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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3202 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresenta- Parte_1 C.F._1 to e difeso dall'Avv. BERTOCCHI SARA parte ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
parte resistente contumace con la nomina dell'Avv. ELENA ALFIERI, in qualità di curatrice speciale dei minori
[...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F. ) CP_2 C.F._4
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, ai sensi degli articoli 316 e art. 337 quarter
c.c, art. 38 disp. Att. c.c. e dell'art. 330 c.c.: accogliere il ricorso per affido super-esclusivo rafforzato dei minori
[...]
e in favore della madre Persona_2 Persona_3 [...]
; Parte_1
pronunciare la decadenza di dall'esercizio della responsabilità ge- CP_1
nitoriale ex art. 330 c.c. nei confronti dei suddetti minori e/o, in subordine, adot- tare provvedimento limitativo ex art. 333 c.c. a suo carico;
determinare in favore di e Persona_1 Parte_2 all'esito della disposizione di indagini di natura fiscale-tributario a carico
[...]
di , un assegno mensile di mantenimento nella misura ritenuta di giu- CP_1
stizia e comunque non inferiore ad euro 500,00 complessivi per entrambi i figli
(€. 250,00 per cadauno); dichiarare la concorrenza di nel pagamento delle spese straordina- CP_1
rie per la cura ed il mantenimento dei minori nella misura del 50% delle stesse con effetto retrodatato alla data di deposito del ricorso […]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico di parte soccombente”
Per il curatore speciale:
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, a tutela dei minori Persona_4
e
[...] Persona_3
1) disporre l'affidamento super-esclusivo rafforzato dei minori
[...]
e n favore della madre Persona_1 Persona_3 [...]
; Parte_3
2) assegnare la casa familiare sita in Parma, loc. Vicofertile, Via Arnaldo Zilioli
Per_ n. 9, in locazione alla sig.ra ; Persona_6
3) pronunciare provvedimento di natura decadenziale della responsabilità genito- riale ex art. 330 c.c. o, in subordine, provvedimento limitativo ex art. 333 c.c. nei confronti del padre;
CP_1
pagina 2 di 11 4) determinare in favore dei minori e Persona_1 [...]
a carico di , un assegno mensile di manteni- Persona_3 CP_1 mento nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a € 500,00 complessivi per entrambi i figli;
5) dichiarare la obbligatoria concorrenza di nel pagamento delle CP_1
spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, regolate come da Protocollo del Tribunale del 22.12.2023.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 18/09/2023 Parte_1
dava atto di aver avuto una relazione sentimentale con dalla qua- CP_1
le erano nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Per_3
27/05/2014), riconosciuti da entrambi i genitori;
la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con il padre dei minori si era progressivamente dete- riorata a causa del disinteresse dallo stesso maturato nei confronti dei figli, inter- rompendosi la convivenza alla fine del 2015, quando il abbandonava la CP_3
casa familiare per trasferirsi altrove;
da allora, secondo la ricorrente, il padre era totalmente scomparso dalla vita dei figli, facendo ricadere su di lei tutte le esigen- ze di cura e mantenimento degli stessi.
Ciò posto, chiedeva la ricorrente disporsi l'affido super esclusivo a sé dei figli, ol- tre ad invocare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
chiedeva, altresì, la determinazione di un contributo al mantenimento della prole a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili rivalutabili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 20/09/2023, si procedeva alla nomina di un curatore speciale per i minori nella persona dell'Avv. ELENA ALFIERI, la quale si costituiva in giudizio con comparsa del 5/02/2024, aderendo alle doman- de proposte dalla ricorrente.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati al resi- stente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la sua condizione di accertata irreperibili- tà.
pagina 3 di 11 Acquisita una relazione sul nucleo familiare dai Servizi Sociali, all'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13/02/2024 parte ricorrente, unica com- parsa personalmente, era sentita dal Giudice delegato, il quale, all'esito, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza;
disponeva, in particola- re, l'affido super esclusivo dei figli alla madre, con collocazione prevalente presso di lei, l'assegnazione a favore della madre della casa familiare, una regolamenta- zione delle visite paterne delegata ai Servizi Sociali, con la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie;
dava, quindi, le di- sposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio di merito.
Successivamente, la causa era istruita mediante l'acquisizione di documentazione dall'Agenzia delle Entrate e dal Centro per l'Impiego; all'udienza del 3/07/2024 si procedeva, inoltre, all'audizione della figlia minore delle parti, . Persona_1
Indi, assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusi- vi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26/03/2025
e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
La domanda di affido super esclusivo dei figli minori avanzata da parte della ri- corrente, avallata anche dal curatore speciale, è indubbiamente fondata e deve es- sere accolta.
Invero, nel caso di specie le risultanze istruttorie (si veda in particolare la relazio- ne dei Servizi Sociali depositata il 8/01/2024) hanno confermato come il padre si sia mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli minori: il resistente ha, infatti, abbandonato definitivamente la propria famiglia
(dopo un primo allontanamento nel 2015) sin dal 2019, mostrandosi poi latitante sia materialmente che moralmente e disinteressandosi della crescita, dell'educa- zione e dei bisogni primari di e con cui da allora ha Persona_1 Per_3
interrotto ogni rapporto, rendendosi irreperibile. .
Il complessivo atteggiamento tenuto dal padre, rimasto contumace anche nel pre- sente giudizio, è indice evidente di una disaffezione ed indifferenza che non si può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità dello stesso a mantenere e garanti-
pagina 4 di 11 re una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
In questo contesto, in particolare, non può che rilevarsi come l'unico regime capa- ce di garantire l'interesse della prole, così come già disposto in sede di provvedi- menti temporanei, sia quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i figli minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità.
