TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 6.6.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 819/2022 R.G.L., avente a oggetto: “differenze retributive e risarcimento danni”;
PROMOSSA DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
e in qualità di erede di Parte_21 Parte_22 Persona_1 con l'Avv. Claudio Bongiorno;
- Ricorrenti -
CONTRO
COroparte_1
, in persona del Ministro pro tempore,
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
E CONTRO
, in persona del legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Gaetana Angela Marchese;
- Resistente -
****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso depositato in data 2.2.2022 le parti attrici, dipendenti in servizio o in quiescenza della n.q. di erede di COroparte_1 Parte_22 [...]
, hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Per_1
CO
“…1) Ritenere e dichiarare l'inadempimento della Gestione Commissariale
Governativa della sentenza n. 926/17 resa fra le parti dalla Corte di appello di Catania, sez. lav., nella causa iscritta a R.G. n. 381/2015.
2) Ritenere e dichiarare l'inadempimento della COroparte_4
per l'omesso pagamento dal mese di ottobre 2017 delle prestazioni di lavoro straordinario di 3 h settimanali, escluso il periodo di ferie, imposte per effetto dell'inadempimento della sentenza n. 926/17 resa fra le parti dalla Corte di appello di Catania, sez. lav. nella causa iscritta a R.G. n. 381/2015.
3) Condannare la al pagamento in favore degli COroparte_4
odierni ricorrenti per dette prestazioni di straordinario di 3 h settimanali rese in conseguenza della turnazione a 39 h settimanali, anziché 36 h, come disposto in sentenza, della complessiva somma di € 121.968,50, per il periodo dal mese di ottobre 2017 alla data del presente atto, ovvero quella maggiore o minor somma risultante da disponenda ctu che si rendesse necessaria ove contestata dalla resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
4) Condannare la al pagamento, fino COroparte_4
all'adempimento della sentenza, del compenso straordinario per le maggiori prestazioni in turno prestande oltre le 36 h settimanali, salvi e detratti i pagamenti eventualmente eseguiti a tale titolo.
5) Condannare la al pagamento delle COroparte_4 maggiorazioni dovute a titolo di TFR dovuto ai concludenti a far data dall'anno 2011, o qualsiasi altra remunerazione dovuto a titolo di liquidazione per cessazione dell'attività lavorativa, pari a complessive € 84.176,15, di cui € 34.394,74 da corrispondere ai seguenti dipendenti che hanno cessato l'attività lavorativa: , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di erede di
[...] Parte_4 Parte_22 Persona_1
, , Parte_12 Parte_11 Parte_18 Parte_16
, , nelle misure indicate in parte motiva;
mentre per i
[...] Parte_19
restanti dipendenti ancora in attività, odierni ricorrenti, il relativo TFR dovrà essere accantonato ex legge, ovvero alla diversa somma da determinarsi in corso di causa
2 mediante apposita nominanda CTU che si rendesse necessaria al fine, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
6) Condannare la al versamento dei contributi COroparte_5
previdenziali dovuti a causa del lavoro straordinario di 3 h settimanali in più rispetto all'ordinario orario di lavoro, non pagato a partire dall'anno 2011, svolto dai concludenti, pari a complessive € 40.162,07, così come specificato in parte motiva, ovvero alla diversa somma da determinarsi in corso di causa mediante apposita CTU che si rendesse necessaria al fine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
7) Condannare la al risarcimento del danno morale e COroparte_5
biologico patito dai concludenti, da determinarsi in via equitativa dal giudice adito, considerato il forte stress psicologico da essi patito a causa del fatto di aver dovuto prestare tre ore settimanali di lavoro in più rispetto a quelle previste, sottraendo di conseguenza tempo ai propri interessi personali e familiari, che fra l'altro sono state percepite, queste tre ore di lavoro straordinario non remunerato, come ingiuste a fronte dei vari dicta dei giudici che si sono occupati della vicenda.
8) Condannare la in persona del legale rappresentante pro COroparte_6
tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio.”.
A sostegno di quanto sopra, i ricorrenti hanno premesso che, nonostante con l'accordo integrativo aziendale del 5.8.1985 con cui è stato fissato il termine finale al
31.12.86 per la graduale uniformazione della retribuzione oraria, l'Amministrazione resistente, dopo avere applicato la prima riduzione dall'1.7.1985, ha ignorato le successive scadenze disapplicando di fatto l'accordo anzidetto;
che essi ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del proprio diritto a percepire le differenze economiche discendenti dall'applicazione del divisore 180 a tutto il personale di pari livello e dalla turnazione lavorativa del servizio articolato in 36 ore settimanali, con condanna dell'amministrazione resistente al ricalcolo delle spettanze dovute dall'1.1.1986
e a corrispondere quanto dovuto per le maggiori prestazioni rese settimanalmente con la turnazione a 39 ore anziché 36 ore settimanali;
che il Tar Sicilia - Sez. Staccata di Catania - con sentenza n. 2736/04 ha accolto il ricorso riconoscendo il loro diritto all'applicazione del divisore 180 nella determinazione del valore orario della retribuzione e allo svolgimento di un orario di servizio di 36 ore settimanali;
che con sentenza n. 148/2007 il
C.G.A. per la Regione Sicilia ha rigettato l'appello avverso la predetta pronuncia del TAR;
che essi ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, con cui è stato richiesto
3 insieme al ricalcolo delle competenze con il divisore 180 anche il pagamento delle prestazioni di straordinario rese per 3 ore settimanali;
che il giudice dell'ottemperanza, chiarita la portata del giudicato e dedotto il diritto di essi ricorrenti a un orario di lavoro di
36 ore settimanali, ha accolto il ricorso ordinando il pagamento delle prestazioni di straordinario rese settimanalmente;
che solamente nel mese di dicembre 2011 essi ricorrenti hanno ricevuto il pagamento delle differenze retributive con interessi e
CO rivalutazione monetaria;
che dopo il pagamento del dicembre del 2011 la ha continuato ad applicare una retribuzione corrispondente a 36 ore settimanali, a fronte delle
39 ore effettivamente lavorate;
che essi ricorrenti hanno nuovamente adito questo Ufficio;
che con sentenza n. 111 del 15.1.2015 il Tribunale di Catania ha riconosciuto il loro diritto al pagamento della retribuzione per l'attività di lavoro straordinario svolta per n. 3 ore settimanali;
che tale pronuncia è stata poi confermata parzialmente dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 926/2017; che neppure a seguito della predetta pronuncia la
CO
ha rimodulato l'orario lavorativo in 36 ore settimanali, continuando a predisporre i turni lavorativi in 39 ore settimanali e, quindi, costringendoli a prestare 3 ore settimanali di straordinario (12 ore al mese, a eccezione del periodo di ferie annue contrattuali); che
CO solamente in seguito a precetto la ha corrisposto il compenso straordinario per dette prestazioni relativamente al periodo dal mese di luglio 2011 al mese di settembre 2017; che
CO per il periodo successivo la non solo non ha provveduto a rimodulare il loro orario lavorativo in 36 ore settimanali, ma non ha provveduto nemmeno al pagamento del compenso straordinario dovuto;
che, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione a
CO precetto spiegata dalla per il periodo successivo al settembre 2017, essi ricorrenti CO hanno proposto il presente ricorso per ottenere la condanna della al pagamento del compenso straordinario non corrisposto dal mese di ottobre del 2017, oltreché delle differenze di TFR e dei contributi previdenziali non versati dal 2011, fino alla data di presentazione del ricorso;
che essi ricorrenti hanno quindi diritto alle somme indicate in ricorso per le predette causali.
Con memoria difensiva depositata in data 26.4.2022, si è costituito in giudizio l' chiedendo conclusivamente di “...pronunciarsi secondo giustizia nel presente CP_7
giudizio; tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro CP_7
i limiti della prescrizione.”.
4 Con memoria difensiva depositata in data 9.5.2022, si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…Voglia l'on. Tribunale adito, previa declaratoria della carenza di contraddittorio e della prescrizione quinquennale delle pretese avversarie, ritenere inammissibile e/o rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2.1. Oggetto del presente procedimento è costituito innanzitutto dall'accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario discendenti dall'espletamento della prestazione lavorativa resa per 39 ore settimanali anziché per 36 nel periodo dal mese di ottobre 2017 alla data di deposito del ricorso.
