti? 2. vero che l'abbandono del cantiere da parte della Controparte è avvenuto in assenza di accettazione da parte del delle opere affidate in subappalto e prima del Parte_1 completamento delle stesse?3. vero che in data 13 ottobre 2022 si è svolto alla presenza delle parti un sopralluogo presso il cantiere avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 in occasione del quale sono stati riscontrati i vizi di cui al verbale prodotto quale doc. 9 all'atto di citazione che si rammostra? 4. vero che le opere di cui al contratto di subappalto sono state eseguire da Controparte_1 solo parzialmente ed in maniera non rispondente ai canoni della perfetta regola d'arte? 5. vero che con riferimento alle opere di cui al contratto di subappalto eseguite da sono stati riscontrati i vizi e le irregolarità elencate nella relazione tecnica Controparte_1 constatativa dell'ing. prodotta quale doc. 10 dell'atto di citazione che si rammostra? 6. Vero che il Pt_2 Parte_1
ha conferito opere in subappalto a aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San
[...] Parte_3 Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 tra cui l'ultimazione e l'eliminazione dei vizi ed irregolarità delle precedenti fasi lavorative? 7. Vero che il costo sopportato dal per Parte_1 l'ultimazione delle opere realizzate dalla e per l'eliminazione dei vizi e delle irregolarità presenti sulle medesime è pari ad CP_1 euro 35.409,54? 8. vero che le opere affidate in subappalto alla con il contratto del 23 gennaio 2023 Parte_3 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 comprendono le lavorazioni descritte nella relazione tecnica constatativa dell'ing. Pt_2 prodotta quale doc. 10 dell'atto di citazione che si rammostra? 9. vero che le opere affidate in subappalto alla
[...] con il contratto del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Parte_3 Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 comprendono le seguenti lavorazioni: 1) realizzazione della scala interna, che dal piano seminterrato porta al piano rialzato;
2) definizione e realizzazione di alcuni tramezzi interni e dei parapetti, sia della terrazza che della copertura;
3) applicazione sulle pareti esterne, in diversi strati e per gli spessori necessari, di intonaco cementizio posto in opera con interposta rete elettrosaldata zincata maglia 5x5cm. filo 2 mm, opportunamente fissata al supporto murario;
4) aumento degli spessori degli intonaci delle pareti interne, sia sulla muratura perimetrale sia sui
1 tramezzi in modo tale da renderle perfettamente verticali;
5) fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo e livellamento dei solai per eliminare l'imbarcatura; 6) demolizione degli architravi degli infissi e nuova posa in opera alla quota d'imposta corretta;
6) smaltimento presso discarica dei materiali presenti nel cantiere. Si indicano quali testimoni: - su tutti i capitoli di prova: i) il direttore lavori Ing. C.F. Nato a Barcellona P.G. (ME), il 17/02/74 e residente in Barcellona Testimone_1 C.F._1 P.G. (ME) - 98051 - via Medaglia d'oro Lo Re;
ii) collaboratore area tecnica del : , Parte_1 Persona_1 C.F. Nato a Patti (Me), il 12/10/1954. Residente in c/da Paesana n. 26 Patti (ME) 98066;m- sui capitoli di C.F._2 prova dal n. 6 a n. 9 l'Amministratore unico della società Sig. C.F. Controparte_2 Testimone_2
, nato a [...] 98048, il 25/06/82 ed ivi residente in [...]. II) disporre consulenza C.F._3 tecnica d'ufficio, eventualmente anche solo di natura contabile, diretta a quantificare i costi sopportati dal al Parte_1 fine di sanare i vizi ed i difetti riscontrati nella perizia constatativa prodotta quale doc. 10 all'atto di citazione;
A) nel merito in via principale: dichiarare nullo e/o inefficace, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 16753/2023 del 6/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano dichiarando inammissibili, illegittime e/o comunque infondate, tanto in punto di fatto quanto in linea Controparte_ di diritto le domande monitorie proposte dalla B) nel merito in via subordinata rispetto alla precedente lettera A): Controparte_ rigettare integralmente le pretese della o comunque ridurre l'importo delle somme richieste dalla medesima nella misura corrispondente alla reale consistenza della fase lavorativa realizzata ovvero nella misura maggiore o inferiore che sarà accertata in corso di causa. C) nel merito in ogni caso: attesa l'esecuzione non a regola d'arte delle fasi lavorative realizzate accertare e dichiarare l'inadempimento della al contratto di subappalto e per l'effetto rigettare integralmente le pretese CP_1 avversarie anche ai sensi degli art. dell'art. 1460 c.c. e 1218 c.c. o, comunque, ridurne l'importo in misura corrispondente alle spese e costi maturati e maturandi per l'eliminazione delle problematiche riscontrate da quantificarsi in euro 35.409,54 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
D) nel merito in via subordinata rispetto alla precedente lettera C): accertare e dichiarare che le fasi lavorative eseguite dalla presentano i vizi e difetti di cui in narrativa e per l'effetto ridurne CP_1 proporzionalmente il prezzo ex art. 1667 e 1668 c.c. E) in ogni caso decurtare dall'importo che dovesse accertarsi dovuto alla le somme assegnate al terzo pignorante come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Patti del CP_1 Parte_4 14/06/2024 R.G.E. n. 585/2023 comprese le spese legali ivi liquidate prodotta quale doc. 18 della seconda memoria istruttoria ex art. 171- ter c.p.c.Con vittoria di spese generali e varie, compensi professionali oltre IVA e CAP come per legge. parte convenuta: “1) Accertare e dichiarare la validità, legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo ex adverso opposto e per l'effetto confermarlo integralmente;
