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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 168/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Pabillonis, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Carla Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 7 febbraio 2022, prot. n. 52/2022, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao
e dall'avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
CP_ Cagliari per contestare la revoca del reddito di cittadinanza, disposta dall' nell'ottobre 2021.
Ha dichiarato di essere risultata idonea al beneficio e di averlo percepito per la prima volta da aprile 2019, per i 18 mesi previsti. Dopo la domanda di rinnovo, aveva ricominciato a riceverlo da settembre 2021.
Ha lamentato che il beneficio le sia stato revocato senza alcun preavviso e che solo il 15
CP_ dicembre 2021 l' le abbia comunicato via e-mail che la revoca era dovuta alla presenza, nel nucleo familiare, di un'auto immatricolata nei sei mesi precedenti alla richiesta.
Ha spiegato che quell'auto era stata acquistata dal padre nel settembre 2021, dopo la morte della madre, per permetterle di assisterlo più facilmente. Ha precisato che, pur risultando formalmente intestata a lei, l'auto era stata pagata interamente dal padre, con il contributo del fratello per l'assicurazione.
pagina 1 di 5 Ha sostenuto che la revoca fosse ingiusta, in quanto fondata su un'errata interpretazione della normativa: a suo dire, l'intestazione del veicolo non rifletteva una reale disponibilità economica da parte sua.
Ha pertanto adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al ripristino in via immediata del reddito di cittadinanza e al versamento delle mensilità arretrate, dal mese di ottobre 2021 fino alla data di presentazione del ricorso del presente giudizio, quantificate nell'importo di euro 2.600,00. CP_ L' ha resistito in giudizio, contestando quanto dedotto dalla controparte e affermando di avere correttamente provveduto alla revoca del beneficio, in quanto l'acquisto di un'autovettura da parte di un membro del nucleo familiare di chi percepisca il reddito di cittadinanza comporta il venir meno di uno dei requisiti normativamente posti per la concessione e il mantenimento della misura.
L' ha altresì precisato che la successiva domanda amministrativa proposta dalla ricorrente, CP_1
risalente a maggio 2022, è stata accolta in assenza di ragioni ostative.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con l. n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
Il sostegno è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che economici e patrimoniali.
In particolare, l'art. 2, co. 1, nella versione ratione temporis vigente, dispone:
“Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
pagina 2 di 5 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli
e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171”. CP_
2.2. Nel caso di specie, l' ha disposto la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., sulla base della presunta violazione della regola di cui al numero 1, lettera c, del primo comma dell'articolo 2 (“
1. nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di
pagina 3 di 5 cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”), poiché ha riscontrato la disponibilità di un autoveicolo acquistato successivamente la presentazione della domanda e dunque non immatricolato almeno sei mesi prima rispetto alla data di presentazione della stessa.
È pacifico, perché documentato in atti, che il veicolo in questione, modello Toyota Aygo targato
GE797FD, sia stato acquistato dal padre della ricorrente il 17 settembre 2021 (vedi doc. 2 fascicolo del ricorrente - contratto di acquisto e prima rata di finanziamento) così come risulta documentato che la copertura assicurativa sia stata pagata dal fratello (vedi doc. 4 fascicolo del ricorrente).
CP_ Tali circostanze, come correttamente eccepito dall' non assumono valore dirimente.
La disciplina in materia di Reddito di Cittadinanza dettata dall'art. 2, co. 1, lett. c), d.l. 4/2019 non attribuisce rilievo alla titolarità giuridica del veicolo, ma alla mera disponibilità, in capo ai componenti del nucleo familiare del richiedente, di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda (ovvero nei due anni per veicoli con cilindrata superiore a 1.600
c.c.).
Sebbene tale disposizione sia formulata come requisito di accesso, occorre valorizzare la ratio della norma, che è quella di impedire che soggetti formalmente in possesso di un ISEE ridotto possano, nel contempo, disporre di beni durevoli di significativo valore economico, in contrasto con la dichiarata condizione di bisogno.
In tal senso, la mera intestazione del veicolo rappresenta, in sé, un indice sintomatico di capacità economica incompatibile con i presupposti della misura assistenziale, a prescindere dalla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto (nel caso di specie, da altri componenti della famiglia).
Peraltro, l'art. 2, co. 1, lett. c) d.l. cit. espressamente considera rilevante non solo l'intestazione o la disponibilità del veicolo in capo al beneficiario, ma anche a qualsiasi componente del nucleo familiare.
Inoltre, l'art.
2. co. 1 d.l. cit. prevede espressamente che il beneficio dell'RdC possa essere riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, tanto al momento della presentazione della domanda quanto per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di tutti i requisiti elencati, compresi quelli relativi al possesso dei beni durevoli (“ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”).
pagina 4 di 5 Anche il requisito consistente nel mancato acquisto di autoveicoli di nuova immatricolazione deve dunque permanere per tutta la durata del godimento del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del medesimo decreto, infine, il beneficiario è tenuto a CP_ comunicare all' ogni variazione rilevante della propria situazione economica entro il termine di 15 giorni. La mancata comunicazione dell'avvenuto acquisto integra un inadempimento agli obblighi informativi che legittima la revoca del beneficio.
Nel caso di specie è emerso che la ricorrente abbia omesso qualsiasi comunicazione formale nei
CP_ confronti dell' fino a quando ha constatato l'avvenuta revoca del beneficio (circa due mesi dopo l'acquisto).
Alla luce di quanto sopra, e considerata l'assenza di elementi che dimostrino l'estraneità della ricorrente alla titolarità effettiva del veicolo, la revoca del Reddito di Cittadinanza da parte
CP_ dell' risulta conforme alla normativa vigente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
3. In considerazione della novità della questione trattata e delle obbiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma di riferimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 168/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Pabillonis, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Carla Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 7 febbraio 2022, prot. n. 52/2022, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao
e dall'avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
CP_ Cagliari per contestare la revoca del reddito di cittadinanza, disposta dall' nell'ottobre 2021.