2.2. Siccome dedotto in ricorso e risultante dalla documentazione in atti, tali questioni sono state oggetto di precedente esame da parte della Corte d'Appello di Catania, la quale, investita della controversia limitatamente al periodo sino al settembre 2017, con la sentenza n. 926/2017 del 14.9.2017 ha accolto parzialmente l'appello ivi spiegato dagli odierni ricorrenti e ha quindi dichiarato “...il diritto degli odierni appellanti, per le ragioni di cui in motivazione, a un orario lavorativo di 36 ore settimanali”, condannando “...parte appellata al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti - nei limiti della prescrizione, ma fatti salvi i pagamenti già intervenuti -, della maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate oltre le
36 ore settimanali sino alla data della presente sentenza, detratto tutto quanto ai medesimi già corrisposto per lo stesso titolo in esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo richiamate in parte motiva, oltre interessi legali sugli importi via via rivalutati dalla scadenza di ciascun credito al soddisfo [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
La predetta sentenza è passata in giudicato a seguito della ordinanza n. 15798/2023 del 6.6.2023 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla
Amministrazione resistente e iscritto al n. 29840/2017 R.G. (cfr. ordinanza prodotta da
5 parte ricorrente in data 15.2.2024, nonché verbale di udienza del 7.5.2024 e, da ultimo, verbale di odierna udienza).
2.3. Con la citata sentenza 926/2017, passata in giudicato, la Corte di Appello di
Catania ha in particolare accertato quanto segue “...3) L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Secondo i principi affermati dal Supremo Collegio (cfr., tra le più recenti, Cass.
15493/15), in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
In assenza di allegazione, ad opera dell'odierna parte appellata, in ordine a sopravvenienze, di fatto o di diritto, che abbiano modificato il regolamento del rapporto, deve pertanto ritenersi intangibile il diritto degli odierni appellanti (tutti già parti del procedimento definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 148/07, in atti), a un orario di lavoro di 36 ore settimanali, “con il conseguente pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più” (cfr. anche sentenza del TAR Catania in sede di ottemperanza n.
3683/10).
[...]
3.2.) Per conseguenza, ribadito il diritto degli appellanti a un orario di lavoro di 36 ore settimanali, così come riconosciuto dalle pronunce dei giudici amministrativi passate in giudicato, parte appellata – che non ha contestato di non aver dato esecuzione al giudicato amministrativo nella parte in cui ha riconosciuto il diritto a tal orario di lavoro - va condannata al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, a titolo di straordinario, delle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali sino alla data della presente sentenza, detratto tutto quanto già corrisposto per lo stesso titolo e nei limiti della prescrizione, come da domanda (salvo sia già intervenuto, in esecuzione del giudicato amministrativo, il pagamento di somme - come invero sembrerebbe emergere dalla stessa documentazione prodotta dagli appellanti - in relazione ai crediti prescritti), oltre interessi sugli importi via via rivalutati (Cass. S.U. n. 30/01) dalla scadenza al soddisfo). [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, cit.).
6 2.4. Ebbene, stante il carattere assorbente, le statuizioni contenute nella citata sentenza n. 926/2017 della Corte di Appello di Catania (oltreché nelle presupposte e richiamate sentenze n. 148/2007 del C.G.A. e n. 3683/2010 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, in sede di ottemperanza – cfr. doc. nn. 5 e 7 di parte ricorrente) costituiscono giudicato esterno tra le parti anche con riguardo al periodo successivo al settembre 2017, sicché non possono assumere rilievo contrario neppure le ulteriori pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Catania prodotte da parte resistente in data 5.6.2025 poiché non concernenti gli odierni ricorrenti (cfr. altresì verbale di odierna udienza).
L'articolo 2909 c.c. dispone che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa”; inoltre, la sopravvenuta formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.” (cfr. C. Cass. 5478/2013).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando una premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto e di diritto accertato;
inoltre, in tema di rapporti obbligatori, il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso e non dedotti in giudizio, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto a
7 quella precedentemente azionata (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2, sent. n. 11360 dell'11/5/2010; sent. n. 9512/2009; sent. sez, un. n. 29531/2008).
Più di recente, con riferimento ai rapporti di durata, la Corte di Cassazione ha così statuito: “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.” (cfr. C. Cass. n. 20765/2018 e C. Cass.
37269/2021).
Stante quanto sopra, in definitiva, nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito (“rebus sic stantibus”). Ciò in quanto, in caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento (in termini confr: Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001; sez. III n. 10420 /2002).
2.5. Nel caso di specie, pur nella diversità dei periodi oggetto di contestazione, il rapporto sottostante alla presente controversia è identico a quello oggetto della pronuncia della Corte d'Appello di Catania passata in giudicato (e nelle sottostanti pronunce del giudice amministrativo), sia con riferimento alle parti, sia con riferimento alla natura del compenso in oggetto, sia con riferimento ai concreti elementi fattuali e alle questioni giuridiche affrontate, con la conseguenza che la citata sentenza è idonea a esplicare effetto espansivo del giudicato esterno anche nel presente giudizio.
Anche con riferimento al caso in esame, infatti, va rilevato che la FCE non ha specificamente documentato e provato le eventuali modifiche della situazione di fatto o del quadro giuridico di riferimento in relazione al periodo oggetto della presente domanda, siccome già accertati dalla sentenza passata in giudicato;
non ha, in particolare, dimostrato il venir meno dei presupposti necessari per l'erogazione del compenso in oggetto, per effetto di fatti sopravvenuti e contrari al riconoscimento dell'emolumento de quo.
8 Ne consegue che ogni profilo relativo alla sussistenza dei presupposti per la concessione a favore dei ricorrenti del compenso per lavoro straordinario in oggetto, essendo esso fondato sulla base della medesima situazione di fatto e di diritto posta a base della predetta sentenza n. 926/2017 della Corte d'Appello di Catania e costituendo, quindi, una riproposizione di questioni già esaminate da quest'ultima, incontra il limite del giudicato in essa cristallizzato.
A fronte di ciò, come detto, non assumono rilievo contrario le ulteriori sentenze del
Tribunale e della Corte di Appello di Catania prodotte da parte resistente in data 5.6.2025 giacché concernenti soggetti diversi dagli odierni ricorrenti (cfr. altresì verbale di odierna udienza) e, dunque, inidonee a incidere sul giudicato formatosi tra le parti del presente giudizio secondo le statuizioni della citata sentenza della Corte di Appello di Catania n.
926/2017.
2.6. Stante quanto sopra e in difetto di sopravvenienze contrarie allegate e dimostrate da parte resistente, anche con riguardo al periodo de quo deve dunque
“...ritenersi intangibile il diritto degli odierni appellanti [id est: ricorrenti] (tutti già parti del procedimento definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 148/07, in atti), a un orario di lavoro di 36 ore settimanali, “con il conseguente pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più” [...]” (cfr. sentenza n. 926/2017 della Corte di
Appello di Catania, cit.).
In relazione ai predetti importi dovuti dal mese di ottobre 2017, d'altronde, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, tenuto conto della documentata e incontestata notifica dell'atto introduttivo in data 11.2.2022 (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 10.5.2022 e pag. 1 della memoria difensiva dell'Amministrazione resistente).
Ne consegue che, non avendo parte resistente contestato di non avere dato CO esecuzione al giudicato amministrativo e civile anche nel periodo in esame, la va condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di straordinario, delle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali sino alla data di deposito del ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa, oltre accessori come per legge.
2.7. Dalle statuizione contenute nella citata sentenza n. 926/2017 della Corte di
Appello di Catania e dall'accoglimento della domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per il lavoro straordinario espletato anche nel periodo da ottobre
2017, inoltre, discende il diritto dei ricorrenti per i quali è cessato il rapporto di lavoro
(secondo la incontestata elencazione da ultimo effettuata nella CTU in atti anche sulla base
9 dell'ulteriore documentazione acquisita dal consulente in sede di operazioni peritali) alla corresponsione delle differenze sul TFR maturato a far data dal 2011 (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo e verbale di odierna udienza); la domanda attorea va invece disattesa con riguardo ai ricorrenti per i quali il rapporto di lavoro non risulta cessato, difettando rispetto a essi le necessaria esigibilità del credito fatto valere.