2) per i motivi sopra dedotti accertare e dichiarare, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione immediatamente esecutivo, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
3) per l'effetto di quanto sopra accertare e dichiarare che, Controparte_ per le causali quivi dedotte, la ha diritto alla percezione delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione;
4) ritenere infondate, illegittime e pretestuose le domande rassegnate ex adverso e per l'effetto respingerle integralmente;
5) ritenere e dichiarare che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rassegnata da controparte sia del tutto inammissibile e infondata e e perciò respingerla integralmente;
6) Rigettare per le superiori argomentazioni l'eccezione di inesigibilità del credito ingiunto e per l'effetto condannare controparte al pagamento dell'intero importo ingiunto e/o in subordine, e solo nel caso in cui venisse comprovato l'intervenuto pagamento in favore della pignorante in quello minore pari ad € Parte_5 32.077,39 oltre interessi;
7) In via istruttoria si chiede: I) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: a) del contratto di appalto stipulato tra e il committente;
b) delle fatture emesse dal al committente;
b) dell'estratto della Parte_1 Parte_1 piattaforma di Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti – monitoraggio crediti tracciabili, relativo alla posizione del
per il periodo che va dal 15.02.2022 sino alla data odierna;
c) asseverazione fiscale dei crediti relativi Parte_1 all'appalto in oggetto;
d) tutti i documenti attestanti la cessione dei crediti maturati dal in esecuzione Parte_1 del contratto di appalto del 15.02.2022; II) interrogatorio formale del legale rappresentante del , sul Parte_1 seguente capitolato di prova: a) vero o no che il pagamento dei lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto in oggetto è stato Controparte_ eseguito dal Committente con il meccanismo dello sconto in fattura? b) vero o no che i lavori eseguiti dalla sono stati pagati dal committente con il meccanismo dello sconto in fattura?; c) vero o no che il credito fiscale maturato per i predetti lavori e conseguito attraverso il meccanismo dello sconto in fattura è stato ceduto da a un terzo, con controprestazione in denaro? Parte_1 d) vero o no che i predetti lavori, pagati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, non sono mai stati contestati dal committente? III) escussione testimoniale del OR , cod. fisc. ), sulle seguenti Testimone_3 CodiceFiscale_4 circostanze: a) vero o no, che lei è proprietario dell'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902? b) vero o no, che la suddetta unità immobiliare è stata sottoposta a lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, eseguiti nell'ambito del c.d. super bonus 110%? c) vero o no, che la suddetta unità immobiliare ha usufruito altresì del bonus facciate 90% e del bonus ristrutturazione 50%? d) vero o no, che in ragione dell'esecuzione dei suddetti interventi il ha provveduto a emettere le fatture di pagamento a Parte_1 Suo carico? e) vero o no, che non ha mai contestato i lavori eseguiti sull'immobile sito in Naso, Contrada San Giuliano? f) vero o no, che non ha mai contestato le fatture emesse in conseguenza dei suddetti lavori? 8) con riserva di articolare ulteriore mezzi istruttori entro i concedendi termini di rito;
9) con riserva di ogni ulteriore argomentare, dedurre e produrre entro i concedendi termini istruttori;
10) con condanna alle spese e compensi da distrarsi, in misura non inferiore al D.M. 147/2023 in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16753/2023 del 6.11.2023, dell'importo di euro 50.225,92 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di saldo del Controparte_1
corrispettivo per le lavorazioni subappaltate, inerenti alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, sito a Naso (ME), di proprietà di Testimone_3
2 Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) le opere affidate alla furono Controparte_1 realizzate parzialmente e non a regola d'arte, come emerge dalla relazione tecnica e dal sopralluogo svolto in contraddittorio in data 13.10.2022; b) nello specifico, la scala interna fu solo predisposta, ma non realizzata;
le strutture intelaiate presentavano problemi di complanarità verticale e di allineamento, come anche le pareti esterne ed esterne;
fu riscontrata la presenza di materiali non conferiti in discarica;
c) nonostante i solleciti, la subappaltatrice rimase inerte e non fece alcunchè per risolvere le problematiche riscontrate e, conseguentemente, sia a norma dell'art. 1460 c.c., sia a norma dell'art. 1218 c.c., non ha titolo per esigere il corrispettivo;
d) come emerge dalla relazione tecnica, il costo per l'eliminazione delle irregolarità e dei vizi che presentano le lavorazioni compiute da parte opposta ammonta ad euro 35.409,54; e) difatti, suddette problematiche furono sanate a spese del , tramite una nuova subappaltatrice;
f) in ogni caso, il credito oggetto Parte_1
del decreto ingiuntivo non è esigibile perché, a seguito della notificazione al di un atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, quest'ultimo rese dichiarazione positiva, sebbene per il minor importo di euro 12.426,99.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, in sintesi, chiedendo: - nel merito in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo;
