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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 621 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. FABRIZIO FORMICA, come da procura in atti. opponente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIOLO ROBERTO come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 22.01.2019 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.588,00 oltre interessi e spese, in virtù di tre fatture emesse da CP_2
Cont
fronte di attività di consulenza e fornitura di prodotti in favore della stessa
[...] CP_4
Chiedeva altresì accogliersi le seguenti conclusioni:
-in via principale, dichiarare la nullità e l'inefficacia nonché revocare il decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
-in subordine, ridurre l'importo dovuto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente eseguite;
- in ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta la quale contestando le domande di parte opponente ne chiedeva il rigetto e, contestualmente, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
Il Giudice, con separato Decreto, rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. e successivamente con ordinanza non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Ammessi i mezzi istruttori ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
*****
L'opposizione a Decreto Ingiuntivo è infondata e non merita di essere accolta.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 6.588,00, a titolo di preteso credito per corrispettivi dovuti per fornitura di merce, come risulta dalle fatture allegate al processo monitorio.
Da parte sua l'opponente ha contestato tale richiesta eccependo l'inadempimento contrattuale a carico della società opposta . In particolare, le due società avevano stipulato un contratto che aveva quale oggetto la fornitura di componentistica hardware, la sua installazione e la gestione remota e centralizzata, che avrebbe riguardato tre centri appartenenti alla Parte_1
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che la fattura non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita. Secondo prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato. (cfr. Cass. 10 ottobre 2011 n.
20802)
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce o l'effettuazione di una prestazione d'opera.
Nel caso di specie i testi ed in particolare la signora già amministratore e legale Testimone_1
rappresentante della ha raccontato della consegna di tutto il materiale indicato nelle fatture di Parte_2
cui sopra, tranne alcuni prodotti che però, come risulta dall'escussione degli altri testi, sono stati espressamente rifiutati dalla società opponente. E' stato altresì provato, sempre tramite l'escussione dei testi, che la formazione professionale, anch'essa facente parte dei servizi offerti dalla non CP_1
è stata portata a termine per l'assenza del personale da istruire.
Di contro, mentre è stata raggiunta la prova della consegna della fornitura, quanto contestato dalla Co e cioè il cattivo funzionamento della componentistica, non ha trovato alcun riscontro CP_4
probatorio. Anzi il teste ha chiarito che è stata la decidere di non utilizzare Testimone_2 Pt_1
il software per il controllo delle casse, riferendo che ciò dipendeva dalla circostanza che “…l'affiliato di CP_ aveva scelto di utilizzare un altro software e di conseguenza, tutto il sistema non aveva più ragione di esistere, perché la veva scelto di non avere più il controllo di tutto…”. Pt_1
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto
Nel caso che qui ci occupa la società opposta (attrice sostanziale) ha dato prova del suo adempimento, così come è stato provato che non ha potuto completare la fornitura per il rifiuto immotivato da parte Co della CP_4
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario rigettare l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 24/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. Sulle spese, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giustifica la liquidazione delle stesse a favore di parte opposta e a danno di , avuto riguardo Controparte_6 Parte_1
al valore della controversia (6.588,00 €) e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 621/2019 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., per i motivi sopra esposti.
Condanna parte opponente VE al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte CP_4
opposta che liquida in complessivi 2.540,00 €, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 03.04.2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 621 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. FABRIZIO FORMICA, come da procura in atti. opponente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIOLO ROBERTO come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 22.01.2019 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.588,00 oltre interessi e spese, in virtù di tre fatture emesse da CP_2
Cont
fronte di attività di consulenza e fornitura di prodotti in favore della stessa
[...] CP_4
Chiedeva altresì accogliersi le seguenti conclusioni:
-in via principale, dichiarare la nullità e l'inefficacia nonché revocare il decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
-in subordine, ridurre l'importo dovuto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente eseguite;
- in ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta la quale contestando le domande di parte opponente ne chiedeva il rigetto e, contestualmente, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
Il Giudice, con separato Decreto, rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. e successivamente con ordinanza non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Ammessi i mezzi istruttori ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
*****
L'opposizione a Decreto Ingiuntivo è infondata e non merita di essere accolta.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 6.588,00, a titolo di preteso credito per corrispettivi dovuti per fornitura di merce, come risulta dalle fatture allegate al processo monitorio.
Da parte sua l'opponente ha contestato tale richiesta eccependo l'inadempimento contrattuale a carico della società opposta . In particolare, le due società avevano stipulato un contratto che aveva quale oggetto la fornitura di componentistica hardware, la sua installazione e la gestione remota e centralizzata, che avrebbe riguardato tre centri appartenenti alla Parte_1
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che la fattura non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita. Secondo prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato. (cfr. Cass. 10 ottobre 2011 n.
20802)
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce o l'effettuazione di una prestazione d'opera.
Nel caso di specie i testi ed in particolare la signora già amministratore e legale Testimone_1
rappresentante della ha raccontato della consegna di tutto il materiale indicato nelle fatture di Parte_2
cui sopra, tranne alcuni prodotti che però, come risulta dall'escussione degli altri testi, sono stati espressamente rifiutati dalla società opponente. E' stato altresì provato, sempre tramite l'escussione dei testi, che la formazione professionale, anch'essa facente parte dei servizi offerti dalla non CP_1
è stata portata a termine per l'assenza del personale da istruire.
Di contro, mentre è stata raggiunta la prova della consegna della fornitura, quanto contestato dalla Co e cioè il cattivo funzionamento della componentistica, non ha trovato alcun riscontro CP_4
probatorio. Anzi il teste ha chiarito che è stata la decidere di non utilizzare Testimone_2 Pt_1
il software per il controllo delle casse, riferendo che ciò dipendeva dalla circostanza che “…l'affiliato di CP_ aveva scelto di utilizzare un altro software e di conseguenza, tutto il sistema non aveva più ragione di esistere, perché la veva scelto di non avere più il controllo di tutto…”. Pt_1
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto
Nel caso che qui ci occupa la società opposta (attrice sostanziale) ha dato prova del suo adempimento, così come è stato provato che non ha potuto completare la fornitura per il rifiuto immotivato da parte Co della CP_4
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario rigettare l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 24/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. Sulle spese, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giustifica la liquidazione delle stesse a favore di parte opposta e a danno di , avuto riguardo Controparte_6 Parte_1
al valore della controversia (6.588,00 €) e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 621/2019 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., per i motivi sopra esposti.
Condanna parte opponente VE al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte CP_4
opposta che liquida in complessivi 2.540,00 €, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 03.04.2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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