Ha dichiarato di essere risultata idonea al beneficio e di averlo percepito per la prima volta da aprile 2019, per i 18 mesi previsti. Dopo la domanda di rinnovo, aveva ricominciato a riceverlo da settembre 2021.
Ha lamentato che il beneficio le sia stato revocato senza alcun preavviso e che solo il 15
CP_ dicembre 2021 l' le abbia comunicato via e-mail che la revoca era dovuta alla presenza, nel nucleo familiare, di un'auto immatricolata nei sei mesi precedenti alla richiesta.
Ha spiegato che quell'auto era stata acquistata dal padre nel settembre 2021, dopo la morte della madre, per permetterle di assisterlo più facilmente. Ha precisato che, pur risultando formalmente intestata a lei, l'auto era stata pagata interamente dal padre, con il contributo del fratello per l'assicurazione.
pagina 1 di 5 Ha sostenuto che la revoca fosse ingiusta, in quanto fondata su un'errata interpretazione della normativa: a suo dire, l'intestazione del veicolo non rifletteva una reale disponibilità economica da parte sua.
Ha pertanto adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al ripristino in via immediata del reddito di cittadinanza e al versamento delle mensilità arretrate, dal mese di ottobre 2021 fino alla data di presentazione del ricorso del presente giudizio, quantificate nell'importo di euro 2.600,00. CP_ L' ha resistito in giudizio, contestando quanto dedotto dalla controparte e affermando di avere correttamente provveduto alla revoca del beneficio, in quanto l'acquisto di un'autovettura da parte di un membro del nucleo familiare di chi percepisca il reddito di cittadinanza comporta il venir meno di uno dei requisiti normativamente posti per la concessione e il mantenimento della misura.
L' ha altresì precisato che la successiva domanda amministrativa proposta dalla ricorrente, CP_1
risalente a maggio 2022, è stata accolta in assenza di ragioni ostative.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con l. n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
Il sostegno è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che economici e patrimoniali.
In particolare, l'art. 2, co. 1, nella versione ratione temporis vigente, dispone:
“Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
pagina 2 di 5 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli
e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171”. CP_
2.2. Nel caso di specie, l' ha disposto la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., sulla base della presunta violazione della regola di cui al numero 1, lettera c, del primo comma dell'articolo 2 (“
1. nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di
pagina 3 di 5 cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”), poiché ha riscontrato la disponibilità di un autoveicolo acquistato successivamente la presentazione della domanda e dunque non immatricolato almeno sei mesi prima rispetto alla data di presentazione della stessa.
È pacifico, perché documentato in atti, che il veicolo in questione, modello Toyota Aygo targato
GE797FD, sia stato acquistato dal padre della ricorrente il 17 settembre 2021 (vedi doc. 2 fascicolo del ricorrente - contratto di acquisto e prima rata di finanziamento) così come risulta documentato che la copertura assicurativa sia stata pagata dal fratello (vedi doc. 4 fascicolo del ricorrente).
CP_ Tali circostanze, come correttamente eccepito dall' non assumono valore dirimente.
La disciplina in materia di Reddito di Cittadinanza dettata dall'art. 2, co. 1, lett. c), d.l. 4/2019 non attribuisce rilievo alla titolarità giuridica del veicolo, ma alla mera disponibilità, in capo ai componenti del nucleo familiare del richiedente, di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda (ovvero nei due anni per veicoli con cilindrata superiore a 1.600
c.c.).
Sebbene tale disposizione sia formulata come requisito di accesso, occorre valorizzare la ratio della norma, che è quella di impedire che soggetti formalmente in possesso di un ISEE ridotto possano, nel contempo, disporre di beni durevoli di significativo valore economico, in contrasto con la dichiarata condizione di bisogno.
In tal senso, la mera intestazione del veicolo rappresenta, in sé, un indice sintomatico di capacità economica incompatibile con i presupposti della misura assistenziale, a prescindere dalla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto (nel caso di specie, da altri componenti della famiglia).
Peraltro, l'art. 2, co. 1, lett. c) d.l. cit. espressamente considera rilevante non solo l'intestazione o la disponibilità del veicolo in capo al beneficiario, ma anche a qualsiasi componente del nucleo familiare.
Inoltre, l'art.
2. co. 1 d.l. cit. prevede espressamente che il beneficio dell'RdC possa essere riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, tanto al momento della presentazione della domanda quanto per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di tutti i requisiti elencati, compresi quelli relativi al possesso dei beni durevoli (“ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”).
pagina 4 di 5 Anche il requisito consistente nel mancato acquisto di autoveicoli di nuova immatricolazione deve dunque permanere per tutta la durata del godimento del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del medesimo decreto, infine, il beneficiario è tenuto a CP_ comunicare all' ogni variazione rilevante della propria situazione economica entro il termine di 15 giorni. La mancata comunicazione dell'avvenuto acquisto integra un inadempimento agli obblighi informativi che legittima la revoca del beneficio.
Nel caso di specie è emerso che la ricorrente abbia omesso qualsiasi comunicazione formale nei
CP_ confronti dell' fino a quando ha constatato l'avvenuta revoca del beneficio (circa due mesi dopo l'acquisto).
Alla luce di quanto sopra, e considerata l'assenza di elementi che dimostrino l'estraneità della ricorrente alla titolarità effettiva del veicolo, la revoca del Reddito di Cittadinanza da parte
CP_ dell' risulta conforme alla normativa vigente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
3. In considerazione della novità della questione trattata e delle obbiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma di riferimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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