- nel merito, in via subordinata, di rigettare le pretese di parte opposta o comunque ridurre l'importo delle somme richieste nella misura corrispondente alla reale consistenza della fase lavorativa;
- nel merito, in ogni caso, attesa l'esecuzione non a regola d'arte delle opere, di dichiarare l'inadempimento della ai sensi degli artt. 1460 e 1218 c.c. Controparte_1
o comunque ridurre l'importo in misura corrispondente ai costi pari ad euro 35.409,54; - nel merito, in via subordinata, di ridurre proporzionalmente il prezzo a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c.; - in ogni caso, di dichiarare inesigibile il credito
Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 29.04.2024, la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, allegando che: a) i lavori eseguiti dall'ingiungente opposta risultano conformi alle previsioni del contratto di appalto concluso in data
15.02.2022, come confermato dalla asseverazione rilasciata dalla direzione dei lavori, la quale attestò che “i lavori corrispondono al progetto definitivo e a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla Regione”; b) difetta l'interesse ad agire del , atteso che l'appaltatore non Parte_1
può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi e difformità; nello specifico, il , non avendo mai Parte_1
documentato la sussistenza di contestazioni da parte del committente , non può Testimone_3 che essere carente di interesse ad agire;
c) pur ribadita l'insussistenza di alcun inadempimento ascrivibile alla subappaltatrice, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione l'eccezione di inadempimento sotto il profilo della sospensione del pagamento, in quanto i lamentati vizi
3 sarebbero già stati eliminati dalla committente e, quindi, non sarebbe più eseguibile alcuna prestazione da parte della subappaltatrice;
d) il rifiuto opposto all'esecuzione della prestazione economica è comunque contrario a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c.: non è possibile riscontrare alcun parallelismo tra l'inadempimento – tutto da provare e non grave – della subappaltatrice e quello di controparte che rifiuta il pagamento del credito provato di euro
50.225,92; e) quanto al credito oggetto di pignoramento, l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato si ha solo con l'effettivo pagamento della somma pignorata, non potendo la sola dichiarazione positiva ritenersi equipollente alla soddisfazione della ragione creditoria.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata formulata proposta a norma dell'art. 185 bis c.p.c.
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società in qualità di subappaltatore, ha agito in giudizio, sin dalla procedura Controparte_1
monitoria, per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pari ad euro 50.225,92, oggetto delle fatture nn. 21/2022, 30/2022, 23/2022,
La società ingiungente opposta, in qualità di attore in senso sostanziale, ha fornito la prova della fonte negoziale, ossia contratto di subappalto concluso con l'appaltatore in data 15.02.2022 (doc. 1 fasc. monit.), avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del fabbricato commissionata da
. Testimone_3
La società opponente non ha contestato la fonte negoziale, né la qualificazione dello stesso come contratto di subappalto, ma, in via principale, ha eccepito di aver sospeso, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., il pagamento del prezzo perché la subappaltatrice realizzò solo parzialmente le opere peraltro affette da vizi e difformità e, in via subordinata, di aver diritto alla diminuzione del prezzo a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c.
Non appare superfluo ricordare il rapporto tra disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale e disciplina speciale in materia di vizi e difformità: la prima, oltre che nel caso di ritardo nell'adempimento, trova applicazione in caso di opera non ultimata;
la seconda presuppone che l'opera sia stata terminata, indipendentemente dalla accettazione della stessa o dalla
4 manifestazione di gradimento da parte della committente (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del
13/04/2018 (Rv. 648467 - 01).
Nello specifico, qualora l'opera non fosse stata terminata, non trova ambito di applicazione la disciplina speciale ex artt. 1667 e 1668 c.c.: difatti, non possono ritenersi sussistenti i vizi e difformità che, come detto, presuppongono che le la stessa sia conclusa.
Prima del completamento dell'opera, e, quindi, nel corso dell'esecuzione, l'appaltatore può sempre intervenire per conformarsi alle regole dell'arte, con conseguenza inoperatività della disciplina speciale: difatti, l'art. 1662 c.c., attribuisce al committente – ovvero sub committente appaltatore – il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, precisando che “quando nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
In altri termini, i fatti allegati dall'opponente sulla sussistenza di vizi e difformità in un'opera non terminata sono contrastanti e incompatibili con le discipline normative sopra richiamate
Invero, nella fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni agli atti e delle prove precostituite,
l'opera subappaltata deve considerarsi terminata.
In primo luogo, è la stessa appaltatrice ad aver allegato la asserita sussistenza di vizi – come ricavabile dal relazione del perito di parte - non avendo neppure specificato, entro il termine delle preclusioni assertive, le lavorazioni non terminate, atteso che le problematiche elencate nell'atto di citazione (pagine 6 e 7) integrano, al più, delle difformità.