Anche rispetto agli importi richiesti per tale causale va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
Sul punto occorre infatti considerare che, per un verso, tutti i ricorrenti aventi diritto alle differenze sul TFR (a eccezione di ) hanno cessato il proprio Parte_15
rapporto di lavoro entro il quinquennio antecedente rispetto alla incontestata notifica del ricorso dell'11.2.2022 (cfr. pag. 6 della CTU in atti e documentazione ivi allegata, non specificamente contestata dalle parti e qui da intendersi integralmente richiamata per fare parte integrante della presente motivazione, da cui risulta che tali rapporti di lavoro sono cessati dall'anno 2018 in poi).
Per altro verso, con riguardo al ricorrente , il cui rapporto di lavoro Parte_15
risulta cessato dall'1.2.2017 (cfr. pag. 6 della CTU e busta paga ivi allegata al doc. n. 2.9.), la Suprema Corte ha precisato che “...È orientamento consolidato quello per cui, in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva, in base, e per gli effetti di cui, al citato art. 2945, comma 2) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce (tra le altre, Cass., 11 novembre 1977, n. 4884; Cass., 22 maggio 1982, n.
3141; Cass., 1 ottobre 1997, n. 9589; Cass., 21 luglio 2004, n. 13583; Cass., 4 settembre
2007, n. 18570; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1084; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669; Cass.,
27 ottobre 2015, n. 21812), senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (così la citata Cass. n. 18570 del
2007). [...]” (cfr. C. Cass. 16293/2016).
Stante quanto sopra e considerato che il residuo TFR maturato da si Parte_15
riferisce a differenze retributive dovute sino alla predetta cessazione del rapporto di lavoro e che tali differenze retributive sono state riconosciute – al più presto – con la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catania n. 926/2017 emessa in data 14.9.2017 nel proc.
n. 381/2015 R.G. (instaurato quando ancora non era cessato il rapporto di lavoro e non era dunque esigibile il relativo TFR), alcuna prescrizione può reputarsi maturata alla data della notifica dell'odierno ricorso (id est: 11.2.2022).
10 2.8. Sulla base di quanto esposto, in definitiva, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a ottenere il pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più rispetto a
36 ore settimanali nel periodo da ottobre 2017 sino alla data di deposito del ricorso (ovvero sino alla antecedente data di cessazione del rapporto di lavoro), nonché alle conseguenti differenze di TFR con riguardo ai soli ricorrenti per i quali il rapporto di lavoro risulta cessato alla data della presente decisione.
2.9. Ciò posto, al fine di quantificare le somme spettanti ai ricorrenti per le predette causali è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione:
- l'importo delle somme in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti (in distinti prospetti per ciascuna di esse) a titolo di maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali dal mese di ottobre
2017 sino alla data di deposito del presente ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa;
- differenze sul TFR in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti per le quali è cessato il rapporto di lavoro (in distinti prospetti per ciascuna di esse), tenuto conto delle somme già erogate da parte resistente in esecuzione della sentenza n. 926/2017 della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, e di quelle calcolate sulla base del superiore punto” (cfr. ordinanza del 7.5.2024).
2.10. A fronte di quanto sopra, nella consulenza in atti il CTU ha innanzitutto determinato le seguenti “...somme in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti (in distinti prospetti per ciascuna di esse) a titolo di maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali dal mese di ottobre 2017 sino alla data di deposito del ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa” calcolate “Tenuto conto dei criteri di calcolo descritti nel precedente paragrafo [...]: 1) euro 5.853,84; 2) Parte_20 Parte_2
euro 6.140,82; 3) euro 7.710,21; 4) euro 6.288,97; 5)
[...] Parte_17 Parte_4
euro 5.433,59; 6) euro 7.092,42; 7) Persona_1 Parte_3 COroparte_8
euro 8.692,19; 8) euro 6.694,30; 9) Parte_5 Parte_7
euro 7.129,29; 10) euro 702,98; 11) euro 6.140,82; 12) Parte_21 Parte_12
euro 2.051,87; 13) euro 8.146,71; 14) Parte_10 Parte_6 CP_9
euro 5.609,63; 15) euro 7.204,41; 16) euro
[...] Parte_18 Parte_8
11 7.844,43; 17) euro 2.720,48; 18) euro 7.660,75; 19) Parte_1 Parte_13
euro 8.205,68; 20) euro 2.588,27; 21) Parte_14 Parte_16 Parte_19 euro 2.580,40” (cfr. pagg. 4 e 5 della consulenza).
Il CTU ha, inoltre, quantificato le “...differenze sul TFR in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti per le quali è cessato il rapporto di lavoro (in distinti prospetti per ciascuna di esse), tenuto conto delle somme già erogate da parte resistente in esecuzione della sentenza n. 926/2017 della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, e di quelle calcolate sulla base del superiore punto” nei seguenti termini: “...1) , Parte_20
cess. rapp. lavoro 01/01/2021 euro 1.361,35; 2) , cess. rapp. lavoro Parte_2
01/04/2021 euro 1.430,00; 3) , cess. rapp. lavoro 01/01/2023 euro 1.624,67; 4) Parte_17
, cess. rapp. lavoro 01/04/2021 euro 1.429,57; 5) cess. Parte_4 Persona_1
rapp. lavoro 01/12/2020 euro 1.299,27; 6) , cess. rapp. lavoro Parte_3
30/04/2024 euro 1.464,48; 7) , cess. rapp. lavoro Parte_5
01/03/2021 euro 1.473,46; 8) , cess. rapp. lavoro 01/02/2017 euro 673,23; Parte_15
9) , cess. rapp. lavoro 31/01/2018 euro 959,83; 10) , Parte_21 Parte_12
cess. rapp. lavoro 01/04/2021 euro 1.341,77; 11) , cess. rapp. lavoro Parte_10
01/09/2018 euro 1.009,23; 12) , cess. rapp. lavoro 01/01/2022 euro Parte_6
1.601,14; 13) cess. rapp. lavoro 01/06/2020 euro 1.395,73; 14) COroparte_9
, cess. rapp. lavoro 01/03/2021 euro 1.552,25; 15) , cess. Parte_18 Parte_1
rapp. lavoro 31/03/2019 euro 1.093,48; 16) , cess. rapp. lavoro 31/07/2019 Parte_16 euro 1.034,00; 17) , cess. rapp. lavoro 01/02/2019 euro 1.103,75” (cfr. Parte_19
pagg. 5 e 6 della consulenza).
Al riguardo, il CTU ha altresì precisato che “...gli importi spettanti sono stati calcolati, come per le differenze retributive, alla data di deposito del presente ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa, al lordo delle ritenute fiscali” (cfr. pag. 6 della consulenza).
A seguito delle osservazioni alla bozza di consulenza formulate da parte ricorrente, il CTU ha infine fornito i seguenti chiarimenti conclusivi: “...1) Quantificazione di rivalutazione monetarie e interessi legali
In relazione alla quantificazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali richiesta con note dal legale di parte ricorrente, come già chiarito nel verbale di inizio operazioni peritali, si rappresenta che nel mandato conferito non viene richiesta tale quantificazione. Pertanto, ritenuto che spetti esclusivamente al G.I. indicare l'esecuzione di tale conteggio indicandone la data da cui far decorrere interessi e rivalutazione
12 monetaria, lo scrivente C.T.U. si rimette ad un eventuale estensione del mandato da parte del G.I. per integrare la C.T.U. in tal senso.
2) Quantificazione dei contributi previdenziali
In relazione alla quantificazione dei contributi previdenziali premesso che il mandato nulla dice in tal senso tuttavia, come già chiarito in sede di inizio operazioni peritali, si rappresenta che lo scrivente C.T.U. ha calcolato tutte gli importi eventualmente spettanti alle parti ricorrenti al lordo degli oneri previdenziali e fiscali in quanto i contributi previdenziali da versare, sia quelli a carico azienda che quelli a carico dipendente, nonché quelli fiscali a carico del dipendente dovranno essere per legge determinati e versati da parte resistente in qualità di sostituto d'imposta al momento della corresponsione delle somme eventualmente spettanti alle parti ricorrenti. […]” (cfr. pagg. 6 e 7 della consulenza).
2.11. Stante quanto sopra, all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile e anche a seguito delle osservazioni delle parti, tenuto conto della documentazione acquisita anche in corso di operazioni peritali ed esaminata dal CTU, si è quindi avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente e ulteriormente contestati dalle parti, che i ricorrenti risultano
CO creditori per le superiori causali, nei confronti della resistente, delle seguenti somme per differenze retributive maturate dal mese di ottobre 2017 e per residuo TFR:
1. : - Differenze lavoro straordinario euro 5.853,84; - Parte_20 CP_10
euro 1.361,35;
[...]
