Art. 23. (Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela penale delle
minoranze linguistiche) 1. Dopo l' articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell' art. 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche), e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli previste dalla presente legge e' disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.".
- Il testo dell' art. 3 delle legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. (Omissis).
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.
- Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , reca "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".
n. 482, in materia di tutela penale delle
minoranze linguistiche) 1. Dopo l' articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell' art. 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche), e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli previste dalla presente legge e' disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.".
- Il testo dell' art. 3 delle legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. (Omissis).
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.
- Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , reca "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".