In secondo luogo, nel verbale di sopralluogo del 13.10.2022, prodotto dalla parte opponente e sottoscritto solo da quest'ultima, si evince la asserita non esecuzione a regola d'arte dell'opera subappaltata - “presenza di elementi strutturali spanciati, tompagnature perimetrali non a piombo, tramezzature interne non a piombo e con presenza di fuori squadra” – e non il mancato completamento dell'opera
Dal completamento dell'opera subappaltata e dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
5 Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1,
Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – eccezioni in senso stretto – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.). non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione Parte_1
riconvenzionale, per il risarcimento del danno da vizi e difformità, nei confronti del subappaltatore in quanto ha omesso di allegare specificatamente, prima ancora di provare, che Controparte_1
ricevette contestazioni o denunce da parte della committente principale . Testimone_3
Difatti, prima della formale denuncia del committente originario, l'appaltatore non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore del contratto derivato, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente.
Nello specifico, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di problematiche dell'opera, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
Conseguentemente, l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.
Si evidenzia, nuovamente, che nessuna contestazione e denuncia proveniente da Testimone_3
è stata prodotta dal opponente. Parte_1
Parimenti, nessun valore probatorio, sempre sotto il profilo dell'interesse ad agire dell'appaltatore può rinvenirsi nel verbale di sopralluogo del 13.10.2022, non solo, perché specificatamente contestato dal subappaltatore, ma soprattutto, perché non reca alcuna sottoscrizione in calce dei soggetti che avrebbero dovuto partecipare al contraddittorio, ad eccezione dell'odierna opponente.
In ogni caso, non si rinviene la presenza nel sopralluogo in esame del committente Tes_3
e nessun rilievo può avere la presenza del direttore dei lavori: quest'ultimo è solo un
[...]
6 tecnico che svolge funzioni di controllo per conto del committente, ma non ne ha la rappresentanza e non può, pertanto, effettuare, in suo nome e per suo conto, manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti, in assenza di prova del conferimento del relativo potere.
Anche a volere ritenere l'opera non fosse stata terminata al subappaltatore, come prospettato dall'opponente, la domanda di risarcimento del danno della somma di euro 35.409,54 non può essere accolta.
In primo luogo, tale credito è stato invocato come obbligazione di valore pari al costo delle opere rimediali per “l'eliminazione delle problematiche riscontrate”.
Sennonché, come già rilevato, la sussistenza di vizi e difformità presuppone che l'opera sia stata ultimata e, quindi, seguendo la prospettazione dell'opponente sul non completamento, non vi possono essere danni conseguenza da difetti ex art. 1668 c.c.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che la somma richiesta di euro 35.409,54 fosse l'importo per completare l'opera non ultimata dal subappaltatore, da un lato, l'appaltatore – pur prescindendo dalla mancanza di una allegazione specifica - ha modificato unilateralmente lo stato dei luoghi precludendo l'accertamento della natura e tipologia delle opere effettivamente realizzate e di quelle mancanti.
Dall'altro, soprattutto, si ricorda che, in caso di conclusione sopravvenuta di un contratto per terminare l'opera, il danno risarcibile non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, deve rigettarsi la domanda (e l'eccezione riconvenzionale di parte opponente), in quanto mancano l'allegazione e la prova – entro i termini perentori delle preclusioni assertive e istruttorie - che l'importo 35.409,54 fosse pari ai maggiori costi sostenuti per affidare a le opere non realizzate dalla Parte_3
subappaltatrice originaria.
2. L'eccezione di inesigibilità del credito non è fondata, ma la prova sopravvenuta del pagamento da parte della opponente della somma di euro 11.592,02, a seguito di dichiarazione del terzo e di assegnazione ex art. 553 c.c., determina una estinzione per compensazione parziale del credito azionato nella procedura monitoria.
Nello specifico, la temporanea indisponibilità derivata da ragioni estrinseche, come il pignoramento presso terzi, è situazione diversa dalla intrinseca inesigibilità del credito.
Tuttavia, la prova del pagamento sopravvenuto, da parte dell'opponente di parte del credito – pari ad euro 11.592,02 - proprio relativo al contratto di subappalto in oggetto, come specificato dalla
7 dichiarazione resa, determina una estinzione parziale, circostanza che comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Il opponente è, comunque, tenuto al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore del Parte_1
subappaltatore, della somma residua pari ad euro 38.633,90, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo.
