Art. 18.
Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvedera', entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.
Il regolamento stesso deve contenere:
1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attivita' e di quiescenza del personale, compreso il direttore;
2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialita' dei laboratori da esso gestiti.
Il regolamento e' approvato dal Ministero della sanita' di concerto col Ministero del tesoro.
In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvedera', entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.
Il regolamento stesso deve contenere:
1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attivita' e di quiescenza del personale, compreso il direttore;
2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialita' dei laboratori da esso gestiti.
Il regolamento e' approvato dal Ministero della sanita' di concerto col Ministero del tesoro.
In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.