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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
In persona del dott. AN FI, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 575 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
dall'avv. GENOVESE ANTONINO
E
, Controparte_1
CONTUMACE avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso in opposizione a provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da Parte_2
;
[...] visto il provvedimento in data 2 maggio 2025 mediante il quale nell'ambito del procedimento n. 2011/18 RGNR, l'ammissione al patrocinio veniva revocata in quanto il convenuto avrebbe resistito con dolo o colpa grave;
in particolare, egli, costituendosi, avrebbe aderito alla richiesta di divisione di un bene immobile, avanzata dai propri fratelli, sebbene fosse pendente procedimento finalizzato alla acquisizione del bene al patrimonio del comune, attesa la sua natura abusiva;
Ritenuto che deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del ministero resistente, il quale, sebbene ritualmente citato a mezzo PEC, non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 d.P.R. 115/02 l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
Tribunale di Barcellona P.G.
ID
Ritenuto che, nel caso di specie, deve tenersi conto della posizione processuale dello , il quale è stato convenuto in un giudizio in cui non era Parte_1 stata formulata solo domanda di divisione del bene, ma anche ricorso per seque- stro giudiziario e domanda di pagamento di indennità;
Ritenuto che, in relazione a tali domanda, è stata svolta attività difensiva, volta ad impedire il sequestro giudiziario del bene ed a contrastare la domanda di paga- mento delle somme;
Ritenuto che nessuna valutazione è stata operata, nel provvedimento di revoca, con riferimento alla attività prestata in relazioni a tali domande;
Rilevato che la revoca del beneficio è fondata solo sulla plausibile conclusione del procedimento, destinato a definirsi con una sentenza che dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo stato il bene acquisito al patrimonio del co- mune, esito che le parti avrebbero dovuto prevedere già fin dall'inizio;
Rilevato che, seguendo il ragionamento del giudice che ha revocato il beneficio in favore dello , costui, a fronte della citazione delle altre parti, Parte_1 non avrebbe nemmeno dovuto costituirsi in giudizio, neanche per resistere alle ul- teriori domande;
Rilevato, peraltro, che a fronte di una domanda, tra quelle proposte, dallo stesso ritenuta fondata, ha assunto una condotta processuale con- Parte_1 divisibile, dichiarando di aderire alla domanda stessa;
Rilevato che, nel momento in cui lo si è costituito in giudizio, non Parte_1 può sostenersi che lo stesso abbia resistito con colpa grave, in quanto il bene non poteva essere diviso;
va sottolineato che al momento della costituzione, il bene era comunque di proprietà dei condividenti, non essendo stato ancora acquisito al pa- trimonio comunale;
Rilevato che non può essere rimproverato allo di non avere previsto Parte_1
l'esito certo del procedimento amministrativo nel corso del quale era stata accerta- ta la natura abusiva del bene;
non può non sottolinearsi in proposito che quell'esito non era l'unico prospettabile, tanto che il giudice del procedimento non solo ha dato mandato ad un consulente tecnico di verificare se il bene fosse abusi- vo, ma anche di accertare se esso fosse sanabile;
Rilevato che, secondo quanto accertato dal ctu, il bene, seppur con una procedu- ra particolarmente complessa, avrebbe potuto essere sanato;
pagina 2 Tribunale di Barcellona P.G.
ID
Rilevato che, alla luce di tali circostanza, non emerge dolo o colpa grave nell'avere resistito in giudizio;
Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di pare resistente, con riduzione del 50%;
Visti gli artt. 84, 170 d.P.R. 115/02, 15 d.lv. 150/11, 281 decies e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del;
in accoglimento Controparte_1 dell'opposizione, annulla il provvedimento del 2 maggio 2025 di revoca del benefi- cio dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato adottato nel procedimento n.
2011/18 RG;
condanna il ministero della giustizia alla refusione delle spese pro- cessuali, che liquida nella somma di € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e cassa, da distrarsi a favore dello Stato.
Barcellona P.G., 15/10/2025.
Il Presidente del Tribunale
AN FI
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