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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/11/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Porcedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sardara.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/05/1999 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Sardara, anno 1999, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sardara il 15/5/1999 - trascritto nei i registri dello Stato Civile atto n. 1 Parte
I Anno 1999 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti del matrimonio del medesimo Comune.
Pag. 2 di 3 2) Disporre, sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio
che la casa coniugale, sita in Sardara, nel Vico San Gregorio n. 5, Per_1
di comune proprietà dei ricorrenti in ragione della metà, rimanga nella disponibilità del Signor affinché vi conviva col figlio con Parte_2
obbligo di provvedere in via esclusiva, comprese le spese straordinarie, al mantenimento del predetto figlio maggiorenne ma allo stato privo di occupazione stabile.
3) Nessuna previsione di reciproco assegno nemmeno assistenziale fra i coniugi,
i quali provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/11/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Porcedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sardara.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/05/1999 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Sardara, anno 1999, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sardara il 15/5/1999 - trascritto nei i registri dello Stato Civile atto n. 1 Parte
I Anno 1999 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti del matrimonio del medesimo Comune.
Pag. 2 di 3 2) Disporre, sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio
che la casa coniugale, sita in Sardara, nel Vico San Gregorio n. 5, Per_1
di comune proprietà dei ricorrenti in ragione della metà, rimanga nella disponibilità del Signor affinché vi conviva col figlio con Parte_2
obbligo di provvedere in via esclusiva, comprese le spese straordinarie, al mantenimento del predetto figlio maggiorenne ma allo stato privo di occupazione stabile.
3) Nessuna previsione di reciproco assegno nemmeno assistenziale fra i coniugi,
i quali provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3