3. In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente deve essere condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di della somma di Controparte_1
euro 38.633,90 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo
Le spese processuali, sia della procedura monitoria sia del giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto sia del valore della controversia - con riferimento al decisum (euro 38.633,90) - sia del fatto che il decreto ingiuntivo è stato revocato solo a seguito del pagamento da parte dell'opponente a seguito del pignoramento presso terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16753/2023 del 6.11.2023;
2) condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 38.633,90 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta, che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Battaglia a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 20 febbraio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Grassi Parte_1 P.IVA_1
e Guido Maria Tancredi, del Foro di Roma, indirizzi PEC: e Email_1
; Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia, del Foro di Controparte_1 P.IVA_2
Messina, indirizzo PEC: Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni:
[... parte attorea: “in via istruttoria: I) disporre escussione testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in 1° ottobre 2022 Controparte_ senza dare alcuna comunicazione al né al direttore lavori ha abbandonato il cantiere Parte_1 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 smontando gli apprestamenti esistenti? 2. vero che l'abbandono del cantiere da parte della Controparte è avvenuto in assenza di accettazione da parte del delle opere affidate in subappalto e prima del Parte_1 completamento delle stesse?3. vero che in data 13 ottobre 2022 si è svolto alla presenza delle parti un sopralluogo presso il cantiere avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 in occasione del quale sono stati riscontrati i vizi di cui al verbale prodotto quale doc. 9 all'atto di citazione che si rammostra? 4. vero che le opere di cui al contratto di subappalto sono state eseguire da Controparte_1 solo parzialmente ed in maniera non rispondente ai canoni della perfetta regola d'arte? 5. vero che con riferimento alle opere di cui al contratto di subappalto eseguite da sono stati riscontrati i vizi e le irregolarità elencate nella relazione tecnica Controparte_1 constatativa dell'ing. prodotta quale doc. 10 dell'atto di citazione che si rammostra? 6. Vero che il Pt_2 Parte_1
ha conferito opere in subappalto a aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San
[...] Parte_3 Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 tra cui l'ultimazione e l'eliminazione dei vizi ed irregolarità delle precedenti fasi lavorative? 7. Vero che il costo sopportato dal per Parte_1 l'ultimazione delle opere realizzate dalla e per l'eliminazione dei vizi e delle irregolarità presenti sulle medesime è pari ad CP_1 euro 35.409,54? 8. vero che le opere affidate in subappalto alla con il contratto del 23 gennaio 2023 Parte_3 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 comprendono le lavorazioni descritte nella relazione tecnica constatativa dell'ing. Pt_2 prodotta quale doc. 10 dell'atto di citazione che si rammostra? 9. vero che le opere affidate in subappalto alla
[...] con il contratto del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Parte_3 Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902 comprendono le seguenti lavorazioni: 1) realizzazione della scala interna, che dal piano seminterrato porta al piano rialzato;
2) definizione e realizzazione di alcuni tramezzi interni e dei parapetti, sia della terrazza che della copertura;
3) applicazione sulle pareti esterne, in diversi strati e per gli spessori necessari, di intonaco cementizio posto in opera con interposta rete elettrosaldata zincata maglia 5x5cm. filo 2 mm, opportunamente fissata al supporto murario;
4) aumento degli spessori degli intonaci delle pareti interne, sia sulla muratura perimetrale sia sui
1 tramezzi in modo tale da renderle perfettamente verticali;
5) fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo e livellamento dei solai per eliminare l'imbarcatura; 6) demolizione degli architravi degli infissi e nuova posa in opera alla quota d'imposta corretta;
6) smaltimento presso discarica dei materiali presenti nel cantiere. Si indicano quali testimoni: - su tutti i capitoli di prova: i) il direttore lavori Ing. C.F. Nato a Barcellona P.G. (ME), il 17/02/74 e residente in Barcellona Testimone_1 C.F._1 P.G. (ME) - 98051 - via Medaglia d'oro Lo Re;
ii) collaboratore area tecnica del : , Parte_1 Persona_1 C.F. Nato a Patti (Me), il 12/10/1954. Residente in c/da Paesana n. 26 Patti (ME) 98066;m- sui capitoli di C.F._2 prova dal n. 6 a n. 9 l'Amministratore unico della società Sig. C.F. Controparte_2 Testimone_2
, nato a [...] 98048, il 25/06/82 ed ivi residente in [...]. II) disporre consulenza C.F._3 tecnica d'ufficio, eventualmente anche solo di natura contabile, diretta a quantificare i costi sopportati dal al Parte_1 fine di sanare i vizi ed i difetti riscontrati nella perizia constatativa prodotta quale doc. 10 all'atto di citazione;
A) nel merito in via principale: dichiarare nullo e/o inefficace, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 16753/2023 del 6/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano dichiarando inammissibili, illegittime e/o comunque infondate, tanto in punto di fatto quanto in linea Controparte_ di diritto le domande monitorie proposte dalla B) nel merito in via subordinata rispetto alla precedente lettera A): Controparte_ rigettare integralmente le pretese della o comunque ridurre l'importo delle somme richieste dalla medesima nella misura corrispondente alla reale consistenza della fase lavorativa realizzata ovvero nella misura maggiore o inferiore che sarà accertata in corso di causa. C) nel merito in ogni caso: attesa l'esecuzione non a regola d'arte delle fasi lavorative realizzate accertare e dichiarare l'inadempimento della al contratto di subappalto e per l'effetto rigettare integralmente le pretese CP_1 avversarie anche ai sensi degli art. dell'art. 1460 c.c. e 1218 c.c. o, comunque, ridurne l'importo in misura corrispondente alle spese e costi maturati e maturandi per l'eliminazione delle problematiche riscontrate da quantificarsi in euro 35.409,54 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
