TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2021
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 387/2021 tra
[...]
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
[...] [...]
[...]
Parte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 9,48 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per e l'avv. DI GR RE , Parte_1 Parte_1 il quale insiste nella concessione di CTU cinematica già richiesta in memoria istruttoria
Per nessuno compare Controparte_1 CP_2
Per l'avv. Bernardi in sostituzione del collega la quale si Parte_2 Controparte_3 oppone alla richiesta istruttoria di controparte pagina 1 di 8 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate a cui si riportano .
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 24/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI GR RE , elettivamente domiciliato in VIA JANO
PLANCO, 16 47923 RIMINI presso il difensore avv. DI GR RE
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._2 difeso dall'avv. DI GR RE e elettivamente domiciliato in VIA
JANO PLANCO, 16 47923 RIMINI presso il difensore avv. DI GR
RE
ATTORE
Contro
pagina 3 di 8 C.F. ), CP_1 C.F._3
C.F. CP_2 C.F._4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 163/E Controparte_3
47923 Rimini presso il difensore avv. Controparte_3
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , il primo in proprio ed entrambi in Parte_1 Parte_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale delle figlie minori e Per_1
ha chiamato in giudizio , e in Per_2 CP_1 CP_2 Parte_2 persona del legale rappresentante , per richiedere l'accertamento della responsabilità nel sinistro stradale avvenuto in data 4 maggio 2017 in Rimini e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti che assumevano ammontare in totale ad € 39.158,01 ripartiti in
€ 7.283,35 per , €9.111,12 per la figlia , € 22.223,54 per la figlia Parte_1 Per_1
, oltre a danni patrimoniali per € 132,00 . Per_2
Assumevano gli attori che in sella al motociclo Aprilia Scarabeo tg. CP_1
BD91514 percorreva in Via Pascoli all'altezza del civico 23 in Rimini ed urtava gli attori che stavano attraversando la strada in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Riferivano inoltre di avere ricevuto dalla compagnia assicuratrice convenuta un risarcimento complessivo di € 1.050 ( di cui €250,00 per , € 300 per Parte_1 Per_2
€ 500 per , non ritenuto sufficiente e trattenuto in acconto . Per_1
Si costituiva con comparsa , in persona del legale rappresentante, contestando Parte_2 sia la fondatezza della pretesa e sia il quantum richiesto.
La causa veniva istruita con deposito documentale, prova per testi e CTU medico legale.
La causa deve essere preliminarmente inquadrata nella responsabilità ex art. 2054 c.c. che onera il danneggiato di dare la prova del sinistro e della sua dinamica a cui consegue la responsabilità presunta di colpa a carico del conducente, dalla quale questi può liberarsi solo dando la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. comma 1, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire od evitare l'evento (Cass.9856/2022).
pagina 4 di 8 Inoltre la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma, 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
La dinamica del sinistro è stata descritta dal corpo di Polizia municipale , reparto mobile infortunistica del di Rimini intervenuto con propri agenti nell'immediatezza come CP_4 da documento versato in atti da parte attrice.
Nella relazione viene indicato che: “Il veicolo A (motociclo Aprilia Scarabeo) percorreva Via Pascoli con direzione monte/mare. Giunto in corrispondenza dell'intersezione con Via Simoni si spostava verso il centro della carreggiata in quanto, come dallo stesso dichiarato, vedeva un altro motociclo che improvvisamente impegnava in parte la sua corsia proveniente dalla laterale via Simoni. Oltrepassato l'ostacolo si avvedeva della presenza di due ciclisti che, in sella ai velocipedi (veicoli B e C), percorrevano l'attraversamento pedonale con direzione Ancona/Ravenna. Nella circostanza , il conducente del veicolo A, effettuava una frenata di emergenza cadendo a terra sul fianco destro e, continuando la marcia in scivolata, entrava in collisione con il fianco sinistro dei velocipedi i quali cadevano a terra unitamente ai lor occupanti che nel frangente si infortunavano. Dalle riprese di videosorveglianza prodotte dall'attività commerciale posta nei pressi del teatro del sinistro si evidenzia che entrambi i ciclisti pedalavano impegnando l'attraversamento pedonale in sella a velocipedi e si nota che dalla via Simoni, pochi istanti prima del sinistro, sopraggiungeva un motociclo con direzione Ancona/Ravenna del quale però non si riesce ad accertare la manovra effettuata in quanto la telecamera di videosorveglianza ha un raggio di ripresa limitato”.