2. : - Differenze lavoro straordinario euro 6.140,82; - Parte_2 CP_10
euro 1.430,00;
[...]
3. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.710,21; - euro Parte_17 COroparte_10
1.624,67;
4. : - Differenze lavoro straordinario euro 6.288,97; - Parte_4 COroparte_10
euro 1.429,57;
5. (id est: n.q. di erede); - Differenze lavoro Persona_1 Parte_22
straordinario euro 5.433,59; - Differenze T.F.R. euro 1.299,27;
6. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.092,42; - Differenze Parte_3
T.F.R. euro 1.464,48;
7. - Differenze lavoro straordinario euro 8.692,19; Parte_9
8. DE LO MA Francesco: - Differenze lavoro straordinario euro 6.694,30; -
Differenze T.F.R. euro 1.473,46;
13 9. : - Differenze T.F.R. euro 673,23; Parte_15
10. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.129,29; Parte_7
11. : - Differenze lavoro straordinario euro 702,98; - Differenze T.F.R. Parte_21
euro 959,83;
12. : - Differenze lavoro straordinario euro 6.140,82; - Differenze Parte_12
T.F.R. euro 1.341,77;
13. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.051,87; - Differenze T.F.R. Parte_10
euro 1.009,23;
14. : - Differenze lavoro straordinario euro 8.146,71; - Differenze Parte_6
T.F.R. euro 1.601,14;
15. - Differenze lavoro straordinario euro 5.609,63; - COroparte_9 CP_10
euro 1.395,73;
[...]
16. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.204,41; - Parte_18 CP_10
T.F.R. euro 1.552,25;
17. - Differenze lavoro straordinario euro 7.844,43; Parte_8
18. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.720,48; - Differenze T.F.R. Parte_1
euro 1.093,48;
19. - Differenze lavoro straordinario euro 7.660,75; Parte_13
20. : - Differenze lavoro straordinario euro 8.205,68; Parte_14
21. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.588,27; - Parte_16 COroparte_10
euro 1.034,00;
22. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.580,40; - Differenze Parte_19
T.F.R. euro 1.103,75 (cfr. pagg.
7-9 della consulenza).
2.12. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in definitiva, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, come detto, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della complessiva documentazione prodotta e acquisita.
Stante quanto sopra, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a pagare ai ricorrenti, per le superiori causali, le anzidette somme (calcolate sino al deposito del ricorso del), oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. CO 2.13. Sugli importi dovuti dalla ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per le superiori causali va altresì accolta la domanda attorea volta al versamento dei
14 corrispondenti e residui contributi previdenziali omessi, nei termini richiesti in ricorso (id est: “…versamento dei contributi previdenziali dovuti a causa del lavoro straordinario di 3
h settimanali in più rispetto all'ordinario orario di lavoro, non pagato a partire dall'anno
2011, svolto dai concludenti…”, nella misura allo stato non versata all' ), non CP_7
risultando maturata l'eccepita prescrizione neanche in relazione a tale pretesa.
Con specifico riferimento alla chiesta regolarizzazione contributiva e previdenziale, invero, l'art. 3 co. 10 bis l. 335/1995 – nella versione attualmente vigente – dispone che
“Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono CP_7
iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno pronunciare condanna generica al versamento dei corrispondenti e residui contributi omessi nell'intero periodo invocato in ricorso (id est: dal 2011), poiché gli stessi risulteranno automaticamente determinabili dall'Amministrazione resistente e dall' CP_7 alla luce dell'applicazione dei criteri temporalmente vigenti e dei versamenti in ipotesi già CO effettuati dalla (come risultanti anche dalla documentazione in possesso dell' ), CP_7
non sussistendo dunque i presupposti per la integrazione alla CTU in precedenza richiesta da parte ricorrente tenuto peraltro conto dei chiarimenti già resi sul punto dal consulente
(cfr. CTU in atti;
cfr. altresì verbale di odierna udienza).
2.14. Infine, va esaminata e disattesa la domanda attorea volta a “...Condannare la
al risarcimento del danno morale e biologico patito dai COroparte_5
concludenti, da determinarsi in via equitativa dal giudice adito, considerato il forte stress psicologico da essi patito a causa del fatto di aver dovuto prestare tre ore settimanali di lavoro in più rispetto a quelle previste, sottraendo di conseguenza tempo ai propri interessi personali e familiari, che fra l'altro sono state percepite, queste tre ore di lavoro straordinario non remunerato, come ingiuste a fronte dei vari dicta dei giudici che si sono occupati della vicenda”.
Ed infatti, parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha specificamente allegato e provato l'asserito danno non patrimoniale solo genericamente dedotto nelle conclusioni
15 ricorso, senza neppure la specifica indicazione dei criteri di calcolo con cui lo stesso avrebbe dovuto essere computato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì, seppure con riguardo a differenti fattispecie, C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 3485/2016, C.
Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass. 28810/2020).
Nella specie, come detto, parte ricorrente si è limitata a richiedere genericamente nelle sole conclusioni il risarcimento “del danno morale e biologico patito dai concludenti…”, senza tuttavia allegare e provare – ovvero chiedere di provare – decisivi elementi in merito alla sussistenza, all'esatta consistenza e all'entità di tali danni e ai relativi criteri di calcolo, nonché alla configurabilità del nesso causale tra questi e la condotta ascritta alla parte resistente.
Né, infine, alla predetta carenza assertiva e probatoria può supplirsi attraverso una valutazione equitativa giacché, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
Stante quanto sopra, la domanda risarcitoria formulata in ricorso va rigettata.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022 e tenuto altresì conto dell'art. 4 co. 2 e 4), vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente.
16 Le spese di lite possono invece compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna, per le superiori causali e nei termini di cui in parte motiva, il
[...]
a pagare ai COroparte_1
ricorrenti le seguenti somme, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94:
1. : euro 5.853,84 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.361,35 Parte_20
per differenze T.F.R.;
2. RC NO: euro 6.140,82 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.430,00 per differenze T.F.R.;
3. : euro 7.710,21 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.624,67 per Parte_17
differenze T.F.R.;
4. : euro 6.288,97 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.429,57 per Parte_4
differenze T.F.R.;
5. n.q. di erede di euro 5.433,59 per differenze lavoro Parte_22 Persona_1
straordinario ed euro 1.299,27 per differenze T.F.R.;
6. : euro 7.092,42 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.464,48 Parte_3
per differenze T.F.R.;
7. euro 8.692,19 per differenze lavoro straordinario;
Parte_9
8. DE LO MA Francesco: euro 6.694,30 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.473,46 per differenze T.F.R.;
9. : euro 673,23 per differenze T.F.R.; Parte_15
10. : euro 7.129,29 per differenze lavoro straordinario;
Parte_7
11. : euro 702,98 per differenze lavoro straordinario ed euro 959,83 per Parte_21
differenze T.F.R.;
12. : euro 6.140,82 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.341,77 Parte_12
per differenze T.F.R.;
17 13. : euro 2.051,87 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.009,23 per Parte_10
differenze T.F.R.;
14. : euro 8.146,71 per differenze lavoro straordinario ed euro Parte_6
1.601,14 per differenze T.F.R.;
15. euro 5.609,63 per differenze lavoro straordinario ed euro COroparte_9
1.395,73 per differenze T.F.R.;
16. : euro 7.204,41 per differenze lavoro straordinario euro 1.552,25 per Parte_18
differenze T.F.R.;
17. euro 7.844,43 per differenze lavoro straordinario;
Parte_8
18. : euro 2.720,48 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.093,48 per Parte_1
differenze T.F.R.;
19. euro 7.660,75 per differenze lavoro straordinario;
Parte_13
20. : euro 8.205,68 per differenze lavoro straordinario;
Parte_14
21. : euro 2.588,27 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.034,00 per Parte_16
differenze T.F.R.;
22. : euro 2.580,40 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.103,75 Parte_19
per differenze T.F.R. condanna il COroparte_1
nei termini di cui in parte motiva, a versare all' i contributi
[...] CP_7
previdenziali omessi;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il COroparte_1
al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si
[...] liquidano in complessivi € 9.240,42 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del resistente COroparte_1
[...]