D) nel merito in via subordinata rispetto alla precedente lettera C): accertare e dichiarare che le fasi lavorative eseguite dalla presentano i vizi e difetti di cui in narrativa e per l'effetto ridurne CP_1 proporzionalmente il prezzo ex art. 1667 e 1668 c.c. E) in ogni caso decurtare dall'importo che dovesse accertarsi dovuto alla le somme assegnate al terzo pignorante come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Patti del CP_1 Parte_4 14/06/2024 R.G.E. n. 585/2023 comprese le spese legali ivi liquidate prodotta quale doc. 18 della seconda memoria istruttoria ex art. 171- ter c.p.c.Con vittoria di spese generali e varie, compensi professionali oltre IVA e CAP come per legge. parte convenuta: “1) Accertare e dichiarare la validità, legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo ex adverso opposto e per l'effetto confermarlo integralmente;
2) per i motivi sopra dedotti accertare e dichiarare, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione immediatamente esecutivo, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
3) per l'effetto di quanto sopra accertare e dichiarare che, Controparte_ per le causali quivi dedotte, la ha diritto alla percezione delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione;
4) ritenere infondate, illegittime e pretestuose le domande rassegnate ex adverso e per l'effetto respingerle integralmente;
5) ritenere e dichiarare che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rassegnata da controparte sia del tutto inammissibile e infondata e e perciò respingerla integralmente;
6) Rigettare per le superiori argomentazioni l'eccezione di inesigibilità del credito ingiunto e per l'effetto condannare controparte al pagamento dell'intero importo ingiunto e/o in subordine, e solo nel caso in cui venisse comprovato l'intervenuto pagamento in favore della pignorante in quello minore pari ad € Parte_5 32.077,39 oltre interessi;
7) In via istruttoria si chiede: I) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: a) del contratto di appalto stipulato tra e il committente;
b) delle fatture emesse dal al committente;
b) dell'estratto della Parte_1 Parte_1 piattaforma di Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti – monitoraggio crediti tracciabili, relativo alla posizione del
per il periodo che va dal 15.02.2022 sino alla data odierna;
c) asseverazione fiscale dei crediti relativi Parte_1 all'appalto in oggetto;
d) tutti i documenti attestanti la cessione dei crediti maturati dal in esecuzione Parte_1 del contratto di appalto del 15.02.2022; II) interrogatorio formale del legale rappresentante del , sul Parte_1 seguente capitolato di prova: a) vero o no che il pagamento dei lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto in oggetto è stato Controparte_ eseguito dal Committente con il meccanismo dello sconto in fattura? b) vero o no che i lavori eseguiti dalla sono stati pagati dal committente con il meccanismo dello sconto in fattura?; c) vero o no che il credito fiscale maturato per i predetti lavori e conseguito attraverso il meccanismo dello sconto in fattura è stato ceduto da a un terzo, con controprestazione in denaro? Parte_1 d) vero o no che i predetti lavori, pagati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, non sono mai stati contestati dal committente? III) escussione testimoniale del OR , cod. fisc. ), sulle seguenti Testimone_3 CodiceFiscale_4 circostanze: a) vero o no, che lei è proprietario dell'unità immobiliare sita in Contrada San Giuliano nel Comune di Naso (ME), identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 part. 902? b) vero o no, che la suddetta unità immobiliare è stata sottoposta a lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, eseguiti nell'ambito del c.d. super bonus 110%? c) vero o no, che la suddetta unità immobiliare ha usufruito altresì del bonus facciate 90% e del bonus ristrutturazione 50%? d) vero o no, che in ragione dell'esecuzione dei suddetti interventi il ha provveduto a emettere le fatture di pagamento a Parte_1 Suo carico? e) vero o no, che non ha mai contestato i lavori eseguiti sull'immobile sito in Naso, Contrada San Giuliano? f) vero o no, che non ha mai contestato le fatture emesse in conseguenza dei suddetti lavori? 8) con riserva di articolare ulteriore mezzi istruttori entro i concedendi termini di rito;
9) con riserva di ogni ulteriore argomentare, dedurre e produrre entro i concedendi termini istruttori;
10) con condanna alle spese e compensi da distrarsi, in misura non inferiore al D.M. 147/2023 in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16753/2023 del 6.11.2023, dell'importo di euro 50.225,92 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di saldo del Controparte_1
corrispettivo per le lavorazioni subappaltate, inerenti alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, sito a Naso (ME), di proprietà di Testimone_3
2 Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) le opere affidate alla furono Controparte_1 realizzate parzialmente e non a regola d'arte, come emerge dalla relazione tecnica e dal sopralluogo svolto in contraddittorio in data 13.10.2022; b) nello specifico, la scala interna fu solo predisposta, ma non realizzata;
le strutture intelaiate presentavano problemi di complanarità verticale e di allineamento, come anche le pareti esterne ed esterne;
fu riscontrata la presenza di materiali non conferiti in discarica;
c) nonostante i solleciti, la subappaltatrice rimase inerte e non fece alcunchè per risolvere le problematiche riscontrate e, conseguentemente, sia a norma dell'art. 1460 c.c., sia a norma dell'art. 1218 c.c., non ha titolo per esigere il corrispettivo;