Gli agenti accertatori, ricostruita la dinamica, hanno sanzionato Il conducente del motociclo convenuto per la violazione dell'art. 141 commi 2 e 11 del Cds e gli attori e Parte_1 per la violazione dell'art. 154, commi 3 e 8 del Cds. Per_1
La ricostruzione del sinistro è stata confermata dal teste che ha effettuato gli accertamenti, il quale ha riferito in particolare dell'attività ispettiva da lui eseguita nell'immediatezza del sinistro e dunque l'esame delle immagini della telecamera di videosorveglianza dalle quali è risultato che gli attori stavano attraversando il passaggio pedonale in sella ai propri velocipedi.
Tale risultanza probatoria ha confermato dunque che i convenuti hanno colposamente attraversato il passaggio pedonale , non dando la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo su strada, il quale ha pericolosamente parimenti posto in essere una manovra colposa sanzionata ai sensi dell'art. 141, comma 2. Cds.
pagina 5 di 8 Le testimonianze contrarie non risultano attendibili a fronte delle risultanze sopra evidenziate.
Di conseguenza non risulta assolta la prova gravante a carico degli attori per ottenere l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo.
Solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La Corte di Cassazione ha precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cass. 13/05/2021, n.12884; ed ancora, più recentemente, Cass. 28/11/2022, n. 34895).
Questo giudice dunque, esaminato il corredo probatorio offerto, ritenendo non essere stata raggiunta la prova da parte degli attori della esclusiva responsabilità del conducente convenuto, imputa ad entrambe le parti una responsabilità paritaria, e conseguentemente addebita alla condotta colposa degli attori ex art. 1227 c.c. una percentuale del 50% nella incidenza causale nella produzione del danno.
Venendo alla quantificazione del danno alla salute così come accertato dalla CTU medica, che si condivide integralmente, occorre applicare le tabelle attualmente in vigore recanti il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138 comma 1 lett. B) e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs 209/2005, per lesioni di lieve entità.
Conseguentemente la domanda attorea in punto quantificazione dei danni non patrimoniali risulta liquidata come segue: in € 1.628,93 a favore di (di cui € 386,03 per Parte_1 postumi invalidanti e € 1.242,90 per invalidità temporanea) ; in € 3.202,67 a favore di Per_2
( di cui €2.084,06 per lesioni permanenti e € 1.118,61 per invalidità temporanea) ; in €
[...]
2.253,84 a favore di ( di cui €1.508,10 per lesioni permanenti e € 753,74 per Per_1 invalidità temporanea ).
Congrue le spese mediche allegate per € 254,00 sostenute per la minore . Per_2
Non risulta provata alcuna altra voce di danno diversa da quello biologico liquidato.
Tali somme riconosciute a ristoro dei danni devono essere ridotte alla metà in considerazione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., pertanto risultano: € 814,46 per Pt_1
; € 1.601,33 oltre spese mediche per € 254 per;
€ 1.126,92 per
[...] Per_2 Per_1
pagina 6 di 8 Da tali importi inoltre dovranno essere detratti gli acconti ricevuti dalla convenuta Parte_2 per ciascuna posizione attorea.
[...]
A tali somme residue, al netto degli acconti ricevuti, occorre applicare gli interessi compensativi nella misura legale in forza di consolidata giurisprudenza(Cass. SS.UU. 1712/95), devalutando le somme alla data del sinistro ed operando la contabilizzazione degli interessi anno dopo anno sulla somma rivalutata e cosi via sino alla data della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere addebitate sulla base del decisium, in applicazione del Dm 55/2014 secondo l'attività svolta al valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-Accerta la responsabilità concorrente ex art. 2054 comma 2 c.c. del conducente convenuto e degli attori , nel sinistro stradale del 4 maggio CP_1 Parte_1 Per_1
2017 in Rimini.
-Condanna , e , in persona del legale CP_1 CP_2 Parte_2 rappresentante, in solido tra loro a pagare, per i titoli dedotti in narrativa, in favore degli attori, la differenza tra quanto corrisposto in acconto ai singoli danneggiati e le somme accertate, pari a :
- € 564,46 in favore di;
Parte_1
€ 1.555,33 in favore di;
Per_2
- € 626,92 in favore di Per_1
oltre interessi contabilizzati come indicato in parte motiva .
-Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore degli attori le spese legali che si liquidano in €2.550 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% , Cpa, Iva e spese .
-Pone la CTU medico legale a carico dei convenuti in solido .
Sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 7 di 8 Così deciso in Rimini, il 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 387/2021 tra
[...]