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 6.6.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 819/2022 R.G.L., avente a oggetto: “differenze retributive e risarcimento danni”;
PROMOSSA DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
e in qualità di erede di Parte_21 Parte_22 Persona_1 con l'Avv. Claudio Bongiorno;
- Ricorrenti -
CONTRO
COroparte_1
, in persona del Ministro pro tempore,
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
E CONTRO
, in persona del legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Gaetana Angela Marchese;
- Resistente -
****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso depositato in data 2.2.2022 le parti attrici, dipendenti in servizio o in quiescenza della n.q. di erede di COroparte_1 Parte_22 [...]
, hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Per_1
CO
“…1) Ritenere e dichiarare l'inadempimento della Gestione Commissariale
Governativa della sentenza n. 926/17 resa fra le parti dalla Corte di appello di Catania, sez. lav., nella causa iscritta a R.G. n. 381/2015.
2) Ritenere e dichiarare l'inadempimento della COroparte_4
per l'omesso pagamento dal mese di ottobre 2017 delle prestazioni di lavoro straordinario di 3 h settimanali, escluso il periodo di ferie, imposte per effetto dell'inadempimento della sentenza n. 926/17 resa fra le parti dalla Corte di appello di Catania, sez. lav. nella causa iscritta a R.G. n. 381/2015.
3) Condannare la al pagamento in favore degli COroparte_4
odierni ricorrenti per dette prestazioni di straordinario di 3 h settimanali rese in conseguenza della turnazione a 39 h settimanali, anziché 36 h, come disposto in sentenza, della complessiva somma di € 121.968,50, per il periodo dal mese di ottobre 2017 alla data del presente atto, ovvero quella maggiore o minor somma risultante da disponenda ctu che si rendesse necessaria ove contestata dalla resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
4) Condannare la al pagamento, fino COroparte_4
all'adempimento della sentenza, del compenso straordinario per le maggiori prestazioni in turno prestande oltre le 36 h settimanali, salvi e detratti i pagamenti eventualmente eseguiti a tale titolo.
5) Condannare la al pagamento delle COroparte_4 maggiorazioni dovute a titolo di TFR dovuto ai concludenti a far data dall'anno 2011, o qualsiasi altra remunerazione dovuto a titolo di liquidazione per cessazione dell'attività lavorativa, pari a complessive € 84.176,15, di cui € 34.394,74 da corrispondere ai seguenti dipendenti che hanno cessato l'attività lavorativa: , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di erede di
[...] Parte_4 Parte_22 Persona_1
, , Parte_12 Parte_11 Parte_18 Parte_16
, , nelle misure indicate in parte motiva;
mentre per i
[...] Parte_19
restanti dipendenti ancora in attività, odierni ricorrenti, il relativo TFR dovrà essere accantonato ex legge, ovvero alla diversa somma da determinarsi in corso di causa
2 mediante apposita nominanda CTU che si rendesse necessaria al fine, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
6) Condannare la al versamento dei contributi COroparte_5
previdenziali dovuti a causa del lavoro straordinario di 3 h settimanali in più rispetto all'ordinario orario di lavoro, non pagato a partire dall'anno 2011, svolto dai concludenti, pari a complessive € 40.162,07, così come specificato in parte motiva, ovvero alla diversa somma da determinarsi in corso di causa mediante apposita CTU che si rendesse necessaria al fine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
7) Condannare la al risarcimento del danno morale e COroparte_5
biologico patito dai concludenti, da determinarsi in via equitativa dal giudice adito, considerato il forte stress psicologico da essi patito a causa del fatto di aver dovuto prestare tre ore settimanali di lavoro in più rispetto a quelle previste, sottraendo di conseguenza tempo ai propri interessi personali e familiari, che fra l'altro sono state percepite, queste tre ore di lavoro straordinario non remunerato, come ingiuste a fronte dei vari dicta dei giudici che si sono occupati della vicenda.
8) Condannare la in persona del legale rappresentante pro COroparte_6
tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio.”.
A sostegno di quanto sopra, i ricorrenti hanno premesso che, nonostante con l'accordo integrativo aziendale del 5.8.1985 con cui è stato fissato il termine finale al
31.12.86 per la graduale uniformazione della retribuzione oraria, l'Amministrazione resistente, dopo avere applicato la prima riduzione dall'1.7.1985, ha ignorato le successive scadenze disapplicando di fatto l'accordo anzidetto;
che essi ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del proprio diritto a percepire le differenze economiche discendenti dall'applicazione del divisore 180 a tutto il personale di pari livello e dalla turnazione lavorativa del servizio articolato in 36 ore settimanali, con condanna dell'amministrazione resistente al ricalcolo delle spettanze dovute dall'1.1.1986
e a corrispondere quanto dovuto per le maggiori prestazioni rese settimanalmente con la turnazione a 39 ore anziché 36 ore settimanali;
che il Tar Sicilia - Sez. Staccata di Catania - con sentenza n. 2736/04 ha accolto il ricorso riconoscendo il loro diritto all'applicazione del divisore 180 nella determinazione del valore orario della retribuzione e allo svolgimento di un orario di servizio di 36 ore settimanali;
che con sentenza n. 148/2007 il
C.G.A. per la Regione Sicilia ha rigettato l'appello avverso la predetta pronuncia del TAR;
che essi ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, con cui è stato richiesto
3 insieme al ricalcolo delle competenze con il divisore 180 anche il pagamento delle prestazioni di straordinario rese per 3 ore settimanali;
che il giudice dell'ottemperanza, chiarita la portata del giudicato e dedotto il diritto di essi ricorrenti a un orario di lavoro di
36 ore settimanali, ha accolto il ricorso ordinando il pagamento delle prestazioni di straordinario rese settimanalmente;
che solamente nel mese di dicembre 2011 essi ricorrenti hanno ricevuto il pagamento delle differenze retributive con interessi e
CO rivalutazione monetaria;
che dopo il pagamento del dicembre del 2011 la ha continuato ad applicare una retribuzione corrispondente a 36 ore settimanali, a fronte delle
39 ore effettivamente lavorate;
che essi ricorrenti hanno nuovamente adito questo Ufficio;
che con sentenza n. 111 del 15.1.2015 il Tribunale di Catania ha riconosciuto il loro diritto al pagamento della retribuzione per l'attività di lavoro straordinario svolta per n. 3 ore settimanali;
che tale pronuncia è stata poi confermata parzialmente dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 926/2017; che neppure a seguito della predetta pronuncia la
CO
ha rimodulato l'orario lavorativo in 36 ore settimanali, continuando a predisporre i turni lavorativi in 39 ore settimanali e, quindi, costringendoli a prestare 3 ore settimanali di straordinario (12 ore al mese, a eccezione del periodo di ferie annue contrattuali); che
CO solamente in seguito a precetto la ha corrisposto il compenso straordinario per dette prestazioni relativamente al periodo dal mese di luglio 2011 al mese di settembre 2017; che
CO per il periodo successivo la non solo non ha provveduto a rimodulare il loro orario lavorativo in 36 ore settimanali, ma non ha provveduto nemmeno al pagamento del compenso straordinario dovuto;
che, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione a
CO precetto spiegata dalla per il periodo successivo al settembre 2017, essi ricorrenti CO hanno proposto il presente ricorso per ottenere la condanna della al pagamento del compenso straordinario non corrisposto dal mese di ottobre del 2017, oltreché delle differenze di TFR e dei contributi previdenziali non versati dal 2011, fino alla data di presentazione del ricorso;
che essi ricorrenti hanno quindi diritto alle somme indicate in ricorso per le predette causali.
Con memoria difensiva depositata in data 26.4.2022, si è costituito in giudizio l' chiedendo conclusivamente di “...pronunciarsi secondo giustizia nel presente CP_7
giudizio; tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro CP_7
i limiti della prescrizione.”.
4 Con memoria difensiva depositata in data 9.5.2022, si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…Voglia l'on. Tribunale adito, previa declaratoria della carenza di contraddittorio e della prescrizione quinquennale delle pretese avversarie, ritenere inammissibile e/o rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2.1. Oggetto del presente procedimento è costituito innanzitutto dall'accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario discendenti dall'espletamento della prestazione lavorativa resa per 39 ore settimanali anziché per 36 nel periodo dal mese di ottobre 2017 alla data di deposito del ricorso.
