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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI ES Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3059/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Camaguey (Cuba) il 27.09.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MOLINARO CINZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) nessun assegno divorzile verrà versato da una parte all'altra essendo le stesse autonome sotto il profilo economico”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto a Playa (Cuba) l'1.12.2011, trascritto nel Comune di Ancona.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 5.08.2025, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
1 Dalla documentazione prodotta risulta che, in data 15.03.2017, presso l'Ufficiale di stato civile del
Comune di Ancona, le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione personale. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Playa (Cuba) l'1.12.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 44, parte 2, serie C dell'anno
2012.
Il Collegio può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non essendo ravvisabili profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Playa Parte_1 Parte_2
(Cuba) l'1.12.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 44, parte
2, serie C dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN IL VI ES
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI ES Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3059/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Camaguey (Cuba) il 27.09.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MOLINARO CINZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) nessun assegno divorzile verrà versato da una parte all'altra essendo le stesse autonome sotto il profilo economico”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto a Playa (Cuba) l'1.12.2011, trascritto nel Comune di Ancona.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 5.08.2025, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
1 Dalla documentazione prodotta risulta che, in data 15.03.2017, presso l'Ufficiale di stato civile del
Comune di Ancona, le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione personale. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Playa (Cuba) l'1.12.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 44, parte 2, serie C dell'anno
2012.
Il Collegio può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non essendo ravvisabili profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Playa Parte_1 Parte_2
(Cuba) l'1.12.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 44, parte
2, serie C dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN IL VI ES
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