d) come emerge dalla relazione tecnica, il costo per l'eliminazione delle irregolarità e dei vizi che presentano le lavorazioni compiute da parte opposta ammonta ad euro 35.409,54; e) difatti, suddette problematiche furono sanate a spese del , tramite una nuova subappaltatrice;
f) in ogni caso, il credito oggetto Parte_1
del decreto ingiuntivo non è esigibile perché, a seguito della notificazione al di un atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, quest'ultimo rese dichiarazione positiva, sebbene per il minor importo di euro 12.426,99.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, in sintesi, chiedendo: - nel merito in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo;
- nel merito, in via subordinata, di rigettare le pretese di parte opposta o comunque ridurre l'importo delle somme richieste nella misura corrispondente alla reale consistenza della fase lavorativa;
- nel merito, in ogni caso, attesa l'esecuzione non a regola d'arte delle opere, di dichiarare l'inadempimento della ai sensi degli artt. 1460 e 1218 c.c. Controparte_1
o comunque ridurre l'importo in misura corrispondente ai costi pari ad euro 35.409,54; - nel merito, in via subordinata, di ridurre proporzionalmente il prezzo a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c.; - in ogni caso, di dichiarare inesigibile il credito
Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 29.04.2024, la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, allegando che: a) i lavori eseguiti dall'ingiungente opposta risultano conformi alle previsioni del contratto di appalto concluso in data
15.02.2022, come confermato dalla asseverazione rilasciata dalla direzione dei lavori, la quale attestò che “i lavori corrispondono al progetto definitivo e a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla Regione”; b) difetta l'interesse ad agire del , atteso che l'appaltatore non Parte_1
può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi e difformità; nello specifico, il , non avendo mai Parte_1
documentato la sussistenza di contestazioni da parte del committente , non può Testimone_3 che essere carente di interesse ad agire;
c) pur ribadita l'insussistenza di alcun inadempimento ascrivibile alla subappaltatrice, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione l'eccezione di inadempimento sotto il profilo della sospensione del pagamento, in quanto i lamentati vizi
3 sarebbero già stati eliminati dalla committente e, quindi, non sarebbe più eseguibile alcuna prestazione da parte della subappaltatrice;
d) il rifiuto opposto all'esecuzione della prestazione economica è comunque contrario a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c.: non è possibile riscontrare alcun parallelismo tra l'inadempimento – tutto da provare e non grave – della subappaltatrice e quello di controparte che rifiuta il pagamento del credito provato di euro
50.225,92; e) quanto al credito oggetto di pignoramento, l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato si ha solo con l'effettivo pagamento della somma pignorata, non potendo la sola dichiarazione positiva ritenersi equipollente alla soddisfazione della ragione creditoria.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata formulata proposta a norma dell'art. 185 bis c.p.c.
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società in qualità di subappaltatore, ha agito in giudizio, sin dalla procedura Controparte_1
monitoria, per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pari ad euro 50.225,92, oggetto delle fatture nn. 21/2022, 30/2022, 23/2022,
La società ingiungente opposta, in qualità di attore in senso sostanziale, ha fornito la prova della fonte negoziale, ossia contratto di subappalto concluso con l'appaltatore in data 15.02.2022 (doc. 1 fasc. monit.), avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del fabbricato commissionata da
. Testimone_3
La società opponente non ha contestato la fonte negoziale, né la qualificazione dello stesso come contratto di subappalto, ma, in via principale, ha eccepito di aver sospeso, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., il pagamento del prezzo perché la subappaltatrice realizzò solo parzialmente le opere peraltro affette da vizi e difformità e, in via subordinata, di aver diritto alla diminuzione del prezzo a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c.
Non appare superfluo ricordare il rapporto tra disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale e disciplina speciale in materia di vizi e difformità: la prima, oltre che nel caso di ritardo nell'adempimento, trova applicazione in caso di opera non ultimata;
la seconda presuppone che l'opera sia stata terminata, indipendentemente dalla accettazione della stessa o dalla
4 manifestazione di gradimento da parte della committente (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del
13/04/2018 (Rv. 648467 - 01).
Nello specifico, qualora l'opera non fosse stata terminata, non trova ambito di applicazione la disciplina speciale ex artt. 1667 e 1668 c.c.: difatti, non possono ritenersi sussistenti i vizi e difformità che, come detto, presuppongono che le la stessa sia conclusa.
Prima del completamento dell'opera, e, quindi, nel corso dell'esecuzione, l'appaltatore può sempre intervenire per conformarsi alle regole dell'arte, con conseguenza inoperatività della disciplina speciale: difatti, l'art. 1662 c.c., attribuisce al committente – ovvero sub committente appaltatore – il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, precisando che “quando nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
In altri termini, i fatti allegati dall'opponente sulla sussistenza di vizi e difformità in un'opera non terminata sono contrastanti e incompatibili con le discipline normative sopra richiamate
Invero, nella fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni agli atti e delle prove precostituite,
l'opera subappaltata deve considerarsi terminata.