2.2. Siccome dedotto in ricorso e risultante dalla documentazione in atti, tali questioni sono state oggetto di precedente esame da parte della Corte d'Appello di Catania, la quale, investita della controversia limitatamente al periodo sino al settembre 2017, con la sentenza n. 926/2017 del 14.9.2017 ha accolto parzialmente l'appello ivi spiegato dagli odierni ricorrenti e ha quindi dichiarato “...il diritto degli odierni appellanti, per le ragioni di cui in motivazione, a un orario lavorativo di 36 ore settimanali”, condannando “...parte appellata al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti - nei limiti della prescrizione, ma fatti salvi i pagamenti già intervenuti -, della maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate oltre le
36 ore settimanali sino alla data della presente sentenza, detratto tutto quanto ai medesimi già corrisposto per lo stesso titolo in esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo richiamate in parte motiva, oltre interessi legali sugli importi via via rivalutati dalla scadenza di ciascun credito al soddisfo [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
La predetta sentenza è passata in giudicato a seguito della ordinanza n. 15798/2023 del 6.6.2023 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla
Amministrazione resistente e iscritto al n. 29840/2017 R.G. (cfr. ordinanza prodotta da
5 parte ricorrente in data 15.2.2024, nonché verbale di udienza del 7.5.2024 e, da ultimo, verbale di odierna udienza).
2.3. Con la citata sentenza 926/2017, passata in giudicato, la Corte di Appello di
Catania ha in particolare accertato quanto segue “...3) L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Secondo i principi affermati dal Supremo Collegio (cfr., tra le più recenti, Cass.
15493/15), in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
In assenza di allegazione, ad opera dell'odierna parte appellata, in ordine a sopravvenienze, di fatto o di diritto, che abbiano modificato il regolamento del rapporto, deve pertanto ritenersi intangibile il diritto degli odierni appellanti (tutti già parti del procedimento definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 148/07, in atti), a un orario di lavoro di 36 ore settimanali, “con il conseguente pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più” (cfr. anche sentenza del TAR Catania in sede di ottemperanza n.
3683/10).
[...]
3.2.) Per conseguenza, ribadito il diritto degli appellanti a un orario di lavoro di 36 ore settimanali, così come riconosciuto dalle pronunce dei giudici amministrativi passate in giudicato, parte appellata – che non ha contestato di non aver dato esecuzione al giudicato amministrativo nella parte in cui ha riconosciuto il diritto a tal orario di lavoro - va condannata al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, a titolo di straordinario, delle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali sino alla data della presente sentenza, detratto tutto quanto già corrisposto per lo stesso titolo e nei limiti della prescrizione, come da domanda (salvo sia già intervenuto, in esecuzione del giudicato amministrativo, il pagamento di somme - come invero sembrerebbe emergere dalla stessa documentazione prodotta dagli appellanti - in relazione ai crediti prescritti), oltre interessi sugli importi via via rivalutati (Cass. S.U. n. 30/01) dalla scadenza al soddisfo). [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, cit.).
6 2.4. Ebbene, stante il carattere assorbente, le statuizioni contenute nella citata sentenza n. 926/2017 della Corte di Appello di Catania (oltreché nelle presupposte e richiamate sentenze n. 148/2007 del C.G.A. e n. 3683/2010 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, in sede di ottemperanza – cfr. doc. nn. 5 e 7 di parte ricorrente) costituiscono giudicato esterno tra le parti anche con riguardo al periodo successivo al settembre 2017, sicché non possono assumere rilievo contrario neppure le ulteriori pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Catania prodotte da parte resistente in data 5.6.2025 poiché non concernenti gli odierni ricorrenti (cfr. altresì verbale di odierna udienza).
L'articolo 2909 c.c. dispone che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa”; inoltre, la sopravvenuta formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.” (cfr. C. Cass. 5478/2013).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando una premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto e di diritto accertato;
inoltre, in tema di rapporti obbligatori, il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso e non dedotti in giudizio, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto a
7 quella precedentemente azionata (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2, sent. n. 11360 dell'11/5/2010; sent. n. 9512/2009; sent. sez, un. n. 29531/2008).
Più di recente, con riferimento ai rapporti di durata, la Corte di Cassazione ha così statuito: “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.” (cfr. C. Cass. n. 20765/2018 e C. Cass.
37269/2021).
Stante quanto sopra, in definitiva, nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito (“rebus sic stantibus”). Ciò in quanto, in caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento (in termini confr: Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001; sez. III n. 10420 /2002).
2.5. Nel caso di specie, pur nella diversità dei periodi oggetto di contestazione, il rapporto sottostante alla presente controversia è identico a quello oggetto della pronuncia della Corte d'Appello di Catania passata in giudicato (e nelle sottostanti pronunce del giudice amministrativo), sia con riferimento alle parti, sia con riferimento alla natura del compenso in oggetto, sia con riferimento ai concreti elementi fattuali e alle questioni giuridiche affrontate, con la conseguenza che la citata sentenza è idonea a esplicare effetto espansivo del giudicato esterno anche nel presente giudizio.
Anche con riferimento al caso in esame, infatti, va rilevato che la FCE non ha specificamente documentato e provato le eventuali modifiche della situazione di fatto o del quadro giuridico di riferimento in relazione al periodo oggetto della presente domanda, siccome già accertati dalla sentenza passata in giudicato;
non ha, in particolare, dimostrato il venir meno dei presupposti necessari per l'erogazione del compenso in oggetto, per effetto di fatti sopravvenuti e contrari al riconoscimento dell'emolumento de quo.
8 Ne consegue che ogni profilo relativo alla sussistenza dei presupposti per la concessione a favore dei ricorrenti del compenso per lavoro straordinario in oggetto, essendo esso fondato sulla base della medesima situazione di fatto e di diritto posta a base della predetta sentenza n. 926/2017 della Corte d'Appello di Catania e costituendo, quindi, una riproposizione di questioni già esaminate da quest'ultima, incontra il limite del giudicato in essa cristallizzato.
A fronte di ciò, come detto, non assumono rilievo contrario le ulteriori sentenze del
Tribunale e della Corte di Appello di Catania prodotte da parte resistente in data 5.6.2025 giacché concernenti soggetti diversi dagli odierni ricorrenti (cfr. altresì verbale di odierna udienza) e, dunque, inidonee a incidere sul giudicato formatosi tra le parti del presente giudizio secondo le statuizioni della citata sentenza della Corte di Appello di Catania n.
926/2017.
2.6. Stante quanto sopra e in difetto di sopravvenienze contrarie allegate e dimostrate da parte resistente, anche con riguardo al periodo de quo deve dunque
“...ritenersi intangibile il diritto degli odierni appellanti [id est: ricorrenti] (tutti già parti del procedimento definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 148/07, in atti), a un orario di lavoro di 36 ore settimanali, “con il conseguente pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più” [...]” (cfr. sentenza n. 926/2017 della Corte di
Appello di Catania, cit.).
In relazione ai predetti importi dovuti dal mese di ottobre 2017, d'altronde, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, tenuto conto della documentata e incontestata notifica dell'atto introduttivo in data 11.2.2022 (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 10.5.2022 e pag. 1 della memoria difensiva dell'Amministrazione resistente).
Ne consegue che, non avendo parte resistente contestato di non avere dato CO esecuzione al giudicato amministrativo e civile anche nel periodo in esame, la va condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di straordinario, delle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali sino alla data di deposito del ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa, oltre accessori come per legge.
2.7. Dalle statuizione contenute nella citata sentenza n. 926/2017 della Corte di
Appello di Catania e dall'accoglimento della domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per il lavoro straordinario espletato anche nel periodo da ottobre
2017, inoltre, discende il diritto dei ricorrenti per i quali è cessato il rapporto di lavoro
(secondo la incontestata elencazione da ultimo effettuata nella CTU in atti anche sulla base
9 dell'ulteriore documentazione acquisita dal consulente in sede di operazioni peritali) alla corresponsione delle differenze sul TFR maturato a far data dal 2011 (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo e verbale di odierna udienza); la domanda attorea va invece disattesa con riguardo ai ricorrenti per i quali il rapporto di lavoro non risulta cessato, difettando rispetto a essi le necessaria esigibilità del credito fatto valere.
Anche rispetto agli importi richiesti per tale causale va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
Sul punto occorre infatti considerare che, per un verso, tutti i ricorrenti aventi diritto alle differenze sul TFR (a eccezione di ) hanno cessato il proprio Parte_15
rapporto di lavoro entro il quinquennio antecedente rispetto alla incontestata notifica del ricorso dell'11.2.2022 (cfr. pag. 6 della CTU in atti e documentazione ivi allegata, non specificamente contestata dalle parti e qui da intendersi integralmente richiamata per fare parte integrante della presente motivazione, da cui risulta che tali rapporti di lavoro sono cessati dall'anno 2018 in poi).
