Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1767/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 28.3.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1988, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ANTONIETTA LAGINESTRA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Genzano C.F._2
di Lucania (PZ) alla via Imbriano n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.7.1980, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANTONIO MURANO (C.F.:
e (C.F.: ), C.F._4 Parte_2 C.F._5
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ) alla via
1
Galliano - Pal. presso lo studio dei difensori, pec: Controparte_2
- Email_2 Email_3
-RESISTENTE-
NONCHÉ
C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6
e (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._7
16.2.2018, residenti in [...], cittadini italiani, in persona della curatrice speciale Avv. PIERANGELA TOLVE (C.F.: ), C.F._8 giusta nomina dell'intestato Tribunale del 22.12.2023, in giudizio ai sensi dell'art. 86
c.p.c., elettivamente domiciliati in Potenza alla via del Gallitello n. 47 presso lo studio della curatrice speciale, pec: Email_4
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato ai sensi dell'artt. 473 bis.12 e 473 bis.40 e ss. c.p.c. il
5.5.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , rappresentando che dall'unione Controparte_1
coniugale erano nati i figli (Potenza, 29.12.2013) e Controparte_3 [...]
(Potenza, 16.2.2018). CP_4
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti violenti del marito, il quale -durante gli anni di convivenza matrimoniale- l'aveva colpita più volte con schiaffi, calci e con la cinghia della sua borsa portaoggetti da donna, nonché tenuto comportamenti controllanti poiché geloso, descrivendo in modo specifico gli episodi di violenza, comportamenti che si erano riverberati anche sul benessere dei figli e sul rapporto di quest'ultimi con il padre.
Per l'effetto, la ricorrente ha concluso il ricorso domandando di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
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2. assegnare la casa coniugale sita in Banzi alla Via Puglia n. 27 alla ricorrente insieme con i mobili e gli arredi che la compongono affinché possa viverci con i figli;
3. affidare in via esclusiva i figli minori e alla madre con cui CP_3 CP_4
coabiteranno nella casa coniugale sita in Banzi alla Via Puglia n. 27;
4. disciplinare il diritto di visita paterno secondo le modalità che il Tribunale vorrà individuare:
5. disporre in favore della ricorrente un assegno ordinario di mantenimento per i figli minori di euro 250,00 per ciascuno oltre alle spese straordinarie al 50%;
6. disporre in uso alla dell'auto LI NA Tg. FY136RL Parte_1
ed a Fiat UN Tg. DM052T; Controparte_5
7. le parti continueranno a pagare i mutui come sino ad ora eseguito sino alla scadenza del mutuo di ad Ottobre 2025, quando la rata mutuo pagata dalla CP_1 Parte_1
sarà divisa a metà fra essi;
8. tenuto conto della gravità delle condotte poste in essere dal , Controparte_1 disporre l'allontanamento del dalla casa coniugale». Controparte_1
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 5.7.2023, previo rigetto della richiesta di allontanamento del marito dalla casa coniugale atteso che la moglie in ricorso aveva rappresentato di essersi già allontanata dal coniuge violento riparando con la prole nella casa dei propri genitori, si è costituito in Controparte_1
giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta il 31.7.2023, dopo esser stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei suoi confronti.
Il resistente ha contestato le avverse deduzioni e domande e ha concluso l'atto difensivo come segue:
«1) Preliminarmente chiede l'affido condiviso dei figli minori, che Controparte_1
possono essere collocati presso di lui, con contestuale assegnazione della casa coniugale ed onere a carico della al pagamento di € 150,00 mensili a titolo Parte_1
di mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale richiesta trova fondamento nel fatto che la Sig.ra esercita Parte_1
l'attività di infermiera presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, per cui la stessa non può garantire la presenza costante ed assidua nella crescita dei figli minori, svolgendo anche attività lavorativa notturna. Il invece, che esercita attività CP_1
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lavorativa in Palazzo San GE (che dista pochi chilometri da Banzi), potrà garantire una presenza costante e soprattutto quella notturna, con disponibilità ad accompagnare i figli a scuola e per tutte le attività giornaliere.
2) In via subordinata, nel caso in cui non dovesse essere accolta la richiesta di assegnazione della casa coniugale, chiede all'On.le Tribunale di Controparte_1 concedere in comodato gratuito l'abitazione di proprietà esclusiva della sita CP_1
in Banzi Via Puglia 27. Tale richiesta consentirebbe un riequilibrio economico – patrimoniale tra le parti in causa, concedendo un minimo sollievo al resistente, che potrà quantomeno avere la possibilità di soddisfare le esigenze primordiali della vita quotidiana. Sempre in tal caso, egli potrà versare l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) Per ciò che concerne le autovetture del nucleo familiare, la NA LI targata
FY136RL è intestata a ed ha un valore di mercato pari a circa € Controparte_1
15000,00 (per la quale sta versando la rata mensile del finanziamento di € 261,00), mentre la Fiat DE UN è intestata a ed alla madre Parte_1
ed ha un valore di mercato pari a € 2500,00. Sempre al fine di Parte_3 riequilibrare l'assetto economico – patrimoniale dei coniugi e per evitare costi dei trasferimenti di proprietà (circa € 500,00 cadauno), è giusto che la NA LI venga assegnata all'attuale proprietario , mentre la Fiat DE UN Controparte_1
potrà essere assegnata a . Parte_1
4) Vittoria di spese e compensi di giudizio»
III Con ordinanza del 17.8.2023, il Giudice relatore, dato atto che ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 6, c.p.c. non si era proceduto a esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in ordine all'affidamento della prole e alle richieste di carattere patrimoniale delle parti, rilevando il difetto di connessione in ordine alle domande di natura divisoria, ammettendo la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nell'atto introduttivo limitatamente ai capitoli di cui ai punti 5), 6), 7),
10) e 11) del ricorso introduttivo e onerando le parti di depositare gli atti del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
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Con provvedimento del 22.12.2023, emesso successivamente alla celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., osservato che, pronunciandosi sul ricorso presentato dal P.M.M. ai sensi degli artt. 330, 333 e ss. c.c., il Tribunale per i Minorenni di Potenza aveva dichiarato la propria incompetenza ad adottare provvedimenti nell'interesse dei minori e ai sensi dell'art. 38 Controparte_3 Controparte_4
disp. att. c.c. per la pendenza tra i genitori dei detti minori del giudizio di separazione personale, è stata nominata ai minori la curatrice speciale ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento incardinatosi dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Potenza.
Successivamente, a modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con l'ordinanza del 17.8.2023, i figli minori sono stati affidati in via esclusiva alla madre ed è stata disposta ed espletata C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti in causa.
All'udienza originariamente fissata per esame della C.T.U., la difesa della ricorrente ha chiesto emettersi sentenza in ordine allo status, sicché -tra l'altro- è stata fissata l'udienza del 28.3.2025 per la rimessione della causa al Collegio in ordine alla sola domanda di separazione personale.
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le accuse vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma 4, ultima parte, c.p.c., la domanda di separazione personale deve essere accolta, sussistendo in modo pacifico i presupposti per la sua emissione.
Poiché la causa deve continuare in ordine alle ulteriori domande di natura patrimoniale e non patrimoniale connesse alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione della prova orale ammessa.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
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A cura della Cancelleria si dispone l'allegazione della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa civile di primo grado R.G. N. 1767/2023, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._3
hanno contratto matrimonio in Banzi (PZ) il 5.9.2013;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Banzi in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2015, atto N. 5, P. II, S. A, Ufficio 1);
3) dispone l'allegazione di copia della sentenza al fascicolo d'ufficio;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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