In primo luogo, è la stessa appaltatrice ad aver allegato la asserita sussistenza di vizi – come ricavabile dal relazione del perito di parte - non avendo neppure specificato, entro il termine delle preclusioni assertive, le lavorazioni non terminate, atteso che le problematiche elencate nell'atto di citazione (pagine 6 e 7) integrano, al più, delle difformità.
In secondo luogo, nel verbale di sopralluogo del 13.10.2022, prodotto dalla parte opponente e sottoscritto solo da quest'ultima, si evince la asserita non esecuzione a regola d'arte dell'opera subappaltata - “presenza di elementi strutturali spanciati, tompagnature perimetrali non a piombo, tramezzature interne non a piombo e con presenza di fuori squadra” – e non il mancato completamento dell'opera
Dal completamento dell'opera subappaltata e dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
5 Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1,
Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – eccezioni in senso stretto – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.). non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione Parte_1
riconvenzionale, per il risarcimento del danno da vizi e difformità, nei confronti del subappaltatore in quanto ha omesso di allegare specificatamente, prima ancora di provare, che Controparte_1
ricevette contestazioni o denunce da parte della committente principale . Testimone_3
Difatti, prima della formale denuncia del committente originario, l'appaltatore non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore del contratto derivato, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente.
Nello specifico, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di problematiche dell'opera, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
Conseguentemente, l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.
Si evidenzia, nuovamente, che nessuna contestazione e denuncia proveniente da Testimone_3
è stata prodotta dal opponente. Parte_1
Parimenti, nessun valore probatorio, sempre sotto il profilo dell'interesse ad agire dell'appaltatore può rinvenirsi nel verbale di sopralluogo del 13.10.2022, non solo, perché specificatamente contestato dal subappaltatore, ma soprattutto, perché non reca alcuna sottoscrizione in calce dei soggetti che avrebbero dovuto partecipare al contraddittorio, ad eccezione dell'odierna opponente.
In ogni caso, non si rinviene la presenza nel sopralluogo in esame del committente Tes_3
e nessun rilievo può avere la presenza del direttore dei lavori: quest'ultimo è solo un
[...]
6 tecnico che svolge funzioni di controllo per conto del committente, ma non ne ha la rappresentanza e non può, pertanto, effettuare, in suo nome e per suo conto, manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti, in assenza di prova del conferimento del relativo potere.
Anche a volere ritenere l'opera non fosse stata terminata al subappaltatore, come prospettato dall'opponente, la domanda di risarcimento del danno della somma di euro 35.409,54 non può essere accolta.
In primo luogo, tale credito è stato invocato come obbligazione di valore pari al costo delle opere rimediali per “l'eliminazione delle problematiche riscontrate”.
Sennonché, come già rilevato, la sussistenza di vizi e difformità presuppone che l'opera sia stata ultimata e, quindi, seguendo la prospettazione dell'opponente sul non completamento, non vi possono essere danni conseguenza da difetti ex art. 1668 c.c.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che la somma richiesta di euro 35.409,54 fosse l'importo per completare l'opera non ultimata dal subappaltatore, da un lato, l'appaltatore – pur prescindendo dalla mancanza di una allegazione specifica - ha modificato unilateralmente lo stato dei luoghi precludendo l'accertamento della natura e tipologia delle opere effettivamente realizzate e di quelle mancanti.
Dall'altro, soprattutto, si ricorda che, in caso di conclusione sopravvenuta di un contratto per terminare l'opera, il danno risarcibile non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, deve rigettarsi la domanda (e l'eccezione riconvenzionale di parte opponente), in quanto mancano l'allegazione e la prova – entro i termini perentori delle preclusioni assertive e istruttorie - che l'importo 35.409,54 fosse pari ai maggiori costi sostenuti per affidare a le opere non realizzate dalla Parte_3
subappaltatrice originaria.
2. L'eccezione di inesigibilità del credito non è fondata, ma la prova sopravvenuta del pagamento da parte della opponente della somma di euro 11.592,02, a seguito di dichiarazione del terzo e di assegnazione ex art. 553 c.c., determina una estinzione per compensazione parziale del credito azionato nella procedura monitoria.
Nello specifico, la temporanea indisponibilità derivata da ragioni estrinseche, come il pignoramento presso terzi, è situazione diversa dalla intrinseca inesigibilità del credito.
Tuttavia, la prova del pagamento sopravvenuto, da parte dell'opponente di parte del credito – pari ad euro 11.592,02 - proprio relativo al contratto di subappalto in oggetto, come specificato dalla
7 dichiarazione resa, determina una estinzione parziale, circostanza che comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Il opponente è, comunque, tenuto al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore del Parte_1
subappaltatore, della somma residua pari ad euro 38.633,90, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo.
3. In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente deve essere condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di della somma di Controparte_1
euro 38.633,90 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo
Le spese processuali, sia della procedura monitoria sia del giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto sia del valore della controversia - con riferimento al decisum (euro 38.633,90) - sia del fatto che il decreto ingiuntivo è stato revocato solo a seguito del pagamento da parte dell'opponente a seguito del pignoramento presso terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16753/2023 del 6.11.2023;
2) condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 38.633,90 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta, che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Battaglia a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 20 febbraio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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