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
[...] [...]
[...]
Parte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 9,48 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per e l'avv. DI GR RE , Parte_1 Parte_1 il quale insiste nella concessione di CTU cinematica già richiesta in memoria istruttoria
Per nessuno compare Controparte_1 CP_2
Per l'avv. Bernardi in sostituzione del collega la quale si Parte_2 Controparte_3 oppone alla richiesta istruttoria di controparte pagina 1 di 8 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate a cui si riportano .
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 24/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI GR RE , elettivamente domiciliato in VIA JANO
PLANCO, 16 47923 RIMINI presso il difensore avv. DI GR RE
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._2 difeso dall'avv. DI GR RE e elettivamente domiciliato in VIA
JANO PLANCO, 16 47923 RIMINI presso il difensore avv. DI GR
RE
ATTORE
Contro
pagina 3 di 8 C.F. ), CP_1 C.F._3
C.F. CP_2 C.F._4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 163/E Controparte_3
47923 Rimini presso il difensore avv. Controparte_3
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , il primo in proprio ed entrambi in Parte_1 Parte_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale delle figlie minori e Per_1
ha chiamato in giudizio , e in Per_2 CP_1 CP_2 Parte_2 persona del legale rappresentante , per richiedere l'accertamento della responsabilità nel sinistro stradale avvenuto in data 4 maggio 2017 in Rimini e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti che assumevano ammontare in totale ad € 39.158,01 ripartiti in
€ 7.283,35 per , €9.111,12 per la figlia , € 22.223,54 per la figlia Parte_1 Per_1
, oltre a danni patrimoniali per € 132,00 . Per_2
Assumevano gli attori che in sella al motociclo Aprilia Scarabeo tg. CP_1
BD91514 percorreva in Via Pascoli all'altezza del civico 23 in Rimini ed urtava gli attori che stavano attraversando la strada in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Riferivano inoltre di avere ricevuto dalla compagnia assicuratrice convenuta un risarcimento complessivo di € 1.050 ( di cui €250,00 per , € 300 per Parte_1 Per_2
€ 500 per , non ritenuto sufficiente e trattenuto in acconto . Per_1
Si costituiva con comparsa , in persona del legale rappresentante, contestando Parte_2 sia la fondatezza della pretesa e sia il quantum richiesto.
La causa veniva istruita con deposito documentale, prova per testi e CTU medico legale.
La causa deve essere preliminarmente inquadrata nella responsabilità ex art. 2054 c.c. che onera il danneggiato di dare la prova del sinistro e della sua dinamica a cui consegue la responsabilità presunta di colpa a carico del conducente, dalla quale questi può liberarsi solo dando la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. comma 1, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire od evitare l'evento (Cass.9856/2022).
pagina 4 di 8 Inoltre la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma, 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
La dinamica del sinistro è stata descritta dal corpo di Polizia municipale , reparto mobile infortunistica del di Rimini intervenuto con propri agenti nell'immediatezza come CP_4 da documento versato in atti da parte attrice.
Nella relazione viene indicato che: “Il veicolo A (motociclo Aprilia Scarabeo) percorreva Via Pascoli con direzione monte/mare. Giunto in corrispondenza dell'intersezione con Via Simoni si spostava verso il centro della carreggiata in quanto, come dallo stesso dichiarato, vedeva un altro motociclo che improvvisamente impegnava in parte la sua corsia proveniente dalla laterale via Simoni. Oltrepassato l'ostacolo si avvedeva della presenza di due ciclisti che, in sella ai velocipedi (veicoli B e C), percorrevano l'attraversamento pedonale con direzione Ancona/Ravenna. Nella circostanza , il conducente del veicolo A, effettuava una frenata di emergenza cadendo a terra sul fianco destro e, continuando la marcia in scivolata, entrava in collisione con il fianco sinistro dei velocipedi i quali cadevano a terra unitamente ai lor occupanti che nel frangente si infortunavano. Dalle riprese di videosorveglianza prodotte dall'attività commerciale posta nei pressi del teatro del sinistro si evidenzia che entrambi i ciclisti pedalavano impegnando l'attraversamento pedonale in sella a velocipedi e si nota che dalla via Simoni, pochi istanti prima del sinistro, sopraggiungeva un motociclo con direzione Ancona/Ravenna del quale però non si riesce ad accertare la manovra effettuata in quanto la telecamera di videosorveglianza ha un raggio di ripresa limitato”.