Per altro verso, con riguardo al ricorrente , il cui rapporto di lavoro Parte_15
risulta cessato dall'1.2.2017 (cfr. pag. 6 della CTU e busta paga ivi allegata al doc. n. 2.9.), la Suprema Corte ha precisato che “...È orientamento consolidato quello per cui, in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva, in base, e per gli effetti di cui, al citato art. 2945, comma 2) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce (tra le altre, Cass., 11 novembre 1977, n. 4884; Cass., 22 maggio 1982, n.
3141; Cass., 1 ottobre 1997, n. 9589; Cass., 21 luglio 2004, n. 13583; Cass., 4 settembre
2007, n. 18570; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1084; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669; Cass.,
27 ottobre 2015, n. 21812), senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (così la citata Cass. n. 18570 del
2007). [...]” (cfr. C. Cass. 16293/2016).
Stante quanto sopra e considerato che il residuo TFR maturato da si Parte_15
riferisce a differenze retributive dovute sino alla predetta cessazione del rapporto di lavoro e che tali differenze retributive sono state riconosciute – al più presto – con la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catania n. 926/2017 emessa in data 14.9.2017 nel proc.
n. 381/2015 R.G. (instaurato quando ancora non era cessato il rapporto di lavoro e non era dunque esigibile il relativo TFR), alcuna prescrizione può reputarsi maturata alla data della notifica dell'odierno ricorso (id est: 11.2.2022).
10 2.8. Sulla base di quanto esposto, in definitiva, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a ottenere il pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più rispetto a
36 ore settimanali nel periodo da ottobre 2017 sino alla data di deposito del ricorso (ovvero sino alla antecedente data di cessazione del rapporto di lavoro), nonché alle conseguenti differenze di TFR con riguardo ai soli ricorrenti per i quali il rapporto di lavoro risulta cessato alla data della presente decisione.
2.9. Ciò posto, al fine di quantificare le somme spettanti ai ricorrenti per le predette causali è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione:
- l'importo delle somme in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti (in distinti prospetti per ciascuna di esse) a titolo di maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali dal mese di ottobre
2017 sino alla data di deposito del presente ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa;
- differenze sul TFR in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti per le quali è cessato il rapporto di lavoro (in distinti prospetti per ciascuna di esse), tenuto conto delle somme già erogate da parte resistente in esecuzione della sentenza n. 926/2017 della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, e di quelle calcolate sulla base del superiore punto” (cfr. ordinanza del 7.5.2024).
2.10. A fronte di quanto sopra, nella consulenza in atti il CTU ha innanzitutto determinato le seguenti “...somme in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti (in distinti prospetti per ciascuna di esse) a titolo di maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate oltre le 36 ore settimanali dal mese di ottobre 2017 sino alla data di deposito del ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa” calcolate “Tenuto conto dei criteri di calcolo descritti nel precedente paragrafo [...]: 1) euro 5.853,84; 2) Parte_20 Parte_2
euro 6.140,82; 3) euro 7.710,21; 4) euro 6.288,97; 5)
[...] Parte_17 Parte_4
euro 5.433,59; 6) euro 7.092,42; 7) Persona_1 Parte_3 COroparte_8
euro 8.692,19; 8) euro 6.694,30; 9) Parte_5 Parte_7
euro 7.129,29; 10) euro 702,98; 11) euro 6.140,82; 12) Parte_21 Parte_12
euro 2.051,87; 13) euro 8.146,71; 14) Parte_10 Parte_6 CP_9
euro 5.609,63; 15) euro 7.204,41; 16) euro
[...] Parte_18 Parte_8
11 7.844,43; 17) euro 2.720,48; 18) euro 7.660,75; 19) Parte_1 Parte_13
euro 8.205,68; 20) euro 2.588,27; 21) Parte_14 Parte_16 Parte_19 euro 2.580,40” (cfr. pagg. 4 e 5 della consulenza).
Il CTU ha, inoltre, quantificato le “...differenze sul TFR in ipotesi spettanti alle parti ricorrenti per le quali è cessato il rapporto di lavoro (in distinti prospetti per ciascuna di esse), tenuto conto delle somme già erogate da parte resistente in esecuzione della sentenza n. 926/2017 della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, e di quelle calcolate sulla base del superiore punto” nei seguenti termini: “...1) , Parte_20
cess. rapp. lavoro 01/01/2021 euro 1.361,35; 2) , cess. rapp. lavoro Parte_2
01/04/2021 euro 1.430,00; 3) , cess. rapp. lavoro 01/01/2023 euro 1.624,67; 4) Parte_17
, cess. rapp. lavoro 01/04/2021 euro 1.429,57; 5) cess. Parte_4 Persona_1
rapp. lavoro 01/12/2020 euro 1.299,27; 6) , cess. rapp. lavoro Parte_3
30/04/2024 euro 1.464,48; 7) , cess. rapp. lavoro Parte_5
01/03/2021 euro 1.473,46; 8) , cess. rapp. lavoro 01/02/2017 euro 673,23; Parte_15
9) , cess. rapp. lavoro 31/01/2018 euro 959,83; 10) , Parte_21 Parte_12
cess. rapp. lavoro 01/04/2021 euro 1.341,77; 11) , cess. rapp. lavoro Parte_10
01/09/2018 euro 1.009,23; 12) , cess. rapp. lavoro 01/01/2022 euro Parte_6
1.601,14; 13) cess. rapp. lavoro 01/06/2020 euro 1.395,73; 14) COroparte_9
, cess. rapp. lavoro 01/03/2021 euro 1.552,25; 15) , cess. Parte_18 Parte_1
rapp. lavoro 31/03/2019 euro 1.093,48; 16) , cess. rapp. lavoro 31/07/2019 Parte_16 euro 1.034,00; 17) , cess. rapp. lavoro 01/02/2019 euro 1.103,75” (cfr. Parte_19
pagg. 5 e 6 della consulenza).
Al riguardo, il CTU ha altresì precisato che “...gli importi spettanti sono stati calcolati, come per le differenze retributive, alla data di deposito del presente ricorso, ovvero sino alle precedenti date di cessazione dell'attività lavorativa, al lordo delle ritenute fiscali” (cfr. pag. 6 della consulenza).
A seguito delle osservazioni alla bozza di consulenza formulate da parte ricorrente, il CTU ha infine fornito i seguenti chiarimenti conclusivi: “...1) Quantificazione di rivalutazione monetarie e interessi legali
In relazione alla quantificazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali richiesta con note dal legale di parte ricorrente, come già chiarito nel verbale di inizio operazioni peritali, si rappresenta che nel mandato conferito non viene richiesta tale quantificazione. Pertanto, ritenuto che spetti esclusivamente al G.I. indicare l'esecuzione di tale conteggio indicandone la data da cui far decorrere interessi e rivalutazione
12 monetaria, lo scrivente C.T.U. si rimette ad un eventuale estensione del mandato da parte del G.I. per integrare la C.T.U. in tal senso.
2) Quantificazione dei contributi previdenziali
In relazione alla quantificazione dei contributi previdenziali premesso che il mandato nulla dice in tal senso tuttavia, come già chiarito in sede di inizio operazioni peritali, si rappresenta che lo scrivente C.T.U. ha calcolato tutte gli importi eventualmente spettanti alle parti ricorrenti al lordo degli oneri previdenziali e fiscali in quanto i contributi previdenziali da versare, sia quelli a carico azienda che quelli a carico dipendente, nonché quelli fiscali a carico del dipendente dovranno essere per legge determinati e versati da parte resistente in qualità di sostituto d'imposta al momento della corresponsione delle somme eventualmente spettanti alle parti ricorrenti. […]” (cfr. pagg. 6 e 7 della consulenza).
2.11. Stante quanto sopra, all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile e anche a seguito delle osservazioni delle parti, tenuto conto della documentazione acquisita anche in corso di operazioni peritali ed esaminata dal CTU, si è quindi avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente e ulteriormente contestati dalle parti, che i ricorrenti risultano
CO creditori per le superiori causali, nei confronti della resistente, delle seguenti somme per differenze retributive maturate dal mese di ottobre 2017 e per residuo TFR:
1. : - Differenze lavoro straordinario euro 5.853,84; - Parte_20 CP_10
euro 1.361,35;
[...]
