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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.12.2023 al n. 6447 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta Ferraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Paolo Bel Sito (NA) alla Via Giovanni Paolo II n.
26;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._2
rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Minieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola (NA) al Corso Tommaso Vitale n. 46;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da accordi depositati per l'udienza del 09.06.2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Nola il 07.10.2021 – atto n. 95 P.II S. A dell'anno 2021 del
[...] Comune di Nola) dalla cui unione nasceva il figlio nato a [...] Persona_1
Vesuviano (NA) il 07.08.2023.
Le parti all'udienza del 09.06.2025 chiedevano omologarsi la separazione tra le stesse alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Ciò posto, va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Tanto chiaqrito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e stabile Per_1
presso la madre;
2. disciplina il diritto di visita paterno come segue: il SI. , per il periodo di tempo in cui è impegnato lavorativamente al nord, CP_1
incontrerà il figlio minore ogni 15 giorni il sabato dalle 10.30 alle 19.00, la domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30 così come da ordinanza presidenziale;
il SI. , qualora CP_1 dal mese di settembre 2025 dovesse ricevere l'avvicinamento per questioni lavorative, incontrerà il figlio due pomeriggi a settimana martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore
20.30 (riaccompagnandolo a casa dopo cena) nonché a fine settimana alterni dal sabato mattina ore 10.30 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.00 (dopo cena); i suddetti giorni sono stati specificatamente decisi tra le parti e non sono mutuabili salvo eventi eccezionali e/o imprevisti che possano verificarsi una tantum e che possano comportare una modifica degli stessi;
in relazione ai giorni festivi il padre festeggerà con il figlio ad anni alterni o il 24 o il 25 dicembre o il 31 dicembre o il primo gennaio ed inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 giugno;
in relazione al giorno del compleanno il minore potrà trascorrere mezza giornata con la mamma e mezza giornata con il papà in modo da poterlo festeggiare con entrambi;
3. il pernottamento del piccolo con il padre inizierà a decorrere dal compimento del Per_1
terzo anno di età del piccolo, gradualmente;
4. pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra la somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 5 di ciascun Per_1
mese mediante bonifico bancario ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti, dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici ISTAT;
5. pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale relative al suddetto figlio minore, debitamente documentate;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui il SI. si impegnerà a versare alla SI.ra CP_1
a titolo di rimborso – risarcimento la somma di euro 3.000,00 su conto Parte_1
corrente intestato alla SI.ra a fronte della somma di euro 4.650,00 Parte_1
(ricevute esibite all'atto dell'iscrizione a ruolo) per le spese sostenute per il matrimonio dalla famiglia della SI.ra ; Pt_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe i quali vivranno separati libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e stabile Per_1
presso la madre;
c) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
d) pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra la somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 5 di ciascun Per_1
mese mediante bonifico bancario ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale e automatica mediante applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale relative al suddetto figlio minore, debitamente documentate;
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il SI. si impegnerà a versare alla SI.ra CP_1
a titolo di rimborso – risarcimento la somma di euro 3.000,00 su conto Parte_1
corrente intestato alla SI.ra a fronte della somma di euro 4.650,00 Parte_1
(ricevute esibite all'atto dell'iscrizione a ruolo) per le spese sostenute per il matrimonio dalla famiglia della SI.ra ; Pt_1
g) compensa le spese di lite;
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 10.06.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.12.2023 al n. 6447 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta Ferraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Paolo Bel Sito (NA) alla Via Giovanni Paolo II n.
26;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._2
rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Minieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola (NA) al Corso Tommaso Vitale n. 46;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da accordi depositati per l'udienza del 09.06.2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Nola il 07.10.2021 – atto n. 95 P.II S. A dell'anno 2021 del
[...] Comune di Nola) dalla cui unione nasceva il figlio nato a [...] Persona_1
Vesuviano (NA) il 07.08.2023.
Le parti all'udienza del 09.06.2025 chiedevano omologarsi la separazione tra le stesse alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Ciò posto, va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Tanto chiaqrito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e stabile Per_1
presso la madre;
2. disciplina il diritto di visita paterno come segue: il SI. , per il periodo di tempo in cui è impegnato lavorativamente al nord, CP_1
incontrerà il figlio minore ogni 15 giorni il sabato dalle 10.30 alle 19.00, la domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30 così come da ordinanza presidenziale;
il SI. , qualora CP_1 dal mese di settembre 2025 dovesse ricevere l'avvicinamento per questioni lavorative, incontrerà il figlio due pomeriggi a settimana martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore
20.30 (riaccompagnandolo a casa dopo cena) nonché a fine settimana alterni dal sabato mattina ore 10.30 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.00 (dopo cena); i suddetti giorni sono stati specificatamente decisi tra le parti e non sono mutuabili salvo eventi eccezionali e/o imprevisti che possano verificarsi una tantum e che possano comportare una modifica degli stessi;
in relazione ai giorni festivi il padre festeggerà con il figlio ad anni alterni o il 24 o il 25 dicembre o il 31 dicembre o il primo gennaio ed inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 giugno;
in relazione al giorno del compleanno il minore potrà trascorrere mezza giornata con la mamma e mezza giornata con il papà in modo da poterlo festeggiare con entrambi;
3. il pernottamento del piccolo con il padre inizierà a decorrere dal compimento del Per_1
terzo anno di età del piccolo, gradualmente;
4. pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra la somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 5 di ciascun Per_1
mese mediante bonifico bancario ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti, dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici ISTAT;
5. pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale relative al suddetto figlio minore, debitamente documentate;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui il SI. si impegnerà a versare alla SI.ra CP_1
a titolo di rimborso – risarcimento la somma di euro 3.000,00 su conto Parte_1
corrente intestato alla SI.ra a fronte della somma di euro 4.650,00 Parte_1
(ricevute esibite all'atto dell'iscrizione a ruolo) per le spese sostenute per il matrimonio dalla famiglia della SI.ra ; Pt_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe i quali vivranno separati libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e stabile Per_1
presso la madre;
c) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
d) pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra la somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 5 di ciascun Per_1
mese mediante bonifico bancario ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale e automatica mediante applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale relative al suddetto figlio minore, debitamente documentate;
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il SI. si impegnerà a versare alla SI.ra CP_1
a titolo di rimborso – risarcimento la somma di euro 3.000,00 su conto Parte_1
corrente intestato alla SI.ra a fronte della somma di euro 4.650,00 Parte_1
(ricevute esibite all'atto dell'iscrizione a ruolo) per le spese sostenute per il matrimonio dalla famiglia della SI.ra ; Pt_1
g) compensa le spese di lite;
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 10.06.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)