Gli agenti accertatori, ricostruita la dinamica, hanno sanzionato Il conducente del motociclo convenuto per la violazione dell'art. 141 commi 2 e 11 del Cds e gli attori e Parte_1 per la violazione dell'art. 154, commi 3 e 8 del Cds. Per_1
La ricostruzione del sinistro è stata confermata dal teste che ha effettuato gli accertamenti, il quale ha riferito in particolare dell'attività ispettiva da lui eseguita nell'immediatezza del sinistro e dunque l'esame delle immagini della telecamera di videosorveglianza dalle quali è risultato che gli attori stavano attraversando il passaggio pedonale in sella ai propri velocipedi.
Tale risultanza probatoria ha confermato dunque che i convenuti hanno colposamente attraversato il passaggio pedonale , non dando la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo su strada, il quale ha pericolosamente parimenti posto in essere una manovra colposa sanzionata ai sensi dell'art. 141, comma 2. Cds.
pagina 5 di 8 Le testimonianze contrarie non risultano attendibili a fronte delle risultanze sopra evidenziate.
Di conseguenza non risulta assolta la prova gravante a carico degli attori per ottenere l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo.
Solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La Corte di Cassazione ha precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cass. 13/05/2021, n.12884; ed ancora, più recentemente, Cass. 28/11/2022, n. 34895).
Questo giudice dunque, esaminato il corredo probatorio offerto, ritenendo non essere stata raggiunta la prova da parte degli attori della esclusiva responsabilità del conducente convenuto, imputa ad entrambe le parti una responsabilità paritaria, e conseguentemente addebita alla condotta colposa degli attori ex art. 1227 c.c. una percentuale del 50% nella incidenza causale nella produzione del danno.
Venendo alla quantificazione del danno alla salute così come accertato dalla CTU medica, che si condivide integralmente, occorre applicare le tabelle attualmente in vigore recanti il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138 comma 1 lett. B) e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs 209/2005, per lesioni di lieve entità.
Conseguentemente la domanda attorea in punto quantificazione dei danni non patrimoniali risulta liquidata come segue: in € 1.628,93 a favore di (di cui € 386,03 per Parte_1 postumi invalidanti e € 1.242,90 per invalidità temporanea) ; in € 3.202,67 a favore di Per_2
( di cui €2.084,06 per lesioni permanenti e € 1.118,61 per invalidità temporanea) ; in €
[...]
2.253,84 a favore di ( di cui €1.508,10 per lesioni permanenti e € 753,74 per Per_1 invalidità temporanea ).
Congrue le spese mediche allegate per € 254,00 sostenute per la minore . Per_2
Non risulta provata alcuna altra voce di danno diversa da quello biologico liquidato.
Tali somme riconosciute a ristoro dei danni devono essere ridotte alla metà in considerazione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., pertanto risultano: € 814,46 per Pt_1
; € 1.601,33 oltre spese mediche per € 254 per;
€ 1.126,92 per
[...] Per_2 Per_1
pagina 6 di 8 Da tali importi inoltre dovranno essere detratti gli acconti ricevuti dalla convenuta Parte_2 per ciascuna posizione attorea.
[...]
A tali somme residue, al netto degli acconti ricevuti, occorre applicare gli interessi compensativi nella misura legale in forza di consolidata giurisprudenza(Cass. SS.UU. 1712/95), devalutando le somme alla data del sinistro ed operando la contabilizzazione degli interessi anno dopo anno sulla somma rivalutata e cosi via sino alla data della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere addebitate sulla base del decisium, in applicazione del Dm 55/2014 secondo l'attività svolta al valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-Accerta la responsabilità concorrente ex art. 2054 comma 2 c.c. del conducente convenuto e degli attori , nel sinistro stradale del 4 maggio CP_1 Parte_1 Per_1
2017 in Rimini.
-Condanna , e , in persona del legale CP_1 CP_2 Parte_2 rappresentante, in solido tra loro a pagare, per i titoli dedotti in narrativa, in favore degli attori, la differenza tra quanto corrisposto in acconto ai singoli danneggiati e le somme accertate, pari a :
- € 564,46 in favore di;
Parte_1
€ 1.555,33 in favore di;
Per_2
- € 626,92 in favore di Per_1
oltre interessi contabilizzati come indicato in parte motiva .
-Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore degli attori le spese legali che si liquidano in €2.550 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% , Cpa, Iva e spese .
-Pone la CTU medico legale a carico dei convenuti in solido .
Sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 7 di 8 Così deciso in Rimini, il 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8