2. : - Differenze lavoro straordinario euro 6.140,82; - Parte_2 CP_10
euro 1.430,00;
[...]
3. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.710,21; - euro Parte_17 COroparte_10
1.624,67;
4. : - Differenze lavoro straordinario euro 6.288,97; - Parte_4 COroparte_10
euro 1.429,57;
5. (id est: n.q. di erede); - Differenze lavoro Persona_1 Parte_22
straordinario euro 5.433,59; - Differenze T.F.R. euro 1.299,27;
6. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.092,42; - Differenze Parte_3
T.F.R. euro 1.464,48;
7. - Differenze lavoro straordinario euro 8.692,19; Parte_9
8. DE LO MA Francesco: - Differenze lavoro straordinario euro 6.694,30; -
Differenze T.F.R. euro 1.473,46;
13 9. : - Differenze T.F.R. euro 673,23; Parte_15
10. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.129,29; Parte_7
11. : - Differenze lavoro straordinario euro 702,98; - Differenze T.F.R. Parte_21
euro 959,83;
12. : - Differenze lavoro straordinario euro 6.140,82; - Differenze Parte_12
T.F.R. euro 1.341,77;
13. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.051,87; - Differenze T.F.R. Parte_10
euro 1.009,23;
14. : - Differenze lavoro straordinario euro 8.146,71; - Differenze Parte_6
T.F.R. euro 1.601,14;
15. - Differenze lavoro straordinario euro 5.609,63; - COroparte_9 CP_10
euro 1.395,73;
[...]
16. : - Differenze lavoro straordinario euro 7.204,41; - Parte_18 CP_10
T.F.R. euro 1.552,25;
17. - Differenze lavoro straordinario euro 7.844,43; Parte_8
18. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.720,48; - Differenze T.F.R. Parte_1
euro 1.093,48;
19. - Differenze lavoro straordinario euro 7.660,75; Parte_13
20. : - Differenze lavoro straordinario euro 8.205,68; Parte_14
21. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.588,27; - Parte_16 COroparte_10
euro 1.034,00;
22. : - Differenze lavoro straordinario euro 2.580,40; - Differenze Parte_19
T.F.R. euro 1.103,75 (cfr. pagg.
7-9 della consulenza).
2.12. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in definitiva, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, come detto, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della complessiva documentazione prodotta e acquisita.
Stante quanto sopra, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a pagare ai ricorrenti, per le superiori causali, le anzidette somme (calcolate sino al deposito del ricorso del), oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. CO 2.13. Sugli importi dovuti dalla ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per le superiori causali va altresì accolta la domanda attorea volta al versamento dei
14 corrispondenti e residui contributi previdenziali omessi, nei termini richiesti in ricorso (id est: “…versamento dei contributi previdenziali dovuti a causa del lavoro straordinario di 3
h settimanali in più rispetto all'ordinario orario di lavoro, non pagato a partire dall'anno
2011, svolto dai concludenti…”, nella misura allo stato non versata all' ), non CP_7
risultando maturata l'eccepita prescrizione neanche in relazione a tale pretesa.
Con specifico riferimento alla chiesta regolarizzazione contributiva e previdenziale, invero, l'art. 3 co. 10 bis l. 335/1995 – nella versione attualmente vigente – dispone che
“Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono CP_7
iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno pronunciare condanna generica al versamento dei corrispondenti e residui contributi omessi nell'intero periodo invocato in ricorso (id est: dal 2011), poiché gli stessi risulteranno automaticamente determinabili dall'Amministrazione resistente e dall' CP_7 alla luce dell'applicazione dei criteri temporalmente vigenti e dei versamenti in ipotesi già CO effettuati dalla (come risultanti anche dalla documentazione in possesso dell' ), CP_7
non sussistendo dunque i presupposti per la integrazione alla CTU in precedenza richiesta da parte ricorrente tenuto peraltro conto dei chiarimenti già resi sul punto dal consulente
(cfr. CTU in atti;
cfr. altresì verbale di odierna udienza).
2.14. Infine, va esaminata e disattesa la domanda attorea volta a “...Condannare la
al risarcimento del danno morale e biologico patito dai COroparte_5
concludenti, da determinarsi in via equitativa dal giudice adito, considerato il forte stress psicologico da essi patito a causa del fatto di aver dovuto prestare tre ore settimanali di lavoro in più rispetto a quelle previste, sottraendo di conseguenza tempo ai propri interessi personali e familiari, che fra l'altro sono state percepite, queste tre ore di lavoro straordinario non remunerato, come ingiuste a fronte dei vari dicta dei giudici che si sono occupati della vicenda”.
Ed infatti, parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha specificamente allegato e provato l'asserito danno non patrimoniale solo genericamente dedotto nelle conclusioni
15 ricorso, senza neppure la specifica indicazione dei criteri di calcolo con cui lo stesso avrebbe dovuto essere computato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì, seppure con riguardo a differenti fattispecie, C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 3485/2016, C.
Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass. 28810/2020).
Nella specie, come detto, parte ricorrente si è limitata a richiedere genericamente nelle sole conclusioni il risarcimento “del danno morale e biologico patito dai concludenti…”, senza tuttavia allegare e provare – ovvero chiedere di provare – decisivi elementi in merito alla sussistenza, all'esatta consistenza e all'entità di tali danni e ai relativi criteri di calcolo, nonché alla configurabilità del nesso causale tra questi e la condotta ascritta alla parte resistente.
Né, infine, alla predetta carenza assertiva e probatoria può supplirsi attraverso una valutazione equitativa giacché, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
Stante quanto sopra, la domanda risarcitoria formulata in ricorso va rigettata.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022 e tenuto altresì conto dell'art. 4 co. 2 e 4), vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente.
16 Le spese di lite possono invece compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna, per le superiori causali e nei termini di cui in parte motiva, il
[...]
a pagare ai COroparte_1
ricorrenti le seguenti somme, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94:
1. : euro 5.853,84 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.361,35 Parte_20
per differenze T.F.R.;
2. RC NO: euro 6.140,82 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.430,00 per differenze T.F.R.;
3. : euro 7.710,21 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.624,67 per Parte_17
differenze T.F.R.;
4. : euro 6.288,97 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.429,57 per Parte_4
differenze T.F.R.;
5. n.q. di erede di euro 5.433,59 per differenze lavoro Parte_22 Persona_1
straordinario ed euro 1.299,27 per differenze T.F.R.;
6. : euro 7.092,42 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.464,48 Parte_3
per differenze T.F.R.;
7. euro 8.692,19 per differenze lavoro straordinario;
Parte_9
8. DE LO MA Francesco: euro 6.694,30 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.473,46 per differenze T.F.R.;
9. : euro 673,23 per differenze T.F.R.; Parte_15
10. : euro 7.129,29 per differenze lavoro straordinario;
Parte_7
11. : euro 702,98 per differenze lavoro straordinario ed euro 959,83 per Parte_21
differenze T.F.R.;
12. : euro 6.140,82 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.341,77 Parte_12
per differenze T.F.R.;
17 13. : euro 2.051,87 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.009,23 per Parte_10
differenze T.F.R.;
14. : euro 8.146,71 per differenze lavoro straordinario ed euro Parte_6
1.601,14 per differenze T.F.R.;
15. euro 5.609,63 per differenze lavoro straordinario ed euro COroparte_9
1.395,73 per differenze T.F.R.;
16. : euro 7.204,41 per differenze lavoro straordinario euro 1.552,25 per Parte_18
differenze T.F.R.;
17. euro 7.844,43 per differenze lavoro straordinario;
Parte_8
18. : euro 2.720,48 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.093,48 per Parte_1
differenze T.F.R.;
19. euro 7.660,75 per differenze lavoro straordinario;
Parte_13
20. : euro 8.205,68 per differenze lavoro straordinario;
Parte_14
21. : euro 2.588,27 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.034,00 per Parte_16
differenze T.F.R.;
22. : euro 2.580,40 per differenze lavoro straordinario ed euro 1.103,75 Parte_19
per differenze T.F.R. condanna il COroparte_1
nei termini di cui in parte motiva, a versare all' i contributi
[...] CP_7
previdenziali omessi;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il COroparte_1
al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si
[...] liquidano in complessivi € 9.240,42 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del resistente COroparte_1
[...]
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
18