Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1998, n. 481
Articolo 3
- Legge 15 dicembre 1998, n. 481
Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1998, n. 481
Versione
14 gennaio 1999
14 gennaio 1999