Quest'ultima potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le deci- sioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'in- clinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei minori, alla luce di quanto sopra, de- vono evidentemente essere fissati presso la madre, a cui viene pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare, in cui la stessa è rimasta a vivere con i figli a seguito dell'allontanamento del padre.
Peraltro, in assenza di elementi che portino a ravvisare il rischio di un pregiudizio per l'integrità fisica o morale dei figli posto dalla figura paterna (si vedano anche le risultanze dell'audizione della minore condotta nel corso Persona_1 dell'udienza del 3/07/2024 che, pur confermando di non avere alcun rapporto con il padre ormai da tempo, non danno conto di particolari condotte pregiudizievoli tenute dal padre ai suoi danni nel corso della convivenza) ritiene il Collegio di non dover accompagnare il suddetto regime ad una pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
D'altra parte, vista la prolungata assenza della figura paterna dalla vita dei minori, non può che essere confermato in questa sede l'incarico ai Servizi Sociali per or- ganizzare incontri tra il padre ed i figli, qualora il padre ne faccia richiesta, secon- do quanto specificato in dispositivo.
Quanto alle questioni economiche, occorre rilevare come la documentazione ac- quisita agli atti (si veda in particolare il percorso lavoratore trasmesso dal Centro per l'Impiego di Parma il 29/02/2024) consenta di rilevare come CP_1
abbia svolto in modo continuativo sul territorio attività lavorativa come dipenden- te con contratti a tempo determinato a partire dal luglio del 2007 e sino al settem- bre del 2022; i redditi percepiti negli anni di imposta 2021 e 2022 (si vedano le pagina 5 di 11 Certificazioni Uniche tramesse dall'Agenzia delle Entrate il 27/06/2024) risultano modesti (pari rispettivamente ad € 468,00 ed € 614,00 mensili) senza però che emergano elementi obiettivi che precludano al resistente il reperimento di una sta- bile attività lavorativa, tenuto anche conto dell'esperienza pregressa, che gli ga- rantisca maggiori entrate reddituali, in un quado in cui non è peraltro nota quale sia la sua attuale condizione personale e lavorativa.
Maggiormente chiara è invece la situazione economico patrimoniale della madre che da tempo lavora come badante part time con contratto a tempo determinato rinnovato di anno in anno percependo una retribuzione di circa € 800 mensili, ol- tre al 100% dell'Assegno Unico per i figli per un importo di € 378,00 mensili, e vive insieme ai due figli in un appartamento di edilizia popolare concesso in loca- zione da ad un canone agevolato variabile tra € 150 e € 200 mensili, com- Per_5
prensivo di utenze.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che, alla stregua dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., sia equa la determinazione in questa sede di un contributo in capo al padre per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 500,00 mensi- li (€ 250,00 cad.) rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda, così come concordemente richiesto dalla ricorrente e dal curatore speciale;
sul padre viene inoltre posto l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli minori, accanto al formale riconoscimento del diritto della madre a percepire il
100% dell'Assegno Unico per i figli.
La misura del contributo sopra indicata, invero, risulta congrua tenuto conto che i minori, ormai da tempo, trascorrono interamente il loro tempo con la madre, chiamata pertanto a farsi carico di tutte le loro esigenze.
§
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono pertanto poste, limita- tamente alle spese di parte ricorrente, a carico del resistente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigen- ti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
pagina 6 di 11 Vista l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato disposta con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Parma del 6/09/2023 prot. n. 1962/2023, la condanna alle spese deve essere disposta a favore dello Sta- to ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 del DPR n. 115/2002 per un importo cui in questa sede non è applicata la riduzione del 50% di cui all'art. 130 D.P.R. cit. (che riguarda il solo rapporto economico tra Stato e difensore del non abbien- te) in conformità ai principi di cui a Cass. n. 19 del 3/01/2020.
Con riguardo alle spese del curatore speciale dei minori, anch'essi ammessi en- trambi al beneficio del Gratuito Patrocinio (si vedano le delibere di ammissione depositate dall'Avv. Alfieri), non si ravvisano ragioni nel caso di specie per porle in capo ad alcune delle parti;
su tali spese, pertanto, non si provvede in dispositi- vo, riservando a separata sede la valutazione dell'istanza di liquidazione del com- penso presentata del curatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. affida i due figli minori (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]) alla madre, disponendo che le Persona_3
decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla sa- lute, alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla stessa in via esclusiva, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. valutato il preminente interesse dei figli, dispone che gli stessi abbiano resi-
denza anagrafica e collocazione prevalente con la madre;
3. assegna la casa familiare sita in Parma, loc. Vicofertile, Via Arnaldo Zilioli
n. 9, in locazione alla sig.ra ; Per_5 Parte_1
4. dispone che i Servizi Sociali del Comune di Parma provvedano, laddove il resistente ne faccia richiesta, ad organizzare degli incontri tra il padre e i figli, definendone tempi, luoghi e modalità e avendo cura di interromperli ove gli stessi dovessero risultare disturbanti per i minori;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_4 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli l'importo
[...]
pagina 7 di 11 di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad), rivalutabile annualmente secondo gli indi- ci Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della do- manda (settembre 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 8 di 11 • gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
pagina 9 di 11 SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
pagina 10 di 11 I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone che l'Assegno Unico per i figli sia riconosciuto al 100% alla madre;
7. condanna al pagamento delle spese di lite di parte ricorren- CP_1 te che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre ac- cessori se dovuti nella misura di legge, disponendo che il relativo pagamento venga effettuato in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 del DPR n. 115/2002;
8. nulla sulle spese del curatore speciale dei minori.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 11 di 11